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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4017/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4017 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e, Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi dall' avv.
[...] C.F._2
Giuseppina Tignola C.F. , presso il cui studio in Afragola (NA) alla via C.F._3
Rossini n. 34, elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte depositate il
21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 22 ottobre 2024, i ricorrenti e Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio ad Afragola il 15.03.2019 (atto n.18, parte 1, anno Parte_2
2019), dalla cui unione nascevano tre figli nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...], e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione Per_3 del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita con note scritte, depositate il 21 gennaio 2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronunzia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Afragola in data 15.03.2019 con atto n.18 parte 1- anno 2019.
pagina 2 di 4 Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno residenza abituale presso in Afragola alla II
Traversa San Giorgio n. 2.
Assegnare la casa familiare alla sig.ra sita in Afragola alla II Traversa San Giorgio Parte_2
n. con ogni arredo e pertinenza.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il sig.
terrà con sé i minori il lunedì, mercoledì e venerdì senza pernottamento e Parte_1
compatibilmente con i turni lavorativi del sig. , i minori resteranno con il padre dalle Parte_1 ore 16.00 alle 20.00, mentre quando è la settimana del pernottamento, il sig. terrà Parte_1
con se i minori il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 oltre il sabato dalle ore
10.00 alla domenica alle ore 20.00.
1) Per le festività natalizie: il 24 e il 25 con un genitore e il 31 e 01.01 con l'altro genitore ad anni alterni.
2) Per le festività pasquali: Pasqua e lunedì in Albis con i genitori ad anni alterni come anche il giorno della befana.
3) Per le vacanze estive sono previste 2 settimane, anche non consecutive da comunicare entro il
30 maggio di ogni anno al genitore non collocatario con l'obbligo di entrambi di comunicare le località e di far sentire telefonicamente o con videochiamate la minore almeno due volte al giorno.
4) Il compleanno dei minori sarà diviso in mezze giornate ovvero dalla mattina fino alle 16.00 con un genitore e dalle 16.00 alle 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni.
5) Per i compleanni dei genitori nonché la Festa del Papà e la Festa della Mamma, a prescindere dalla regolamentazione dei giorni, i minori resteranno con il genitore per i festeggiamenti.
Disporre che il sig. verserà a titolo di mantenimento i figli minori , Parte_1 Persona_1
e , l'importo di € 400,00 mensile, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e Per_2 Per_3
detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat.
Il sig. provvederà al pagamento per il 50 % per le spese mediche non coperte dal SNN, Parte_1 spese dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni spesa straordinaria sostenute nell'interesse dei minori, preventivamente concordate e successivamente documentate e comunque secondo il protocollo D'intesa del Tribunale di Napoli Nord.
L'assegno Unico sarà versato interamente alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_2
I minori e frequentano la scuola Castaldo sita in Persona_1 Persona_4
pagina 3 di 4 Afragola,Piazza Ciampa.
I minori non svolgono alcuna attività sportiva.
Nulla a titolo di mantenimento, in quanto i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le parti autorizzano al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.07.1984, C.F. e, nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso C.F._2
come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA), (atto n.18, parte 1, anno
2019) anche ai sensi dell'art 191 c.c. ai fini dello scioglimento della comunione legale;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4017 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e, Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi dall' avv.
[...] C.F._2
Giuseppina Tignola C.F. , presso il cui studio in Afragola (NA) alla via C.F._3
Rossini n. 34, elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte depositate il
21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 22 ottobre 2024, i ricorrenti e Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio ad Afragola il 15.03.2019 (atto n.18, parte 1, anno Parte_2
2019), dalla cui unione nascevano tre figli nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...], e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione Per_3 del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita con note scritte, depositate il 21 gennaio 2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronunzia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Afragola in data 15.03.2019 con atto n.18 parte 1- anno 2019.
pagina 2 di 4 Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno residenza abituale presso in Afragola alla II
Traversa San Giorgio n. 2.
Assegnare la casa familiare alla sig.ra sita in Afragola alla II Traversa San Giorgio Parte_2
n. con ogni arredo e pertinenza.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il sig.
terrà con sé i minori il lunedì, mercoledì e venerdì senza pernottamento e Parte_1
compatibilmente con i turni lavorativi del sig. , i minori resteranno con il padre dalle Parte_1 ore 16.00 alle 20.00, mentre quando è la settimana del pernottamento, il sig. terrà Parte_1
con se i minori il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 oltre il sabato dalle ore
10.00 alla domenica alle ore 20.00.
1) Per le festività natalizie: il 24 e il 25 con un genitore e il 31 e 01.01 con l'altro genitore ad anni alterni.
2) Per le festività pasquali: Pasqua e lunedì in Albis con i genitori ad anni alterni come anche il giorno della befana.
3) Per le vacanze estive sono previste 2 settimane, anche non consecutive da comunicare entro il
30 maggio di ogni anno al genitore non collocatario con l'obbligo di entrambi di comunicare le località e di far sentire telefonicamente o con videochiamate la minore almeno due volte al giorno.
4) Il compleanno dei minori sarà diviso in mezze giornate ovvero dalla mattina fino alle 16.00 con un genitore e dalle 16.00 alle 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni.
5) Per i compleanni dei genitori nonché la Festa del Papà e la Festa della Mamma, a prescindere dalla regolamentazione dei giorni, i minori resteranno con il genitore per i festeggiamenti.
Disporre che il sig. verserà a titolo di mantenimento i figli minori , Parte_1 Persona_1
e , l'importo di € 400,00 mensile, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e Per_2 Per_3
detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat.
Il sig. provvederà al pagamento per il 50 % per le spese mediche non coperte dal SNN, Parte_1 spese dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni spesa straordinaria sostenute nell'interesse dei minori, preventivamente concordate e successivamente documentate e comunque secondo il protocollo D'intesa del Tribunale di Napoli Nord.
L'assegno Unico sarà versato interamente alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_2
I minori e frequentano la scuola Castaldo sita in Persona_1 Persona_4
pagina 3 di 4 Afragola,Piazza Ciampa.
I minori non svolgono alcuna attività sportiva.
Nulla a titolo di mantenimento, in quanto i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le parti autorizzano al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.07.1984, C.F. e, nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso C.F._2
come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA), (atto n.18, parte 1, anno
2019) anche ai sensi dell'art 191 c.c. ai fini dello scioglimento della comunione legale;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4