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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11619/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.6.24, iscritta al n. 11619/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Tancredi
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.6.24 la Sig.ra ha evocato in giudizio il Sig. Parte_1
chiedendo, in via alternativa, la risoluzione per inadempimento o CP_1
l'accertamento della cessazione al 30.6.23 del contratto di locazione dell'1.1.23 avente ad oggetto l'immobile a destinazione abitativa sito in Torino, via Arona n. 7;
pagina 1 di 4 - il resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con scrittura dell'1.1.23 l'immobile oggetto di causa è stato concesso in locazione ad uso transitorio al resistente sino al 30.6.23;
- pertanto il contratto è cessato al 30.6.23;
- tale accertamento ha natura assorbente rispetto alla richiesta alternativa di risoluzione per inadempimento, non potendosi risolvere un contratto già venuto meno;
- la ricorrente ha aggiunto che, nonostante il decorso del predetto termine finale, il resistente è rimasto nel possesso del bene;
- vertendosi in materia contrattuale, a fronte della deduzione attorea sarebbe stato onere del resistente provare di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria;
- il resistente omettendo di costituirsi in giudizio non ha fornito tale prova, né ha sollevato contestazioni o eccezioni avverso la pretesa avversaria;
- per questo motivo si deve condannare il resistente al rilascio del bene: pronuncia che ha effetto anche nei confronti dei soggetti che egli ospita senza assenso della proprietaria,
- per le medesime ragioni il resistente va condannato, in conformità alle domande attoree, al pagamento di:
a) euro 2.640 per le sei mensilità insolute da gennaio a giugno 2023
pagina 2 di 4 b) euro 7.920 (euro 440 per le 18 mensilità dal luglio 2023 al dicembre 2024) a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.
c) euro 1.620 a titolo di rimborso delle spese condominiali anticipate dalla ricorrente d) euro 4.290 per spese di riscaldamento per complessivi euro 16.470, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.
dalle singole scadenze al saldo;
- il resistente è inoltre tenuto, sempre ai sensi dell'art. 1591, al pagamento di euro 440
mensili dal gennaio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.761 da incrementare ad euro 3.876,60 per l'uso di modalità
telematiche, oltre ad euro 487,08 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- accerta la cessazione del contratto dell'1.1.23 alla scadenza del 30.6.23;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Arona n. 7 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data dell'1.2.25;
- condanna al pagamento a favore di di CP_1 CP_1 Parte_1
euro 16.470 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo e di euro 440 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 487,08 per esposti ed euro
3.876,60 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.6.24, iscritta al n. 11619/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Tancredi
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.6.24 la Sig.ra ha evocato in giudizio il Sig. Parte_1
chiedendo, in via alternativa, la risoluzione per inadempimento o CP_1
l'accertamento della cessazione al 30.6.23 del contratto di locazione dell'1.1.23 avente ad oggetto l'immobile a destinazione abitativa sito in Torino, via Arona n. 7;
pagina 1 di 4 - il resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con scrittura dell'1.1.23 l'immobile oggetto di causa è stato concesso in locazione ad uso transitorio al resistente sino al 30.6.23;
- pertanto il contratto è cessato al 30.6.23;
- tale accertamento ha natura assorbente rispetto alla richiesta alternativa di risoluzione per inadempimento, non potendosi risolvere un contratto già venuto meno;
- la ricorrente ha aggiunto che, nonostante il decorso del predetto termine finale, il resistente è rimasto nel possesso del bene;
- vertendosi in materia contrattuale, a fronte della deduzione attorea sarebbe stato onere del resistente provare di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria;
- il resistente omettendo di costituirsi in giudizio non ha fornito tale prova, né ha sollevato contestazioni o eccezioni avverso la pretesa avversaria;
- per questo motivo si deve condannare il resistente al rilascio del bene: pronuncia che ha effetto anche nei confronti dei soggetti che egli ospita senza assenso della proprietaria,
- per le medesime ragioni il resistente va condannato, in conformità alle domande attoree, al pagamento di:
a) euro 2.640 per le sei mensilità insolute da gennaio a giugno 2023
pagina 2 di 4 b) euro 7.920 (euro 440 per le 18 mensilità dal luglio 2023 al dicembre 2024) a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.
c) euro 1.620 a titolo di rimborso delle spese condominiali anticipate dalla ricorrente d) euro 4.290 per spese di riscaldamento per complessivi euro 16.470, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.
dalle singole scadenze al saldo;
- il resistente è inoltre tenuto, sempre ai sensi dell'art. 1591, al pagamento di euro 440
mensili dal gennaio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.761 da incrementare ad euro 3.876,60 per l'uso di modalità
telematiche, oltre ad euro 487,08 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- accerta la cessazione del contratto dell'1.1.23 alla scadenza del 30.6.23;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Arona n. 7 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data dell'1.2.25;
- condanna al pagamento a favore di di CP_1 CP_1 Parte_1
euro 16.470 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo e di euro 440 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 487,08 per esposti ed euro
3.876,60 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4