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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
RG 6906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare del 12.11.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6906/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbate come in atti, con i Parte_1
quali è elettivamente domiciliato, come in ricorso
RICORRENTE
E
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'avv.to Francesco Manasse
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
CP_
di aver lavorato alle dipendenze della individuale resistente dal 7.7.2020 all'8.2.2022, pur venendo formalmente inquadrato solo in data 9.2.2021 con un fittizio contratto di apprendistato ed inquadramento part-time nel livello IV del ccnl terziario;
di aver svolto mansioni di magazziniere consegnatario e di operaio tuttofare, addetto alla manutenzione ed alla pulizia dei campi da tennis e del materiale necessario per l'attività sportiva, rendendo la propria prestazione lavorativa dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 con un'ora di pausa pranzo;
di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, di non aver ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità né le maggiorazioni per il lavoro straordinario e festivo, di non aver goduto di ferie e permessi retributivi, di non aver ricevuto il tfr e le spettanze di fine rapporto;
chiedeva a questo giudice, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e nei termini sopraindicati, di condannare parte resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 53.562,11 per le causali innanzi esposte, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Segnatamente, negava lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa prima del periodo di formale inquadramento e contestava lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 4 ore giornaliere previste dal contratto di apprendistato intercorso tra le parti.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Non può accogliersi, e va quindi rigettata, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di parte convenuta, per il periodo anteriore a quello di formale inquadramento.
Deve evidenziarsi, invero, che nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione secondo la modalità temporale dedotta da parte istante.
L'unico teste escusso, infatti, , istruttore di tennis dal 2014, sul punto ha Testimone_1 dichiarato: “il ricorrente ha lavorato presso questo magazzino da febbraio 2021 a febbraio 2022, prima di allora non l'ho mai visto” (cfr. verbale).
Parte ricorrente si duole, inoltre, in questa sede di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto all'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa, assumendo di aver lavorato oltre l'orario part-time e anche nei giorni festivi.
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro supplementare e straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Ebbene, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere raggiunta la prova sul punto, avendo al contrario il teste riferito di un'articolazione oraria della prestazione lavorativa coerente Tes_1 con l'inquadramento riconosciuto (20 ore settimanali).
Ed invero, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente lavorava lun, merc e ven dalle 9 alle 13, il mart e giov dalle 14 alle 18. Io osservo gli stessi orari di lavoro” (cfr. verbale).
Alla luce degli esiti istruttori, non è stato dunque provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le modalità e l'articolazione oraria dedotta in ricorso – segnatamente, per sette giorni a settimana, dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 con un'ora pausa pranzo.
Tanto premesso, è pacifica tuttavia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti in causa nell'arco temporale dal 9 febbraio 2021 all'8 febbraio 2022; detto rapporto, oltre che provato sul piano documentale (cfr. unilav, contratto e buste paga in atti) è stato infatti confermato, come già osservato innanzi, dall'istruttoria testimoniale.
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto in sede di note conclusionali anche la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento in suo favore degli importi maturati a titolo di mensilità supplementari (XIII e XIV), d retribuzione per il mese di febbraio 2022 e TFR.
Rispetto a detti emolumenti - che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione – parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova liberatoria.
Ed invero, sono state versate in atti le buste paga relative al periodo febbraio 2021/febbraio 2022, comprensive di tredicesima e quattordicesima, voci retributive che, del resto, sono state riconosciute come percepite anche nei conteggi depositati da parte ricorrente.
Quanto alla retribuzione di febbraio 2022 ed alle spettanze di fine rapporto, vi è prova del pagamento a mezzo bonifico bancario dell'8.3.2022.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 3.500 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 13.11.2024 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare del 12.11.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6906/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbate come in atti, con i Parte_1
quali è elettivamente domiciliato, come in ricorso
RICORRENTE
E
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'avv.to Francesco Manasse
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
CP_
di aver lavorato alle dipendenze della individuale resistente dal 7.7.2020 all'8.2.2022, pur venendo formalmente inquadrato solo in data 9.2.2021 con un fittizio contratto di apprendistato ed inquadramento part-time nel livello IV del ccnl terziario;
di aver svolto mansioni di magazziniere consegnatario e di operaio tuttofare, addetto alla manutenzione ed alla pulizia dei campi da tennis e del materiale necessario per l'attività sportiva, rendendo la propria prestazione lavorativa dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 con un'ora di pausa pranzo;
di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, di non aver ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità né le maggiorazioni per il lavoro straordinario e festivo, di non aver goduto di ferie e permessi retributivi, di non aver ricevuto il tfr e le spettanze di fine rapporto;
chiedeva a questo giudice, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e nei termini sopraindicati, di condannare parte resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 53.562,11 per le causali innanzi esposte, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Segnatamente, negava lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa prima del periodo di formale inquadramento e contestava lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 4 ore giornaliere previste dal contratto di apprendistato intercorso tra le parti.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Non può accogliersi, e va quindi rigettata, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di parte convenuta, per il periodo anteriore a quello di formale inquadramento.
Deve evidenziarsi, invero, che nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione secondo la modalità temporale dedotta da parte istante.
L'unico teste escusso, infatti, , istruttore di tennis dal 2014, sul punto ha Testimone_1 dichiarato: “il ricorrente ha lavorato presso questo magazzino da febbraio 2021 a febbraio 2022, prima di allora non l'ho mai visto” (cfr. verbale).
Parte ricorrente si duole, inoltre, in questa sede di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto all'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa, assumendo di aver lavorato oltre l'orario part-time e anche nei giorni festivi.
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro supplementare e straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Ebbene, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere raggiunta la prova sul punto, avendo al contrario il teste riferito di un'articolazione oraria della prestazione lavorativa coerente Tes_1 con l'inquadramento riconosciuto (20 ore settimanali).
Ed invero, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente lavorava lun, merc e ven dalle 9 alle 13, il mart e giov dalle 14 alle 18. Io osservo gli stessi orari di lavoro” (cfr. verbale).
Alla luce degli esiti istruttori, non è stato dunque provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le modalità e l'articolazione oraria dedotta in ricorso – segnatamente, per sette giorni a settimana, dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 con un'ora pausa pranzo.
Tanto premesso, è pacifica tuttavia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti in causa nell'arco temporale dal 9 febbraio 2021 all'8 febbraio 2022; detto rapporto, oltre che provato sul piano documentale (cfr. unilav, contratto e buste paga in atti) è stato infatti confermato, come già osservato innanzi, dall'istruttoria testimoniale.
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto in sede di note conclusionali anche la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento in suo favore degli importi maturati a titolo di mensilità supplementari (XIII e XIV), d retribuzione per il mese di febbraio 2022 e TFR.
Rispetto a detti emolumenti - che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione – parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova liberatoria.
Ed invero, sono state versate in atti le buste paga relative al periodo febbraio 2021/febbraio 2022, comprensive di tredicesima e quattordicesima, voci retributive che, del resto, sono state riconosciute come percepite anche nei conteggi depositati da parte ricorrente.
Quanto alla retribuzione di febbraio 2022 ed alle spettanze di fine rapporto, vi è prova del pagamento a mezzo bonifico bancario dell'8.3.2022.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 3.500 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 13.11.2024 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli