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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE – r.g. 7578/2023 il Giudice dottoressa Susanna Zanda ha pronunciato, in composizione monocratica e ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 7578 dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f. , tutti con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di Firenze, dove domiciliano, C.F._4 anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de' Tornabuoni 10 come da procure alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, e del pro tempore, rappresentate, difese e domiciliate ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTE COSTITUITA
e
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_2
tempore.
RESISTENTE NON COSTITUTA
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Pagina 1 Per i ricorrenti, nel merito e come da ricorso introduttivo:
- accertare e affermare la responsabilità dei convenuti per i fatti illeciti e connessi danni descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per le causali e secondo il dettaglio di cui in narrativa, al pagamento dei seguenti importi:
▪ in favore di e euro 481.932,89 ciascuno, oltre alla Parte_2 Parte_1
valutazione e stima, pure rimessa a giustizia, per la perdita della madre e la componente dei danni riflessi iure proprio e iure hereditatis per aver vissuto la sofferenza dei congiunti nel contesto familiare profondamente segnato dalla strage;
▪ in favore di euro 330.699,78, oltre alla valutazione e stima, pure rimessa a giustizia, Parte_3
per la componente di danno iure hereditatis dalla madre connessa alla perdita della Pt_4
madre e ai danni riflessi per aver vissuto ( ) la sofferenza anche dei Persona_1 Pt_4
coniugi nel contesto familiare profondamente segnato dalla strage;
- per l'effetto condannare la e, in solido con essa ai sensi e per Controparte_2 gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e dal OP
, al pagamento dei seguenti importi, salvo diversa Controparte_4
liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Per le parti resistenti costituite, nel merito e come da comparse di costituzione e risposta:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e la sua estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni Controparte_2
domanda nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare, in difetto di dimostrazione della qualità di eredi in capo agli istanti le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo per cui
è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 2 Con ricorso, depositato il 22 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, e e chiedevano Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'accertamento e la condanna della Repubblica federale tedesca, in solido con la Repubblica italiana, quali responsabili della morte dei nonni e durante Persona_2 Persona_3
l'ultimo conflitto mondiale, fucilati dalle forze armate italotedesche nazifasciste il 17 luglio
1944, sul greto del fiume Lamone in località Crespino sul Lamone, nel comune di MA in provincia di Firenze;
gli stessi hanno chiesto quindi il ristoro dei danni non patrimoniali patiti personalmente quali nipoti e trasmesso loro quali eredi dai genitori nel frattempo scomparsi.
A seguito delle notifiche del decreto di fissazione udienza, si sono costituiti in giudizio la e il eccependo la carenza di OP Controparte_4
legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, il difetto della dimostrazione della qualità di eredi dei ricorrenti e l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti per il medesimo titolo.
La Repubblica federale tedesca non si è costituita in giudizio.
Il procedimento, dopo la prima udienza e il deposito di memorie, è stato assegnato a sentenza, a seguito di discussione orale;
viene ora deciso.
* * * * *
Le domande dei ricorrenti sono fondate e vengono accolte come da dispositivo e secondo le argomentazioni già espresse da questo giudice in precedenti casi conformi, richiamandone per relationem, ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, il percorso motivazionale.
(1) In via preliminare si dichiara la contumacia della , non costituitasi Controparte_5
nonostante la regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio.
Si ritiene corretta l'evocazione in giudizio della tramite la notifica al suo Ambasciatore CP_2
pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ed è quindi da considerarsi perfezionata.
Si rileva poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalla Repubblica italiana dal momento che la Germania non si è appunto mai costituita.
Pagina 3 Non vi è, difatti, alcun motivo per ritenere che lo Stato tedesco non sia legittimato a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze armate del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza alcun dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione degli CP_2
indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla legge 79/2022.
Non vi è, inoltre, alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica federale tedesca, ma vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi appunto al Fondo.
Le norme di cui alla Legge 79/2022, peraltro, hanno anche superato, senza alcuna modifica, il vaglio della Corte Costituzionale1, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Si rinvengono, in ultimo, molteplici precedenti sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni causati durante la Seconda guerra mondiale, sentenze che CP_2
formano una giurisprudenza concorde ed univoca.
È pacifica anche la giurisdizione del presente giudice in applicazione dell'articolo 61, primo comma della Legge 218/1995 (La responsabilità per fatto illecito è regolato dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento…); tale principio, dopo oscillazioni interpretative dovute a sentenze di organismi internazionali, è stato definitamente ribadito dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 238 del 20142 che ha dichiarato incostituzionale ogni norma o provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario. 1 Sentenza numero 159 del 2023.
Pagina 4 L'istituzione del Fondo ristori ha ovviamente confermato questo assioma, che può anche definirsi elementare e naturale, di diritto;
inoltre, la vigenza di questo organismo ha indotto la a CP_2 non dare seguito alla domanda, indicata e riportata in atti dall'Avvocatura dello Stato, contro l'Italia innanzi la Corte Internazionale di Giustizia sul controverso ed annoso obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e relativa esecuzione.
È poi internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, che oggigiorno, con le ultime consuetudini internazionali di diritto emergenti, possono anche essere riconosciuti come crimini contro l'umanità consistenti appunto nell'aggressione, imprigionamento e sterminio di individui, proprio come purtroppo avvenne ai danni degli italiani durante le ultime operazioni belliche nel nostro paese.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di tali spietati delitti, con tutte le relative conseguenze nel giudizio civile, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo
7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”.
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e come già evidenziato derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come previsto dall'art. 10 della
Costituzione.
Il tutto, dunque, va ben oltre quanto già previsto dall'articolo 157 c.p., ultimo comma, e 2947 c.c., terzo comma, vigenti.
Si ritiene quindi non condividere il ragionamento espresso nella sentenza, di questo stesso Tribunale ma risalente ad oltre dodici anni fa, prodotta agli atti dall'Avvocatura.
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.”
Pagina 5 Infine, è corretta l'azione esercitata anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale massimo organo amministrativo responsabile della nazione, e del Economia e Finanze, quale gestore del Fondo stesso. CP_4
Per tutto quanto sopra, si fa espresso riferimento a quello che risulta essere il primo provvedimento giudiziario emesso dopo l'istituzione del succitato Fondo ristori: l'ordinanza numero 4094/2023 del
Tribunale di Trento.
(2) Oggetto della causa, come indicato in epigrafe, sono i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze nazifasciste in Italia nell'ultimo conflitto mondiale del secolo scorso, nello specifico l'eccidio del 17 e 18 luglio 1944 nel territorio del comune di MA in provincia di
Firenze; evento tragico, come purtroppo tanti altri durante la guerra che infuriò nel nostro paese, sul piano personale dei danneggiati colpiti e su quello collettivo della comunità locale, da non svalutare o, peggio ancora, dimenticare con il decorso del tempo, e di cui questo ufficio si è già occupato altre volte.
I fatti delittuosi, avvenuti durante questa strage, sono stati abbondantemente accertati e verificati documentalmente e storicamente, per le fonti basti citare gli Archivi Storici comunali e statali, e gli studi ed opere relative;
non è stata pertanto necessaria una attività istruttoria costituenda per la pacifica sussistenza di tali drammatici e notori eventi.
Tra le quarantaquattro vittime di questo eccidio, tutte civili inermi, vi furono e Persona_2 [...]
nonni sia da parte paterna che materna dei ricorrenti e e Persona_4 Parte_2 Parte_1
uccisi, insieme ad altri sventurati, sul greto del fiume Lamone il 17 luglio 1944. Parte_3
Anche il reparto militare tedesco, in questo caso di polizia, responsabile dell'eccidio e purtroppo già tristemente noto, è stato storicamente individuato, financo nel suo ufficiale in quel momento al comando: il capitano trattasi della prima compagnia del terzo battaglione volontari Persona_5 di polizia “Italia”, una unità mista italotedesca la cui composizione è appunto una ennesima riprova della tragedia che colpì il nostro paese ottanta anni fa.
(3) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate della Germania all'epoca dei fatti, pur se, come in questo caso, in esse erano inquadrati anche militari italiani;
da ciò discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca per i crimini commessi, come tali incontrovertibilmente e globalmente percepiti per la storicamente accertata ed esecrabile tragicità dei fatti, concretizzatisi nella fucilazione a sangue freddo di civili non combattenti, non autori di azioni contro l'occupante, e rastrellati a caso solo perché presenti nella zona.
Difatti, questi misfatti, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sono considerati crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, dalla
Pagina 6 giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità3, così come lo sono stati dalle norme di diritto internazionale consuetudinarie ed anche codificate per tutti i componenti della comunità planetaria che non vogliano essere esclusi dalle organizzazioni mondiali.
Pertanto, come già esposto, nel nostro paese le azioni relative a questi diritti violati sono ammissibili, imprescrittibili, e, in virtù dell'articolo 43 della Legge 79/2022, attualmente anche agevolmente satisfattibili sul piano civile.
Oggigiorno, nonostante siano trascorsi oltre ottanta anni da quel tristissimo periodo della nostra storia e non sia quindi più possibile in concreto una azione penale nei confronti degli autori fisici di questi misfatti, con l'istituzione del Fondo per i danni alle vittime del III Reich è quanto meno possibile ottenere un ristoro economico in favore degli eredi.
(4) Per la quantificazione del ristoro alle parti istanti, si stima equo l'indennizzo a e Pt_1
nella misura complessiva di euro 50.000,00 ciascuno, gli stessi hanno perso Parte_2
entrambi i nonni in modo violento ed in tenerissima età - la seconda addirittura a pochi mesi di vita
- e quindi, anche se non hanno potuto convivere con gli stessi, indubbiamente hanno subito una improvvisa ed imprevista lesione del rapporto parentale ed hanno vissuto il dolore dei loro genitori;
diversamente per anch'egli nipote delle vittime, ma nato oltre ventuno anni dopo la loro Parte_3
morte.
Si ritiene di liquidare tutte le somme suddette ai valori attuali trattandosi di un giudizio con danno quantificabile in via equitativa, con conseguenti indennizzi a carico di un Fondo creato appositamente in considerazione della difficile applicazione di norme di diritto interne a tutela di crimini contro l'umanità nei confronti di altro stato, e per evitare una locupletazione dei ricorrenti che avrebbero potuto rivolgersi alla Giustizia già dopo la sentenza della Corte Costituzionale
238/2004 suindicata, sull'illegittimità della limitazione di giurisdizione del giudice nazionale a tutela di diritti fondamentali.
(5) Non è stato, infine, provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo, mentre risulta invece provata la loro qualità di eredi delle vittime.
(6) L'accoglimento delle domande comporta la vittoria delle spese del contributo unificato e della relativa marca, ed anche delle competenze professionali secondo i valori minimi previsti, vista la non particolare complessità della causa, e con un aumento del 30% per la pluralità delle parti rappresentate, per un totale arrotondato di 9.168,00 euro, oltre voci accessorie.
*****
Pagina 7
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara la responsabilità della per le uccisioni di Controparte_2 Per_2 ed avvenute il 17 luglio 1944, in occasione dell'eccidio di
[...] Persona_3
MA-Crespino sul Lamone;
II. accoglie i ricorsi di e e condanna la Parte_2 Parte_1 Controparte_5
e la in solido al pagamento a loro favore della somma di euro
[...] Controparte_6
50.000,00 ciascuno a valori attuali, con interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al loro effettivo soddisfo;
III. rigetta la domanda di Parte_3
IV. condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 1.713,00, e delle spese professionali dell'avvocato Diego Cremona, quantificate in complessivi euro 9.168,00, oltre relative voci accessorie;
V. dichiara sussistenti le condizioni per l'ammissione al Fondo istituito con decreto legge
36/2022 art. 43 e legge di conversione n. 79 del 2022.
Firenze, 7 maggio 2025 Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, 3 Vedasi, tra le tante, l'ordinanza del Tribunale di Sulmona del 2 novembre 2017 e la 4094/2023 del Tribunale di Trento già indicata;
le sentenze 2694 e 2715 del 2019 della Corte d'Appello di questo distretto;
le sentenze della Cassazione 5044/2004 e 20442/2020, entrambe a Sezioni Unite.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE – r.g. 7578/2023 il Giudice dottoressa Susanna Zanda ha pronunciato, in composizione monocratica e ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 7578 dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f. , tutti con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di Firenze, dove domiciliano, C.F._4 anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de' Tornabuoni 10 come da procure alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, e del pro tempore, rappresentate, difese e domiciliate ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTE COSTITUITA
e
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_2
tempore.
RESISTENTE NON COSTITUTA
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Pagina 1 Per i ricorrenti, nel merito e come da ricorso introduttivo:
- accertare e affermare la responsabilità dei convenuti per i fatti illeciti e connessi danni descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per le causali e secondo il dettaglio di cui in narrativa, al pagamento dei seguenti importi:
▪ in favore di e euro 481.932,89 ciascuno, oltre alla Parte_2 Parte_1
valutazione e stima, pure rimessa a giustizia, per la perdita della madre e la componente dei danni riflessi iure proprio e iure hereditatis per aver vissuto la sofferenza dei congiunti nel contesto familiare profondamente segnato dalla strage;
▪ in favore di euro 330.699,78, oltre alla valutazione e stima, pure rimessa a giustizia, Parte_3
per la componente di danno iure hereditatis dalla madre connessa alla perdita della Pt_4
madre e ai danni riflessi per aver vissuto ( ) la sofferenza anche dei Persona_1 Pt_4
coniugi nel contesto familiare profondamente segnato dalla strage;
- per l'effetto condannare la e, in solido con essa ai sensi e per Controparte_2 gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e dal OP
, al pagamento dei seguenti importi, salvo diversa Controparte_4
liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Per le parti resistenti costituite, nel merito e come da comparse di costituzione e risposta:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e la sua estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni Controparte_2
domanda nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare, in difetto di dimostrazione della qualità di eredi in capo agli istanti le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo per cui
è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 2 Con ricorso, depositato il 22 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, e e chiedevano Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'accertamento e la condanna della Repubblica federale tedesca, in solido con la Repubblica italiana, quali responsabili della morte dei nonni e durante Persona_2 Persona_3
l'ultimo conflitto mondiale, fucilati dalle forze armate italotedesche nazifasciste il 17 luglio
1944, sul greto del fiume Lamone in località Crespino sul Lamone, nel comune di MA in provincia di Firenze;
gli stessi hanno chiesto quindi il ristoro dei danni non patrimoniali patiti personalmente quali nipoti e trasmesso loro quali eredi dai genitori nel frattempo scomparsi.
A seguito delle notifiche del decreto di fissazione udienza, si sono costituiti in giudizio la e il eccependo la carenza di OP Controparte_4
legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, il difetto della dimostrazione della qualità di eredi dei ricorrenti e l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti per il medesimo titolo.
La Repubblica federale tedesca non si è costituita in giudizio.
Il procedimento, dopo la prima udienza e il deposito di memorie, è stato assegnato a sentenza, a seguito di discussione orale;
viene ora deciso.
* * * * *
Le domande dei ricorrenti sono fondate e vengono accolte come da dispositivo e secondo le argomentazioni già espresse da questo giudice in precedenti casi conformi, richiamandone per relationem, ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, il percorso motivazionale.
(1) In via preliminare si dichiara la contumacia della , non costituitasi Controparte_5
nonostante la regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio.
Si ritiene corretta l'evocazione in giudizio della tramite la notifica al suo Ambasciatore CP_2
pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ed è quindi da considerarsi perfezionata.
Si rileva poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalla Repubblica italiana dal momento che la Germania non si è appunto mai costituita.
Pagina 3 Non vi è, difatti, alcun motivo per ritenere che lo Stato tedesco non sia legittimato a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze armate del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza alcun dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione degli CP_2
indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla legge 79/2022.
Non vi è, inoltre, alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica federale tedesca, ma vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi appunto al Fondo.
Le norme di cui alla Legge 79/2022, peraltro, hanno anche superato, senza alcuna modifica, il vaglio della Corte Costituzionale1, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Si rinvengono, in ultimo, molteplici precedenti sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni causati durante la Seconda guerra mondiale, sentenze che CP_2
formano una giurisprudenza concorde ed univoca.
È pacifica anche la giurisdizione del presente giudice in applicazione dell'articolo 61, primo comma della Legge 218/1995 (La responsabilità per fatto illecito è regolato dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento…); tale principio, dopo oscillazioni interpretative dovute a sentenze di organismi internazionali, è stato definitamente ribadito dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 238 del 20142 che ha dichiarato incostituzionale ogni norma o provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario. 1 Sentenza numero 159 del 2023.
Pagina 4 L'istituzione del Fondo ristori ha ovviamente confermato questo assioma, che può anche definirsi elementare e naturale, di diritto;
inoltre, la vigenza di questo organismo ha indotto la a CP_2 non dare seguito alla domanda, indicata e riportata in atti dall'Avvocatura dello Stato, contro l'Italia innanzi la Corte Internazionale di Giustizia sul controverso ed annoso obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e relativa esecuzione.
È poi internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, che oggigiorno, con le ultime consuetudini internazionali di diritto emergenti, possono anche essere riconosciuti come crimini contro l'umanità consistenti appunto nell'aggressione, imprigionamento e sterminio di individui, proprio come purtroppo avvenne ai danni degli italiani durante le ultime operazioni belliche nel nostro paese.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di tali spietati delitti, con tutte le relative conseguenze nel giudizio civile, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo
7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”.
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e come già evidenziato derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come previsto dall'art. 10 della
Costituzione.
Il tutto, dunque, va ben oltre quanto già previsto dall'articolo 157 c.p., ultimo comma, e 2947 c.c., terzo comma, vigenti.
Si ritiene quindi non condividere il ragionamento espresso nella sentenza, di questo stesso Tribunale ma risalente ad oltre dodici anni fa, prodotta agli atti dall'Avvocatura.
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.”
Pagina 5 Infine, è corretta l'azione esercitata anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale massimo organo amministrativo responsabile della nazione, e del Economia e Finanze, quale gestore del Fondo stesso. CP_4
Per tutto quanto sopra, si fa espresso riferimento a quello che risulta essere il primo provvedimento giudiziario emesso dopo l'istituzione del succitato Fondo ristori: l'ordinanza numero 4094/2023 del
Tribunale di Trento.
(2) Oggetto della causa, come indicato in epigrafe, sono i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze nazifasciste in Italia nell'ultimo conflitto mondiale del secolo scorso, nello specifico l'eccidio del 17 e 18 luglio 1944 nel territorio del comune di MA in provincia di
Firenze; evento tragico, come purtroppo tanti altri durante la guerra che infuriò nel nostro paese, sul piano personale dei danneggiati colpiti e su quello collettivo della comunità locale, da non svalutare o, peggio ancora, dimenticare con il decorso del tempo, e di cui questo ufficio si è già occupato altre volte.
I fatti delittuosi, avvenuti durante questa strage, sono stati abbondantemente accertati e verificati documentalmente e storicamente, per le fonti basti citare gli Archivi Storici comunali e statali, e gli studi ed opere relative;
non è stata pertanto necessaria una attività istruttoria costituenda per la pacifica sussistenza di tali drammatici e notori eventi.
Tra le quarantaquattro vittime di questo eccidio, tutte civili inermi, vi furono e Persona_2 [...]
nonni sia da parte paterna che materna dei ricorrenti e e Persona_4 Parte_2 Parte_1
uccisi, insieme ad altri sventurati, sul greto del fiume Lamone il 17 luglio 1944. Parte_3
Anche il reparto militare tedesco, in questo caso di polizia, responsabile dell'eccidio e purtroppo già tristemente noto, è stato storicamente individuato, financo nel suo ufficiale in quel momento al comando: il capitano trattasi della prima compagnia del terzo battaglione volontari Persona_5 di polizia “Italia”, una unità mista italotedesca la cui composizione è appunto una ennesima riprova della tragedia che colpì il nostro paese ottanta anni fa.
(3) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate della Germania all'epoca dei fatti, pur se, come in questo caso, in esse erano inquadrati anche militari italiani;
da ciò discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca per i crimini commessi, come tali incontrovertibilmente e globalmente percepiti per la storicamente accertata ed esecrabile tragicità dei fatti, concretizzatisi nella fucilazione a sangue freddo di civili non combattenti, non autori di azioni contro l'occupante, e rastrellati a caso solo perché presenti nella zona.
Difatti, questi misfatti, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sono considerati crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, dalla
Pagina 6 giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità3, così come lo sono stati dalle norme di diritto internazionale consuetudinarie ed anche codificate per tutti i componenti della comunità planetaria che non vogliano essere esclusi dalle organizzazioni mondiali.
Pertanto, come già esposto, nel nostro paese le azioni relative a questi diritti violati sono ammissibili, imprescrittibili, e, in virtù dell'articolo 43 della Legge 79/2022, attualmente anche agevolmente satisfattibili sul piano civile.
Oggigiorno, nonostante siano trascorsi oltre ottanta anni da quel tristissimo periodo della nostra storia e non sia quindi più possibile in concreto una azione penale nei confronti degli autori fisici di questi misfatti, con l'istituzione del Fondo per i danni alle vittime del III Reich è quanto meno possibile ottenere un ristoro economico in favore degli eredi.
(4) Per la quantificazione del ristoro alle parti istanti, si stima equo l'indennizzo a e Pt_1
nella misura complessiva di euro 50.000,00 ciascuno, gli stessi hanno perso Parte_2
entrambi i nonni in modo violento ed in tenerissima età - la seconda addirittura a pochi mesi di vita
- e quindi, anche se non hanno potuto convivere con gli stessi, indubbiamente hanno subito una improvvisa ed imprevista lesione del rapporto parentale ed hanno vissuto il dolore dei loro genitori;
diversamente per anch'egli nipote delle vittime, ma nato oltre ventuno anni dopo la loro Parte_3
morte.
Si ritiene di liquidare tutte le somme suddette ai valori attuali trattandosi di un giudizio con danno quantificabile in via equitativa, con conseguenti indennizzi a carico di un Fondo creato appositamente in considerazione della difficile applicazione di norme di diritto interne a tutela di crimini contro l'umanità nei confronti di altro stato, e per evitare una locupletazione dei ricorrenti che avrebbero potuto rivolgersi alla Giustizia già dopo la sentenza della Corte Costituzionale
238/2004 suindicata, sull'illegittimità della limitazione di giurisdizione del giudice nazionale a tutela di diritti fondamentali.
(5) Non è stato, infine, provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo, mentre risulta invece provata la loro qualità di eredi delle vittime.
(6) L'accoglimento delle domande comporta la vittoria delle spese del contributo unificato e della relativa marca, ed anche delle competenze professionali secondo i valori minimi previsti, vista la non particolare complessità della causa, e con un aumento del 30% per la pluralità delle parti rappresentate, per un totale arrotondato di 9.168,00 euro, oltre voci accessorie.
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Pagina 7
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara la responsabilità della per le uccisioni di Controparte_2 Per_2 ed avvenute il 17 luglio 1944, in occasione dell'eccidio di
[...] Persona_3
MA-Crespino sul Lamone;
II. accoglie i ricorsi di e e condanna la Parte_2 Parte_1 Controparte_5
e la in solido al pagamento a loro favore della somma di euro
[...] Controparte_6
50.000,00 ciascuno a valori attuali, con interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al loro effettivo soddisfo;
III. rigetta la domanda di Parte_3
IV. condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 1.713,00, e delle spese professionali dell'avvocato Diego Cremona, quantificate in complessivi euro 9.168,00, oltre relative voci accessorie;
V. dichiara sussistenti le condizioni per l'ammissione al Fondo istituito con decreto legge
36/2022 art. 43 e legge di conversione n. 79 del 2022.
Firenze, 7 maggio 2025 Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, 3 Vedasi, tra le tante, l'ordinanza del Tribunale di Sulmona del 2 novembre 2017 e la 4094/2023 del Tribunale di Trento già indicata;
le sentenze 2694 e 2715 del 2019 della Corte d'Appello di questo distretto;
le sentenze della Cassazione 5044/2004 e 20442/2020, entrambe a Sezioni Unite.