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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI EL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2021 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTINI Parte_1 C.F._1
TA LE giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBA VITTORIO giusta procura speciale in atti
OPPOSTO
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 341/2021 emesso in data 30.03.2021 dall'intestato Tribunale in virtù del quale era ingiunto all'opponente in solido con il pagamento dell'importo di € 32.533,18 quale saldo CP_2 del contratto di finanziamento n. 055999583 sottoscritto in data 13.01.2017 con CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno dell'opposizione la Parte_1 deduceva: a) la carenza di prova scritta in ragione del disconoscimento della firma della medesima in calce all'originale, nonché l'incompletezza del contratto;
b) insussistenza del credito per difformità con le somme in concreto erogate;
c) l'indeterminatezza e l'omessa indicazione dei
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tassi di interesse applicati;
d) l'indeterminatezza del tasso di mora applicato.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 7.10.2025 all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale
(ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Prima di passare al vaglio dei singoli motivi di opposizione, va premesso che il giudizio
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che ci occupa non ha ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo in sé considerato, ma la sussistenza del credito ingiunto, aprendosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo una piena cognizione delle ragioni creditorie, da accertarsi secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere probatorio, che ricade interamente sul creditore-opposto.
Orbene, la parte convenuta opposta ha prodotto in giudizio tutti i documenti comprovanti la pretesa fatta valere (contratto di finanziamento concesso al debitore principale, estratti conto), così adempiendo all'onere probatorio su di sé gravante.
Nel merito l'opponente sostiene confusamente da un lato di aver corrisposto alcune rate del credito vantato dalla controparte (riconoscendo quindi di aver sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di ingiunzione) e dall'altro lato con l'atto di citazione ha contestato genericamente il contratto di finanziamento del quale ha chiesto “l'esibizione dell'originale”, senza chiarire per quali ragioni il contratto di finanziamento prodotto in atti differisse da quello asseritamente sottoscritto e adempiuto, disconoscendo di aver apposto la sua sottoscrizione sul contratto.
Il G.i. nel corso dell'istruttoria ha dichiarato l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione avendo il contratto avuto principio di esecuzione come emerge dall'estratto conto della depositato in atti, applicando il consolidato orientamento della Parte_1 giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, inquadrandosi nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art.
2732 c.c. alla revoca della confessione (cfr. Cass. 22460/2017).
Considerato quindi che la ha riconosciuto con l'atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo di aver ricevuto parte della somma sottesa al finanziamento, era onere dell'opponente debitore fornire la prova dell'adempimento, prova che non è stata fornita neanche mediante presunzioni. Secondo i principi consolidati a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533 il creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, ha l'onere ex Art. 2697 c.c. di fornire la prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di fornire la prova di aver eseguito la prestazione dovuta, in ragione di principi di vicinanza
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della prova (ossia della maggiore facilità di provare il fatto positivo dell'adempimento piuttosto che il fatto negativo dell'inadempimento) e del principio di persistenza del diritto (per cui il diritto di credito si presume non estinto fino a che non si dimostri l'estinzione con il pagamento), per cui non rientra tra gli oneri del creditore la prova del fatto negativo del non adempimento ma è il debitore a dover provare il fatto positivo normalmente documentato o documentabile dell'adempimento.
Con riferimento alla contestazione in ordine al solo parziale accredito della somma finanziata, deve rilevarsi che la società convenuta ha compiutamente documentato che parte dell'importo finanziato era destinata a ripianare il debito contratto dall'opponente mediante un finanziamento risalente al 2011, producendo sia le condizioni concordate nel contratto oggetto di causa che il contratto del 2011 dalla medesima sottoscritto.
Pertanto, deve rigettarsi anche l'eccezione volta all'accertamento della difformità tra somma concordata e la somma effettivamente erogata.
Quanto all'asserita indeterminatezza degli interessi applicati, deve evidenziarsi da un lato la genericità dell'impugnazione e dall'altro che la società convenuta ha depositato il contratto in cui sono indicati i tassi di interesse applicati, il piano di ammortamento e l'estratto conto, per cui alcuna indeterminatezza può ritenersi sussistente nel caso di specie.
Con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari o anatocistici, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova” (Cass. n. 2072/2014).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura illegittima e anatocistica del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento, come già rilevato, ai fatti di causa e allo specifico contratto di finanziamento oggetto della stessa.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 341/2021 che diviene definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 3.809 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
SI EL
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI EL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2021 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTINI Parte_1 C.F._1
TA LE giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBA VITTORIO giusta procura speciale in atti
OPPOSTO
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 341/2021 emesso in data 30.03.2021 dall'intestato Tribunale in virtù del quale era ingiunto all'opponente in solido con il pagamento dell'importo di € 32.533,18 quale saldo CP_2 del contratto di finanziamento n. 055999583 sottoscritto in data 13.01.2017 con CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno dell'opposizione la Parte_1 deduceva: a) la carenza di prova scritta in ragione del disconoscimento della firma della medesima in calce all'originale, nonché l'incompletezza del contratto;
b) insussistenza del credito per difformità con le somme in concreto erogate;
c) l'indeterminatezza e l'omessa indicazione dei
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tassi di interesse applicati;
d) l'indeterminatezza del tasso di mora applicato.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 7.10.2025 all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale
(ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Prima di passare al vaglio dei singoli motivi di opposizione, va premesso che il giudizio
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che ci occupa non ha ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo in sé considerato, ma la sussistenza del credito ingiunto, aprendosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo una piena cognizione delle ragioni creditorie, da accertarsi secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere probatorio, che ricade interamente sul creditore-opposto.
Orbene, la parte convenuta opposta ha prodotto in giudizio tutti i documenti comprovanti la pretesa fatta valere (contratto di finanziamento concesso al debitore principale, estratti conto), così adempiendo all'onere probatorio su di sé gravante.
Nel merito l'opponente sostiene confusamente da un lato di aver corrisposto alcune rate del credito vantato dalla controparte (riconoscendo quindi di aver sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di ingiunzione) e dall'altro lato con l'atto di citazione ha contestato genericamente il contratto di finanziamento del quale ha chiesto “l'esibizione dell'originale”, senza chiarire per quali ragioni il contratto di finanziamento prodotto in atti differisse da quello asseritamente sottoscritto e adempiuto, disconoscendo di aver apposto la sua sottoscrizione sul contratto.
Il G.i. nel corso dell'istruttoria ha dichiarato l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione avendo il contratto avuto principio di esecuzione come emerge dall'estratto conto della depositato in atti, applicando il consolidato orientamento della Parte_1 giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, inquadrandosi nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art.
2732 c.c. alla revoca della confessione (cfr. Cass. 22460/2017).
Considerato quindi che la ha riconosciuto con l'atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo di aver ricevuto parte della somma sottesa al finanziamento, era onere dell'opponente debitore fornire la prova dell'adempimento, prova che non è stata fornita neanche mediante presunzioni. Secondo i principi consolidati a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533 il creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, ha l'onere ex Art. 2697 c.c. di fornire la prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di fornire la prova di aver eseguito la prestazione dovuta, in ragione di principi di vicinanza
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della prova (ossia della maggiore facilità di provare il fatto positivo dell'adempimento piuttosto che il fatto negativo dell'inadempimento) e del principio di persistenza del diritto (per cui il diritto di credito si presume non estinto fino a che non si dimostri l'estinzione con il pagamento), per cui non rientra tra gli oneri del creditore la prova del fatto negativo del non adempimento ma è il debitore a dover provare il fatto positivo normalmente documentato o documentabile dell'adempimento.
Con riferimento alla contestazione in ordine al solo parziale accredito della somma finanziata, deve rilevarsi che la società convenuta ha compiutamente documentato che parte dell'importo finanziato era destinata a ripianare il debito contratto dall'opponente mediante un finanziamento risalente al 2011, producendo sia le condizioni concordate nel contratto oggetto di causa che il contratto del 2011 dalla medesima sottoscritto.
Pertanto, deve rigettarsi anche l'eccezione volta all'accertamento della difformità tra somma concordata e la somma effettivamente erogata.
Quanto all'asserita indeterminatezza degli interessi applicati, deve evidenziarsi da un lato la genericità dell'impugnazione e dall'altro che la società convenuta ha depositato il contratto in cui sono indicati i tassi di interesse applicati, il piano di ammortamento e l'estratto conto, per cui alcuna indeterminatezza può ritenersi sussistente nel caso di specie.
Con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari o anatocistici, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova” (Cass. n. 2072/2014).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura illegittima e anatocistica del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento, come già rilevato, ai fatti di causa e allo specifico contratto di finanziamento oggetto della stessa.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 341/2021 che diviene definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 3.809 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 7 ottobre 2025
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