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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 178/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to COLOMBO ADRIANO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura P.IVA_1
dello Stato del distretto di Genova
APPELLATA
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 12/03/2025.
FATTI DI CAUSA
1. La sig.ra ha agito avanti al Tribunale di Imperia Parte_1
nei confronti del proprio datore di lavoro, l
[...]
per ottenere l'annullamento di tre Controparte_1
sanzioni disciplinari conservative irrogatele negli anni dal 2020 al 2022.
2. Più specificamente:
a) a seguito della prima contestazione disciplinare del
9/10/2019 - con la quale si era addebitato alla lavoratrice di non aver adempiuto all'ordine di servizio emesso dal
Direttore dell'Ud di Imperia del 7/8/2019, reiterato in data 16/8/2019, nel quale si chiedeva di redigere, entro il
9/9/2019, una relazione relativa al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED, ATR relativi al mese di agosto 2019 - l'amministrazione aveva emesso in data
17 gennaio 2020 un provvedimento di rimprovero scritto;
b) a seguito della seconda contestazione del 27/01/2020 - con la quale si era nuovamente addebitato alla lavoratrice di aver omesso i medesimi adempimenti richiesti per il mese di ottobre 2019 - l'amministrazione aveva emesso in data
19 maggio 2020 un provvedimento di sospensione dal servizio per un giorno;
c) a seguito della terza contestazione del 11/11/2021 - con la quale si era addebitato alla lavoratrice di essersi rifiutata
2
di presentare l'originale dell'attestazione di presenza per le visite mediche effettuate, come previsto dall'art. 35
CCNL Funzioni centrali, ed aver reiteratamente inviato mail a colleghi e superiori indirizzate anche a soggetti terzi (operatori doganali) utilizzando toni ed espressioni inopportune ed offensive nei confronti di colleghi e superiori - l'amministrazione aveva emesso in data 18 febbraio 2022 un provvedimento di sospensione dal servizio per cinque giorni.
3. Il Tribunale ha annullato solo la seconda sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno, compendo integralmente le spese di lite per soccombenza reciproca.
4. Appella la Sig.ra e l Parte_1 Controparte_1
si difende proponendo a sua volta appello incidentale.
[...]
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa
è stata rinviata per discussione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine del 12 marzo 2025.
Tempestivamente depositate le predette note, la Corte – all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 19 marzo 2025 - decide come segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ha così motivato:
6.1. Relativamente al primo provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto, la ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnarla ex art. 7 comma 8 L. 300/1970, in forza del quale
3
“non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”. Nel caso in esame erano infatti decorsi due anni dalla sua adozione, per cui lo stesso doveva ritenersi caducato senza conseguenze.
6.2. La seconda sanzione è invece illegittima in applicazione del principio del ne bis in idem, essendo stata contestata la medesima infrazione per la quale l'amministrazione aveva adottato il primo provvedimento del rimprovero scritto.
6.3. La terza e più gravosa sanzione della sospensione dal servizio per 5 giorni, applicata con provvedimento del 18 febbraio 2022, è stata invece correttamente applicata, nel rispetto dei termini fissati dall' art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001,
e dei principi di proporzione, in quanto con le mail inviate la lavoratrice aveva travalicato il diritto di critica e violato l'art. 60 del codice dei dipendenti pubblici, con un comportamento rientrante nella previsione di cui all'art. 62 comma 4 lettera b) del CCNL.
7. L'appello principale della lavoratrice riguarda la statuizione sulla prima e sulla terza sanzione.
7.1 Con il primo motivo sostiene che il giudice ha errato nel ritenere insussistente l'interesse della stessa ad ottenere l'annullamento della prima sanzione del rimprovero scritto;
ed infatti nei due successivi procedimenti disciplinari l'
[...]
aveva tenuto conto di quel precedente anche ai fini CP_1
della determinazione della sanzione.
4
Nel merito la dipendente si difende affermando che quello richiestole negli ordini di servizio non era suo compito e chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
7.2. Con il secondo motivo censura la decisione del giudice di ritenere proporzionata la terza sanzione.
Al riguardo l'appellante evidenzia che il giudice, relativamente alla contestazione di mancato invio della certificazione medica, non aveva considerato che la stessa era stata trasmessa - seppur in ritardo – e che del tutto ingiustificatamente non era stata considerata valida, con conseguente indebita sottrazione delle ore di permesso richiesto e conseguente decurtazione dello stipendio.
Per quanto riguarda, inoltre, la contestazione relativa ai toni irriguardosi verso colleghi e/o superiori e alle frasi ingiuriose contenute nelle mail inviate, la dipendente, pur ammettendo che in certi passi aveva utilizzato toni piuttosto asciutti e alquanto bruschi, evidenzia di non aver diffamato i colleghi e di non aver loro procurato alcun danno, tanto che nessuno di essi aveva sporto denunce o querele. Ella stava attraversando un momento difficile e di sofferenza per gravi disagi lavorativi, che l'avevano portata ad assumere questi atteggiamenti di reazione alle ostilità subite dai propri superiori.
In via subordinata ha chiesto la rimodulazione della terza sanzione.
8. L'appello incidentale dell' riguarda la Controparte_1
seconda sanzione annullata dal Tribunale.
5
L'amministrazione - dopo aver evidenziato che la lavoratrice, nelle more del giudizio, ha continuato a tenere comportamenti contrari ai propri doveri per i quali sono stati avviati altri procedimenti disciplinari – sostiene che il giudice ha errato a ritenere la violazione del ne bis in idem, trattandosi della stessa violazione commessa anche per il periodo successivo a quello per il quale era stata sanzionata.
§§§
9. L'appello principale è parzialmente fondato.
9.1. Relativamente alla prima sanzione adottata in data 17 gennaio 2020, si rileva quanto segue:
9.1.1. La Corte non condivide il ragionamento del primo giudice secondo cui la dipendente non avrebbe alcun interesse ad agire in applicazione del comma 8 dell'art. 7 S.L..
Ed infatti, secondo giurisprudenza consolidata, i precedenti commessi dal lavoratore rilevano ai fini di una valutazione concreta della gravità della condotta addebitata, anche se risalenti e non contestati dal datore di lavoro (v. Corte di Cassazione sez. lav., 03/07/2015, n. 13680). Sussiste quindi l'interesse della odierna appellata ad ottenere l'accertamento nel merito dell'inadempimento contestato.
9.1.2. Nel merito, il comportamento posto in essere dalla lavoratrice, consistente nel non aver adempiuto ad un ordine di servizio con cui le si richiedeva una relazione, entro un determinato termine, dei dati periodici inerenti le procedure di rilascio dei certificati di circolazione (EUR 1 – EUR MED –
6
ATR), deve ritenersi sussistente e suscettibile di rilievo disciplinare.
Le giustificazioni addotte dalla dipendente in sede di disciplinare, infatti, costituiscono inammissibili valutazioni sulla utilità di un simile monitoraggio, che evidentemente non possono competere all'impiegata, la quale è tenuta al rispetto delle istruzioni impartite dai propri superiori.
Un simile precedente, peraltro reiterato in altre occasioni, pur non potendo più essere considerato come recidiva al momento dell' adozione della terza sanzione avvenuta in data 18 febbraio
2022 per superamento del biennio, assume comunque rilevanza al fine di valutare la gravità del successivo comportamento che ha dato luogo alla terza sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni.
9.2. Quest'ultima sanzione è stata applicata, oltre che per non aver la dipendente inoltrato la documentazione comprovante il proprio diritto ad ottenere i permessi retribuiti per visite mediche, per l'invio da parte della stessa di una serie di mail a colleghi, propri superiori e soggetti terzi, utilizzando espressioni e toni inappropriati, formulando anche giudizi non richiesti sul loro operato, con possibile danno all'immagine dell CP_1
Queste reiterate iniziative sono idonee da sole a legittimare l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione: dalla lettura delle mail specificamente indicate nell'atto di contestazione e versate in atti si evince che la dipendente ha utilizzato in plurime occasioni espressioni inappropriate con
7
insulti ai propri colleghi che si pongono al confine dell'ingiuria.
Tali le più eclatanti :
- con mail del 13 agosto 2021 la stessa, rivolgendosi al superiore ha affermato: “lei è capo della Pt_2
sezione tributi perché qualcuno le ha dato fiducia (?)
…poteva pensare alle conseguenze della lettera di richiamo prima di scriverla, non lo ha ritenuto necessario ed ora ne subisce le conseguenze”;
- con altra mail in pari data ha accusato, neppure velatamente, i collaboratori del Dott. Parte_3
e di appropriazione indebita;
- con mail del 1° ottobre 2021 ha avvisato il collega Tes_1
che “mettendo in evidenza le proprie lacune” rischiava che se ne accorgesse qualcuno che conta sul serio;
- nuovamente con mail del 15 ottobre 2021 ha espresso valutazioni negative nei confronti di e dei suoi Pt_2
subalterni, dicendo loro: “non siete stati all'altezza del compito assegnatovi, ciascuno per la sua parte”.
Trattasi di esternazioni che – lo si ribadisce - assumono rilievo disciplinare, non potendo assumere valore scriminante la particolare situazione di fragilità emotiva in cui la dipendente si trovava in quel momento;
al contrario il tono particolarmente polemico ed aggressivo utilizzato nelle mail di cui sopra denota una particolare predisposizione della stessa alla insubordinazione e al mancato rispetto delle regole.
Venendo alla valutazione della proporzionalità della sanzione, la
8
stessa appare congrua nella scelta della tipologia della stessa, rientrando le infrazioni commesse nell'ambito della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, come previsto dal disposto di cui all'art. 61 lettera d) del codice disciplinare. Tuttavia – proprio in considerazione della situazione soggettiva della dipendente che ha posto in essere tali comportamenti nella convinzione di essere nel giusto perché vessata e perseguitata dai propri superiori - a fronte della possibilità dettata dalla sopra citata norma del codice disciplinare di procedere a una sospensione fino a giorni 10, la durata della sospensione di cinque giorni pare eccessiva, ritenendosi proporzionata una sanzione più vicina alla misura minima che a quella media inflitta.
Va dunque accolto il motivo di appello volto ad ottenere la riduzione della durata della misura sospensiva inflitta, che pare congruo rideterminare, ex art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del
2001 (inserito dall'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio
2017, n. 75), in tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
10. Per quanto riguarda l'appello incidentale dell CP_1
esso deve ritenersi inammissibile, non essendo stato
[...]
notificato alla controparte;
conseguentemente la statuizione impugnata che ha annullato la seconda sanzione disciplinare è passata in giudicato.
11. In considerazione della soccombenza reciproca e della peculiarità delle vicende che denotano un ambiente lavorativo poco sereno, le spese di lite di entrambi i gradi vanno
9
integralmente compensate tra le parti.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la sanzione applicata con provvedimento del
18/02/2022 nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre.
Dichiara la inammissibilità dell'appello incidentale.
Compensa le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 178/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to COLOMBO ADRIANO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura P.IVA_1
dello Stato del distretto di Genova
APPELLATA
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 12/03/2025.
FATTI DI CAUSA
1. La sig.ra ha agito avanti al Tribunale di Imperia Parte_1
nei confronti del proprio datore di lavoro, l
[...]
per ottenere l'annullamento di tre Controparte_1
sanzioni disciplinari conservative irrogatele negli anni dal 2020 al 2022.
2. Più specificamente:
a) a seguito della prima contestazione disciplinare del
9/10/2019 - con la quale si era addebitato alla lavoratrice di non aver adempiuto all'ordine di servizio emesso dal
Direttore dell'Ud di Imperia del 7/8/2019, reiterato in data 16/8/2019, nel quale si chiedeva di redigere, entro il
9/9/2019, una relazione relativa al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED, ATR relativi al mese di agosto 2019 - l'amministrazione aveva emesso in data
17 gennaio 2020 un provvedimento di rimprovero scritto;
b) a seguito della seconda contestazione del 27/01/2020 - con la quale si era nuovamente addebitato alla lavoratrice di aver omesso i medesimi adempimenti richiesti per il mese di ottobre 2019 - l'amministrazione aveva emesso in data
19 maggio 2020 un provvedimento di sospensione dal servizio per un giorno;
c) a seguito della terza contestazione del 11/11/2021 - con la quale si era addebitato alla lavoratrice di essersi rifiutata
2
di presentare l'originale dell'attestazione di presenza per le visite mediche effettuate, come previsto dall'art. 35
CCNL Funzioni centrali, ed aver reiteratamente inviato mail a colleghi e superiori indirizzate anche a soggetti terzi (operatori doganali) utilizzando toni ed espressioni inopportune ed offensive nei confronti di colleghi e superiori - l'amministrazione aveva emesso in data 18 febbraio 2022 un provvedimento di sospensione dal servizio per cinque giorni.
3. Il Tribunale ha annullato solo la seconda sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno, compendo integralmente le spese di lite per soccombenza reciproca.
4. Appella la Sig.ra e l Parte_1 Controparte_1
si difende proponendo a sua volta appello incidentale.
[...]
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa
è stata rinviata per discussione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine del 12 marzo 2025.
Tempestivamente depositate le predette note, la Corte – all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 19 marzo 2025 - decide come segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ha così motivato:
6.1. Relativamente al primo provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto, la ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnarla ex art. 7 comma 8 L. 300/1970, in forza del quale
3
“non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”. Nel caso in esame erano infatti decorsi due anni dalla sua adozione, per cui lo stesso doveva ritenersi caducato senza conseguenze.
6.2. La seconda sanzione è invece illegittima in applicazione del principio del ne bis in idem, essendo stata contestata la medesima infrazione per la quale l'amministrazione aveva adottato il primo provvedimento del rimprovero scritto.
6.3. La terza e più gravosa sanzione della sospensione dal servizio per 5 giorni, applicata con provvedimento del 18 febbraio 2022, è stata invece correttamente applicata, nel rispetto dei termini fissati dall' art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001,
e dei principi di proporzione, in quanto con le mail inviate la lavoratrice aveva travalicato il diritto di critica e violato l'art. 60 del codice dei dipendenti pubblici, con un comportamento rientrante nella previsione di cui all'art. 62 comma 4 lettera b) del CCNL.
7. L'appello principale della lavoratrice riguarda la statuizione sulla prima e sulla terza sanzione.
7.1 Con il primo motivo sostiene che il giudice ha errato nel ritenere insussistente l'interesse della stessa ad ottenere l'annullamento della prima sanzione del rimprovero scritto;
ed infatti nei due successivi procedimenti disciplinari l'
[...]
aveva tenuto conto di quel precedente anche ai fini CP_1
della determinazione della sanzione.
4
Nel merito la dipendente si difende affermando che quello richiestole negli ordini di servizio non era suo compito e chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
7.2. Con il secondo motivo censura la decisione del giudice di ritenere proporzionata la terza sanzione.
Al riguardo l'appellante evidenzia che il giudice, relativamente alla contestazione di mancato invio della certificazione medica, non aveva considerato che la stessa era stata trasmessa - seppur in ritardo – e che del tutto ingiustificatamente non era stata considerata valida, con conseguente indebita sottrazione delle ore di permesso richiesto e conseguente decurtazione dello stipendio.
Per quanto riguarda, inoltre, la contestazione relativa ai toni irriguardosi verso colleghi e/o superiori e alle frasi ingiuriose contenute nelle mail inviate, la dipendente, pur ammettendo che in certi passi aveva utilizzato toni piuttosto asciutti e alquanto bruschi, evidenzia di non aver diffamato i colleghi e di non aver loro procurato alcun danno, tanto che nessuno di essi aveva sporto denunce o querele. Ella stava attraversando un momento difficile e di sofferenza per gravi disagi lavorativi, che l'avevano portata ad assumere questi atteggiamenti di reazione alle ostilità subite dai propri superiori.
In via subordinata ha chiesto la rimodulazione della terza sanzione.
8. L'appello incidentale dell' riguarda la Controparte_1
seconda sanzione annullata dal Tribunale.
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L'amministrazione - dopo aver evidenziato che la lavoratrice, nelle more del giudizio, ha continuato a tenere comportamenti contrari ai propri doveri per i quali sono stati avviati altri procedimenti disciplinari – sostiene che il giudice ha errato a ritenere la violazione del ne bis in idem, trattandosi della stessa violazione commessa anche per il periodo successivo a quello per il quale era stata sanzionata.
§§§
9. L'appello principale è parzialmente fondato.
9.1. Relativamente alla prima sanzione adottata in data 17 gennaio 2020, si rileva quanto segue:
9.1.1. La Corte non condivide il ragionamento del primo giudice secondo cui la dipendente non avrebbe alcun interesse ad agire in applicazione del comma 8 dell'art. 7 S.L..
Ed infatti, secondo giurisprudenza consolidata, i precedenti commessi dal lavoratore rilevano ai fini di una valutazione concreta della gravità della condotta addebitata, anche se risalenti e non contestati dal datore di lavoro (v. Corte di Cassazione sez. lav., 03/07/2015, n. 13680). Sussiste quindi l'interesse della odierna appellata ad ottenere l'accertamento nel merito dell'inadempimento contestato.
9.1.2. Nel merito, il comportamento posto in essere dalla lavoratrice, consistente nel non aver adempiuto ad un ordine di servizio con cui le si richiedeva una relazione, entro un determinato termine, dei dati periodici inerenti le procedure di rilascio dei certificati di circolazione (EUR 1 – EUR MED –
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ATR), deve ritenersi sussistente e suscettibile di rilievo disciplinare.
Le giustificazioni addotte dalla dipendente in sede di disciplinare, infatti, costituiscono inammissibili valutazioni sulla utilità di un simile monitoraggio, che evidentemente non possono competere all'impiegata, la quale è tenuta al rispetto delle istruzioni impartite dai propri superiori.
Un simile precedente, peraltro reiterato in altre occasioni, pur non potendo più essere considerato come recidiva al momento dell' adozione della terza sanzione avvenuta in data 18 febbraio
2022 per superamento del biennio, assume comunque rilevanza al fine di valutare la gravità del successivo comportamento che ha dato luogo alla terza sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni.
9.2. Quest'ultima sanzione è stata applicata, oltre che per non aver la dipendente inoltrato la documentazione comprovante il proprio diritto ad ottenere i permessi retribuiti per visite mediche, per l'invio da parte della stessa di una serie di mail a colleghi, propri superiori e soggetti terzi, utilizzando espressioni e toni inappropriati, formulando anche giudizi non richiesti sul loro operato, con possibile danno all'immagine dell CP_1
Queste reiterate iniziative sono idonee da sole a legittimare l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione: dalla lettura delle mail specificamente indicate nell'atto di contestazione e versate in atti si evince che la dipendente ha utilizzato in plurime occasioni espressioni inappropriate con
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insulti ai propri colleghi che si pongono al confine dell'ingiuria.
Tali le più eclatanti :
- con mail del 13 agosto 2021 la stessa, rivolgendosi al superiore ha affermato: “lei è capo della Pt_2
sezione tributi perché qualcuno le ha dato fiducia (?)
…poteva pensare alle conseguenze della lettera di richiamo prima di scriverla, non lo ha ritenuto necessario ed ora ne subisce le conseguenze”;
- con altra mail in pari data ha accusato, neppure velatamente, i collaboratori del Dott. Parte_3
e di appropriazione indebita;
- con mail del 1° ottobre 2021 ha avvisato il collega Tes_1
che “mettendo in evidenza le proprie lacune” rischiava che se ne accorgesse qualcuno che conta sul serio;
- nuovamente con mail del 15 ottobre 2021 ha espresso valutazioni negative nei confronti di e dei suoi Pt_2
subalterni, dicendo loro: “non siete stati all'altezza del compito assegnatovi, ciascuno per la sua parte”.
Trattasi di esternazioni che – lo si ribadisce - assumono rilievo disciplinare, non potendo assumere valore scriminante la particolare situazione di fragilità emotiva in cui la dipendente si trovava in quel momento;
al contrario il tono particolarmente polemico ed aggressivo utilizzato nelle mail di cui sopra denota una particolare predisposizione della stessa alla insubordinazione e al mancato rispetto delle regole.
Venendo alla valutazione della proporzionalità della sanzione, la
8
stessa appare congrua nella scelta della tipologia della stessa, rientrando le infrazioni commesse nell'ambito della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, come previsto dal disposto di cui all'art. 61 lettera d) del codice disciplinare. Tuttavia – proprio in considerazione della situazione soggettiva della dipendente che ha posto in essere tali comportamenti nella convinzione di essere nel giusto perché vessata e perseguitata dai propri superiori - a fronte della possibilità dettata dalla sopra citata norma del codice disciplinare di procedere a una sospensione fino a giorni 10, la durata della sospensione di cinque giorni pare eccessiva, ritenendosi proporzionata una sanzione più vicina alla misura minima che a quella media inflitta.
Va dunque accolto il motivo di appello volto ad ottenere la riduzione della durata della misura sospensiva inflitta, che pare congruo rideterminare, ex art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del
2001 (inserito dall'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio
2017, n. 75), in tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
10. Per quanto riguarda l'appello incidentale dell CP_1
esso deve ritenersi inammissibile, non essendo stato
[...]
notificato alla controparte;
conseguentemente la statuizione impugnata che ha annullato la seconda sanzione disciplinare è passata in giudicato.
11. In considerazione della soccombenza reciproca e della peculiarità delle vicende che denotano un ambiente lavorativo poco sereno, le spese di lite di entrambi i gradi vanno
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integralmente compensate tra le parti.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la sanzione applicata con provvedimento del
18/02/2022 nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre.
Dichiara la inammissibilità dell'appello incidentale.
Compensa le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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