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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 3849/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
Tra
, C.F.. rapp.to e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.Giovanni Chianese presso il cui studio in Torre del Greco alla via
Marconi, 32 elegge domicilio , giusta procura in atti;
Attore
E , C.F.. rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Stanislao De Liguori presso il cui studio in Castellammare di
Stabia (Na), alla Via Mazzini n.18, elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della controversia è l'atto di precetto notificato in data 29.6.2024
e il successivo pignoramento presso terzi all'odierno opponente da parte della sig.ra avverso cui costui spiegava opposizione. CP_1
La questione alla luce dell'andamento della vicenda processuale e vista la documentazione in atti , tenuto conto delle ripetute evidenze in atti , appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita tra le parti in via bonaria senza dilatazione dei tempi di definizione.
Tanto è vero che atteso il carattere documentale della controversia , definibile sulla scorta di quanto in atti, ai fini accertamento della verità processuale non è stato necessario ricorrere all'articolazione di alcun mezzo istruttorio che avrebbero solo allungato i tempi di definizione della vicenda con inevitabile aggravio di costi a carico delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Sussiste altresì , la competenza per territorio dell'autorità adita ovvero del Tribunale di Torre Annunziata nonché nello specifico del giudice dell'esecuzione, in quanto oggetto della doglianza è l'atto di precetto e il conseguente pignoramento, vale a dire l'ambito riservato al sindacato dell'autorità adita .
All'esito della vicenda processuale tuttavia la domanda risulta essere infondata in fatto ed in diritto e quindi non può essere accolta per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nel merito si rileva come l'atto di precetto sia stato notificato correttamente rispettando le prescrizione di legge : tuttavia all'esito dell'istruttoria processuale si rileva come in effetti non sia dovuta l'integrale somma precettata ma bensì l'importo di € 15.950,00
(quindicimilanovecentocinquanta/00) .
Per altro lo stesso creditore – parte opposta- di fatto riconosce effettivamente dovuto esclusivamente l'importo di cui sopra;
circostanza che può essere considerata come una sorta di precisazione del credito vantati.
Tuttavia tale circostanza non inficia l'efficacia dell'atto di precetto ma comporta che sia dovuto un importo differente e non va ad impattare per quanto riguarda le competenze legali dovute per la redazione dell'atto in questione , restando anche a seguito della riduzione degli importi dovuti nel medesimo scaglione. In altre parole l'obbligazione di pagamento maturata in virtù degli importi dovuti per l'assegno di mantenimento continua ad avere efficacia e non viene inficiata nella sostanza ma come precisato più volte semplicemente negli importi.
Il procuratore di parte creditrice va precisato , intima il pagamento delle somme vantate dalla sua assistita sulla scorta di un provvedimento del
Tribunale di Torre Annunziata non modificato o revocato e pertanto pienamente efficace ad esplicare i propri effetti nella sfera del destinatario ovvero dell'opponente anche se in misura inferiore come evidenziato, rispetto a quanto intimato nell'atto di precetto.
Sarebbe stato onere di parte opponente produrre documentazione adeguata comprovante quanto prospettato in sede di opposizione .
Sulla scorta di quanto evidenziato pertanto la domanda attorea è da rigettarsi poiché la pretesa creditoria dell'opposto in ogni caso permane e quindi l'opposizione avverso l'atto di precetto notificata non può essere accolta perché infondata in fatto ed in diritto.
Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Di conseguenza non sussistono i presupposti per una sospensione ex art. 624 cpc poiché appunto la pretesa creditoria in capo all'odierno opposto sussiste in ogni caso e ha resistito anche ad una verifica processuale sia pur con importi rivisti.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia che si precisa ancora una volta permangono nel medesimo scaglione indicato in origine.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
provvede come di seguito : Controparte_1
1 Rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in suo danno per il complessivo importo di €
15.950,00 in data 29.6.2024 da parte di;
Controparte_1
2.Conferma pertanto l'efficacia dell'atto di precetto in questione limitatamente all'importo di € 15.950,00 ;
3. Condanna al pagamento delle competenze di lite Parte_1 che si determinano in € 3397,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Stanislao De Liguori;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 8.10.2025 Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 3849/2024
..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
Tra
, C.F.. rapp.to e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.Giovanni Chianese presso il cui studio in Torre del Greco alla via
Marconi, 32 elegge domicilio , giusta procura in atti;
Attore
E , C.F.. rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Stanislao De Liguori presso il cui studio in Castellammare di
Stabia (Na), alla Via Mazzini n.18, elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della controversia è l'atto di precetto notificato in data 29.6.2024
e il successivo pignoramento presso terzi all'odierno opponente da parte della sig.ra avverso cui costui spiegava opposizione. CP_1
La questione alla luce dell'andamento della vicenda processuale e vista la documentazione in atti , tenuto conto delle ripetute evidenze in atti , appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita tra le parti in via bonaria senza dilatazione dei tempi di definizione.
Tanto è vero che atteso il carattere documentale della controversia , definibile sulla scorta di quanto in atti, ai fini accertamento della verità processuale non è stato necessario ricorrere all'articolazione di alcun mezzo istruttorio che avrebbero solo allungato i tempi di definizione della vicenda con inevitabile aggravio di costi a carico delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Sussiste altresì , la competenza per territorio dell'autorità adita ovvero del Tribunale di Torre Annunziata nonché nello specifico del giudice dell'esecuzione, in quanto oggetto della doglianza è l'atto di precetto e il conseguente pignoramento, vale a dire l'ambito riservato al sindacato dell'autorità adita .
All'esito della vicenda processuale tuttavia la domanda risulta essere infondata in fatto ed in diritto e quindi non può essere accolta per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nel merito si rileva come l'atto di precetto sia stato notificato correttamente rispettando le prescrizione di legge : tuttavia all'esito dell'istruttoria processuale si rileva come in effetti non sia dovuta l'integrale somma precettata ma bensì l'importo di € 15.950,00
(quindicimilanovecentocinquanta/00) .
Per altro lo stesso creditore – parte opposta- di fatto riconosce effettivamente dovuto esclusivamente l'importo di cui sopra;
circostanza che può essere considerata come una sorta di precisazione del credito vantati.
Tuttavia tale circostanza non inficia l'efficacia dell'atto di precetto ma comporta che sia dovuto un importo differente e non va ad impattare per quanto riguarda le competenze legali dovute per la redazione dell'atto in questione , restando anche a seguito della riduzione degli importi dovuti nel medesimo scaglione. In altre parole l'obbligazione di pagamento maturata in virtù degli importi dovuti per l'assegno di mantenimento continua ad avere efficacia e non viene inficiata nella sostanza ma come precisato più volte semplicemente negli importi.
Il procuratore di parte creditrice va precisato , intima il pagamento delle somme vantate dalla sua assistita sulla scorta di un provvedimento del
Tribunale di Torre Annunziata non modificato o revocato e pertanto pienamente efficace ad esplicare i propri effetti nella sfera del destinatario ovvero dell'opponente anche se in misura inferiore come evidenziato, rispetto a quanto intimato nell'atto di precetto.
Sarebbe stato onere di parte opponente produrre documentazione adeguata comprovante quanto prospettato in sede di opposizione .
Sulla scorta di quanto evidenziato pertanto la domanda attorea è da rigettarsi poiché la pretesa creditoria dell'opposto in ogni caso permane e quindi l'opposizione avverso l'atto di precetto notificata non può essere accolta perché infondata in fatto ed in diritto.
Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Di conseguenza non sussistono i presupposti per una sospensione ex art. 624 cpc poiché appunto la pretesa creditoria in capo all'odierno opposto sussiste in ogni caso e ha resistito anche ad una verifica processuale sia pur con importi rivisti.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia che si precisa ancora una volta permangono nel medesimo scaglione indicato in origine.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
provvede come di seguito : Controparte_1
1 Rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in suo danno per il complessivo importo di €
15.950,00 in data 29.6.2024 da parte di;
Controparte_1
2.Conferma pertanto l'efficacia dell'atto di precetto in questione limitatamente all'importo di € 15.950,00 ;
3. Condanna al pagamento delle competenze di lite Parte_1 che si determinano in € 3397,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Stanislao De Liguori;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 8.10.2025 Dott.Domenico Dente Gattola