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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7415 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1699/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata Napoli il 12.10.1951 Parte_1 C.F._1
residente in [...], elett.te dom.ta in Napoli al Largo Martuscelli 35 is. 21 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Berardi che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Nuvola Di
Mauro (C.F. ), giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._2
Sindaco, con il medesimo elettivamente domiciliato in Palazzo S. Giacomo, Piazza
Municipio, Napoli.
CONVENUTO
1
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 21.03.2025 e dal convenuto in data 28.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, l'istante conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona riportati in
[...]
conseguenza del sinistro avvenuto in data 30.10.2018 verso le ore 12.30 circa in
Napoli alla via Domenico Fontana.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'attrice, nel percorrere a piedi la via sul marciapiede antistante l'uscita dell'Ospedale “Pascale”, rovinava al suolo a causa di un dissuasore di parcheggio presente sul margine del marciapiede e che era spostato dalla sua sede e rovesciato in terra rispetto alla posizione originaria e tenuta da tutti gli altri ivi presenti, rappresentando quindi una insidia non segnalata, né visibile e prevedibile.
Così concludeva l'odierna attrice: “A. Accertati i fatti di cui alla premessa, dichiararsi il in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
responsabile civile del sinistro de quo;
B. Di conseguenza, dichiararsi il CP_1
in persona del Sindaco Pro-tempore, tenuto al risarcimento dei danni in
[...]
favore della istante della somma di Euro 50000,00, dovuta a titolo di risarcimento danni, comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale e patrimoniale, danni subiti e subendi per il pregiudizio concreto sofferto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto al soddisfo, o, in via alternativa, la liquidazione dei danni in quella misura minore o maggiore che risulterà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si richiede, oltre rivalutazione interessi dal fatto al soddisfo, il tutto contenuto nel limite di Euro 52000,00; C. in caso di impugnativa
2 ammettersi l' istante alla prova per titoli e testi sui capi indicati in premessa ovvero sulle circostante di cui ai capi 1 , 2 , e 3 del presente atto che qui si abbiano per ripetute e trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”. Indica a testi i sigg. 1)
res. in Napoli via Nerva 51; 2) res. Testimone_1 Testimone_2
in Napoli via Nerva 51; 3) res. in Napoli Via Po 63. Con riserva Tes_3
all'uopo di meglio articolare e specificare;
D. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzioni e con ogni altro provvedimento di legge”.
In data 28.02.2022 si costituiva il il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Così concludeva il convenuto: “il conclude perché l'adito CP_1 Controparte_1
Giudice voglia rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria si chiede sin d'ora, in caso di ammissione della prova per testi, così come articolata da parte attrice, di essere ammesso alla prova diretta e contraria con gli stessi testi attorei e sulle medesime
DF circostanze indicate dall'attore nell'atto di citazione. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Incardinato il giudizio, ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, all'udienza del 13.06.2023 venivano ascoltati i testi e , Testimone_1 Tes_3
all'esito delle cui deposizioni, il Giudice riteneva di disporre CTU medico – legale, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
In data 06.06.2024 si costituiva, per il l'avv. Nuvola di Mauro in Controparte_1
sostituzione dell'avv. Gian Piero Allegretti de Lista, deceduto nelle more del giudizio.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 05.07.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
3 Ed invero, la teste , figlia dell'attrice, della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, all'udienza del 13.06.2023, così riferiva: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente sul luogo dell'incidente”. La teste confermava poi le circostanze secondo cui l'odierna attrice in data 30.10.2018, alle Parte_1
ore 12.30 circa, uscita dall'Ospedale Pascale, dopo aver percorso un tratto del marciapiede, giunta all'altezza del numero civico 212 di via Domenico Fontana, si avviava verso le strisce pedonali con l'intento di attraversare la strada per raggiungere l'opposto marciapiede. Nell'apprestarsi a raggiungere le strisce pedonali, inciampava nel dissuasore di sosta in cemento che era divelto, non più ubicato nella sua sede, riverso di traverso al suolo sul margine del marciapiede, in prossimità dell'attraversamento pedonale. A seguito dell'inciampo, la istante cadeva rovinosamente al suolo. Veniva quindi soccorsa dai suoi familiari ivi presenti all'accaduto i quali provvedevano ad accompagnarla al P.S. del P.O. Cardarelli dove veniva ricoverata. Sul luogo teatro dell'evento lesivo non vi era alcuna segnaletica o transenna che avvisasse del pericolo o cartelli di riferimento a ordinanze di presenza di dissuasori di sosta.
Ed ancora, il teste , marito dell'attrice, all'udienza del 13.06.2023, così Tes_3
dichiarava: “conosco i fatti di causa perché ero presente sul posto ed ho accompagnato personalmente mia moglie in ospedale”. Confermava altresì le circostanze di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
Alla luce di quanto sopra e preso atto della ricostruzione del sinistro per come emersa dalla espletata istruttoria, la responsabilità del fatto non può che ascriversi al CP_1
convenuto.
Le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al convenuto. CP_1
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
4 Si ricorda che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., lo si ricorda ancora, ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata, in via primaria, al soggetto preposto CP_1
titolare dell'obbligo di custodia del bene.
Invero alla stregua dell'art. 2051 c.c., tale soggetto è tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso di specie, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui rientrano a pieno titolo i dissuasori di
5 sosta.
È altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU incaricata dott. : “Nel caso in esame per il nesso di casualità, per la Persona_1
dinamica con cui è svolto l'infortunio, il CTU si può esprimere sul criterio cronologico, (l'evento valutato non era antecedente o successivo alle lesioni riportate nel sinistro del 30/10/2018. Quindi cronologicamente coincidente); topografico (l'interessamento complesso fratturativo dell'omero sinistro, sono anche compatibili con la tipologia dell'evento descritto in citazione caduta) come anche sul criterio qualitativo e quantitativo (l'efficienza lesiva descritta in citazione risulta idonea a cagionare le lesioni riportate dall'istante). Criterio della continuità fenomenica ulteriormente soddisfatto”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre
6 previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “Postumi di frattura del terzo prossimale diafisaria pluriframmentaria dell'omero sinistro che è stata trattata chirurgicamente mediante riduzione e sintesi con placca e viti;”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato uno stato di infermità, così suddivisibili: una I.T.T. per giorni 14, una I.T.P. al 75% per giorni 20, una I.T.P. al
50 % per giorni 30 ed una I.T.P. al 25% per giorni 30.
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 9%.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (67 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 25.276,98IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 18.378,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€ 1.610,00 per i giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 per i 30 giorni di
7 invalidità temporanea parziale al 50%; euro € 862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 976,48.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore dell'attrice che liquida nella misura complessiva di € 25.276,98 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 518,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU a carico del convenuto. CP_1
Così deciso, in Napoli, in data 24.07. 2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1699/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata Napoli il 12.10.1951 Parte_1 C.F._1
residente in [...], elett.te dom.ta in Napoli al Largo Martuscelli 35 is. 21 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Berardi che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Nuvola Di
Mauro (C.F. ), giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._2
Sindaco, con il medesimo elettivamente domiciliato in Palazzo S. Giacomo, Piazza
Municipio, Napoli.
CONVENUTO
1
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 21.03.2025 e dal convenuto in data 28.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, l'istante conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona riportati in
[...]
conseguenza del sinistro avvenuto in data 30.10.2018 verso le ore 12.30 circa in
Napoli alla via Domenico Fontana.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'attrice, nel percorrere a piedi la via sul marciapiede antistante l'uscita dell'Ospedale “Pascale”, rovinava al suolo a causa di un dissuasore di parcheggio presente sul margine del marciapiede e che era spostato dalla sua sede e rovesciato in terra rispetto alla posizione originaria e tenuta da tutti gli altri ivi presenti, rappresentando quindi una insidia non segnalata, né visibile e prevedibile.
Così concludeva l'odierna attrice: “A. Accertati i fatti di cui alla premessa, dichiararsi il in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
responsabile civile del sinistro de quo;
B. Di conseguenza, dichiararsi il CP_1
in persona del Sindaco Pro-tempore, tenuto al risarcimento dei danni in
[...]
favore della istante della somma di Euro 50000,00, dovuta a titolo di risarcimento danni, comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale e patrimoniale, danni subiti e subendi per il pregiudizio concreto sofferto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto al soddisfo, o, in via alternativa, la liquidazione dei danni in quella misura minore o maggiore che risulterà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si richiede, oltre rivalutazione interessi dal fatto al soddisfo, il tutto contenuto nel limite di Euro 52000,00; C. in caso di impugnativa
2 ammettersi l' istante alla prova per titoli e testi sui capi indicati in premessa ovvero sulle circostante di cui ai capi 1 , 2 , e 3 del presente atto che qui si abbiano per ripetute e trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”. Indica a testi i sigg. 1)
res. in Napoli via Nerva 51; 2) res. Testimone_1 Testimone_2
in Napoli via Nerva 51; 3) res. in Napoli Via Po 63. Con riserva Tes_3
all'uopo di meglio articolare e specificare;
D. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzioni e con ogni altro provvedimento di legge”.
In data 28.02.2022 si costituiva il il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Così concludeva il convenuto: “il conclude perché l'adito CP_1 Controparte_1
Giudice voglia rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria si chiede sin d'ora, in caso di ammissione della prova per testi, così come articolata da parte attrice, di essere ammesso alla prova diretta e contraria con gli stessi testi attorei e sulle medesime
DF circostanze indicate dall'attore nell'atto di citazione. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Incardinato il giudizio, ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, all'udienza del 13.06.2023 venivano ascoltati i testi e , Testimone_1 Tes_3
all'esito delle cui deposizioni, il Giudice riteneva di disporre CTU medico – legale, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
In data 06.06.2024 si costituiva, per il l'avv. Nuvola di Mauro in Controparte_1
sostituzione dell'avv. Gian Piero Allegretti de Lista, deceduto nelle more del giudizio.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 05.07.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
3 Ed invero, la teste , figlia dell'attrice, della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, all'udienza del 13.06.2023, così riferiva: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente sul luogo dell'incidente”. La teste confermava poi le circostanze secondo cui l'odierna attrice in data 30.10.2018, alle Parte_1
ore 12.30 circa, uscita dall'Ospedale Pascale, dopo aver percorso un tratto del marciapiede, giunta all'altezza del numero civico 212 di via Domenico Fontana, si avviava verso le strisce pedonali con l'intento di attraversare la strada per raggiungere l'opposto marciapiede. Nell'apprestarsi a raggiungere le strisce pedonali, inciampava nel dissuasore di sosta in cemento che era divelto, non più ubicato nella sua sede, riverso di traverso al suolo sul margine del marciapiede, in prossimità dell'attraversamento pedonale. A seguito dell'inciampo, la istante cadeva rovinosamente al suolo. Veniva quindi soccorsa dai suoi familiari ivi presenti all'accaduto i quali provvedevano ad accompagnarla al P.S. del P.O. Cardarelli dove veniva ricoverata. Sul luogo teatro dell'evento lesivo non vi era alcuna segnaletica o transenna che avvisasse del pericolo o cartelli di riferimento a ordinanze di presenza di dissuasori di sosta.
Ed ancora, il teste , marito dell'attrice, all'udienza del 13.06.2023, così Tes_3
dichiarava: “conosco i fatti di causa perché ero presente sul posto ed ho accompagnato personalmente mia moglie in ospedale”. Confermava altresì le circostanze di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
Alla luce di quanto sopra e preso atto della ricostruzione del sinistro per come emersa dalla espletata istruttoria, la responsabilità del fatto non può che ascriversi al CP_1
convenuto.
Le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al convenuto. CP_1
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
4 Si ricorda che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., lo si ricorda ancora, ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata, in via primaria, al soggetto preposto CP_1
titolare dell'obbligo di custodia del bene.
Invero alla stregua dell'art. 2051 c.c., tale soggetto è tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso di specie, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui rientrano a pieno titolo i dissuasori di
5 sosta.
È altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU incaricata dott. : “Nel caso in esame per il nesso di casualità, per la Persona_1
dinamica con cui è svolto l'infortunio, il CTU si può esprimere sul criterio cronologico, (l'evento valutato non era antecedente o successivo alle lesioni riportate nel sinistro del 30/10/2018. Quindi cronologicamente coincidente); topografico (l'interessamento complesso fratturativo dell'omero sinistro, sono anche compatibili con la tipologia dell'evento descritto in citazione caduta) come anche sul criterio qualitativo e quantitativo (l'efficienza lesiva descritta in citazione risulta idonea a cagionare le lesioni riportate dall'istante). Criterio della continuità fenomenica ulteriormente soddisfatto”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre
6 previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “Postumi di frattura del terzo prossimale diafisaria pluriframmentaria dell'omero sinistro che è stata trattata chirurgicamente mediante riduzione e sintesi con placca e viti;”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato uno stato di infermità, così suddivisibili: una I.T.T. per giorni 14, una I.T.P. al 75% per giorni 20, una I.T.P. al
50 % per giorni 30 ed una I.T.P. al 25% per giorni 30.
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 9%.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (67 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 25.276,98IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 18.378,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€ 1.610,00 per i giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 per i 30 giorni di
7 invalidità temporanea parziale al 50%; euro € 862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 976,48.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore dell'attrice che liquida nella misura complessiva di € 25.276,98 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 518,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU a carico del convenuto. CP_1
Così deciso, in Napoli, in data 24.07. 2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
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