Articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 423
Articolo 1
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5 settembre 1985
Art. 2. 1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituto nazionale della nutrizione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 settembre 1985