Articolo 19 quater della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 19 terArticolo 29
Versione
21 giugno 1964
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Versione
9 luglio 1966
Art. 19-quater.
Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.
((Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-bis e del primo comma, lettera b) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075))
Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966
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