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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2956/2022 R.G. e vertente
fra
(C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Emanuele Emilio Parte_1 CodiceFiscale_1
Silvestre e nel di lui studio domiciliato in Montemilone corso Cavour 70, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, domiciliati in Potenza Per_1
via Pretoria 263come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 19.11.2022 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
La ricorrente evidenziava di aver accertato a partire dal 29.2.2016 la permanenza del requisito sanitario legittimante la conferma dell'Indennità di accompagnamento revocatale dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità (Centro
Medico Legale di Potenza) con Verbale datato 11/05/2021, pur continuando a riconoscerle lo CP_1
status, non revisionabile di “INVALIDO al 100% con TOTALE e permanente inabilità lavorativa.
Adiva il giudice del lavoro per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla revoca da parte dell' , con vittoria di spese e onorari di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. CP_1
Con memoria depositata il 1.4.2023 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della ctu affidata al dott. Persona_2
All'odierna udienza la causa, dopo alcuni rinvii e convocazione a chiarimenti del ctu con termini per il deposito dell'elaborato integrativo, disposta la trattazione scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosene per letto il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico come da disposizioni vigenti.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato che non sono pervenute contestazioni/osservazioni all'operato del ctu incaricato.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità
di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale
(per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988,
secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta,
bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l.
11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità
al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché
ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C.
Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005). Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1,
della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass. Sez. L. n. 20819 del 20.8.2018).
Ciò premesso, il C.T.U. incaricato dott. sulla base delle accurate indagini effettuate, ha Per_2
riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame a decorrere dalla seconda visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto la C.T.U., peraltro – si ripete- neppure contestate all'odierna udienza,
non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Attesta il ctu che il ricorrente “ Sulla base della valutazione medico-legale effettuata, si conclude che la SI.ra , è affetta dalle seguenti patologie “Esiti di paralisi del muscolo trapezio superiore Parte_1
destro per lesione dei rami alti del nervo accessorio spinale (XI cranico) post-svuotamento latero cervicale destro per k tiroideo pT3 pN1 pM1 e successiva terapia radiometabolica in attuale follow up negativo.
Pregressa quadrantectomia bilaterale (2004) per ca e successiva mastectomia radicale bilaterale (2015) per fibroadenoma e papilloma intraduttale. BPCO con apnee ostruttive notturne”.
Tali patologie rendono AK invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % Parte_1
sussistendo pertanto i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento1.
Data decorrenza 07 giugno 2024; data revisione giugno 2025 . ”.
Si concorda con il ctu circa la natura e della gravità delle infermità o minorazioni tali da determinare il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa complessiva in misura del 100% e si concorda anche in punto di decorrenza del riconoscimento del diritto e della revisione, quest'ultima necessitata dalla verifica della terapia in atto e quindi di un eventuale miglioramento delle patologie denunciate in follow up clinico e strumentale.
Per quanto concerne la decorrenza, correttamente il ctu ha fissato la data della visita effettuata dallo stesso, giugno 2024, in quanto in quella sede sono state riscontrate sussistenti le condizioni per
Contr ritenere necessario l'accompagnamento (vds documentazione sanitaria dell del marzo 2024).
La perizianda si trova pertanto nelle condizioni cliniche legittimanti la richiesta di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento da giugno 2024.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, a decorrere dalla data suindicata.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio richiesto, da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e dalla data di prima visita del ctu comporta la compensazione delle spese per 4/5 e liquidazione delle spese a favore del ricorrente per la quota di 1/5 delle stesse, e perciò euro 539,40, (come da protocollo adottato dall'Ufficio in data 3.11.2022), somma posta a carico dell' ed in favore del ricorrente, poiché non smentisce la correttezza CP_1
dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale CP_1
assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 19.11.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data da giugno 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1
accompagnamento, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di 1/5 delle spese di CP_1
lite che liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 4 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla