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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5759 del ruolo generale per l'anno 2014, tra quale titolare della ditta individuale 5MSPORT DI MA NT, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FAUSTA D'ORSI e dall'Avv. MARIA LISA MOSIELLO;
parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIA CP_1
FAIELLA; parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
1144/2014, deducendo a tal riguardo che la società opposta non aveva consegnato la merce ordinata e ciò aveva determinato un pregiudizio economico, avendo dovuto annullare gli ordini effettuati dai clienti. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della società convenuta ed, in via subordinata, chiedeva compensarsi le somme dovute con i danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2015, la società si è CP_1 costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'uopo, ha eccepito che le parti non avevano sottoscritto alcun contratto di franchising, essendo intercorse solo delle trattative commerciali che però non erano giunte alla stipula del contratto;
al contempo, ha eccepito che la mancata consegna della merce era dipesa dal mancato pagamento delle fatture da parte dell'opponente. Ciò premesso in punto di fatto, con l'atto depositato in data 04.09.2018, ha Parte_1 revocato l'incarico al precedente difensore ed ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Tale dichiarazione tuttavia non è idonea a determinare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., poiché non è accompagnata dall'accettazione della rinuncia da parte della società opposta.
Fatta questa precisazione, la domanda proposta con l'opposizione non va accolta.
Nel richiamare le considerazioni espresse dal precedente giudicante (v. ordinanza depositata in data
03.06.2015), non vi è prova che tra le parti vi fosse un contratto di franchising; infatti, la documentazione prodotta dall'opponente non risulta firmata (v. fascicolo di parte) e ciò conferma che tra le parti vi furono delle trattative senza però concludersi con la sottoscrizione del relativo regolamento contrattuale.
Al contempo, deve escludersi un inadempimento della società CP_1
Infatti, la difesa del i è limitata a dedurre che la mancata consegna della merce ordinata Parte_1 avrebbe determinato un pregiudizio economico senza tuttavia provare i fatti costituenti tali eccezione.
Da ultimo, la pretesa creditoria vantata dall'opposta non risulta scalfita neanche dall'eccezione di disconoscimento proposta dal poiché - oltre ad essere tardiva poichè proposta solo con la Parte_1 memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. – è stata genericamente formulata.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a corrispondere a parte convenuta la somma di €. Parte_1
2.700,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso