Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 773/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
(NO), viale del Borgarino n. 12 G, elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via Sanado n. 19, presso lo studio dell'avv. SBRESSA AGNENI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Alessandro Manzoni n. 3, elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), via Sanado n. 19, presso lo studio dell'avv. SBRESSA AGNENI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“si chiede l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi IG.ri e CP_1
alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione consensuale ex art. 473 Parte_1 bis 51 c.p.c. depositato, come di seguito riportate: 1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
3) la rata relativa al mutuo della casa coniugale sita in Gattico-Veruno (NO) Via Alessandro Manzoni n° 3 pari ad € 720,00 mensili viene pagata dai coniugi al 50% sul conto corrente cointestato acceso presso Unicredit Banca filiale di Borgomanero;
4) i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. I genitori s'impegnano ad assicurare ai minori il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e si impegnano reciprocamente a garantire la loro cura, educazione, istruzione ed assistenza morale nonché la conservazione di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) il IG. potrà vedere i figli durante la settimana liberamente, previo avviso alla madre, in Pt_1 base agli impegni e alle esigenze dei figli e agli impegni lavorativi dei genitori e in ogni caso potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00. Il IG. terrà inoltre con sé i figli un giorno durante la settimana Pt_1 comprensivo di pernottamento da individuarsi nella giornata del mercoledì. Il IG. terrà con sé e il giorno del 24/25 dicembre o del 31 dicembre/1 Pt_1 Per_1 Per_2 gennaio ad anni alterni e lo stesso avverrà per il giorno di pasqua e di pasquetta tenendo conto degli impegni dei figli salvo modifiche. Le feste civili con i relativi ponti scolastici se previsti verranno trascorsi con i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive ognuno dei genitori terrà con sé e per il periodo di Per_1 Per_2 quindici giorni anche non consecutivi ed il periodo prescelto da ciascun genitore dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando il luogo di vacanza prescelto con tutti i riferimenti di recapiti e garantendo sempre la comunicazione telefonica tra genitore e figli salvo modifiche. In ogni caso ogni viaggio di durata superiore ai due giorni dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione tra i genitori. I coniugi saranno comunque liberi di determinarsi di volta in volta in merito alla gestione delle varie festività e vacanze estive, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, mentre in caso di disaccordo, varranno tassativamente le modalità di cui sopra;
6) il IG. verserà alla moglie per il mantenimento dei figli e l'importo Pt_1 Per_1 Per_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 20 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario intestato alla IG.ra CP_1
;
[...]
7) le spese straordinarie occorrenti per i figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino, condiviso dai coniugi e a cui gli stessi fanno espresso riferimento e come di seguito individuate: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
8) i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili in modo da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
9) i coniugi concordano di dividere al 50% il costo della mensa scolastica occorrente per la figlia minore;
Per_2
10) l'autovettura Kia Sportage tg. FC494TB di proprietà della IG.ra rimane alla CP_1 stessa, mentre l'autovettura Fiat 500 tg. DS639LE di proprietà del IG. rimane allo stesso;
Pt_1
11) la rata dell'importo di € 165,00 mensili relativa al prestito personale di € 10.000,00 presso Agos Ducato Spa intestato alla IG.ra e in cui risulta coobbligato il IG. CP_1 Parte_1 viene pagata interamente dalla IG.ra ; CP_1
12) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di contributo nei confronti uno dell'altro;
13) l'assegno unico per i figli viene diviso al 50% tra i coniugi salvo diversi accordi;
14) i coniugi si concedono reciproco assenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o ogni altro documento valido per l'espatrio anche dei figli minori e ”. Per_1 Per_2
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
BORGOMANERO in data 20 luglio 2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (13/01/2009) e (10/01/2013), ancora Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienze del 04/06/2024 e del 10/07/2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. La domanda congiunta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1 il 13/07/1975 e , nata a [...] il [...]; CP_1
2) omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/12/2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin