Art. 53.
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle universita'
1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle universita'
1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».