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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. GRANATA Parte_1 Parte_2
ELISABETTA, come da mandato in atti
- ATTORI APPELLANTI
contro
e con l'avv. STOLFI Controparte_1 Controparte_2
MARINA, come da mandato in atti
- CONVENUTI APPELLATI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
NEL MERITO:
“- in riforma dell'impugnata sentenza, in punto di liquidazione delle spese di lite a controparte per il primo grado di giudizio, accogliere l'appello dichiarando la nullità della liquidazione di primo grado, e liquidando a controparte il solo importo di € 255,25 ovvero la diversa somma di giustizia e condannare e e/o l'Avv. Marina Stolfi Controparte_1 Controparte_2
(destinataria del pagamento) a restituire agli appellanti la differenza tra quanto già pagato dagli odierni appellanti in forza della sentenza oggi impugnata e
1 quanto verrà liquidato dal giudice d'appello in riforma della sentenza di primo grado, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali al tasso moratorio ex art.
1.284 c.c. comma IV.
- Spese e competenze di lite interamente rifuse.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 341/2023 depositata in data 13.11.2023.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.01.2024 e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 259/2023 Parte_2
emessa dal Giudice di Pace di Belluno il 13.11.2023, dolendosi dell'omessa motivazione, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese di lite.
Gli appellanti deducevano che il giudice di prime cure, rigettando l'opposizione a precetto proposta dai medesimi, li aveva condannati al pagamento delle spese di lite nell'importo di € 1300,00, senza motivare sul punto;
evidenziavano inoltre che il valore della causa doveva essere determinato in misura corrispondente alle sole spese e competenze di precetto,
pari ad € 255,25, in quanto a seguito della notifica del predetto atto i medesimi avevano provveduto al pagamento dell'importo di € 4307,68 indicato nel titolo esecutivo.
Con comparsa depositata in data 2.10.2024 si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo l'infondatezza dei relativi motivi.
Gli appellati deducevano che il giudizio di primo grado era stato promosso da e avanti il Giudice di Pace di Belluno in Parte_1 Parte_2
2 opposizione all'atto di precetto del 15.06.2023, del valore di € 4.562,93, oltre interessi maturandi, tassa di registro e ulteriori spese occorrende;
evidenziavano che, con il predetto atto di precetto, avevano intimato agli odierni appellanti il pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza n.
148/2023 - RG 967/20215, emessa dal Tribunale di Belluno in data 01.04.2023.
I convenuti deducevano che il valore della controversia era stato indicato dagli stessi attori nella misura di € 4.562,93, corrispondente al valore dell'atto di precetto opposto, e che le spese di lite erano state correttamente liquidate in primo grado sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento,
rispetto ai quali il giudice di prime cure non si era discostato in modo significativo.
Venivano concessi alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, all'udienza del
13.2.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello va ritenuto infondato e se ne impone il rigetto.
Con la sentenza appellata n. 259/2023 il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti, ha condannato i medesimi al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di €
€ 1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed
IVA (si legge nel dispositivo della predetta sentenza “condanna parte opponente
al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio per complessivi euro
1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed IVA”).;
Il valore della causa di opposizione a precetto promossa avanti al Giudice di
Pace era pari ad € 4.562,93, compreso nello scaglione di valore da € 1.100,00
fino ad € 5.200,00, come dichiarato in atti dagli stessi attori (v. doc. 4 di parte convenuta)
3 Tale era il valore dell'atto di precetto opposto, atteso che, con il medesimo, era stato intimato il pagamento dell'importo di € 4562,93 e, con l'opposizione, era stato richiesto di dichiararne la nullità, e non la nullità parziale per le sole somme corrisposte.
Ai sensi del D.M. 14/2022, considerando tutte le fasi processuali svolte in primo grado (ossia la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale), i compensi liquidabili vanno da un minimo di € 633,00 a un massimo di € 1898,00, con un valore medio complessivo pari ad € 1.265,00.
L'importo liquidato a titolo di compensi dal Giudice di Pace, pari ad € 1.300,00,
è di poco superiore al valore medio complessivo per le predette fasi (€ 1265,00),
e risulta compreso tra il valore minimo (€ 633,00) e il valore massimo (€
1898,00) previsto per lo scaglione di riferimento.
Secondo la giurisprudenza “In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice
contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di
legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o
diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che
siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le
ragioni che ne giustifichino la misura” Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022,
n.28325; Corte appello Napoli sez. VII, 15/06/2022, n.2707 “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
4 delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché
siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”).
La distinzione tra diritti e onorari, vigente nel passato, è stata superata dalla più recente normativa che fa riferimento al diverso unitario concetto di
“compensi” (v. D.M. 55/2014), applicabile ratione temporis altresì alla fattispecie in esame, in quanto il giudizio di opposizione a precetto è stato instaurato nel 2023.
I precedenti giurisprudenziali richiamati in atti dagli appellanti, nei quali veniva valorizzata la distinzione tra diritti e onorari, e la necessità di specifiche indicazioni sul punto, non possono pertanto essere ritenuti più attuali in relazione a tale profilo (Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11657 “Non è
ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in
maniera onnicomprensiva il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non trovi
più vigenza la categoria dei "diritti" -, senza dolersi della violazione della tariffa, nel
massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata
distinzione fra compensi e rimborso di esborsi”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali si deve pertanto ritenere che il giudice di prime cure, avendo liquidato a titolo di compensi un importo compreso tra il valore minimo ed il valore massimo dei compensi dovuti per lo scaglione di riferimento, non avesse l'obbligo di una specifica motivazione sul punto.
In quanto compreso nei predetti valori tabellari di riferimento, previsti dalla vigente normativa, l'importo liquidato va ritenuto congruo.
L'appello dev'essere pertanto rigettato.
Spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che si liquidano nell'importo complessivo di € 1701,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. GRANATA Parte_1 Parte_2
ELISABETTA, come da mandato in atti
- ATTORI APPELLANTI
contro
e con l'avv. STOLFI Controparte_1 Controparte_2
MARINA, come da mandato in atti
- CONVENUTI APPELLATI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
NEL MERITO:
“- in riforma dell'impugnata sentenza, in punto di liquidazione delle spese di lite a controparte per il primo grado di giudizio, accogliere l'appello dichiarando la nullità della liquidazione di primo grado, e liquidando a controparte il solo importo di € 255,25 ovvero la diversa somma di giustizia e condannare e e/o l'Avv. Marina Stolfi Controparte_1 Controparte_2
(destinataria del pagamento) a restituire agli appellanti la differenza tra quanto già pagato dagli odierni appellanti in forza della sentenza oggi impugnata e
1 quanto verrà liquidato dal giudice d'appello in riforma della sentenza di primo grado, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali al tasso moratorio ex art.
1.284 c.c. comma IV.
- Spese e competenze di lite interamente rifuse.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 341/2023 depositata in data 13.11.2023.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.01.2024 e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 259/2023 Parte_2
emessa dal Giudice di Pace di Belluno il 13.11.2023, dolendosi dell'omessa motivazione, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese di lite.
Gli appellanti deducevano che il giudice di prime cure, rigettando l'opposizione a precetto proposta dai medesimi, li aveva condannati al pagamento delle spese di lite nell'importo di € 1300,00, senza motivare sul punto;
evidenziavano inoltre che il valore della causa doveva essere determinato in misura corrispondente alle sole spese e competenze di precetto,
pari ad € 255,25, in quanto a seguito della notifica del predetto atto i medesimi avevano provveduto al pagamento dell'importo di € 4307,68 indicato nel titolo esecutivo.
Con comparsa depositata in data 2.10.2024 si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo l'infondatezza dei relativi motivi.
Gli appellati deducevano che il giudizio di primo grado era stato promosso da e avanti il Giudice di Pace di Belluno in Parte_1 Parte_2
2 opposizione all'atto di precetto del 15.06.2023, del valore di € 4.562,93, oltre interessi maturandi, tassa di registro e ulteriori spese occorrende;
evidenziavano che, con il predetto atto di precetto, avevano intimato agli odierni appellanti il pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza n.
148/2023 - RG 967/20215, emessa dal Tribunale di Belluno in data 01.04.2023.
I convenuti deducevano che il valore della controversia era stato indicato dagli stessi attori nella misura di € 4.562,93, corrispondente al valore dell'atto di precetto opposto, e che le spese di lite erano state correttamente liquidate in primo grado sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento,
rispetto ai quali il giudice di prime cure non si era discostato in modo significativo.
Venivano concessi alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, all'udienza del
13.2.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello va ritenuto infondato e se ne impone il rigetto.
Con la sentenza appellata n. 259/2023 il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti, ha condannato i medesimi al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di €
€ 1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed
IVA (si legge nel dispositivo della predetta sentenza “condanna parte opponente
al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio per complessivi euro
1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed IVA”).;
Il valore della causa di opposizione a precetto promossa avanti al Giudice di
Pace era pari ad € 4.562,93, compreso nello scaglione di valore da € 1.100,00
fino ad € 5.200,00, come dichiarato in atti dagli stessi attori (v. doc. 4 di parte convenuta)
3 Tale era il valore dell'atto di precetto opposto, atteso che, con il medesimo, era stato intimato il pagamento dell'importo di € 4562,93 e, con l'opposizione, era stato richiesto di dichiararne la nullità, e non la nullità parziale per le sole somme corrisposte.
Ai sensi del D.M. 14/2022, considerando tutte le fasi processuali svolte in primo grado (ossia la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale), i compensi liquidabili vanno da un minimo di € 633,00 a un massimo di € 1898,00, con un valore medio complessivo pari ad € 1.265,00.
L'importo liquidato a titolo di compensi dal Giudice di Pace, pari ad € 1.300,00,
è di poco superiore al valore medio complessivo per le predette fasi (€ 1265,00),
e risulta compreso tra il valore minimo (€ 633,00) e il valore massimo (€
1898,00) previsto per lo scaglione di riferimento.
Secondo la giurisprudenza “In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice
contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di
legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o
diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che
siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le
ragioni che ne giustifichino la misura” Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022,
n.28325; Corte appello Napoli sez. VII, 15/06/2022, n.2707 “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
4 delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché
siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”).
La distinzione tra diritti e onorari, vigente nel passato, è stata superata dalla più recente normativa che fa riferimento al diverso unitario concetto di
“compensi” (v. D.M. 55/2014), applicabile ratione temporis altresì alla fattispecie in esame, in quanto il giudizio di opposizione a precetto è stato instaurato nel 2023.
I precedenti giurisprudenziali richiamati in atti dagli appellanti, nei quali veniva valorizzata la distinzione tra diritti e onorari, e la necessità di specifiche indicazioni sul punto, non possono pertanto essere ritenuti più attuali in relazione a tale profilo (Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11657 “Non è
ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in
maniera onnicomprensiva il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non trovi
più vigenza la categoria dei "diritti" -, senza dolersi della violazione della tariffa, nel
massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata
distinzione fra compensi e rimborso di esborsi”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali si deve pertanto ritenere che il giudice di prime cure, avendo liquidato a titolo di compensi un importo compreso tra il valore minimo ed il valore massimo dei compensi dovuti per lo scaglione di riferimento, non avesse l'obbligo di una specifica motivazione sul punto.
In quanto compreso nei predetti valori tabellari di riferimento, previsti dalla vigente normativa, l'importo liquidato va ritenuto congruo.
L'appello dev'essere pertanto rigettato.
Spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che si liquidano nell'importo complessivo di € 1701,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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