TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 46/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 46/2023 promosso da
( ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gennaro Corea, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- Attore
Contro
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Risadelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
NONCHE' contro
( ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
( ), nata a [...] in data [...], CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
( ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._5
- Convenuti contumaci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore in epigrafe individuato, deduceva: a) di possedere e godere in via esclusiva, continuativa, ininterrotta, pacifica, pubblica ed incontrastata
“da oltre vent'anni, precisamente dal 1995” una unità immobiliare sita nel Comune di Catanzaro, al
Viale della Lacina n. 124, catastalmente identificata al foglio di mappa n. 61, p.lla n. 1519, sub 1;
b) che il predetto immobile, benchè formalmente cointestato agli odierni convenuti, ovvero ai signori
, , e , era stato posseduto Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dall'odierno istante, il quale vi aveva edificato, a proprie spese, l'abitazione nella quale, ad oggi, vive unitamente alla famiglia, provvedendo alla sua conduzione, manutenzione nonché al pagamento delle relative utenze e comportandosi, pertanto, quale unico ed esclusivo proprietario.
Tanto premesso, l'odierno attore citava in giudizio i soggetti sopra indicati innanzi all'intestato
Tribunale, al fine di sentire dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del bene immobile oggetto di causa.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, con comparsa depositata in data
23.02.2023, si costituiva soltanto , il quale chiedeva che la domanda dell'attore Controparte_1 venisse accolta, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 12.09.2023, espletata l'attività istruttoria – mediante prova per testi - la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 14 maggio 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e dopo una serie di rinvii veniva fissata l'udienza del 21 marzo 2025 per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies c.p.c, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs.165/2004(c.d correttivo Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , e Controparte_2 CP_3
i quali, pur ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi. Controparte_4
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito indicati.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice. Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent.
Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il
Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Fatte tali doverose premesse ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che questa sia manifestamente fondata in fatto e in diritto e debba, pertanto, essere accolta, atteso che l'attore ha dimostrato, attraverso la prova testimoniale, la ricorrenza dei presupposti necessari ai fin dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge. L'adempimento dell'onere della prova, infatti, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria per la richiesta di attribuzione di un bene della vita, di talchè, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”.(Cass. 21837/2018)
Trasfondendo, infatti, i richiamati principi al caso che ci occupa, sia dall'esame della documentazione acquisita in giudizio che dalle dichiarazioni dei testi , è emerso il possesso utile ai fini dell'usucapione in capo all'attore.
Infatti, attraverso la prova testimoniale raccolta, proveniente da soggetti escussi, direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, gli immobili per cui è causa.
In particolare, tutti i testi escussi, in merito al capo 1 hanno confermato che l'immobile per cui è causa risulta essere recintato e dotato di n.2 cancelli di cui solo l'attore possiede le chiavi. Hanno altresì dichiarato che l'attore unitamente alla sua famiglia ha provveduto a costruire a proprie spese l'immobile per cui è causa, scegliendo l'immobile come abitazione familiare, senza alcuna opposizione da parte degli altri comproprietari, come si desume tra l'altro dalla costituzione di un convenuto che non solo non si è opposto alla domanda attorea, ma ne ha chiesto anche l'accoglimento.
I testi escussi, hanno altresì confermato che l'attore sin dall'epoca della costruzione dell'immobile si
è sempre occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Ebbene, proprio la sussistenza di una recinzione e la presenza di due cancelli, di cui solo l'attore possiede le chiavi, risulta un elemento fondamentale per ritenere provato il possesso esclusivo in capo all'attore.
Infatti, in merito alla recinzione del terreno, la Suprema Corte nella ordinanza n. 18528/2023 ha precisato che “ il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene. In ordine alle modalità con cui, in concreto, possa o debba manifestarsi lo ius excludenti alios, la Suprema Corte recentemente affermato che “la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, (n.d.r.: o di un giardino), quindi costituisce la più importante espressione dello “ius excludendi alios” (cfr Cass. 18528/2023) In tal modo viene manifestato concretamente lo ius excludendi alios .
A tale scopo la recinzione materiale dell'immobile diventa un elemento fondamentale in quanto rappresenta l'espressione più evidente di tale diritto.
Pertanto, va dichiarato in conformità della domanda, l'intervenuto acquisto in favore di Parte_1
, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del compossesso continuato e non
[...] interrotto, esercitato per oltre un ventennio, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Catanzaro, al
Viale della Lacina n. 124, catastalmente identificata al foglio di mappa n. 61, p.lla n. 1519, sub 1;
In merito alle spese processuali, considerato che parte convenuta non si è opposta alla domanda attorea, provvedendo finanche al riconoscimento delle ragioni attoree, sussistono le ragioni per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e;
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
2) dichiara che ha acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà Parte_1 del bene indicato in parte motiva;
3) ordina al Conservatore RR.II. di Catanzaro di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, il 18.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 46/2023 promosso da
( ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gennaro Corea, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- Attore
Contro
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Risadelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
NONCHE' contro
( ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
( ), nata a [...] in data [...], CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
( ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._5
- Convenuti contumaci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore in epigrafe individuato, deduceva: a) di possedere e godere in via esclusiva, continuativa, ininterrotta, pacifica, pubblica ed incontrastata
“da oltre vent'anni, precisamente dal 1995” una unità immobiliare sita nel Comune di Catanzaro, al
Viale della Lacina n. 124, catastalmente identificata al foglio di mappa n. 61, p.lla n. 1519, sub 1;
b) che il predetto immobile, benchè formalmente cointestato agli odierni convenuti, ovvero ai signori
, , e , era stato posseduto Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dall'odierno istante, il quale vi aveva edificato, a proprie spese, l'abitazione nella quale, ad oggi, vive unitamente alla famiglia, provvedendo alla sua conduzione, manutenzione nonché al pagamento delle relative utenze e comportandosi, pertanto, quale unico ed esclusivo proprietario.
Tanto premesso, l'odierno attore citava in giudizio i soggetti sopra indicati innanzi all'intestato
Tribunale, al fine di sentire dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del bene immobile oggetto di causa.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, con comparsa depositata in data
23.02.2023, si costituiva soltanto , il quale chiedeva che la domanda dell'attore Controparte_1 venisse accolta, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 12.09.2023, espletata l'attività istruttoria – mediante prova per testi - la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 14 maggio 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e dopo una serie di rinvii veniva fissata l'udienza del 21 marzo 2025 per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies c.p.c, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs.165/2004(c.d correttivo Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , e Controparte_2 CP_3
i quali, pur ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi. Controparte_4
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito indicati.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice. Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent.
Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il
Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Fatte tali doverose premesse ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che questa sia manifestamente fondata in fatto e in diritto e debba, pertanto, essere accolta, atteso che l'attore ha dimostrato, attraverso la prova testimoniale, la ricorrenza dei presupposti necessari ai fin dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge. L'adempimento dell'onere della prova, infatti, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria per la richiesta di attribuzione di un bene della vita, di talchè, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”.(Cass. 21837/2018)
Trasfondendo, infatti, i richiamati principi al caso che ci occupa, sia dall'esame della documentazione acquisita in giudizio che dalle dichiarazioni dei testi , è emerso il possesso utile ai fini dell'usucapione in capo all'attore.
Infatti, attraverso la prova testimoniale raccolta, proveniente da soggetti escussi, direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, gli immobili per cui è causa.
In particolare, tutti i testi escussi, in merito al capo 1 hanno confermato che l'immobile per cui è causa risulta essere recintato e dotato di n.2 cancelli di cui solo l'attore possiede le chiavi. Hanno altresì dichiarato che l'attore unitamente alla sua famiglia ha provveduto a costruire a proprie spese l'immobile per cui è causa, scegliendo l'immobile come abitazione familiare, senza alcuna opposizione da parte degli altri comproprietari, come si desume tra l'altro dalla costituzione di un convenuto che non solo non si è opposto alla domanda attorea, ma ne ha chiesto anche l'accoglimento.
I testi escussi, hanno altresì confermato che l'attore sin dall'epoca della costruzione dell'immobile si
è sempre occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Ebbene, proprio la sussistenza di una recinzione e la presenza di due cancelli, di cui solo l'attore possiede le chiavi, risulta un elemento fondamentale per ritenere provato il possesso esclusivo in capo all'attore.
Infatti, in merito alla recinzione del terreno, la Suprema Corte nella ordinanza n. 18528/2023 ha precisato che “ il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene. In ordine alle modalità con cui, in concreto, possa o debba manifestarsi lo ius excludenti alios, la Suprema Corte recentemente affermato che “la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, (n.d.r.: o di un giardino), quindi costituisce la più importante espressione dello “ius excludendi alios” (cfr Cass. 18528/2023) In tal modo viene manifestato concretamente lo ius excludendi alios .
A tale scopo la recinzione materiale dell'immobile diventa un elemento fondamentale in quanto rappresenta l'espressione più evidente di tale diritto.
Pertanto, va dichiarato in conformità della domanda, l'intervenuto acquisto in favore di Parte_1
, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del compossesso continuato e non
[...] interrotto, esercitato per oltre un ventennio, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Catanzaro, al
Viale della Lacina n. 124, catastalmente identificata al foglio di mappa n. 61, p.lla n. 1519, sub 1;
In merito alle spese processuali, considerato che parte convenuta non si è opposta alla domanda attorea, provvedendo finanche al riconoscimento delle ragioni attoree, sussistono le ragioni per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e;
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
2) dichiara che ha acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà Parte_1 del bene indicato in parte motiva;
3) ordina al Conservatore RR.II. di Catanzaro di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, il 18.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito