Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10144.2022 R.A.C.L., promossa da:
, nata in data [...] Parte_1
Avv. Troso
Contro
[...]
ex lege. CP_1
Parte ricorrente ha adito, in data 26.9.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi il proprio CP_ diritto alla pensione di invalidità civile dall'1.11.18 con condanna di al relativo pagamento oltre accessori e vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ All'uopo espone come, benchè titolare di detta prestazione con la suddetta decorrenza, non abbia proceduto al relativo pagamento a dispetto della sussistenza del requisito reddituale.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come parte ricorrente nell'anno 2018 vantasse un reddito personale di euro 17500,00 con conseguente perdita del diritto [Cass.
5.11.19 n. 28445; Cass.23359.2021] essendo titolare di assegno ordinario da novembre 2018; come in data 11.10.21, a seguito di visita di revisione, parte avversa sia stata riconosciuta invalida al 75%.
n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010,
66 anni e 7 mesi ed infine dal 2019 67 anni), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria. Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite
14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica
Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, conv. in L. n. 14 del 2009 stabilisce che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo. Il successivo comma prevede, inoltre, che "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Tale norma risulta modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, lett. a) e b), conv. in L. n. 122 del 2010 il quale stabilisce: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento
è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente". La norma ha inoltre aggiunto che "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, art. 13, comma 6, lett. a) e b) e successive modificazioni e integrazioni".
Dal tenore letterale emerge la regola generale secondo cui quando si tratta di procedere alla liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali o assistenziale collegate al reddito, rileva il reddito conseguito nell'anno solare precedente;
tuttavia è stata introdotta un'eccezione con riferimento alle prestazioni collegate al reddito per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati: in tal caso assume rilievo il reddito percepito nello stesso anno.
CP_ Considerato che l'art. 13 citato prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale" per le prestazioni di natura assistenziale e dunque rientrante nel campo di applicazione della norma, deve farsi riferimento al reddito dell'anno di riferimento.
Pertanto, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno
[Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5271 del 1/3/2017]
Nella specie il reddito di parte ricorrente nel 2018 ammontava ad euro 17008,00 a fronte di un limite reddituale di euro 16664,36.
Né rileva l'eventuale conseguimento successivo del requisito reddituale necessario, stante “la necessità o meno per il soggetto invalido - al quale nel passato sia stata negata la prestazione per difetto del requisito socio-economico - di presentare una "nuova" domanda amministrativa, quando tutti i requisiti prescritti maturino in data successiva;
[…] giacchè, in tale ipotesi, viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria” [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 23/03/2021) 24-08-2021, n. 23359].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Lecce, 19/03/2025
Pqm
Lorenzo Bellanova