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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15820 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14700 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Michele Livani
(C.F. – il quale dichiara di voler ricevere C.F._1
comunicazione ed avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata – ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via R.
Grazioli Lante, 76 – 0019
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Procuratore della parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
27.2.2023, l'Avv.to chiedeva: Parte_1
“revocare il provvedimento di liquidazione opposto e, per
l'effetto condannare il convenuto al pagamento CP_1
della complessiva somma € 4.728,67, oltre rimborso spese generali del 15 % ed accessori di legge (nello specifico: €
2.712,00, oltre 15% ed accessori, per la posizione di
, ed € 2.016,67, oltre 15% ed Persona_1
accessori, per la posizione di ) ovvero Persona_2
della diversa somma che sarà ritenuta congrua per l'attività espletata. In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con provvedimento del 7.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11.11.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di essere stato nominato difensore di fiducia di
, costituitasi parte civile nel Persona_2
giudizio a carico di e , CP_2 Controparte_3
imputati nel procedimento penale NR. 13620/20 R.G.
N.R. – N. 8056/20 R.G. G.I.P. (nello specifico, i suddetti imputati erano chiamati a rispondere in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 11-quinques,
582 c.p. (capo c): “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso morale
e materiale tra loro, aggredendo Persona_2
– in stato interessante all'ottavo mese di gravidanza –
, afferrandola per i capelli e Controparte_3
strattonandola, dandole una forte spinta CP_2
sulla pancia, le cagionavano lesioni personali, consistite in aggressione da persona nota con contusione a livello addominale in gravida, con prognosi di giorni 3 s.c.. Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di persona in stato di gravidanza. In Roma il 13.08.2020”; il solo CP_3
era imputato anche per il reato di cui agli artt.
[...]
81 cpv e 612 co. 2 c.p. (capo d): “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso sotto 4
l'effetto di sostanze alcoliche, in più occasioni minacciava di ingiusti danni e di morte Persona_2
, prospettandole che l'avrebbe ammazzata e le
[...]
avrebbe dato fuoco, minacciandola da lontano brandendo un coltello infrangendo bottiglie di vetro davanti l'abitazione della predetta, e da ultimo, in occasione della commissione del reato di cui al capo C), prospettandole di investirla con la sua macchina e di bruciare i suoi bambini. In Roma dal mese di luglio
2020 al 13.08.2020”;
2. Che era stato, altresì, nominato difensore di fiducia di
, costituitasi parte civile nel Persona_1
medesimo procedimento per i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata e lesioni commessi il 29.03.2020
(capi di imputazione a) e b));
3. Che, in adempimento dei mandati difensivi ricevuti, aveva effettuato colloqui con i propri assistiti e con il
P.M. ed accessi in cancelleria, aveva esaminato la copiosa documentazione processuale, redatto e depositato le costituzioni di parte civile, partecipato all'udienza del 10.01.2023;
4. Di avere presentato due separate istanze di liquidazione di onorari, una per ciascuna parte civile assistita, per direttamente Persona_1
all'udienza preliminare del 10.01.2023 mentre per 5
successivamente alla predetta Persona_2
udienza in quanto il provvedimento di ammissione al patrocinio veniva emanato in un secondo momento;
5. Che, in data 27.01.23, il Tribunale emetteva un unico provvedimento di liquidazione per l'attività svolta in favore delle due parti civili costituite Persona_1
e , ritenendo che “il
[...] Persona_2
difensore ha assunto la difesa di due parti offese, aventi una posizione processuale sostanzialmente analoga, in quanto relativa ad un episodio svoltosi nel medesimo contesto spazio-temporale”;
6. Che, per contro, le parti civili si erano costituite non per il medesimo episodio, ma per episodi diversi svoltisi in diversi contesti spazio-temporali. Difatti,
si era costituita parte civile Persona_1
per un episodio di violenza sessuale di gruppo aggravata e di lesioni accaduto il 29.03.2020 – capi di imputazione a) e b), mentre per Persona_2
episodio di lesioni aggravate e minacce gravi collocato fra il mese di luglio 2020 ed il 13.08.2020– capi di imputazione c) e d);
7. Che l'art. 12, comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, stabilisce che “Quando
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso 6
unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 percento”, laddove, nel caso in esame, detta norma non poteva essere applicata, trattandosi di posizioni ben diverse ed afferenti ad episodi distinti.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 27.2.2023 a fronte del provvedimento impugnato comunicato in data , così CP_4
che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 106 del 12 maggio 2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020). 7
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Stabilito quanto sopra e entrando nel merito della vicenda, deve evidenziarsi che con il provvedimento oggetto del presente gravame, il Tribunale riconosceva all'odierno ricorrente un unico compenso maggiorato del 30% ai sensi l'art. 12, comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.
147/22, il quale stabilisce che “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 percento”.
Orbene, dall'esame della documentazione versata agli di causa dell'Avv.to , risulta che le due assistite Parte_1
sopra citate sono state rappresentate e difese, in qualità di parti civili, per due differenti posizioni processuali: la prima per il reato di cui agli di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 11- quinques, 582 c.p. (capo c), relativamente a 13.08.2020 e agli artt. 81 cpv e 612 co. 2 c.p., per fatti svoltisi dal mese 8
di luglio 2020 al 13.08.2020, la seconda per i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata e lesioni commessi il
29.03.2020 (capi di imputazione a) e b)).
Dalla predetta evidenza, pertanto, discende che la diversità dei reati e del lasso temporale di riferimento non consente di poter ritenere le due parti civili in questione come aventi la medesima posizione procedimentale, con conseguente fondatezza della proposta opposizione.
In relazione alla quantificazione del dovuto in favore del ricorrente, poi, esaminata la documentazione in atti, e atteso che non risultano essere state trattate questioni dio rilevanza giuridica, applicando i minimi tariffari per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, spettano al ricorrente euro 1.513,00 che, con la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002, ammontano ad euro 998,67 per ciascuna delle due parti civili di cui sopra.
Non essendovi opposizione sulla domanda del ricorrente, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 14700/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In accoglimento della opposizione di parte ricorrente, liquida in favore dello stesso la somma di euro 998,67 oltre oneri di legge per la difesa di C.F._2 9
, e di euro 998,67 oltre oneri di legge per la Per_2
difesa di;
Persona_1
❖ Compensa le spese
Così deciso in Roma il 11.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14700 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Michele Livani
(C.F. – il quale dichiara di voler ricevere C.F._1
comunicazione ed avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata – ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via R.
Grazioli Lante, 76 – 0019
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Procuratore della parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
27.2.2023, l'Avv.to chiedeva: Parte_1
“revocare il provvedimento di liquidazione opposto e, per
l'effetto condannare il convenuto al pagamento CP_1
della complessiva somma € 4.728,67, oltre rimborso spese generali del 15 % ed accessori di legge (nello specifico: €
2.712,00, oltre 15% ed accessori, per la posizione di
, ed € 2.016,67, oltre 15% ed Persona_1
accessori, per la posizione di ) ovvero Persona_2
della diversa somma che sarà ritenuta congrua per l'attività espletata. In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con provvedimento del 7.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11.11.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di essere stato nominato difensore di fiducia di
, costituitasi parte civile nel Persona_2
giudizio a carico di e , CP_2 Controparte_3
imputati nel procedimento penale NR. 13620/20 R.G.
N.R. – N. 8056/20 R.G. G.I.P. (nello specifico, i suddetti imputati erano chiamati a rispondere in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 11-quinques,
582 c.p. (capo c): “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso morale
e materiale tra loro, aggredendo Persona_2
– in stato interessante all'ottavo mese di gravidanza –
, afferrandola per i capelli e Controparte_3
strattonandola, dandole una forte spinta CP_2
sulla pancia, le cagionavano lesioni personali, consistite in aggressione da persona nota con contusione a livello addominale in gravida, con prognosi di giorni 3 s.c.. Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di persona in stato di gravidanza. In Roma il 13.08.2020”; il solo CP_3
era imputato anche per il reato di cui agli artt.
[...]
81 cpv e 612 co. 2 c.p. (capo d): “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso sotto 4
l'effetto di sostanze alcoliche, in più occasioni minacciava di ingiusti danni e di morte Persona_2
, prospettandole che l'avrebbe ammazzata e le
[...]
avrebbe dato fuoco, minacciandola da lontano brandendo un coltello infrangendo bottiglie di vetro davanti l'abitazione della predetta, e da ultimo, in occasione della commissione del reato di cui al capo C), prospettandole di investirla con la sua macchina e di bruciare i suoi bambini. In Roma dal mese di luglio
2020 al 13.08.2020”;
2. Che era stato, altresì, nominato difensore di fiducia di
, costituitasi parte civile nel Persona_1
medesimo procedimento per i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata e lesioni commessi il 29.03.2020
(capi di imputazione a) e b));
3. Che, in adempimento dei mandati difensivi ricevuti, aveva effettuato colloqui con i propri assistiti e con il
P.M. ed accessi in cancelleria, aveva esaminato la copiosa documentazione processuale, redatto e depositato le costituzioni di parte civile, partecipato all'udienza del 10.01.2023;
4. Di avere presentato due separate istanze di liquidazione di onorari, una per ciascuna parte civile assistita, per direttamente Persona_1
all'udienza preliminare del 10.01.2023 mentre per 5
successivamente alla predetta Persona_2
udienza in quanto il provvedimento di ammissione al patrocinio veniva emanato in un secondo momento;
5. Che, in data 27.01.23, il Tribunale emetteva un unico provvedimento di liquidazione per l'attività svolta in favore delle due parti civili costituite Persona_1
e , ritenendo che “il
[...] Persona_2
difensore ha assunto la difesa di due parti offese, aventi una posizione processuale sostanzialmente analoga, in quanto relativa ad un episodio svoltosi nel medesimo contesto spazio-temporale”;
6. Che, per contro, le parti civili si erano costituite non per il medesimo episodio, ma per episodi diversi svoltisi in diversi contesti spazio-temporali. Difatti,
si era costituita parte civile Persona_1
per un episodio di violenza sessuale di gruppo aggravata e di lesioni accaduto il 29.03.2020 – capi di imputazione a) e b), mentre per Persona_2
episodio di lesioni aggravate e minacce gravi collocato fra il mese di luglio 2020 ed il 13.08.2020– capi di imputazione c) e d);
7. Che l'art. 12, comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, stabilisce che “Quando
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso 6
unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 percento”, laddove, nel caso in esame, detta norma non poteva essere applicata, trattandosi di posizioni ben diverse ed afferenti ad episodi distinti.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 27.2.2023 a fronte del provvedimento impugnato comunicato in data , così CP_4
che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 106 del 12 maggio 2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020). 7
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Stabilito quanto sopra e entrando nel merito della vicenda, deve evidenziarsi che con il provvedimento oggetto del presente gravame, il Tribunale riconosceva all'odierno ricorrente un unico compenso maggiorato del 30% ai sensi l'art. 12, comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.
147/22, il quale stabilisce che “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 percento”.
Orbene, dall'esame della documentazione versata agli di causa dell'Avv.to , risulta che le due assistite Parte_1
sopra citate sono state rappresentate e difese, in qualità di parti civili, per due differenti posizioni processuali: la prima per il reato di cui agli di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 11- quinques, 582 c.p. (capo c), relativamente a 13.08.2020 e agli artt. 81 cpv e 612 co. 2 c.p., per fatti svoltisi dal mese 8
di luglio 2020 al 13.08.2020, la seconda per i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata e lesioni commessi il
29.03.2020 (capi di imputazione a) e b)).
Dalla predetta evidenza, pertanto, discende che la diversità dei reati e del lasso temporale di riferimento non consente di poter ritenere le due parti civili in questione come aventi la medesima posizione procedimentale, con conseguente fondatezza della proposta opposizione.
In relazione alla quantificazione del dovuto in favore del ricorrente, poi, esaminata la documentazione in atti, e atteso che non risultano essere state trattate questioni dio rilevanza giuridica, applicando i minimi tariffari per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, spettano al ricorrente euro 1.513,00 che, con la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002, ammontano ad euro 998,67 per ciascuna delle due parti civili di cui sopra.
Non essendovi opposizione sulla domanda del ricorrente, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 14700/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In accoglimento della opposizione di parte ricorrente, liquida in favore dello stesso la somma di euro 998,67 oltre oneri di legge per la difesa di C.F._2 9
, e di euro 998,67 oltre oneri di legge per la Per_2
difesa di;
Persona_1
❖ Compensa le spese
Così deciso in Roma il 11.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)