TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2431/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2431/2024 introdotto da:
nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. NETTIS NICOLA, giusta delega agli atti, nonché da: C.F._1
codice fiscale: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
codice fiscale , entrambi con l'avv. PETRELLA
[...] C.F._3
LUIGI ALBERTO,
pagina 1 di 13 - parti ricorrenti -;
contro
, nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
, con l'avv. ENNEMOSER ANGELIKA, giusta delega agli atti, C.F._4
- parte resistente-;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337-bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
precisate dalle parti ricorrenti:
“che il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectiis, per i motivi di cui sopra, voglia:
disporre l'affidamento congiunto delle figlie ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
minori che rimarranno a vivere con la madre presso la casa familiare in Corso Libertà
67;
pagina 2 di 13 disporre che il sig. contribuisca con l'importi di € 350,00 mensili come Pt_1
contributo di mantenimento per le minori, con cadenza mensile al giorno 5 di ogni mese
e, con rivalutazione Astat a far data dal settembre 2025,
il sig contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie che saranno necessarie Pt_1
per le figlie;
il sig. potrà vedere le figlie per due pomeriggi alla settimana delle ore 17 alle 20 Pt_1
e due we al mese dal sabato alle 10 fino alla domenica alle 20.
Per quanto riguarda le vacanze (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua) queste
verranno trascorse in alternanza di anno in anno con il padre e con la madre, a titolo
esplicativo Natale con il padre ed Capodanno con la madre, e l'anno dopo viceversa;
stabilire che il padre possa tenere le minori per 15 gg anche non consecutivi durante i
mesi estivi di giugno, luglio, e agosto;
disporre che i nonni paterni possano vedere le minori almeno per due volte a settimane
negli orari e nei giorni che la sig.ra riterrà opportuni. CP_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
precisate dalla parte resistente:
“Voglia L'lll.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
reietta, per i motivi sopra dedotti e deducendi, così giudicare:
- affidare le figlie minori ed esclusivamente alla signora Per_1 Persona_3 CP_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
pagina 3 di 13 - prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Pt_1
delle figlie nella misura di € 375,00 ciascuna (importo complessivo di € 750,00)
cadauno mensili, somma rivalutabile secondo gli indici lstat, da corrispondersi entro il
giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora CP_1
oltre al 75% delle spese straordinarie;
- disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie
siano sostenute nella misura del 75% da ciascun genitore;
- disciplinare gli incontri protetti tra il padre e le figlie ed con Per_1 Per_2
l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti;
- rigettare la domanda avversaria di regolamentazione del diritto di visita dei nonni,
affidando, se del caso, incarico ai Servizi Sociali di organizzare gli incontri tra i nonni
paterni e le nipoti ed Per_1 Per_2
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, aumentato del 30% ai sensi del D.M.
55/2014, oltre al 15 % spese generali, CAP, IVA e successive occorrende”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e
collocamento presso la stessa nell'abitazione in locazione. Obbligo per il padre di
versare un contributo di mantenimento mensile pari a 300 € per ciascuna figlia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 4 di 13 1. Le parti ricorrenti (padre), e Parte_1 Parte_2
(nonni paterni) hanno esposto nel loro ricorso che dall'unione tra Parte_3
e la parte resistente sono venute alla luce le figlie: Parte_1 CP_1
nata il [...] a [...], e nata il Persona_4 Persona_3
16/05/2021. La madre si è costituita nel procedimento. Le parti CP_1
e non sono sposate e hanno terminato la loro Parte_1 CP_1
convivenza. Le figlie sono state riconosciute da entrambi i genitori. Tra le parti sono sorti vedute contrastanti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
le stesse chiedono una pronuncia del Tribunale in ordine ad affidamento, collocamento,
mantenimento e diritto di visita della prole, quest'ultimo anche a favore dei nonni paterni.
2. Nella sua comparsa di costituzione la resistente, sig.ra , ha riferito del CP_1
procedimento penale n. RGNR 4541/20241 a carico del ricorrente padre Pt_1
per maltrattamenti e lesioni personali nei suoi confronti e “anche in presenza
[...]
delle figlie minorenni” (comparsa, p. 4 s.) nonché della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ex art. 282-bis c.p., emessa e confermata nel procedimento richiamato nei confronti del padre dal GIP
del Tribunale di Bolzano (cfr. ordinanza doc. 5 di parte resistente). Di seguito, l'udienza di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., è stata tenuta in pagina 5 di 13 due orari diversi della stessa giornata (10/01/2025) per evitare la comparizione personale simultanea delle parti.
3. Tenuto conto del procedimento penale in questione e dei timori della sig.ra CP_1
, espressi anche per le figlie2, il Giudice relatore affidava le stesse, mediante
[...]
provvedimenti temporanei e urgenti (ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.),
esclusivamente alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
assegnava l'abitazione familiare (IPES) alla madre, disponeva a carico del padre il mantenimento ordinario delle figlie nella misura di € 300,00 mensili per ogni figlia e il
70% del mantenimento straordinario in favore delle medesime. Con riferimento alle visite da parte del padre e dei nonni paterni, disponeva che le stesse potessero svolgersi
“soltanto in modo protetto, ossia sotto il diretto controllo e alla presenza dei servizi
sociali territorialmente competenti e soltanto qualora e nella misura in cui i servizi
sociali valutino che le visite siano favorevoli al bene delle figlie” (ordinanza del
05/02/2025).
4. Alla luce della relazione dei servizi sociali, depositata il 24/06/2025, appariva che le visite del padre e dei nonni paterni, attuate nello spazio neutro, si fossero svolte, a quanto risulta, in modo favorevole al bene delle figlie. Sennonché, l'assistente sociale dott.ssa , con e-mail del 23/06/2025 (inviata riservatamente al Persona_5
Giudice relatore e poi, su ordine di quest'ultimo, depositata tra gli atti il 25/06/2025) ha pagina 6 di 13 comunicato di avere appreso dalla sig.ra (“incapace di reagire perché CP_1
bloccata dalla paura”) che il sig. in aperta violazione delle misure Parte_1
cautelari, l'avesse più volte minacciata in presenza delle figlie (“che si sono molte
agitate”: e-mail depositata il 25/06/2025), che lo stesso avessero fatto anche i suoi genitori e che tutte le parti ricorrenti continuassero a vedere le figlie fuori dallo spazio neutro3. La missiva appariva piuttosto preoccupante, in quanto il sig. Parte_1
non esitava a mettere sotto pressione la stessa assistente sociale: “Tale fatto grave
minaccia anche l'incolumità della scrivente per il solo svolgimento delle proprie attività
istituzionali e risulta intollerabile. Nel colloquio di oggi il signor ha proprio Pt_1
affermato, che è la scrivente che avrebbe costretto la signora a sporgere CP_1
denuncia nei confronti del signor e che avrebbe quindi dato il via a tutte le Pt_1
problematiche che per lui ne conseguono (secondo lui la signora non lo avrebbe fatto se
la scrivente non le avesse inculcato questi pensieri)”. Di conseguenza il Giudice
relatore, con ordinanza urgente del 24/06/2025, modificativa dei provvedimenti temporanei e urgenti, ha sospeso le visite alle figlie da parte del padre e dei nonni paterni e ha disposto l'invio degli atti di causa alla Procura della Repubblica.
pagina 7 di 13 5. Fatte le anzidette premesse, si ricorda che la valutazione centrale del Tribunale
concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” dei figli (art. 337ter,
comma 2, c.c.), da attuarsi attraverso il loro “diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337ter, comma 1 c.c.), cui corrisponde l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (cfr. art. 315bis, comma 1, c.c.). Si dà atto che non si è proceduto all'ascolto delle due figlie minori a causa della loro tenera età (nate negli anni 2019 e
2021).
6. Alla luce del procedimento penale (sub n. RGNR 4541/2024), in particolare dell'ordinanza cautelare trasmessa dal Pubblico Ministero il 09/01/20254, nonché tenuto conto dell'ultima e-mail dell'assistente sociale, dott.ssa Persona_5
(depositata il 25/05/2025), ragioni cautelari a tutela delle due figlie impongono di valutare negativamente la capacità genitoriale del padre, sig. , e di Parte_1
disporre l'affidamento delle due figlie minorenni, e Persona_4 Per_3
alla sola madre, , autorizzandola altresì a prendere da sola “le
[...] CP_1
decisioni di maggiore interesse per i figli” (art. 337-quater, comma 3, c.c.). Ne consegue anche il collocamento delle figlie presso l'abitazione della madre, dove continueranno pagina 8 di 13 ad avere la residenza anagrafica, nonché l'assegnazione dell'alloggio stesso (dell'IPES),
situata a Bolzano, Corso Libertà 121, alla madre, affinché vi possa vivere con le due figlie. Si prende atto che la parte resistente ha fatto presente, nelle note scritte del
24/06/2025, che il sig. non ha ancora provveduto a trasferire la sua Parte_1
residenza anagrafica dall'alloggio IPES, come richiesto nell'ordinanza del 05/02/2025.
7. Con riferimento al diritto di visita alle due figlie minorenni da parte del padre e dei due nonni paterni, attualmente sospeso come riferito sopra, se ne dispone la ripresa in modalità protetta e sotto il controllo dei servizi sociali, i quali sono anche abilitati a determinarne frequenza e durata, a condizione che gli stessi servizi, a seguito di accurati accertamenti compiuti sui minori e dopo avere sentiti i genitori e i nonni paterni,
ritengano che la detta ripresa sia favorevole al bene delle figlie.
8. Il contributo al mantenimento per le figlie dev'essere stabilito alla luce del principio di proporzionalità al reddito dei genitori, previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c., e, in particolare, in considerazione dei parametri indicati ai numeri da 1 a 5 del comma citato.
Si precisa che la madre, che ha da sostenere altri due figli minorenni (nati nel 2012 e nel
2015: cfr. stato di residenza e stato di famiglia: doc. 2 delle parti ricorrenti), avuti da una relazione precedente, lavora “sei ore al giorno per cinque giorni alla settimana, come
aiuto cuoca nella mensa della Scuola Don Bosco” e “guadagna 1100 - 1200 al mese”
(verbale d'udienza del 10/01/2025)5. Per la casa IPES paga la modesta somma di €
250,00 per spese condominiali e affitto. Il sig. “lavora full time come Parte_1
pagina 9 di 13 magazziniere da Pasoli a Bolzano, in Via Copernico;
guadagna al mese più o meno €
2.000,00” e vive “attualmente a Bolzano, Via Agruzzo n. 16, in un appartamento
affittato al canone mensile di € 900,00 (comprese le spese condominiali)” (verbale d'udienza del 10/01/2025). Successivamente, però, ha depositato un contratto di affitto riguardante un immobile, situato in Via Agruzzo, al canone mensile di € 300,00 (doc. 3,
depositato l'01/04/2025). Non è neppure credibile la sua affermazione, espressa alla detta udienza, di pagare “anche al mese € 360 per le rate del mutuo che ho fatto insieme
alla sig.ra per i mobili dell'appartamento IPES”, considerato che il prestito CP_1
personale allegato dalla parte resistente parla di un credito al consumo per “acquisto di
auto nuova” (contratto di finanziamento, p. 4, doc. 21 di parte resistente). Nonostante
l'auto, come lamentato dalla resistente, venga utilizzata esclusivamente dal sig.
la ricorrente, quale cointestataria del contratto di finanziamento, era Parte_1
obbligata, data l'omissione del ricorrente, di pagare tre rate mensili6. Considerata la considerevole sperequazione tra la situazione economica delle due parti, a netto vantaggio del ricorrente, e il diritto delle due figlie a un adeguato mantenimento ordinario e straordinario, il collegio ritiene equo disporre l'obbligo del padre Pt_1
di versare, a partire dal 01/09/2024 (il ricorso è stato depositato il 29/08/2024),
[...]
alla madre , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due CP_1
figlie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di queste ultime, l'importo pagina 10 di 13 di € 350,00 mensili per ogni figlia, ossia € 700,00 in totale, nonché il sostentamento del
70% delle spese straordinarie, mentre la madre si accolla il restante 30%. Si aggiunge che per le medesime ragioni si ritiene giusto assegnare i contributi pubblici (incluso l'assegno unico) alla sola madre.
9. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. per cui devono essere sostenute in solido dalle parti ricorrenti, le quali non hanno visto accolto le loro domande. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile (complessità bassa per la semplicità delle questioni sia in fatto sia in diritto), parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non
spetta l'aumento previsto dall'art 4, comma 1-bis, D.M. cit. in quanto i link inseriti negli atti non rinviano a documenti ricercabili (pdf - leggibile).
10. Sussiste la competenza del Tribunale adito stante la residenza abituale dei minori nel circondario di questo Tribunale (cfr. gli artt. 473-bis.11, comma 1, e 473-bis.47, comma
1).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie minorenni nata il [...] a [...], e Persona_4 Per_3
nata il [...], sono affidate alla sola madre con la
[...] CP_1
pagina 11 di 13 facoltà di adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
2. Le dette figlie continueranno a convivere con la madre e avranno nel luogo di convivenza con la stessa la loro residenza anagrafica.
3. A tale scopo l'alloggio familiare (IPES) è assegnato alla madre;
il padre Pt_1
è obbligato di trasferire immediatamente la sua residenza dalla casa familiare.
[...]
3. Il diritto di visita alle due figlie minorenni da parte del padre e Persona_8
dei due nonni paterni e , attualmente Parte_2 Parte_3
sospeso, può essere ripreso in modalità protetta e sotto il controllo dei servizi sociali, i quali sono anche abilitati a determinarne frequenza e durata, a condizione che gli stessi servizi, a seguito di accurati accertamenti compiuti sui minori e dopo avere sentiti i genitori e i nonni paterni, ritengano che la detta ripresa sia favorevole al bene delle figlie.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal 01/09/2024 alla madre Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie CP_1
e fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_4 Persona_3
economica delle stesse, l'importo di € 350,00 mensili per ogni figlia, ossia € 700 in totale;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta a settembre
2025 con base agosto 2024) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima.
pagina 12 di 13 5. Il padre concorrerà, nella misura del 70%, al pagamento delle Parte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie e Persona_4
sul punto si richiama integralmente quanto statuito nel protocollo Persona_3
d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di
Bolzano e Osservatorio nazionale dei diritti di famiglia di data 26/11/2024.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra . CP_1
7. Si autorizza la madre a richiedere da sola, senza la firma del padre CP_1
il rilascio di documenti d'identità o di passaporti per le figlie minori. Parte_1
8. Le parti ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
devono rimborsa, in solido tra di loro, alla parte resistente €
[...] CP_1
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e oltre le spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. la richiesta di incidente probatorio allegata con i capi d'imputazione (doc. 4 di parte resistente). 2 Alla prima udienza del 09/01/2025 la misura cautelare era ancora in vigore;
cfr. le dichiarazioni della sig.ra CP_1
sui nonni paterni: “Mi dicevano sempre di stare zitta perché ti ha preso con quattro figli da altri rapporti e devi
[...] sottometterti a lui … Il nonno mi ha detto lasciaci vedere i figli altrimenti ti mandiamo due /tre marocchini sotto casa che ti strappano. Non voglio avere a fare con loro. Mi hanno detto che dovrei ritirare la denuncia perché lui ha imparato e riconosciuto i suoi errori. … Ho paura di lui;
ho paura anche per i miei figli, tutti i sei;
diceva delle parole brutte anche ai miei altri quattro figli” (verbale d'udienza del 09/01/2025). 3 Si cfr. i seguenti passaggi testuali dalla e-mail: “La signora ha riferito che a maggio i nonni e si sono presentati al Pt_1 lido di e hanno visto le minori. La signora ha inoltre dichiarato che anche sabato 28 giungo i nonni si sono Per_6 presentati al lido. Fatto grave raccontato dalla signora è che lì avrebbero prelevato la signora e le minori ed CP_1 Per_7 e le avrebbero condotte presso l'alloggio del signor La famiglia in tale occasione avrebbe minacciato Per_2 Pt_1 Pt_1 la stessa davanti alle figlie minori, che si sono molto agitate. La signora ha dichiarato di essere stata chiusa a chiave nell'alloggio insieme a loro e che le avrebbero intimato di ritirare le accuse nei confronti dell'ex compagno. Inoltre, il signor voleva chiamare la polizia per dimostrare con la sua presenza che la signora sarebbe andata lì di sua Pt_1 CP_1 spontanea volontà, non rispettando le disposizioni. Infine, voleva registrare una sua dichiarazione nella quale sarebbe stata costretta a riportare che tra loro non ci sarebbero più problemi. La signora ha riferito ancora una volta che la famiglia
compreso l'ex compagno non rispetterebbero le disposizioni e la misura cautelare. La signora si è descritta Pt_1 incapace di reagire perché bloccata dalla paura, considerato anche il fatto che la famiglia continua a minacciare la Pt_1 sua incolumità, quella delle figlie e della scrivente usando parole quali: 'quando esce dal carcere non sai cosa succede a te e alla tua assistente sociale'”. 4 Si cfr. pure la citazione a giudizio e il verbale di incidente probatorio con la testimonianza resa dalla persona offesa : docc. 22 e 23 di parte resistente. CP_1 5 Per l'anno 2023 disponeva di un reddito annuale di € 5.900,00 (cfr. modello 730, doc. 9 di parte resistente); per i due anni precedenti il reddito era ancora più basso: cfr. tabella nella comparsa, p. 9). 6 Cfr. note d'udienza di parte resistente del 24/06/2025: “Pur trattandosi di un'auto usata esclusivamente dal signor Pt_1CP_ negli ultimi quattro mesi quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle rate, così esponendo la signora che risulta essere debitrice insieme al signor (cfr. doc. 21), al rischio di un recupero del credito da parte della Pt_1 CP_ finanziaria erogatrice del credito. Per tale ragione la signora ha provveduto a corrispondere le rate del finanziamento in questione per circa tre mensilità”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2431/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2431/2024 introdotto da:
nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. NETTIS NICOLA, giusta delega agli atti, nonché da: C.F._1
codice fiscale: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
codice fiscale , entrambi con l'avv. PETRELLA
[...] C.F._3
LUIGI ALBERTO,
pagina 1 di 13 - parti ricorrenti -;
contro
, nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
, con l'avv. ENNEMOSER ANGELIKA, giusta delega agli atti, C.F._4
- parte resistente-;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337-bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
precisate dalle parti ricorrenti:
“che il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectiis, per i motivi di cui sopra, voglia:
disporre l'affidamento congiunto delle figlie ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
minori che rimarranno a vivere con la madre presso la casa familiare in Corso Libertà
67;
pagina 2 di 13 disporre che il sig. contribuisca con l'importi di € 350,00 mensili come Pt_1
contributo di mantenimento per le minori, con cadenza mensile al giorno 5 di ogni mese
e, con rivalutazione Astat a far data dal settembre 2025,
il sig contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie che saranno necessarie Pt_1
per le figlie;
il sig. potrà vedere le figlie per due pomeriggi alla settimana delle ore 17 alle 20 Pt_1
e due we al mese dal sabato alle 10 fino alla domenica alle 20.
Per quanto riguarda le vacanze (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua) queste
verranno trascorse in alternanza di anno in anno con il padre e con la madre, a titolo
esplicativo Natale con il padre ed Capodanno con la madre, e l'anno dopo viceversa;
stabilire che il padre possa tenere le minori per 15 gg anche non consecutivi durante i
mesi estivi di giugno, luglio, e agosto;
disporre che i nonni paterni possano vedere le minori almeno per due volte a settimane
negli orari e nei giorni che la sig.ra riterrà opportuni. CP_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
precisate dalla parte resistente:
“Voglia L'lll.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
reietta, per i motivi sopra dedotti e deducendi, così giudicare:
- affidare le figlie minori ed esclusivamente alla signora Per_1 Persona_3 CP_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
pagina 3 di 13 - prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Pt_1
delle figlie nella misura di € 375,00 ciascuna (importo complessivo di € 750,00)
cadauno mensili, somma rivalutabile secondo gli indici lstat, da corrispondersi entro il
giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora CP_1
oltre al 75% delle spese straordinarie;
- disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie
siano sostenute nella misura del 75% da ciascun genitore;
- disciplinare gli incontri protetti tra il padre e le figlie ed con Per_1 Per_2
l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti;
- rigettare la domanda avversaria di regolamentazione del diritto di visita dei nonni,
affidando, se del caso, incarico ai Servizi Sociali di organizzare gli incontri tra i nonni
paterni e le nipoti ed Per_1 Per_2
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, aumentato del 30% ai sensi del D.M.
55/2014, oltre al 15 % spese generali, CAP, IVA e successive occorrende”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e
collocamento presso la stessa nell'abitazione in locazione. Obbligo per il padre di
versare un contributo di mantenimento mensile pari a 300 € per ciascuna figlia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 4 di 13 1. Le parti ricorrenti (padre), e Parte_1 Parte_2
(nonni paterni) hanno esposto nel loro ricorso che dall'unione tra Parte_3
e la parte resistente sono venute alla luce le figlie: Parte_1 CP_1
nata il [...] a [...], e nata il Persona_4 Persona_3
16/05/2021. La madre si è costituita nel procedimento. Le parti CP_1
e non sono sposate e hanno terminato la loro Parte_1 CP_1
convivenza. Le figlie sono state riconosciute da entrambi i genitori. Tra le parti sono sorti vedute contrastanti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
le stesse chiedono una pronuncia del Tribunale in ordine ad affidamento, collocamento,
mantenimento e diritto di visita della prole, quest'ultimo anche a favore dei nonni paterni.
2. Nella sua comparsa di costituzione la resistente, sig.ra , ha riferito del CP_1
procedimento penale n. RGNR 4541/20241 a carico del ricorrente padre Pt_1
per maltrattamenti e lesioni personali nei suoi confronti e “anche in presenza
[...]
delle figlie minorenni” (comparsa, p. 4 s.) nonché della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ex art. 282-bis c.p., emessa e confermata nel procedimento richiamato nei confronti del padre dal GIP
del Tribunale di Bolzano (cfr. ordinanza doc. 5 di parte resistente). Di seguito, l'udienza di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., è stata tenuta in pagina 5 di 13 due orari diversi della stessa giornata (10/01/2025) per evitare la comparizione personale simultanea delle parti.
3. Tenuto conto del procedimento penale in questione e dei timori della sig.ra CP_1
, espressi anche per le figlie2, il Giudice relatore affidava le stesse, mediante
[...]
provvedimenti temporanei e urgenti (ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.),
esclusivamente alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
assegnava l'abitazione familiare (IPES) alla madre, disponeva a carico del padre il mantenimento ordinario delle figlie nella misura di € 300,00 mensili per ogni figlia e il
70% del mantenimento straordinario in favore delle medesime. Con riferimento alle visite da parte del padre e dei nonni paterni, disponeva che le stesse potessero svolgersi
“soltanto in modo protetto, ossia sotto il diretto controllo e alla presenza dei servizi
sociali territorialmente competenti e soltanto qualora e nella misura in cui i servizi
sociali valutino che le visite siano favorevoli al bene delle figlie” (ordinanza del
05/02/2025).
4. Alla luce della relazione dei servizi sociali, depositata il 24/06/2025, appariva che le visite del padre e dei nonni paterni, attuate nello spazio neutro, si fossero svolte, a quanto risulta, in modo favorevole al bene delle figlie. Sennonché, l'assistente sociale dott.ssa , con e-mail del 23/06/2025 (inviata riservatamente al Persona_5
Giudice relatore e poi, su ordine di quest'ultimo, depositata tra gli atti il 25/06/2025) ha pagina 6 di 13 comunicato di avere appreso dalla sig.ra (“incapace di reagire perché CP_1
bloccata dalla paura”) che il sig. in aperta violazione delle misure Parte_1
cautelari, l'avesse più volte minacciata in presenza delle figlie (“che si sono molte
agitate”: e-mail depositata il 25/06/2025), che lo stesso avessero fatto anche i suoi genitori e che tutte le parti ricorrenti continuassero a vedere le figlie fuori dallo spazio neutro3. La missiva appariva piuttosto preoccupante, in quanto il sig. Parte_1
non esitava a mettere sotto pressione la stessa assistente sociale: “Tale fatto grave
minaccia anche l'incolumità della scrivente per il solo svolgimento delle proprie attività
istituzionali e risulta intollerabile. Nel colloquio di oggi il signor ha proprio Pt_1
affermato, che è la scrivente che avrebbe costretto la signora a sporgere CP_1
denuncia nei confronti del signor e che avrebbe quindi dato il via a tutte le Pt_1
problematiche che per lui ne conseguono (secondo lui la signora non lo avrebbe fatto se
la scrivente non le avesse inculcato questi pensieri)”. Di conseguenza il Giudice
relatore, con ordinanza urgente del 24/06/2025, modificativa dei provvedimenti temporanei e urgenti, ha sospeso le visite alle figlie da parte del padre e dei nonni paterni e ha disposto l'invio degli atti di causa alla Procura della Repubblica.
pagina 7 di 13 5. Fatte le anzidette premesse, si ricorda che la valutazione centrale del Tribunale
concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” dei figli (art. 337ter,
comma 2, c.c.), da attuarsi attraverso il loro “diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337ter, comma 1 c.c.), cui corrisponde l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (cfr. art. 315bis, comma 1, c.c.). Si dà atto che non si è proceduto all'ascolto delle due figlie minori a causa della loro tenera età (nate negli anni 2019 e
2021).
6. Alla luce del procedimento penale (sub n. RGNR 4541/2024), in particolare dell'ordinanza cautelare trasmessa dal Pubblico Ministero il 09/01/20254, nonché tenuto conto dell'ultima e-mail dell'assistente sociale, dott.ssa Persona_5
(depositata il 25/05/2025), ragioni cautelari a tutela delle due figlie impongono di valutare negativamente la capacità genitoriale del padre, sig. , e di Parte_1
disporre l'affidamento delle due figlie minorenni, e Persona_4 Per_3
alla sola madre, , autorizzandola altresì a prendere da sola “le
[...] CP_1
decisioni di maggiore interesse per i figli” (art. 337-quater, comma 3, c.c.). Ne consegue anche il collocamento delle figlie presso l'abitazione della madre, dove continueranno pagina 8 di 13 ad avere la residenza anagrafica, nonché l'assegnazione dell'alloggio stesso (dell'IPES),
situata a Bolzano, Corso Libertà 121, alla madre, affinché vi possa vivere con le due figlie. Si prende atto che la parte resistente ha fatto presente, nelle note scritte del
24/06/2025, che il sig. non ha ancora provveduto a trasferire la sua Parte_1
residenza anagrafica dall'alloggio IPES, come richiesto nell'ordinanza del 05/02/2025.
7. Con riferimento al diritto di visita alle due figlie minorenni da parte del padre e dei due nonni paterni, attualmente sospeso come riferito sopra, se ne dispone la ripresa in modalità protetta e sotto il controllo dei servizi sociali, i quali sono anche abilitati a determinarne frequenza e durata, a condizione che gli stessi servizi, a seguito di accurati accertamenti compiuti sui minori e dopo avere sentiti i genitori e i nonni paterni,
ritengano che la detta ripresa sia favorevole al bene delle figlie.
8. Il contributo al mantenimento per le figlie dev'essere stabilito alla luce del principio di proporzionalità al reddito dei genitori, previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c., e, in particolare, in considerazione dei parametri indicati ai numeri da 1 a 5 del comma citato.
Si precisa che la madre, che ha da sostenere altri due figli minorenni (nati nel 2012 e nel
2015: cfr. stato di residenza e stato di famiglia: doc. 2 delle parti ricorrenti), avuti da una relazione precedente, lavora “sei ore al giorno per cinque giorni alla settimana, come
aiuto cuoca nella mensa della Scuola Don Bosco” e “guadagna 1100 - 1200 al mese”
(verbale d'udienza del 10/01/2025)5. Per la casa IPES paga la modesta somma di €
250,00 per spese condominiali e affitto. Il sig. “lavora full time come Parte_1
pagina 9 di 13 magazziniere da Pasoli a Bolzano, in Via Copernico;
guadagna al mese più o meno €
2.000,00” e vive “attualmente a Bolzano, Via Agruzzo n. 16, in un appartamento
affittato al canone mensile di € 900,00 (comprese le spese condominiali)” (verbale d'udienza del 10/01/2025). Successivamente, però, ha depositato un contratto di affitto riguardante un immobile, situato in Via Agruzzo, al canone mensile di € 300,00 (doc. 3,
depositato l'01/04/2025). Non è neppure credibile la sua affermazione, espressa alla detta udienza, di pagare “anche al mese € 360 per le rate del mutuo che ho fatto insieme
alla sig.ra per i mobili dell'appartamento IPES”, considerato che il prestito CP_1
personale allegato dalla parte resistente parla di un credito al consumo per “acquisto di
auto nuova” (contratto di finanziamento, p. 4, doc. 21 di parte resistente). Nonostante
l'auto, come lamentato dalla resistente, venga utilizzata esclusivamente dal sig.
la ricorrente, quale cointestataria del contratto di finanziamento, era Parte_1
obbligata, data l'omissione del ricorrente, di pagare tre rate mensili6. Considerata la considerevole sperequazione tra la situazione economica delle due parti, a netto vantaggio del ricorrente, e il diritto delle due figlie a un adeguato mantenimento ordinario e straordinario, il collegio ritiene equo disporre l'obbligo del padre Pt_1
di versare, a partire dal 01/09/2024 (il ricorso è stato depositato il 29/08/2024),
[...]
alla madre , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due CP_1
figlie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di queste ultime, l'importo pagina 10 di 13 di € 350,00 mensili per ogni figlia, ossia € 700,00 in totale, nonché il sostentamento del
70% delle spese straordinarie, mentre la madre si accolla il restante 30%. Si aggiunge che per le medesime ragioni si ritiene giusto assegnare i contributi pubblici (incluso l'assegno unico) alla sola madre.
9. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. per cui devono essere sostenute in solido dalle parti ricorrenti, le quali non hanno visto accolto le loro domande. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile (complessità bassa per la semplicità delle questioni sia in fatto sia in diritto), parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non
spetta l'aumento previsto dall'art 4, comma 1-bis, D.M. cit. in quanto i link inseriti negli atti non rinviano a documenti ricercabili (pdf - leggibile).
10. Sussiste la competenza del Tribunale adito stante la residenza abituale dei minori nel circondario di questo Tribunale (cfr. gli artt. 473-bis.11, comma 1, e 473-bis.47, comma
1).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie minorenni nata il [...] a [...], e Persona_4 Per_3
nata il [...], sono affidate alla sola madre con la
[...] CP_1
pagina 11 di 13 facoltà di adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
2. Le dette figlie continueranno a convivere con la madre e avranno nel luogo di convivenza con la stessa la loro residenza anagrafica.
3. A tale scopo l'alloggio familiare (IPES) è assegnato alla madre;
il padre Pt_1
è obbligato di trasferire immediatamente la sua residenza dalla casa familiare.
[...]
3. Il diritto di visita alle due figlie minorenni da parte del padre e Persona_8
dei due nonni paterni e , attualmente Parte_2 Parte_3
sospeso, può essere ripreso in modalità protetta e sotto il controllo dei servizi sociali, i quali sono anche abilitati a determinarne frequenza e durata, a condizione che gli stessi servizi, a seguito di accurati accertamenti compiuti sui minori e dopo avere sentiti i genitori e i nonni paterni, ritengano che la detta ripresa sia favorevole al bene delle figlie.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal 01/09/2024 alla madre Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie CP_1
e fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_4 Persona_3
economica delle stesse, l'importo di € 350,00 mensili per ogni figlia, ossia € 700 in totale;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta a settembre
2025 con base agosto 2024) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima.
pagina 12 di 13 5. Il padre concorrerà, nella misura del 70%, al pagamento delle Parte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie e Persona_4
sul punto si richiama integralmente quanto statuito nel protocollo Persona_3
d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di
Bolzano e Osservatorio nazionale dei diritti di famiglia di data 26/11/2024.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra . CP_1
7. Si autorizza la madre a richiedere da sola, senza la firma del padre CP_1
il rilascio di documenti d'identità o di passaporti per le figlie minori. Parte_1
8. Le parti ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
devono rimborsa, in solido tra di loro, alla parte resistente €
[...] CP_1
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e oltre le spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. la richiesta di incidente probatorio allegata con i capi d'imputazione (doc. 4 di parte resistente). 2 Alla prima udienza del 09/01/2025 la misura cautelare era ancora in vigore;
cfr. le dichiarazioni della sig.ra CP_1
sui nonni paterni: “Mi dicevano sempre di stare zitta perché ti ha preso con quattro figli da altri rapporti e devi
[...] sottometterti a lui … Il nonno mi ha detto lasciaci vedere i figli altrimenti ti mandiamo due /tre marocchini sotto casa che ti strappano. Non voglio avere a fare con loro. Mi hanno detto che dovrei ritirare la denuncia perché lui ha imparato e riconosciuto i suoi errori. … Ho paura di lui;
ho paura anche per i miei figli, tutti i sei;
diceva delle parole brutte anche ai miei altri quattro figli” (verbale d'udienza del 09/01/2025). 3 Si cfr. i seguenti passaggi testuali dalla e-mail: “La signora ha riferito che a maggio i nonni e si sono presentati al Pt_1 lido di e hanno visto le minori. La signora ha inoltre dichiarato che anche sabato 28 giungo i nonni si sono Per_6 presentati al lido. Fatto grave raccontato dalla signora è che lì avrebbero prelevato la signora e le minori ed CP_1 Per_7 e le avrebbero condotte presso l'alloggio del signor La famiglia in tale occasione avrebbe minacciato Per_2 Pt_1 Pt_1 la stessa davanti alle figlie minori, che si sono molto agitate. La signora ha dichiarato di essere stata chiusa a chiave nell'alloggio insieme a loro e che le avrebbero intimato di ritirare le accuse nei confronti dell'ex compagno. Inoltre, il signor voleva chiamare la polizia per dimostrare con la sua presenza che la signora sarebbe andata lì di sua Pt_1 CP_1 spontanea volontà, non rispettando le disposizioni. Infine, voleva registrare una sua dichiarazione nella quale sarebbe stata costretta a riportare che tra loro non ci sarebbero più problemi. La signora ha riferito ancora una volta che la famiglia
compreso l'ex compagno non rispetterebbero le disposizioni e la misura cautelare. La signora si è descritta Pt_1 incapace di reagire perché bloccata dalla paura, considerato anche il fatto che la famiglia continua a minacciare la Pt_1 sua incolumità, quella delle figlie e della scrivente usando parole quali: 'quando esce dal carcere non sai cosa succede a te e alla tua assistente sociale'”. 4 Si cfr. pure la citazione a giudizio e il verbale di incidente probatorio con la testimonianza resa dalla persona offesa : docc. 22 e 23 di parte resistente. CP_1 5 Per l'anno 2023 disponeva di un reddito annuale di € 5.900,00 (cfr. modello 730, doc. 9 di parte resistente); per i due anni precedenti il reddito era ancora più basso: cfr. tabella nella comparsa, p. 9). 6 Cfr. note d'udienza di parte resistente del 24/06/2025: “Pur trattandosi di un'auto usata esclusivamente dal signor Pt_1CP_ negli ultimi quattro mesi quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle rate, così esponendo la signora che risulta essere debitrice insieme al signor (cfr. doc. 21), al rischio di un recupero del credito da parte della Pt_1 CP_ finanziaria erogatrice del credito. Per tale ragione la signora ha provveduto a corrispondere le rate del finanziamento in questione per circa tre mensilità”.