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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR RD TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4348 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Frosinone (FR) via Isonzo n. 5, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Andrea Piacitelli, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_
1. Con ricorso depositato il 31 agosto 2022 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 chiedendo il pagamento, a carico del Fondo TFR, del trattamento di fine maturato nel rapporto di lavoro con la fallita CEAM srl. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando il difetto di esigibilità del trattamento di fine rapporto.
2. Con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo di aver ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fallimento
CEAM s.r.l., chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto in favore del lavoratore, con conseguenti soddisfazione del credito e venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. L'art. 47 commi 4-bis e 5 legge 428/1990 prevede: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio.
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile;
resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile”.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha lavorato dall'1 giugno 2006 al 21 gennaio 2020 alle dipendenze di CEAM s.r.l., e il rapporto di lavoro è stato ceduto in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, con sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale in cui veniva prevista la non operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il TFR e gli altri crediti maturati prima dell'affitto d'azienda sarebbero rimasti a carico esclusivo della cede
Il 6 novembre 2020 il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento di CEAM s.r.l.
4.3. Alla luce dell'art. l'art. 47 commi 4-bis e 5 legge 428/1990, la domanda del ricorrente deve allora ritenersi fondata, in quanto “la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. incide sul regime di solidarietà per i crediti maturati dal lavoratore ma anche sulla continuità del rapporto di lavoro, con conseguente esigibilità del TFR maturato nel periodo di lavoro alle dipendenze dell'imprenditore cedente” (Trib. Velletri 16 gennaio 2024).
4.4. Rileva infine l'Ufficio che, con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 7 maggio 2025, parte ricorrente ha domandato disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti: la regolamentazione delle spese di lite viene pertanto disposta in conformità a quanto domandato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa i compensi di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, 19 dicembre 2022
Il giudice
TR RD TO