TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6891 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23625/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23625/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 10 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO Controparte_1 P.IVA_1
MARZIO, elettivamente domiciliato in VIA EDMONDO DE AMICIS, 24 MILANO, presso il difensore
GIACOMO BR e , con il patrocinio dell'avv. BERRINO Controparte_2
GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO, 6 GENOVA, presso il difensore
parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare: rigettare l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte nei confronti di
ex art. 141 C.d.A. per l'inoperatività della polizza assicurativa del motociclo tg. Controparte_3
DG 94767 formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto per le Controparte_1
ragioni esposte nelle note conclusive autorizzate dell'8/1/2020 e conseguentemente condannare
sempreché il Giudice ne ravvisi i presupposti, a'sensi dell'art. 96 c.p.c; Controparte_1
Sempre in via preliminare: si insta affinchè il Giudice voglia ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore dell'odierna attrice,
, di una somma provvisionale pari a € 50.000,00 o la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia quale sorte capitale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, il tutto ai sensi
dell'art. 147 D.Lgs. 209/2005, alla luce di quanto dedotto negli atti;
Sempre in via preliminare e in via istruttoria: rimettere, se del caso, la causa sul ruolo per
l'espletamento delle prove così come dedotte in atti e non ammesse e in particolare per l'ammissione
della prova per testi sui capitoli da 1 a 39 della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea - non
ammessi dal Giudice - con i testi ivi indicati, per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...]
della perizia medico-legale redatta dal di lei fiduciario, Dr , in esito Controparte_1 Persona_1
alla visita del 4/4/19 alla quale è stata sottoposta l'odierna attrice nonché per l'ordine di esibizione
sempre ex art. 210 c.p.c. a e/o e/o alla terza Parte_2 Controparte_1
di tutta la documentazione inerente il risarcimento del danno al mezzo di Controparte_4
proprietà del signor Parte_2
pagina 2 di 13 In via principale e di merito: accertare e dichiarare la qualità di trasportata della signora Parte_1
sul motociclo “KTM 660” tg. DG 94767 condotto da MO CH e di proprietà di
[...]
in occasione del sinistro del 15/11/15, accertare e dichiarare che l'odierna attrice Parte_2
ha subito le lesioni di cui in narrativa e agli atti del giudizio a causa del sinistro del Parte_1
15/11/15 per cui è causa, dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, tenuta al risarcimento nei confronti dell'odierna attrice in forza dell'art. 141 D.Lgs.
209/2005, siccome terza trasportata e conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'odierna attrice, tutti i danni
patrimoniali, non patrimoniali, biologici - sia per inabilità temporanea biologica e lavorativa che per
invalidità permanente - anche eventualmente in termini di danno differenziale, con riduzione della
futura capacità lavorativa lucrativa generica e/o specifica di barista, di agente assicurativo e di
onicotecnica, i danni da sofferenza psico-fisica, i danni morali, i danni alla vita di relazione, i danni da
personalizzazione dalla stessa subiti, sia per il periodo di inabilità temporanea che sull'invalidità
permanente - questi ultimi anche in via equitativa – nella misura accertata in corso di causa o meglio
ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria delle somme liquidande secondo indici Istat e
agli interessi sulle somme rivalutate ex artt. 1224, 1284 c.c. e art. 17 capo V, D.L. 132/2014 al tasso
legale dovuto dalle scadenze (15/11/15) al saldo. Eventuali onorari e spese del convenuto
[...]
chiamato in causa su ordine del Giudice, da porsi a carico di Parte_2 Controparte_1
soccombente.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre l'onorario relativo all'attività stragiudiziale, IVA,
CPA e rimborso spese forfettario da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro Mazzotti, anticipatario.
Spese di CTU e di CTP a carico di parte convenuta.”
pagina 3 di 13 Per parte convenuta Controparte_1
In via principale nel merito
Per la causali di cui in premessa, accertare l'entità del danno patito dall'attrice in misura inferiore al
preteso, da ridursi ulteriormente ex art 1227 c.c. e per l'effetto, dato atto di quanto già percepito
dall'attrice su polizza infortuni, rigettare ogni domanda svolta verso perché Controparte_3
infondata in fatto e diritto
di spese di giudizio CP_1
In subordine nel merito
Per la causali di cui in premessa, accertare l'entità del danno patito dall'attrice in misura inferiore al
preteso, da ridursi ulteriormente ex art 1227 c.c. e per l'effetto, dato atto di quanto già percepito
dall'attrice su polizza infortuni, liquidare la differenza a titolo di risarcimento danni. Con espressa
riserva di agire in rivalsa e surroga.
Spese di lite integralmente compensate
In ogni caso
Respingere ogni domanda svolta dal sig. nei confronti di Parte_2 Controparte_3
Per parte convenuta MO CH e : Controparte_2
accertare che nessuna domanda è stata posta nei confronti del Sig. in merito al Parte_2
sinistro;
accertare e dichiarare in ogni caso che la responsabilità del sinistro del 15 novembre 2015 è
imputabile in via esclusiva al Sig. o, in subordine, definire le quote di responsabilità nella CP_5
causazione del sinistro;
pagina 4 di 13 in ogni caso, determinare correttamente la quantificazione del danno tenuto conto di quanto
espresso in narrativa e di quanto emerso in corso di giudizio;
in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, di interrogatorio
formale, di prova testimoniale, di CTU ed inoltre si insiste per l'accoglimento di tutti i capitoli di
prova formulati dall'esponente; si insiste altresì nell'istanza di CTU al fine di valutare compiutamente
la dinamica del sinistro;
in ogni caso, tenere indenne il Sig. da tutte le spese di lite condannando parte Parte_2
soccombente alle spese legali in favore del Sig. (comprensive di spese, diritti e compensi Parte_2
del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge).
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. Controparte_1
L'attrice in particolare esponeva:
- che il 15.11.2015 rimaneva coinvolta in un sinistro stradale in qualità di trasportata sul motociclo KTM 690 targato DG94767 di proprietà di e nella occasione Parte_2
condotto dal di lui figlio MO CH;
- che, in particolare, il motociclo urtava la vettura Volvo XC 70 targata DL303GM che,
percorrendo la via Donato Somma nel Comune di Genova nella direzione opposta a quella del motociclo, svoltava alla sua sinistra, invadendo la corsia di marcia in senso contrario alla propria, non avvedendosi del sopraggiungere del mezzo su cui era trasportata l'attrice;
- che, a causa del sinistro, l'attrice veniva catapultata a terra e riportava importanti lesioni;
pagina 5 di 13 - che, infatti, trasportata immediatamente all'ospedale più vicino, venivano riscontrate diverse fratture, tanto che nel tempo l'attrice era costretta a sottoporsi a quattro interventi chirurgici;
- che l'attrice chiedeva invano il risarcimento dei danni patiti sia alla compagnia assicuratrice dell'autoveicolo, sia alla compagnia che aveva assicurato per la responsabilità civile il motociclo;
- che, a causa delle importanti lesioni patite, l'attrice aveva dovuto interrompere la propria attività
di agente assicurativo, oltre a patire affaticamenti eccessivi nell'esercizio della attività
professionale di barista successivamente intrapresa;
- che, inoltre, l'attrice aveva interrotto le attività ulteriori alle quali si dedicava, quali suonare il pianoforte e l'attività di onicotecnica, di cui aveva in precedenza conseguito un diploma.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa con riferimento al sinistro oggetto di causa, considerato come il conducente del motociclo fosse sprovvisto di patente di guida, per non averla mai conseguita;
la convenuta, inoltre, eccepiva come le richieste indennitarie dell'attrice non trovassero adeguato riscontro sul piano probatorio e, comunque, dovessero essere ridotte in ragione dell'indennizzo conseguito da altra compagnia assicuratrice per effetto di una polizza infortuni stipulata con quest'ultima.
Il giudice originario assegnatario del fascicolo ordinava la chiamata in causa quale litisconsorte necessario del proprietario del motociclo, per cui parte attrice conveniva in giudizio
[...]
Parte_2
Si costituiva quest'ultimo, evidenziando come il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità
del conducente dell'autoveicolo e contestando l'entità dei danni lamentati dall'attrice.
pagina 6 di 13 Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, a seguito del decesso del terzo chiamato, si costituivano in giudizio i di lui eredi e MO CH. Controparte_2
In corso di causa il giudice disponeva a carico della convenuta una provvisionale di euro 50.000,00.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rimetteva la causa in decisione e all'udienza del 16.9.2025 tratteneva la stessa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
A seguito della mancata riproposizione ad opera della convenuta dell'eccezione di inoperatività della polizza, eccezione di fatto implicitamente già disattesa in corso di causa ad opera del primo giudice assegnatario del fascicolo, il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione dei danni patiti dall'attrice e suscettibili di essere indennizzati, considerato come, a seguito dell'estensione del contraddittorio nei confronti del proprietario del motociclo su cui l'attrice era trasportata al momento del sinistro, nessuna delle parti originarie del processo ha inteso formulare domande, neppure in punto di accertamento della responsabilità dell'incidente.
Essendo tale accertamento superfluo in relazione all'azione di risarcimento in via diretta esercitata dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata, deve concludersi come rimanga rilevante ai fini del presente giudizio esclusivamente la quantificazione dei danni suscettibili di indennizzo.
Ai fini dell'accertamento dei postumi biologici conseguiti alle lesioni riportate dall'attrice, ritiene chi pagina 7 di 13 scrive di fare richiamo alle conclusioni tecniche cui sono pervenuti i consulenti tecnici nominati dal
Tribunale, considerato come il relativo elaborato tecnico sia coerente con i quesiti loro sottoposti e risulti scevro da palesi errori, omissioni o contraddizioni.
In particolare dalla consulenza tecnica agli atti emerge come, a seguito dell'incidente del 15/11/15
l'attrice riportava “…accanto agli esiti cicatriziali e dismorfici direttamente obiettivati, residua un
attendibile quadro algodisfunzionale a carico dell'articolazione temporomandibolare, della mano
sinistra, in soggetto destrimane, e dell'arto inferiore destro;
residua altresì, un circoscritto difetto del
campo visivo in occhio destro, lieve deficit funzionale masticatorio e perdita di vitalità dell'elemento
dentario 36”
I consulenti hanno quindi accertato conseguenti postumi permanenti nella misura del 33%, con associato un grado di sofferenza correlato alla menomazione di grado lieve-medio e con una inabilità
temporanea di giorni 50 al 100%, 4 mesi al 75%, 4 mesi al 66% e ulteriori 4 mesi al 50% con associato un grado di sofferenza correlato al danno temporaneo di grado elevato nel periodo di inabilità assoluta
(50 giorni) e medio-elevato nel periodo di inabilità parziale successiva (12 mesi).
I consulenti del Tribunale, inoltre, hanno riconosciuto come congrue e certamente riconducibili alle patologie conseguite a seguito del sinistro spese mediche sostenute dall'attrice per complessivi euro
7.381,16, rilevando, altresì, la necessità di spese future odontoiatriche di euro 4.000,00.
Va pertanto, liquidato il danno non patrimoniale patito dall'attrice e suscettibile di risarcimento,
ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito pagina 8 di 13 dall'attrice va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro
193.750,00 (euro 159.392,00 a titolo di danno non patrimoniale omnicomprensivo, ossia ricomprendente anche la sofferenza morale discendente dalle lesioni accertate e il residuo a titolo di invalidità temporanea, con maggiorazione dell'importo giornaliero riconosciuto per i giorni di invalidità al 100% in considerazione del grado di sofferenza correlato di grado elevato).
Detto importo, come si è detto, va adeguato al caso di specie;
parte attrice, in particolare, ha enfatizzato la sofferenza morale patita per avere dovuto interrompere alcuna attività cui era solita dedicarsi, quale suonare il pianoforte, piuttosto che aiutare la madre in attività di cucito e restauro.
Tali circostanze, tuttavia, non hanno trovato adeguato supporto probatorio, in particolare con riferimento al patimento psicologico vissuto per effetto della necessità di non poter svolgere per un certo periodo tali attività.
All'importo sopra indicato nella somma ad oggi già rivalutata, vanno aggiunti gli interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
All'attrice vanno, altresì, rifuse le spese mediche sostenute in conseguenza della malattia accertata,
spese accertate come congrue e certamente riconducibili alle patologie riscontrate in complessivi euro
7.381,16, da maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo,
in assenza di una più specifica e analitica indicazione di una differente e anteriore decorrenza ad opera della parte.
A tali spese vanno aggiunte le spese mediche odontoiatriche future, stimate in euro 4.000,00 (somma da ritenersi ad oggi già rivalutata, in assenza di dati certi che consentano di collocare nel tempo quando tale esborso dovrà essere sostenuto).
Il danno così liquidato non risente della mancata richiesta da parte dell'attrice del riconoscimento di un pagina 9 di 13 equo indennizzo di cui all'art. 2 d.P.R. 29.10.2001, n. 461, previsto in favore del dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, per causa di servizio.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento l'eccezione di concorso di colpa sollevata dalla convenuta, fondato sulla tesi secondo cui le lesioni almeno in parte sarebbero state provocate da un non corretto utilizzo del casco;
tale assunto, infatti, oltre a essere stato smentito dai rilievi tecnico medico legali effettuati dai consulenti del Tribunale, sono stati altresì sconfessati dalla deposizione testimoniale resa dal lettighiere intervenuto a prestare soccorso nell'immediatezza dei fatti,
il quale ha ricordato di avere slacciato il casco che l'attrice indossava, al fine di poterle prestare soccorso.
L'attrice ha, inoltre, lamentato un danno di carattere patrimoniale, rappresentato dalla varia incidenza che le lesioni riportate avrebbero avuto sulla propria attività lavorativa appena iniziata di sub agente assicurativo e, poi, su quella nuovamente intrapresa di barista.
In proposito, peraltro, i consulenti del Tribunale hanno rilevato come i postumi accertati non fossero tali da comportare una effettiva incidenza in termini di minor reddito o, comunque, di aggravio dell'usura ricollegata all'esercizio dell'attività di sub agente assicurativo, a differenza di quanto riscontrabile in relazione all'attività di barista, il cui grado di invalidità lavorativa specifica è stato stimato nella misura del 20%.
All'attrice, quindi, va riconosciuto quanto non percepito quale retribuzione come barista per circa tre mesi e mezzo a titolo di aspettativa non retribuita, ossia euro 3.900,00 (voce di danno non specificamente contestata), altre alla somma di euro 180,00 mensili (pari al 20% della retribuzione mensile media percepita come barista) per i mesi in cui l'attrice risulta avere prestato l'attività
pagina 10 di 13 professionale di barista e, quindi, dal luglio 2016 al giugno 2020, per un totale di euro 8.640,00.
Da tale data, viceversa, l'attrice risulta essersi dedicata all'attività di onicotecnica, rispetto alla quale i consulenti del tribunale hanno escluso alcuna incidenza pregiudizievole discendente dalle lesioni riportate.
Non sono state adeguatamente provate le ulteriori voci di danno patrimoniale lamentate (e contestate),
quali il valore dei capi di abbigliamento e del caso, a detta dell'attrice irrimediabilmente danneggiati a seguito del sinistro) e lil nesso di causalità tra i postumi dell'incidente e le spese di viaggio, di cui è
stato chiesto il rimborso.
Tutte le voci di danno patrimoniale vanno maggiorate di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza, in difetto di una differente specifica decorrenza indicata dalla parte attrice.
Da detti importi deve essere detratto l'importo versato in corso di causa a titolo di provvisionale (euro
50.000,00 in data 28.3.2024), nonché la somma percepita dall'attrice quale indennizzo in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni dalla stessa stipulata con altra compagnia assicuratrice (euro
12.550,00 il 22.5.2019).
Quanto, in particolare, a detto ultimo importo, va condiviso l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, diretto a escludere un cumulo tra tale posta indennitaria e il risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, pena una ingiustificata locupletatio:
l'assicurazione privata, infatti, ha comunque una finalità indennitaria, come desumibile dal fatto che la prestazione sia ricollegata all'entità del pregiudizio patito, né tale finalità può essere esclusa per il fatto che la compagnia assicuratrice rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del terzo eventuale responsabile: tale rinuncia, infatti, lungi dal connotare la polizza di una finalità previdenziale che la sottrae ai limiti indennitari del risarcimento di un danno, trova piuttosto una sua evidente pagina 11 di 13 giustificazione sul piano commerciale dall'interesse dell'assicurato a escludere il regresso nei confronti del responsabile considerata la frequenza con cui gli infortuni possano discendere da condotte colpose di parenti, di cui lo stesso assicurato potrebbe essere chiamato a rispondere (si pensi a condotte ad opera di minori all'interno della famiglia, quale una delle cause più frequenti di infortuni).
Detti importi, quindi, vanno considerato entrambi quali anticipi, con l'effetto che vanno devalutati alla data del sinistro, al pari dell'importo sopra liquidato a titolo di indennizzo;
operata la sottrazione da questo, l'importo residuo va rivalutato alla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale della convenuta e del terzo chiamato litisconsorte necessario in complessivi euro 15.181,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro
1.500,00 per spese generali ed euro 3.681,00 per rimborso spese.
A carico solidale della convenuta e del terzo chiamato vanno poste in via definitiva le spese di c.t.u.,
liquidate in complessivi euro 2.473,53, oltre i.v.a. e previdenza;
la convenuta e il terzo chiamato,
pertanto, vanno condannati in via tra di loro solidale a rifondere l'attrice della spesa sostenuta dalla stessa per tali compensi, pari a euro 976,00, oltre a interessi secondo il tasso legale
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
condanna quest'ultima a pagare all'attriec a titolo di indennità la somma Controparte_1
complessiva di euro 217.671,16, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- dispone che da detto importo siano detratti l'importo versato in corso di causa a titolo di pagina 12 di 13 provvisionale (euro 50.000,00 in data 28.3.2024) e la somma di euro 12.550,00 percepita in data
22.5.2019, dall'attrice, previa loro devalutazione alla data del 15.11.2025, al pari dell'importo sopra liquidato a titolo di indennizzo, operata la sottrazione da questo e successiva rivalutazione dell'importo residuo alla data della presente sentenza;
- condanna la convenuta e i terzi chiamati in causa e MO CH, quali Controparte_2
eredi di a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di lite, Parte_2
liquidate in complessivi euro 15.181,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 3.681,00 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico solidale della convenuta e dei terzi chiamati in causa le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.473,53, oltre i.v.a. e previdenza;
- condanna la convenuta e i terzi chiamati in causa a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di c.t.u. sostenuta, pari a euro 976,00, oltre a interessi secondo il tasso legale
Così deciso in Milano il 16 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23625/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 10 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO Controparte_1 P.IVA_1
MARZIO, elettivamente domiciliato in VIA EDMONDO DE AMICIS, 24 MILANO, presso il difensore
GIACOMO BR e , con il patrocinio dell'avv. BERRINO Controparte_2
GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO, 6 GENOVA, presso il difensore
parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare: rigettare l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte nei confronti di
ex art. 141 C.d.A. per l'inoperatività della polizza assicurativa del motociclo tg. Controparte_3
DG 94767 formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto per le Controparte_1
ragioni esposte nelle note conclusive autorizzate dell'8/1/2020 e conseguentemente condannare
sempreché il Giudice ne ravvisi i presupposti, a'sensi dell'art. 96 c.p.c; Controparte_1
Sempre in via preliminare: si insta affinchè il Giudice voglia ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore dell'odierna attrice,
, di una somma provvisionale pari a € 50.000,00 o la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia quale sorte capitale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, il tutto ai sensi
dell'art. 147 D.Lgs. 209/2005, alla luce di quanto dedotto negli atti;
Sempre in via preliminare e in via istruttoria: rimettere, se del caso, la causa sul ruolo per
l'espletamento delle prove così come dedotte in atti e non ammesse e in particolare per l'ammissione
della prova per testi sui capitoli da 1 a 39 della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea - non
ammessi dal Giudice - con i testi ivi indicati, per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...]
della perizia medico-legale redatta dal di lei fiduciario, Dr , in esito Controparte_1 Persona_1
alla visita del 4/4/19 alla quale è stata sottoposta l'odierna attrice nonché per l'ordine di esibizione
sempre ex art. 210 c.p.c. a e/o e/o alla terza Parte_2 Controparte_1
di tutta la documentazione inerente il risarcimento del danno al mezzo di Controparte_4
proprietà del signor Parte_2
pagina 2 di 13 In via principale e di merito: accertare e dichiarare la qualità di trasportata della signora Parte_1
sul motociclo “KTM 660” tg. DG 94767 condotto da MO CH e di proprietà di
[...]
in occasione del sinistro del 15/11/15, accertare e dichiarare che l'odierna attrice Parte_2
ha subito le lesioni di cui in narrativa e agli atti del giudizio a causa del sinistro del Parte_1
15/11/15 per cui è causa, dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, tenuta al risarcimento nei confronti dell'odierna attrice in forza dell'art. 141 D.Lgs.
209/2005, siccome terza trasportata e conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'odierna attrice, tutti i danni
patrimoniali, non patrimoniali, biologici - sia per inabilità temporanea biologica e lavorativa che per
invalidità permanente - anche eventualmente in termini di danno differenziale, con riduzione della
futura capacità lavorativa lucrativa generica e/o specifica di barista, di agente assicurativo e di
onicotecnica, i danni da sofferenza psico-fisica, i danni morali, i danni alla vita di relazione, i danni da
personalizzazione dalla stessa subiti, sia per il periodo di inabilità temporanea che sull'invalidità
permanente - questi ultimi anche in via equitativa – nella misura accertata in corso di causa o meglio
ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria delle somme liquidande secondo indici Istat e
agli interessi sulle somme rivalutate ex artt. 1224, 1284 c.c. e art. 17 capo V, D.L. 132/2014 al tasso
legale dovuto dalle scadenze (15/11/15) al saldo. Eventuali onorari e spese del convenuto
[...]
chiamato in causa su ordine del Giudice, da porsi a carico di Parte_2 Controparte_1
soccombente.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre l'onorario relativo all'attività stragiudiziale, IVA,
CPA e rimborso spese forfettario da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro Mazzotti, anticipatario.
Spese di CTU e di CTP a carico di parte convenuta.”
pagina 3 di 13 Per parte convenuta Controparte_1
In via principale nel merito
Per la causali di cui in premessa, accertare l'entità del danno patito dall'attrice in misura inferiore al
preteso, da ridursi ulteriormente ex art 1227 c.c. e per l'effetto, dato atto di quanto già percepito
dall'attrice su polizza infortuni, rigettare ogni domanda svolta verso perché Controparte_3
infondata in fatto e diritto
di spese di giudizio CP_1
In subordine nel merito
Per la causali di cui in premessa, accertare l'entità del danno patito dall'attrice in misura inferiore al
preteso, da ridursi ulteriormente ex art 1227 c.c. e per l'effetto, dato atto di quanto già percepito
dall'attrice su polizza infortuni, liquidare la differenza a titolo di risarcimento danni. Con espressa
riserva di agire in rivalsa e surroga.
Spese di lite integralmente compensate
In ogni caso
Respingere ogni domanda svolta dal sig. nei confronti di Parte_2 Controparte_3
Per parte convenuta MO CH e : Controparte_2
accertare che nessuna domanda è stata posta nei confronti del Sig. in merito al Parte_2
sinistro;
accertare e dichiarare in ogni caso che la responsabilità del sinistro del 15 novembre 2015 è
imputabile in via esclusiva al Sig. o, in subordine, definire le quote di responsabilità nella CP_5
causazione del sinistro;
pagina 4 di 13 in ogni caso, determinare correttamente la quantificazione del danno tenuto conto di quanto
espresso in narrativa e di quanto emerso in corso di giudizio;
in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, di interrogatorio
formale, di prova testimoniale, di CTU ed inoltre si insiste per l'accoglimento di tutti i capitoli di
prova formulati dall'esponente; si insiste altresì nell'istanza di CTU al fine di valutare compiutamente
la dinamica del sinistro;
in ogni caso, tenere indenne il Sig. da tutte le spese di lite condannando parte Parte_2
soccombente alle spese legali in favore del Sig. (comprensive di spese, diritti e compensi Parte_2
del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge).
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. Controparte_1
L'attrice in particolare esponeva:
- che il 15.11.2015 rimaneva coinvolta in un sinistro stradale in qualità di trasportata sul motociclo KTM 690 targato DG94767 di proprietà di e nella occasione Parte_2
condotto dal di lui figlio MO CH;
- che, in particolare, il motociclo urtava la vettura Volvo XC 70 targata DL303GM che,
percorrendo la via Donato Somma nel Comune di Genova nella direzione opposta a quella del motociclo, svoltava alla sua sinistra, invadendo la corsia di marcia in senso contrario alla propria, non avvedendosi del sopraggiungere del mezzo su cui era trasportata l'attrice;
- che, a causa del sinistro, l'attrice veniva catapultata a terra e riportava importanti lesioni;
pagina 5 di 13 - che, infatti, trasportata immediatamente all'ospedale più vicino, venivano riscontrate diverse fratture, tanto che nel tempo l'attrice era costretta a sottoporsi a quattro interventi chirurgici;
- che l'attrice chiedeva invano il risarcimento dei danni patiti sia alla compagnia assicuratrice dell'autoveicolo, sia alla compagnia che aveva assicurato per la responsabilità civile il motociclo;
- che, a causa delle importanti lesioni patite, l'attrice aveva dovuto interrompere la propria attività
di agente assicurativo, oltre a patire affaticamenti eccessivi nell'esercizio della attività
professionale di barista successivamente intrapresa;
- che, inoltre, l'attrice aveva interrotto le attività ulteriori alle quali si dedicava, quali suonare il pianoforte e l'attività di onicotecnica, di cui aveva in precedenza conseguito un diploma.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa con riferimento al sinistro oggetto di causa, considerato come il conducente del motociclo fosse sprovvisto di patente di guida, per non averla mai conseguita;
la convenuta, inoltre, eccepiva come le richieste indennitarie dell'attrice non trovassero adeguato riscontro sul piano probatorio e, comunque, dovessero essere ridotte in ragione dell'indennizzo conseguito da altra compagnia assicuratrice per effetto di una polizza infortuni stipulata con quest'ultima.
Il giudice originario assegnatario del fascicolo ordinava la chiamata in causa quale litisconsorte necessario del proprietario del motociclo, per cui parte attrice conveniva in giudizio
[...]
Parte_2
Si costituiva quest'ultimo, evidenziando come il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità
del conducente dell'autoveicolo e contestando l'entità dei danni lamentati dall'attrice.
pagina 6 di 13 Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, a seguito del decesso del terzo chiamato, si costituivano in giudizio i di lui eredi e MO CH. Controparte_2
In corso di causa il giudice disponeva a carico della convenuta una provvisionale di euro 50.000,00.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rimetteva la causa in decisione e all'udienza del 16.9.2025 tratteneva la stessa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
A seguito della mancata riproposizione ad opera della convenuta dell'eccezione di inoperatività della polizza, eccezione di fatto implicitamente già disattesa in corso di causa ad opera del primo giudice assegnatario del fascicolo, il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione dei danni patiti dall'attrice e suscettibili di essere indennizzati, considerato come, a seguito dell'estensione del contraddittorio nei confronti del proprietario del motociclo su cui l'attrice era trasportata al momento del sinistro, nessuna delle parti originarie del processo ha inteso formulare domande, neppure in punto di accertamento della responsabilità dell'incidente.
Essendo tale accertamento superfluo in relazione all'azione di risarcimento in via diretta esercitata dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata, deve concludersi come rimanga rilevante ai fini del presente giudizio esclusivamente la quantificazione dei danni suscettibili di indennizzo.
Ai fini dell'accertamento dei postumi biologici conseguiti alle lesioni riportate dall'attrice, ritiene chi pagina 7 di 13 scrive di fare richiamo alle conclusioni tecniche cui sono pervenuti i consulenti tecnici nominati dal
Tribunale, considerato come il relativo elaborato tecnico sia coerente con i quesiti loro sottoposti e risulti scevro da palesi errori, omissioni o contraddizioni.
In particolare dalla consulenza tecnica agli atti emerge come, a seguito dell'incidente del 15/11/15
l'attrice riportava “…accanto agli esiti cicatriziali e dismorfici direttamente obiettivati, residua un
attendibile quadro algodisfunzionale a carico dell'articolazione temporomandibolare, della mano
sinistra, in soggetto destrimane, e dell'arto inferiore destro;
residua altresì, un circoscritto difetto del
campo visivo in occhio destro, lieve deficit funzionale masticatorio e perdita di vitalità dell'elemento
dentario 36”
I consulenti hanno quindi accertato conseguenti postumi permanenti nella misura del 33%, con associato un grado di sofferenza correlato alla menomazione di grado lieve-medio e con una inabilità
temporanea di giorni 50 al 100%, 4 mesi al 75%, 4 mesi al 66% e ulteriori 4 mesi al 50% con associato un grado di sofferenza correlato al danno temporaneo di grado elevato nel periodo di inabilità assoluta
(50 giorni) e medio-elevato nel periodo di inabilità parziale successiva (12 mesi).
I consulenti del Tribunale, inoltre, hanno riconosciuto come congrue e certamente riconducibili alle patologie conseguite a seguito del sinistro spese mediche sostenute dall'attrice per complessivi euro
7.381,16, rilevando, altresì, la necessità di spese future odontoiatriche di euro 4.000,00.
Va pertanto, liquidato il danno non patrimoniale patito dall'attrice e suscettibile di risarcimento,
ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito pagina 8 di 13 dall'attrice va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro
193.750,00 (euro 159.392,00 a titolo di danno non patrimoniale omnicomprensivo, ossia ricomprendente anche la sofferenza morale discendente dalle lesioni accertate e il residuo a titolo di invalidità temporanea, con maggiorazione dell'importo giornaliero riconosciuto per i giorni di invalidità al 100% in considerazione del grado di sofferenza correlato di grado elevato).
Detto importo, come si è detto, va adeguato al caso di specie;
parte attrice, in particolare, ha enfatizzato la sofferenza morale patita per avere dovuto interrompere alcuna attività cui era solita dedicarsi, quale suonare il pianoforte, piuttosto che aiutare la madre in attività di cucito e restauro.
Tali circostanze, tuttavia, non hanno trovato adeguato supporto probatorio, in particolare con riferimento al patimento psicologico vissuto per effetto della necessità di non poter svolgere per un certo periodo tali attività.
All'importo sopra indicato nella somma ad oggi già rivalutata, vanno aggiunti gli interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
All'attrice vanno, altresì, rifuse le spese mediche sostenute in conseguenza della malattia accertata,
spese accertate come congrue e certamente riconducibili alle patologie riscontrate in complessivi euro
7.381,16, da maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo,
in assenza di una più specifica e analitica indicazione di una differente e anteriore decorrenza ad opera della parte.
A tali spese vanno aggiunte le spese mediche odontoiatriche future, stimate in euro 4.000,00 (somma da ritenersi ad oggi già rivalutata, in assenza di dati certi che consentano di collocare nel tempo quando tale esborso dovrà essere sostenuto).
Il danno così liquidato non risente della mancata richiesta da parte dell'attrice del riconoscimento di un pagina 9 di 13 equo indennizzo di cui all'art. 2 d.P.R. 29.10.2001, n. 461, previsto in favore del dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, per causa di servizio.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento l'eccezione di concorso di colpa sollevata dalla convenuta, fondato sulla tesi secondo cui le lesioni almeno in parte sarebbero state provocate da un non corretto utilizzo del casco;
tale assunto, infatti, oltre a essere stato smentito dai rilievi tecnico medico legali effettuati dai consulenti del Tribunale, sono stati altresì sconfessati dalla deposizione testimoniale resa dal lettighiere intervenuto a prestare soccorso nell'immediatezza dei fatti,
il quale ha ricordato di avere slacciato il casco che l'attrice indossava, al fine di poterle prestare soccorso.
L'attrice ha, inoltre, lamentato un danno di carattere patrimoniale, rappresentato dalla varia incidenza che le lesioni riportate avrebbero avuto sulla propria attività lavorativa appena iniziata di sub agente assicurativo e, poi, su quella nuovamente intrapresa di barista.
In proposito, peraltro, i consulenti del Tribunale hanno rilevato come i postumi accertati non fossero tali da comportare una effettiva incidenza in termini di minor reddito o, comunque, di aggravio dell'usura ricollegata all'esercizio dell'attività di sub agente assicurativo, a differenza di quanto riscontrabile in relazione all'attività di barista, il cui grado di invalidità lavorativa specifica è stato stimato nella misura del 20%.
All'attrice, quindi, va riconosciuto quanto non percepito quale retribuzione come barista per circa tre mesi e mezzo a titolo di aspettativa non retribuita, ossia euro 3.900,00 (voce di danno non specificamente contestata), altre alla somma di euro 180,00 mensili (pari al 20% della retribuzione mensile media percepita come barista) per i mesi in cui l'attrice risulta avere prestato l'attività
pagina 10 di 13 professionale di barista e, quindi, dal luglio 2016 al giugno 2020, per un totale di euro 8.640,00.
Da tale data, viceversa, l'attrice risulta essersi dedicata all'attività di onicotecnica, rispetto alla quale i consulenti del tribunale hanno escluso alcuna incidenza pregiudizievole discendente dalle lesioni riportate.
Non sono state adeguatamente provate le ulteriori voci di danno patrimoniale lamentate (e contestate),
quali il valore dei capi di abbigliamento e del caso, a detta dell'attrice irrimediabilmente danneggiati a seguito del sinistro) e lil nesso di causalità tra i postumi dell'incidente e le spese di viaggio, di cui è
stato chiesto il rimborso.
Tutte le voci di danno patrimoniale vanno maggiorate di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza, in difetto di una differente specifica decorrenza indicata dalla parte attrice.
Da detti importi deve essere detratto l'importo versato in corso di causa a titolo di provvisionale (euro
50.000,00 in data 28.3.2024), nonché la somma percepita dall'attrice quale indennizzo in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni dalla stessa stipulata con altra compagnia assicuratrice (euro
12.550,00 il 22.5.2019).
Quanto, in particolare, a detto ultimo importo, va condiviso l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, diretto a escludere un cumulo tra tale posta indennitaria e il risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, pena una ingiustificata locupletatio:
l'assicurazione privata, infatti, ha comunque una finalità indennitaria, come desumibile dal fatto che la prestazione sia ricollegata all'entità del pregiudizio patito, né tale finalità può essere esclusa per il fatto che la compagnia assicuratrice rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del terzo eventuale responsabile: tale rinuncia, infatti, lungi dal connotare la polizza di una finalità previdenziale che la sottrae ai limiti indennitari del risarcimento di un danno, trova piuttosto una sua evidente pagina 11 di 13 giustificazione sul piano commerciale dall'interesse dell'assicurato a escludere il regresso nei confronti del responsabile considerata la frequenza con cui gli infortuni possano discendere da condotte colpose di parenti, di cui lo stesso assicurato potrebbe essere chiamato a rispondere (si pensi a condotte ad opera di minori all'interno della famiglia, quale una delle cause più frequenti di infortuni).
Detti importi, quindi, vanno considerato entrambi quali anticipi, con l'effetto che vanno devalutati alla data del sinistro, al pari dell'importo sopra liquidato a titolo di indennizzo;
operata la sottrazione da questo, l'importo residuo va rivalutato alla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale della convenuta e del terzo chiamato litisconsorte necessario in complessivi euro 15.181,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro
1.500,00 per spese generali ed euro 3.681,00 per rimborso spese.
A carico solidale della convenuta e del terzo chiamato vanno poste in via definitiva le spese di c.t.u.,
liquidate in complessivi euro 2.473,53, oltre i.v.a. e previdenza;
la convenuta e il terzo chiamato,
pertanto, vanno condannati in via tra di loro solidale a rifondere l'attrice della spesa sostenuta dalla stessa per tali compensi, pari a euro 976,00, oltre a interessi secondo il tasso legale
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
condanna quest'ultima a pagare all'attriec a titolo di indennità la somma Controparte_1
complessiva di euro 217.671,16, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- dispone che da detto importo siano detratti l'importo versato in corso di causa a titolo di pagina 12 di 13 provvisionale (euro 50.000,00 in data 28.3.2024) e la somma di euro 12.550,00 percepita in data
22.5.2019, dall'attrice, previa loro devalutazione alla data del 15.11.2025, al pari dell'importo sopra liquidato a titolo di indennizzo, operata la sottrazione da questo e successiva rivalutazione dell'importo residuo alla data della presente sentenza;
- condanna la convenuta e i terzi chiamati in causa e MO CH, quali Controparte_2
eredi di a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di lite, Parte_2
liquidate in complessivi euro 15.181,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 3.681,00 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico solidale della convenuta e dei terzi chiamati in causa le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.473,53, oltre i.v.a. e previdenza;
- condanna la convenuta e i terzi chiamati in causa a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di c.t.u. sostenuta, pari a euro 976,00, oltre a interessi secondo il tasso legale
Così deciso in Milano il 16 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 13 di 13