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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12409/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12409/2022 promossa da: con gli avv.ti RENATO DE ROSA ed ANNALISA DE ROSA Parte_1
ATTORE
CONTRO
[...]
, con l'avv. NICOLETTA GABARDINI Controparte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis
Nel merito: ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente, accertata o presunta ex art. 2054, II comma, cod. civ., di nella verificazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa e, conseguentemente, condannarlo, in solido con , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 144 e segg. D. Lgs 209/2005, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti da danni che si indicano per l'intero negli Parte_1
pagina 1 di 8 importi di € 100.370,35, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico legale, e di € 1.068,00 a titolo di danno materiale (docc. da 4 a 7), ovvero in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (2.03.21) al saldo effettivo.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore dell'importo di € 488,00 versato al c.t.u. Dott. come da fattura in atti e posto provvisoriamente a suo carico;
Persona_1
In via istruttoria: - chiede ammettersi, occorrendo, perizia cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale tra detta dinamica e i danni subiti dall'attore il cui risarcimento viene reclamato nel presente giudizio.
Chiede altresì ammettersi prova per interpello del convenuto contumace Controparte_1 sulle seguenti circostanze:
a) se sia vero che in data 2.03.2021, alle ore 10:38 circa, mi trovavo in località Parabiago (MI) e, alla guida della mia Renault Clio tg. DD 687 PT, percorrevo la via TA RI, carreggiata a doppio senso di circolazione, con direzione Nerviano;
b) se sia vero che, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale posto in corrispondenza dell'intersezione con la carreggiata laterale di via Aristotele, munita di pista ciclopedonale e posta alla destra rispetto alla mia direzione di marcia, urtavo, con la parte anteriore della Renault Clio, il velocipede condotto da in fase di attraversamento delle strisce pedonali;
Parte_1
c) se sia vero che l'urto tra la parte anteriore della Renault Clio e la parte laterale sinistra del velocipede condotto da si verificava nel centro dell'attraversamento pedonale posto Parte_1 all'altezza della intersezione tra via TA RI e la pista ciclopedonale di via Aristotele;
d) se sia vero che, per effetto dell'urto sopra descritto, veniva caricato sul cofano Parte_1 della Renault Clio collidendo fortemente contro il parabrezza, subito proiettato alcuni metri in avanti e poi scaraventato sul manto stradale;
- nell'ipotesi di ammissione della prova testimoniale articolata da , l'attore chiede di essere CP_1 ammesso a prova contraria così come dedotto nella memoria ex art. 183, n. 3, c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, da distrarsi a favore del difensore che dichiara di avere anticipate le prime e non riscosse le seconde.”
Per : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria, al fine de dare ingresso alla prova per interpello dell'attore, nonché per testimoni, sulle circostanze a seguire, con i testimoni sotto annotati. pagina 2 di 8 1. "Vero che in data 02.03.2021, alle ore 10,35 circa, il Sig. percorreva la via Controparte_1
TA RI nel Comune di Parabiago, alla guida del veicolo di sua proprietà Renault Clio, tg.DD687PT, con direzione via D'Annunzio".
2. "Vero che, giunto in prossimità dell'intersezione stradale tra la via TA RI con la via Aristotele, il veicolo condotto il Sig. veniva urtato nella parte centrale del cofano da un Controparte_1 velocipede, poi rivelatosi condotto dal Sig. , che attraversava l'intersezione, Parte_1 proveniente da via Aristotele, con direzione via Fucini".
3. "Vero che il Sig. , alla guida del velocipede di sua proprietà impegnava Parte_1
l'intersezione stradale tra la via TA RI e la via Aristotele del Comune di Parabiago, senza soluzione di continuità".
4. "Vero che, giunto in prossimità dell'intersezione stradale tra la via TA RI con la via Aristotele, in sella al velocipede di mia proprietà non arrestavo la marcia e davo così corso all'attraversamento dell'incrocio a velocità sostenuta". (solo interpello dell'attore)
5. "Vero che la via Aristotele del Comune di Parabiago, sia nella parte terminale di strada di percorrenza dei veicoli, sia nella parte terminale della via ciclopedonale, parallela alla via Aristotele medesima, è delimitata dal segnale di STOP".
6. "Vero che, in data 02.03.2021, alle ore 10,35 circa, percorrevo a piedi la pista ciclopedonale di via
Fucini, con direzione via TA RI , quando vedevo l'autovettura Renault Clio che percorreva via
TA RI con direzione via D'Annunzio; giunto in corrispondenza dell'intersezione stradale via
TA RI/via Aristotele un velocipede, proveniente da quest'ultima via, attraversava la via TA
RI, fuori dall'attraversamento pedonale" (solo teste ). Testimone_1
7. "Vero che il giorno 2 marzo 2021, intorno alle ore 10.35, percorrevo via TA RI, direzione centro, con la mia auto;
giunto in prossimità con via Aristotele, nei pressi dell'attraversamento pedonale dell'alzaia del Villoresi, notavo un signore, in bicicletta, proveniente dalla mia sinistra, dalla pista ciclabile, che si portava sulla corsia opposta di TA RI, in prossimità delle strisce pedonali"
(solo teste . Testimone_2
8. "Vero che l'impatto tra il veicolo ed il velocipede è avvenuto al centro delle corsia percorsa dal veicolo, al di fuori delle strisce pedonali".
9. "Vero che la bicicletta non si è fermata all'incrocio ed il conducente ha guardato solo alla sua destra".
10. "Vero che sono intervenuto sul luogo del sinistro nella mia qualità di Agente della Polizia locale del
Comune di Parabiago, ho provveduto ai rilievi foto planimetrici ed ho acquisito le generalità e le dichiarazioni delle parti, nonché quelle dei testimoni reperiti in loco".
11. "Vero che l'Ufficio da me rappresentato ha contattato telefonicamente più volte il signor pagina 3 di 8 perché rendesse la propria dichiarazione ma, quest'ultimo, alla data del 21 marzo 2021, Parte_1 quando veniva sottoscritto il verbale relativo al sinistro, non rendeva alcuna dichiarazione, cosa a cui il
Sig. provvedeva in data 30.03.2021". Parte_1
12. "Vero che il sinistro per cui è causa si è verificato ad un'intersezione tra una strada principale, la via
TA RI, percorsa dal veicolo condotto dal convenuto e due vie laterali, la via Aristotele CP_1 di percorrenza del velocipede e la via Fucini in cui, l'odierno attore avrebbe dovuto immettersi".
13. "Vero che l'incrocio, per i veicoli percorrenti la via TA RI, non è gravato da alcun segnale di
STOP o di "dare la precedenza a destra e sinistra"; mentre le vie Aristotele e Fucini, tanto nella parte di percorrenza dei veicoli, quanto lungo le ciclopedonali che corrono a filo, sono gravate da segnale di
STOP".
14. "Vero che ho redatto il verbale allegato al fascicolo di parte Zurich Insurance Company PLC quale docn.1, che mi viene mostrato, e che confermo per paternità e contenuto, come le fotografie ad esso allegate scattate nell'immediatezza del sinistro di cui raffigurano luoghi, cose e persone".
Si indicano quali testimoni
- , residente in [...] (capitoli da 1 a 3, 5 ,6, 8 e 9) Testimone_1
- residente in [...] (capitoli da 1 a 3, 5, 7, 8 e 9) Testimone_2
- Sov.P.L. Fasan Paola, c/o corpo di Polizia locale del Comune di Parabiago (capitoli da 1 a 3, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14).
- V. Comandante c/o corpo di Polizia locale del Comune di Parabiago (capitoli da 1 a 3, 5, Persona_2
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).
Si chiede ammettersi perizia cinematica diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Proseguito il giudizio, nel merito,
- respingere le avverse domande risarcitorie in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti dedotti in atti.
- spese e competenze di lite rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
affermando che in data 2/3/2021 si era Controparte_1 verificato in corrispondenza di una intersezione un sinistro tra la bicicletta condotta dall'attore e l'autovettura di proprietà di condotta dallo stesso ed assicurato Controparte_1 con , e che in seguito al sinistro l'attore aveva Controparte_1 riportato lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati.
pagina 4 di 8 , costituitasi in giudizio, ha contrastato le Controparte_1 domande attoree. on si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo ovvero generico;
non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla documentazione fotografica di cui alla relazione di incidente stradale emerge che l'autovettura percorreva una strada con diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti dalle strade laterali;
dalla medesima relazione emerge che e Testimone_2 Testimone_1 erano stati sentiti quali “testi oculari” dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del
[...] sinistro;
dalle relative dichiarazioni contenute nella relazione di incidente emerge che l'odierno attore al momento del sinistro impegnava l'intersezione in sella alla bicicletta “fuori dall'attraversamento pedonale” (secondo la dichiarazione di , “in Testimone_1 prossimità delle strisce pedonali” (secondo la dichiarazione di;
ciò posto, Testimone_2 tenuto conto della via di provenienza della bicicletta (laterale rispetto a quella percorsa dall'autovettura) e della direzione di marcia della bicicletta, quali emergono dalle predette dichiarazioni, risulta che l'attore, procedendo in sella alla bicicletta, nell'impegnare l'incrocio, non aveva concesso la precedenza all'autovettura; inoltre, dalle dichiarazioni di Tes_2 risulta che il ciclista nell'impegnare l'intersezione aveva guardato solo verso “destra” e
[...] non nella direzione di provenienza dell'autovettura condotta da Controparte_1
dai predetti elementi si ricava in relazione alla causazione dell'incidente la colpa
[...] prevalente dell'attore, in quanto il comportamento di quest'ultimo -consistito nel non avere dato precedenza all'autovettura e nel non aver guardato in entrambe le direzioni prima di attraversare la carreggiata- appare essere stato caratterizzato da imprudenza e disattenzione tali da avere contribuito in misura maggioritaria alla causazione del sinistro;
- sennonché, l'art. 145 del codice della strada impone a ciascuno dei conducenti l'obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un'intersezione, al fine di evitare incidenti;
da tale norma si desume che la violazione da parte di uno dei conducenti del diritto di precedenza non è di per sé sufficiente ad escludere la colpa dell'altro; ciò in quanto nei crocevia è richiesto pagina 5 di 8 un elevato grado di cautela e di avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli;
ne consegue che anche il conducente favorito dalla precedenza nell'approssimarsi ad un'intersezione deve impegnare quest'ultima con la massima prudenza e moderare la velocità; ciò posto, nel caso di specie la moderazione della velocità da parte dal conducete dell'autovettura in corrispondenza dell'incrocio non è stata neppure allegata, né dall'automobilista (rimasto contumace nella presente causa) né dall'unica parte convenuta costituita;
inoltre, il “teste oculare” ha dichiarato alla Polizia Locale che Testimone_2
l'urto tra i due veicoli si era verificato “in mezzo alla corsia” percorsa dall'autovettura, apparendo perciò plausibile che la bicicletta fosse visibile dall'automobilista prima dell'urto; ne consegue che appare plausibile che il conducente dell'autovettura nell'approssimarsi all'intersezione procedesse con andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto e senza la dovuta attenzione, così da contribuire, seppur in misura minoritaria, alla causazione dell'incidente;
- ne consegue che appare sussistere un concorso di colpa nella causazione del sinistro, nella misura di 2/3 in capo a nella misura di 1/3 in capo a Parte_1 [...]
Controparte_1
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo all'attore in seguito all'evento per cui è causa di un “periodo di inabilità temporanea assoluta” di “giorni 19”, oltre ad un “periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 75”, nonché di un periodo “di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30” e di un ulteriore periodo “di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30”; la sussistenza di “postumi permanenti” valutati “nella misura del 23 (ventitrè) %”; e la sussistenza di “documentati esborsi per necessità diagnostico-terapeutiche”, “da ritenersi certamente congrui”, per “complessivi € 488,10”;
- ciò posto, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 88.641,00 per il danno permanente -di cui Euro
63.771,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
24.870,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in pagina 6 di 8 Euro 11.241,25 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 99.882,25, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile: le spese mediche pari complessivamente ad
Euro 488,10 ed in relazione ai danni alla bicicletta, agli occhiali da vista e all'abbigliamento, viste le foto prodotte dall'attore, appare equo liquidare la somma complessiva di Euro 480,00; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 968,10; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea è pertanto pari ad Euro 968,10, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 99.882,25 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 968,10 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 100.850,35;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura di 2/3 in capo all'odierno attore ed in misura di 1/3 in capo a dal summenzionato importo di Euro 100.850,35 va detratta Controparte_1 la misura di 2/3, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 33.616,78; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via;
rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 33.616,78, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Renato De
OS ed NA De OS, procuratori della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimi, liquidate in
Euro 818,32 per esborsi ed Euro 5.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
33.616,78, oltre accessori come indicato in motivazione;
pagina 7 di 8 2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Renato De OS ed
NA De OS, procuratori della parte attorea, liquidate in Euro 818,32 per esborsi ed Euro 5.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 29/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8