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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3208/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana
[...]
Murino, Teodoro Rodin, Giorgio Rodin e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' contumace Controparte_1
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2024 la signora ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per richiedere la condanna del predetto Istituto al CP_1
pagamento della pensione di invalidità civile e dei relativi arretrati, a lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' CP_1
il c.d. modello AP70 in data 7.12.2023.
pagina 1 Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70,
come indicato dalle pronunce della Suprema Corte – previsto dalla legge per il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
3. Con le note di trattazione scritta del 27.5.2025, parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto, soltanto in corso di causa, il pagamento della prestazione e degli arretrati,
ed ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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4. Attesa la dichiarazione di parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che
provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione (Cass. civ., Sez. CP_1
Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n. 22089).
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi CP_1
da quello sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in
pagina 2 assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data
7.12.2023, senza che l' abbia provveduto entro il termine di 120 giorni. CP_1
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127 – ter c.p.c.,
unicamente in base alle produzioni di cui al ricorso (oltre che alle due email attestanti la ricezione della prestazione e degli arretrati).
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
pagina 3 Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione della natura seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 1.958,25 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4