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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33184/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 33184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020:
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Regina Margherita n. 239; rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GIULIANI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
LA COMPAGNIA in persona del l.r.p.t. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 118; rappresentata e difesa dall'avv. VIRGINIA GOZZI giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 13.7.2020 parte ricorrente ha dedotto -fra le altre e per quanto di interesse ai fini della presente decisione-:
i. di beneficiare, nella propria qualità di amministratore delegato della società Methorios
Insurance Broker S.p.a., della copertura assicurativa sottoscritta nell'anno 2014 dal proprio datore di lavoro con l'allora società (oggi Controparte_2 Controparte_1 – e per il tramite della convenzione a sua volta stipulata dalla predetta compagnia
[...]
con il Fondo Assistenza Previdir - a copertura del rischio denominato IPM (invalidità permanente da malattia), copertura rinnovata, da ultimo, sino alla data del 31.12.2015;
ii. che a seguito di alcune analisi effettuate nel mese di settembre 2016, l'attore in data
10.10.2016 veniva ricoverato presso il IC EL con diagnosi di “cardiopatia ischemica” e veniva sottoposto in pari data ad un intervento cardiochirurgico con allestimento di 5 bypass aortocoronarici;
iii. di avere inviato una raccomandata di apertura del sinistro nei confronti della compagnia in data 27.9.2017; iv. che una volta aperto il sinistro ed espletata la visita dell'odierno attore da parte del medico legale fiduciario della società odierna convenuta, la stessa compagnia con missiva del
6.9.2018 comunicava: “di non procedere alla quantificazione dell'indennizzo richiesto, in quanto la relazione del medico fiduciario escludeva che l'esordio della patologia invalidante fosse avvenuta nel periodo di copertura della polizza”;
v. di avere introdotto un procedimento di ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato
Tribunale affinché fossero accertati, fra le altre, la data di effettiva insorgenza della patologia lamentata dall'odierno attore nonché il grado di invalidità permanente dallo stesso subito e, conseguentemente, l'ammontare dell'indennizzo a quest'ultimo spettante sulla base delle previsioni di polizza;
vi. che all'esito del predetto procedimento di ATP, e che ha assunto R.G. n. 260/2019, il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa nel rispondere ai quesiti Persona_1 formulati – e per quanto di interesse in questa sede - ha così concluso: “2) a) La patologia
“cardiopatica ischemica” in base alla documentazione in atti si è manifestata nel mese di ottobre 2016 e pertanto non nel periodo ricompreso tra le ore 24:00 del 31.12.2013 e le ore 23:59 del 31.12.2015 ma in base al regolamento del Fondo Assistenza Previdir nel rispetto dei limiti di efficacia della garanzia stabiliti all'art. 8 … (omissis)… b) In base alle tabelle annesse al T.U. (DPR 1124 del 30/06/1965) la malattia “Cardiopatia ischemica trattata con quintuplice by-pass in coronaropatia trivasale in discreto compenso emodinamico” dalla quale risulta affetto il periziato è equamente valutabile nella misura del 35% …. (omissis) … 1 La patologia “cardiopatia ischemica” si è manifestata nel mese di settembre-ottobre 2016; 2 Le patologie preesistenti a cui si fa riferimento nella cartella clinica IC EL Reparto di Medicina Vascolare ricovero 10-14/10/2016, “ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie CV”, costituiscono fattori di rischio della aterosclerosi coronarica senza assurgere al ruolo di concause, patologia della parete tissutale arteriosa silente dal punto di vista sintomatologico;
3 In base della tabella allegata al
T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali,
l'I.P. è equamente valutabile nella misura del 35%”; vii. che tenuto conto delle risultanze del ctu, con pec del proprio difensore del 20.11.2019
l'attore ha invitato la compagnia a formulare una offerta di liquidazione, ma detta comunicazione è rimasta inevasa.
Parte attrice nel proprio atto di citazione ha così concluso: “al Tribunale di Roma, affinché, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e nel contraddittorio delle parti, Voglia accogliere le seguenti letterali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo calcolato a' termini di polizza sulla base del capitale Pt_1
ivi garantito, condannare a pagare, per detto titolo, l'importo di € 900.000,00, Controparte_1
ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data di prima richiesta (27.09.2017) all'effettivo saldo. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite, anche della fase di istruzione preventiva. Si dichiara che il valore della domanda è di €
900.000,00 e che il contributo unificato a versarsi, ridotto del 50% per il tipo di procedimento, ammonta ad € 843,00”.
Nel giudizio si è costituita la compagnia deducendo: Controparte_1
I. Che: “Risultando causata o concausata da malattia preesistente e/o essendo espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla decorrenza dell'assicurazione, la “cardiopatia ischemica” diagnosticata nel 2016 non rientra tra le patologie assicurate, con conseguente non indennizzabilità dell'invalidità permanente da essa derivata”; ciò tenuto conto dell'art. 9 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “Sono escluse dalle prestazioni le invalidità permanenti derivanti da: ° malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della convenzione…” in combinato disposto con il successivo art. 14 per il quale: “la garanzia è prestata per le conseguenze dirette, esclusive
(derivanti) da malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia”.
II. La inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contrattuale (“la garanzia vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della garanzia e manifestatasi non oltre un anno dalla dati di cessazione”) per essere quest'ultima insorta in data 9.9.2016, come da certificazione medica allegata dalla difesa del ricorrente, e quindi successivamente alla scadenza contrattuale del 31.12.2015 e, pertanto, alla cessazione della garanzia;
III. Che: “Lo status clinico attuale del sig. risente indubitabilmente delle “fdr Parte_1
cardiovascolari; ipertensione arteriosa, dislipdemia, diabete di tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie cv” preesistenti alla stipula del contratto assicurativo, con la conseguenza che nell'eventuale (ed ipotetica) liquidazione dell'indennizzo la corrispettiva incidenza percentuale nella invalidità permanente deve essere espunta”;
IV. Che la quantificazione dell'indennizzo operata da parte ricorrente è eccessiva e sproporzionata posto che l'indennizzo deve essere calcolato in conformità all'art. 14 del Regolamento contrattuale (“la percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla tabella allegata al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche” come correttamente specificato dal CTU, e solo “nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennizzo viene stabilito tenendo conto (…) della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa GENERICA dell'assicurato”) e alla tabella allegata alle
Condizioni generali, la quale associa a ciascun punto di invalidità la percentuale da applicare sulla somma garantita ai fini della determinazione dell'indennizzo stesso.
La società convenuta ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, così giudicare: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) ridurre la condanna in misura corrispondente all'effettivo grado di invalidità permanente riportato dal ricorrente;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
All'esito della prima udienza del 12.5.2021, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, il Giudice – ritenuto che le difese svolte dalla compagnia richiedessero una istruzione non sommaria
- ha disposto il mutamento del rito.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di Atp R.G. n. 260/2019, il Giudicante con provvedimento del 1.6.2022 ha disposto la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare l'epoca di insorgenza della patologia lamentata dall'attore e se la stessa fosse stata causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia di polizza.
La consulente da ultimo nominata (Dott.ssa ) -con relazione scevra di vizi Persona_2
logici e con conclusioni che meritano pieno recepimento nella presente sede- ha così riferito e concluso all'esito delle operazioni peritali: “La cardiopatia ischemica si è manifestata nel mese di settembre del 2016, non oltre un anno dalla data di cessazione della garanzia e pertanto risulta essere ricompresa nei limiti di efficacia della stessa. - L'epoca di insorgenza della malattia dell'attore coincide con la manifestazione sintomatologica della malattia e la diagnosi clinica e strumentale del settembre 2016 in quanto non individuabile nella sua temporalità prima di tale momento. - L'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, NON risulta causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia”.
2. Della fondatezza della domanda in ordine alla richiesta di pagamento
Tanto ricostruito in fatto, occorre appurare se il sinistro di cui è causa - segnatamente la accertata patologia di “cardiopatia ischemica” e il conseguente intervento chirurgico di by-pass cui l'odierno attore si è dovuto sottoporre in data 10.10.2016 - siano eventi coperti dalla polizza sottoscritta con la società (precedentemente , per il tramite Controparte_1 Controparte_2
della convenzione con il Fondo Assistenza Previdir, e come tali da liquidarsi in favore del beneficiario della polizza.
Orbene, di rilievo ai fini della decisione sono le norme di cui all'art. 8 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “la garanzia vale per i casi di Invalidità Permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della garanzia e manifestatasi non oltre un anno dalla data di cessazione. È garantito all'assistito il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dagli artt. 13 (Criteri di indennizzabilità) e 14 (Criteri di liquidazione)”.
Parimenti di rilievo è il successivo art. 13 del medesimo Regolamento contrattuale per il quale:
“la garanzia è prestata per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di entrata in garanzia”.
Ciò posto, nella specie di rilievo ai fini della decisione risultano le seguenti circostanze:
i. Che la copertura assicurativa di cui trattasi sia stata rinnovata, da ultimo, sino alla data del
31.12.2015 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
ii. Che la malattia di cui è causa e dalla quale è dipesa la invalidità dell'odierno attore sia insorta nel mese di settembre 2016 in coincidenza con il manifestarsi della sintomatologia del disturbo e la diagnosi clinica e strumentale effettuata nello stesso mese, così come accertato dal ctu nel presente procedimento (cfr. pagina 16 dell'elaborato peritale: “Nel caso in esame l'unico dato certo è la documentata sintomatologia del 2016 per cui, in assenza di altri elementi clinici e strumentali, si ritiene che l'insorgenza della malattia si possa identificare con la manifestazione clinica , non essendo individuabile nella sua temporalità prima di tale momento”).
Quanto sopra in conformità a quanto riferito altresì dal ctu nominato nel procedimento di atp – le cui conclusioni sul punto devono essere recepite nella presente sede - e dalla cui relazione si evince che: “1 La patologia “cardiopatia ischemica” si è manifestata nel mese di settembre- ottobre 2016” (cfr. pagina 15 relazione Dott.ssa ; Persona_1
iii. Il CTU nominato nel presente giudizio ha precisato che i fattori di rischio evidenziati nella cartella clinica del IC EL (e relativa al ricovero dell'ottobre 2016) e rappresentati da: “dislipidemia , diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie cardiovascolari” non possano assurgere a fattori causali o concausali della malattia stessa, posto che - secondo la definizione medico legale - : “il concetto di causa e concausa è inteso come condizione necessaria (da sola o insieme ad altre “concause”) affinché l'evento-malattia abbia sicuramente luogo” (cfr. pagina 15 dell'elaborato peritale) laddove i fattori di rischio incidono solo in termini probabilistici sullo sviluppo della malattia.
Il ctu ha pertanto concluso affermando che: “l'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, NON risulta causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia” (cfr. pagina 17 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni cui il professionista è pervenuto sono anche in questo caso conformi alle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Dott.ssa ctu nominata nel procedimento Per_1 cautelare R.G. n. 260/2019, la quale ha attestato che: “2 Le patologie preesistenti a cui si fa riferimento nella cartella clinica IC EL Reparto di Medicina Vascolare ricovero
10-14/10/2016, “ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie CV”, costituiscono fattori di rischio della aterosclerosi coronarica senza assurgere al ruolo di concause, patologia della parete tissutale arteriosa silente dal punto di vista sintomatologico” (cfr. pagina 15 elaborato peritale Dott.ssa . Per_1
Dalle considerazioni che precedono, tenuto conto del chiaro tenore delle norme contrattuali sopra richiamate, si evince che il sinistro di cui trattasi sia da ricomprendere nella copertura assicurativa poiché la malattia è insorta e si è manifestata tra i mesi di settembre e ottobre 2016 e pertanto successivamente alla cessazione della garanzia – in conformità alle prescrizioni contrattuali
- e al contempo entro un anno dalla relativa scadenza (ossia il 31.12.2015).
Non osta a quanto sopra la circostanza per cui nell'anno 2012 sarebbe stata diagnosticata all'attore una “coronopatia monovasale destra”, posto che – come condivisibilmente affermato dal ctu nominato nel presente procedimento – in assenza di esami strumentali (quale un esame coronografico) la sola anamnesi non può ritenersi sufficiente per ritenere che l'attore fosse affetto da una malattia coronarica preesistente all'evento, di per sé idonea ad escludere la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9 delle condizioni contrattuali (“esclusioni”).
3. Sulla determinazione dell'indennizzo
Tanto precisato in termini di effettiva copertura dell'evento lamentato, sotto il profilo della determinazione dell'indennizzo di rilievo è quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “nessun indennizzo spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%; quando l'invalidità accertata sia uguale o superiore al 25%, la Società liquida un indennizzo calcolato sul capitale garantito” in base alla tabella indicata nel medesimo articolo e che: “la percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla tabella allegata al T.U. sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennizzo viene stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, nella misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa generica dell'assistito”.
Ciò posto, si deve fare riferimento a quanto accertato dal ctu nel procedimento di atp relativamente alla determinazione della percentuale di invalidità a carico dell'attore, ossia che: “Allo stato il Sig. risulta affetto da “Cardiopatia ischemica trattata con quintuplice by- Parte_1
pass in coronaropatia trivasale in discreto compenso emodinamico” che in base alle tabelle annesse al T.U. (DPR 1124 del 30 giugno 1965) trova equa valutazione nella misura del 35%” (cfr. pagina
13 dell'elaborato peritale).
I richiami operati dalle parti a distinte tabelle ai fini della determinazione della percentuale di invalidità dell'attore e del conseguente indennizzo risultano inconferenti nel caso di specie, posto che il ctu ha correttamente fatto riferimento alle uniche tabelle richiamate in via esclusiva dal
Regolamento contrattuale - ossia quelle allegate al T.U. n. 1124/1965 - vigente tra le parti e pertanto le uniche tabelle applicabili alla fattispecie.
Peraltro, il ctu nominato nel procedimento cautelare nel rispondere alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti ha così riferito: “Infine, sebbene utile il richiamo alle tabelle del D.M.
0502.1992, nei quesiti formulati è fatta esplicita richiesta di esprimere la valutazione ai sensi del
T.U. 1124/65, cosa che questo CTU ritiene di aver fatto utilizzando validati criteri di analogia propri della medicina legale” (cfr. pagina 14 dell'elaborato peritale).
Ai fini del calcolo dell'indennizzo spettante all'attore la predetta percentuale di invalidità determinata dal ctu nella misura del 35% deve essere conformata alla tabella prevista dal citato art. 13 del Regolamento, associando a detta percentuale quella ivi prevista in rapporto al capitale garantito
– pari ad Euro 900.000,00. Posto che in ipotesi di accertata invalidità al 35% la predetta tabella prevede un indennizzo pari al 35%-55% del capitale garantito, si ricava che l'indennizzo spettante all'attore è pari ad Euro
315.000,00.
Per tutte le argomentazioni che precedono si impone la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore del suddetto importo di Euro 315.000,00 a titolo di indennizzo, nonché -trattandosi di debito di valore (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16229) rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 27.9.2017 sino alla domanda e oltre interessi ex art. 1284, 4 co. C.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP ante causam, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA l'operatività della polizza n. 350693449 in relazione al sinistro rubricato al n.
933/2017/150127 alle condizioni contrattuali previste;
CONDANNA al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro Controparte_1
315.000,00 a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 27.9.2017 sino alla domanda e oltre interessi ex art. 1284, 4 co. C.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte attrice che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive euro 870,00;
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di lite relative al procedimento di ATP avente
R.G. n. 260/2019 dinanzi al Tribunale di Roma favore della parte attrice che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive euro 286,00;
PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza relative al procedimento ATP
e al presente procedimento.
Roma 09.01.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 33184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020:
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Regina Margherita n. 239; rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GIULIANI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
LA COMPAGNIA in persona del l.r.p.t. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 118; rappresentata e difesa dall'avv. VIRGINIA GOZZI giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 13.7.2020 parte ricorrente ha dedotto -fra le altre e per quanto di interesse ai fini della presente decisione-:
i. di beneficiare, nella propria qualità di amministratore delegato della società Methorios
Insurance Broker S.p.a., della copertura assicurativa sottoscritta nell'anno 2014 dal proprio datore di lavoro con l'allora società (oggi Controparte_2 Controparte_1 – e per il tramite della convenzione a sua volta stipulata dalla predetta compagnia
[...]
con il Fondo Assistenza Previdir - a copertura del rischio denominato IPM (invalidità permanente da malattia), copertura rinnovata, da ultimo, sino alla data del 31.12.2015;
ii. che a seguito di alcune analisi effettuate nel mese di settembre 2016, l'attore in data
10.10.2016 veniva ricoverato presso il IC EL con diagnosi di “cardiopatia ischemica” e veniva sottoposto in pari data ad un intervento cardiochirurgico con allestimento di 5 bypass aortocoronarici;
iii. di avere inviato una raccomandata di apertura del sinistro nei confronti della compagnia in data 27.9.2017; iv. che una volta aperto il sinistro ed espletata la visita dell'odierno attore da parte del medico legale fiduciario della società odierna convenuta, la stessa compagnia con missiva del
6.9.2018 comunicava: “di non procedere alla quantificazione dell'indennizzo richiesto, in quanto la relazione del medico fiduciario escludeva che l'esordio della patologia invalidante fosse avvenuta nel periodo di copertura della polizza”;
v. di avere introdotto un procedimento di ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato
Tribunale affinché fossero accertati, fra le altre, la data di effettiva insorgenza della patologia lamentata dall'odierno attore nonché il grado di invalidità permanente dallo stesso subito e, conseguentemente, l'ammontare dell'indennizzo a quest'ultimo spettante sulla base delle previsioni di polizza;
vi. che all'esito del predetto procedimento di ATP, e che ha assunto R.G. n. 260/2019, il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa nel rispondere ai quesiti Persona_1 formulati – e per quanto di interesse in questa sede - ha così concluso: “2) a) La patologia
“cardiopatica ischemica” in base alla documentazione in atti si è manifestata nel mese di ottobre 2016 e pertanto non nel periodo ricompreso tra le ore 24:00 del 31.12.2013 e le ore 23:59 del 31.12.2015 ma in base al regolamento del Fondo Assistenza Previdir nel rispetto dei limiti di efficacia della garanzia stabiliti all'art. 8 … (omissis)… b) In base alle tabelle annesse al T.U. (DPR 1124 del 30/06/1965) la malattia “Cardiopatia ischemica trattata con quintuplice by-pass in coronaropatia trivasale in discreto compenso emodinamico” dalla quale risulta affetto il periziato è equamente valutabile nella misura del 35% …. (omissis) … 1 La patologia “cardiopatia ischemica” si è manifestata nel mese di settembre-ottobre 2016; 2 Le patologie preesistenti a cui si fa riferimento nella cartella clinica IC EL Reparto di Medicina Vascolare ricovero 10-14/10/2016, “ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie CV”, costituiscono fattori di rischio della aterosclerosi coronarica senza assurgere al ruolo di concause, patologia della parete tissutale arteriosa silente dal punto di vista sintomatologico;
3 In base della tabella allegata al
T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali,
l'I.P. è equamente valutabile nella misura del 35%”; vii. che tenuto conto delle risultanze del ctu, con pec del proprio difensore del 20.11.2019
l'attore ha invitato la compagnia a formulare una offerta di liquidazione, ma detta comunicazione è rimasta inevasa.
Parte attrice nel proprio atto di citazione ha così concluso: “al Tribunale di Roma, affinché, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e nel contraddittorio delle parti, Voglia accogliere le seguenti letterali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo calcolato a' termini di polizza sulla base del capitale Pt_1
ivi garantito, condannare a pagare, per detto titolo, l'importo di € 900.000,00, Controparte_1
ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data di prima richiesta (27.09.2017) all'effettivo saldo. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite, anche della fase di istruzione preventiva. Si dichiara che il valore della domanda è di €
900.000,00 e che il contributo unificato a versarsi, ridotto del 50% per il tipo di procedimento, ammonta ad € 843,00”.
Nel giudizio si è costituita la compagnia deducendo: Controparte_1
I. Che: “Risultando causata o concausata da malattia preesistente e/o essendo espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla decorrenza dell'assicurazione, la “cardiopatia ischemica” diagnosticata nel 2016 non rientra tra le patologie assicurate, con conseguente non indennizzabilità dell'invalidità permanente da essa derivata”; ciò tenuto conto dell'art. 9 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “Sono escluse dalle prestazioni le invalidità permanenti derivanti da: ° malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della convenzione…” in combinato disposto con il successivo art. 14 per il quale: “la garanzia è prestata per le conseguenze dirette, esclusive
(derivanti) da malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia”.
II. La inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contrattuale (“la garanzia vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della garanzia e manifestatasi non oltre un anno dalla dati di cessazione”) per essere quest'ultima insorta in data 9.9.2016, come da certificazione medica allegata dalla difesa del ricorrente, e quindi successivamente alla scadenza contrattuale del 31.12.2015 e, pertanto, alla cessazione della garanzia;
III. Che: “Lo status clinico attuale del sig. risente indubitabilmente delle “fdr Parte_1
cardiovascolari; ipertensione arteriosa, dislipdemia, diabete di tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie cv” preesistenti alla stipula del contratto assicurativo, con la conseguenza che nell'eventuale (ed ipotetica) liquidazione dell'indennizzo la corrispettiva incidenza percentuale nella invalidità permanente deve essere espunta”;
IV. Che la quantificazione dell'indennizzo operata da parte ricorrente è eccessiva e sproporzionata posto che l'indennizzo deve essere calcolato in conformità all'art. 14 del Regolamento contrattuale (“la percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla tabella allegata al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche” come correttamente specificato dal CTU, e solo “nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennizzo viene stabilito tenendo conto (…) della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa GENERICA dell'assicurato”) e alla tabella allegata alle
Condizioni generali, la quale associa a ciascun punto di invalidità la percentuale da applicare sulla somma garantita ai fini della determinazione dell'indennizzo stesso.
La società convenuta ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, così giudicare: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) ridurre la condanna in misura corrispondente all'effettivo grado di invalidità permanente riportato dal ricorrente;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
All'esito della prima udienza del 12.5.2021, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, il Giudice – ritenuto che le difese svolte dalla compagnia richiedessero una istruzione non sommaria
- ha disposto il mutamento del rito.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di Atp R.G. n. 260/2019, il Giudicante con provvedimento del 1.6.2022 ha disposto la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare l'epoca di insorgenza della patologia lamentata dall'attore e se la stessa fosse stata causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia di polizza.
La consulente da ultimo nominata (Dott.ssa ) -con relazione scevra di vizi Persona_2
logici e con conclusioni che meritano pieno recepimento nella presente sede- ha così riferito e concluso all'esito delle operazioni peritali: “La cardiopatia ischemica si è manifestata nel mese di settembre del 2016, non oltre un anno dalla data di cessazione della garanzia e pertanto risulta essere ricompresa nei limiti di efficacia della stessa. - L'epoca di insorgenza della malattia dell'attore coincide con la manifestazione sintomatologica della malattia e la diagnosi clinica e strumentale del settembre 2016 in quanto non individuabile nella sua temporalità prima di tale momento. - L'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, NON risulta causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia”.
2. Della fondatezza della domanda in ordine alla richiesta di pagamento
Tanto ricostruito in fatto, occorre appurare se il sinistro di cui è causa - segnatamente la accertata patologia di “cardiopatia ischemica” e il conseguente intervento chirurgico di by-pass cui l'odierno attore si è dovuto sottoporre in data 10.10.2016 - siano eventi coperti dalla polizza sottoscritta con la società (precedentemente , per il tramite Controparte_1 Controparte_2
della convenzione con il Fondo Assistenza Previdir, e come tali da liquidarsi in favore del beneficiario della polizza.
Orbene, di rilievo ai fini della decisione sono le norme di cui all'art. 8 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “la garanzia vale per i casi di Invalidità Permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della garanzia e manifestatasi non oltre un anno dalla data di cessazione. È garantito all'assistito il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dagli artt. 13 (Criteri di indennizzabilità) e 14 (Criteri di liquidazione)”.
Parimenti di rilievo è il successivo art. 13 del medesimo Regolamento contrattuale per il quale:
“la garanzia è prestata per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di entrata in garanzia”.
Ciò posto, nella specie di rilievo ai fini della decisione risultano le seguenti circostanze:
i. Che la copertura assicurativa di cui trattasi sia stata rinnovata, da ultimo, sino alla data del
31.12.2015 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
ii. Che la malattia di cui è causa e dalla quale è dipesa la invalidità dell'odierno attore sia insorta nel mese di settembre 2016 in coincidenza con il manifestarsi della sintomatologia del disturbo e la diagnosi clinica e strumentale effettuata nello stesso mese, così come accertato dal ctu nel presente procedimento (cfr. pagina 16 dell'elaborato peritale: “Nel caso in esame l'unico dato certo è la documentata sintomatologia del 2016 per cui, in assenza di altri elementi clinici e strumentali, si ritiene che l'insorgenza della malattia si possa identificare con la manifestazione clinica , non essendo individuabile nella sua temporalità prima di tale momento”).
Quanto sopra in conformità a quanto riferito altresì dal ctu nominato nel procedimento di atp – le cui conclusioni sul punto devono essere recepite nella presente sede - e dalla cui relazione si evince che: “1 La patologia “cardiopatia ischemica” si è manifestata nel mese di settembre- ottobre 2016” (cfr. pagina 15 relazione Dott.ssa ; Persona_1
iii. Il CTU nominato nel presente giudizio ha precisato che i fattori di rischio evidenziati nella cartella clinica del IC EL (e relativa al ricovero dell'ottobre 2016) e rappresentati da: “dislipidemia , diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie cardiovascolari” non possano assurgere a fattori causali o concausali della malattia stessa, posto che - secondo la definizione medico legale - : “il concetto di causa e concausa è inteso come condizione necessaria (da sola o insieme ad altre “concause”) affinché l'evento-malattia abbia sicuramente luogo” (cfr. pagina 15 dell'elaborato peritale) laddove i fattori di rischio incidono solo in termini probabilistici sullo sviluppo della malattia.
Il ctu ha pertanto concluso affermando che: “l'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, NON risulta causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della garanzia” (cfr. pagina 17 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni cui il professionista è pervenuto sono anche in questo caso conformi alle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Dott.ssa ctu nominata nel procedimento Per_1 cautelare R.G. n. 260/2019, la quale ha attestato che: “2 Le patologie preesistenti a cui si fa riferimento nella cartella clinica IC EL Reparto di Medicina Vascolare ricovero
10-14/10/2016, “ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete tipo II, abitudine tabagica, familiarità per malattie CV”, costituiscono fattori di rischio della aterosclerosi coronarica senza assurgere al ruolo di concause, patologia della parete tissutale arteriosa silente dal punto di vista sintomatologico” (cfr. pagina 15 elaborato peritale Dott.ssa . Per_1
Dalle considerazioni che precedono, tenuto conto del chiaro tenore delle norme contrattuali sopra richiamate, si evince che il sinistro di cui trattasi sia da ricomprendere nella copertura assicurativa poiché la malattia è insorta e si è manifestata tra i mesi di settembre e ottobre 2016 e pertanto successivamente alla cessazione della garanzia – in conformità alle prescrizioni contrattuali
- e al contempo entro un anno dalla relativa scadenza (ossia il 31.12.2015).
Non osta a quanto sopra la circostanza per cui nell'anno 2012 sarebbe stata diagnosticata all'attore una “coronopatia monovasale destra”, posto che – come condivisibilmente affermato dal ctu nominato nel presente procedimento – in assenza di esami strumentali (quale un esame coronografico) la sola anamnesi non può ritenersi sufficiente per ritenere che l'attore fosse affetto da una malattia coronarica preesistente all'evento, di per sé idonea ad escludere la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9 delle condizioni contrattuali (“esclusioni”).
3. Sulla determinazione dell'indennizzo
Tanto precisato in termini di effettiva copertura dell'evento lamentato, sotto il profilo della determinazione dell'indennizzo di rilievo è quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento contrattuale ai sensi del quale: “nessun indennizzo spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%; quando l'invalidità accertata sia uguale o superiore al 25%, la Società liquida un indennizzo calcolato sul capitale garantito” in base alla tabella indicata nel medesimo articolo e che: “la percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla tabella allegata al T.U. sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennizzo viene stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, nella misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa generica dell'assistito”.
Ciò posto, si deve fare riferimento a quanto accertato dal ctu nel procedimento di atp relativamente alla determinazione della percentuale di invalidità a carico dell'attore, ossia che: “Allo stato il Sig. risulta affetto da “Cardiopatia ischemica trattata con quintuplice by- Parte_1
pass in coronaropatia trivasale in discreto compenso emodinamico” che in base alle tabelle annesse al T.U. (DPR 1124 del 30 giugno 1965) trova equa valutazione nella misura del 35%” (cfr. pagina
13 dell'elaborato peritale).
I richiami operati dalle parti a distinte tabelle ai fini della determinazione della percentuale di invalidità dell'attore e del conseguente indennizzo risultano inconferenti nel caso di specie, posto che il ctu ha correttamente fatto riferimento alle uniche tabelle richiamate in via esclusiva dal
Regolamento contrattuale - ossia quelle allegate al T.U. n. 1124/1965 - vigente tra le parti e pertanto le uniche tabelle applicabili alla fattispecie.
Peraltro, il ctu nominato nel procedimento cautelare nel rispondere alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti ha così riferito: “Infine, sebbene utile il richiamo alle tabelle del D.M.
0502.1992, nei quesiti formulati è fatta esplicita richiesta di esprimere la valutazione ai sensi del
T.U. 1124/65, cosa che questo CTU ritiene di aver fatto utilizzando validati criteri di analogia propri della medicina legale” (cfr. pagina 14 dell'elaborato peritale).
Ai fini del calcolo dell'indennizzo spettante all'attore la predetta percentuale di invalidità determinata dal ctu nella misura del 35% deve essere conformata alla tabella prevista dal citato art. 13 del Regolamento, associando a detta percentuale quella ivi prevista in rapporto al capitale garantito
– pari ad Euro 900.000,00. Posto che in ipotesi di accertata invalidità al 35% la predetta tabella prevede un indennizzo pari al 35%-55% del capitale garantito, si ricava che l'indennizzo spettante all'attore è pari ad Euro
315.000,00.
Per tutte le argomentazioni che precedono si impone la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore del suddetto importo di Euro 315.000,00 a titolo di indennizzo, nonché -trattandosi di debito di valore (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16229) rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 27.9.2017 sino alla domanda e oltre interessi ex art. 1284, 4 co. C.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP ante causam, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA l'operatività della polizza n. 350693449 in relazione al sinistro rubricato al n.
933/2017/150127 alle condizioni contrattuali previste;
CONDANNA al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro Controparte_1
315.000,00 a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 27.9.2017 sino alla domanda e oltre interessi ex art. 1284, 4 co. C.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte attrice che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive euro 870,00;
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di lite relative al procedimento di ATP avente
R.G. n. 260/2019 dinanzi al Tribunale di Roma favore della parte attrice che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive euro 286,00;
PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza relative al procedimento ATP
e al presente procedimento.
Roma 09.01.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)