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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5203/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via G. Verdi 81, Catania, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato DI PAOLA ALESSIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Via Bologna, 7, Catania, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato OLIVERI ARTURO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17.05.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio in data 01/10/1998 a Gravina di Catania con dal quale sono nate le Controparte_1
figlie a Catania il 07/05/2007, a Catania il 23/09/2000 e Persona_1 Persona_2 Parte_2
a Catania il 20/02/1999, ha esposto che a seguito di incomprensioni irrisolte tra i coniugi è
[...] venuta meno l'affectio maritalis, chiedendo pertanto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne con collocamento presso la madre, di regolamentare le modalità di Per_1
permanenza con il padre come in ricorso, di assegnare a sé la casa coniugale, nonché di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento per la figlia minorenne Controparte_1
con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per la figlia Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente la somma mensile di € 200,00. Pt_2
Si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione ed ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre, ponendo a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della figlia in misura non superiore a € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di mutare il rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., e la causa è stata rinviata per la decisione alla successiva udienza cartolare del 26/05/2025, con deposito dell'accordo alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno;
2) Il signor verserà alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
300,00, quale contributo per il mantenimento della figlia (da rivalutare annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, concordate e documentate;
l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_1 [...]
; Parte_1
3) 1 coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
2 4) Le dette condizioni hanno efficacia tra le parti sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo e, comunque restano vincolate alla valutazione dell'III.mo Tribunale adito.”
La causa, previo mutamento del rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con contestuale trasmissione al Pubblico Ministero da parte della cancelleria.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nei rispettivi atti di causa dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole (nelle more la figlia è divenuta maggiorenne), sicché le stesse sono meritevoli di Per_1
accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5203/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Gravina di Catania l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 34, parte 1, anno
1998.
Così deciso a Catania il giorno 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5203/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via G. Verdi 81, Catania, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato DI PAOLA ALESSIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Via Bologna, 7, Catania, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato OLIVERI ARTURO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17.05.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio in data 01/10/1998 a Gravina di Catania con dal quale sono nate le Controparte_1
figlie a Catania il 07/05/2007, a Catania il 23/09/2000 e Persona_1 Persona_2 Parte_2
a Catania il 20/02/1999, ha esposto che a seguito di incomprensioni irrisolte tra i coniugi è
[...] venuta meno l'affectio maritalis, chiedendo pertanto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne con collocamento presso la madre, di regolamentare le modalità di Per_1
permanenza con il padre come in ricorso, di assegnare a sé la casa coniugale, nonché di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento per la figlia minorenne Controparte_1
con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per la figlia Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente la somma mensile di € 200,00. Pt_2
Si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione ed ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre, ponendo a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della figlia in misura non superiore a € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di mutare il rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., e la causa è stata rinviata per la decisione alla successiva udienza cartolare del 26/05/2025, con deposito dell'accordo alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno;
2) Il signor verserà alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
300,00, quale contributo per il mantenimento della figlia (da rivalutare annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, concordate e documentate;
l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_1 [...]
; Parte_1
3) 1 coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
2 4) Le dette condizioni hanno efficacia tra le parti sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo e, comunque restano vincolate alla valutazione dell'III.mo Tribunale adito.”
La causa, previo mutamento del rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con contestuale trasmissione al Pubblico Ministero da parte della cancelleria.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nei rispettivi atti di causa dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole (nelle more la figlia è divenuta maggiorenne), sicché le stesse sono meritevoli di Per_1
accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5203/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Gravina di Catania l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 34, parte 1, anno
1998.
Così deciso a Catania il giorno 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
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