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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3530/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv. ti Arturo Mazzei e Parte_1
Fabrizio Vassallo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249004506981000 notificata il
10.6.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020220006132803000, 40020220002085174000 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni CP_1
2020-2022. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e mancanza di sufficiente motivazione, la prescrizione dei contributi, la illegittimità delle sanzioni previste negli avvisi di addebito e la infondatezza della pretesa creditoria in quanto riferita a periodo in cui il ricorrente era sottoposto a procedura fallimentare aperta nell'anno 2023 e chiusa in data 24.7.2022. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della infondatezza dei crediti previdenziali o comunque per la riduzione delle sanzioni. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
"la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale e vizio di motivazione (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l'NT , e per altro verso la CP_3 CP_4 prescrizione dei crediti contributivi, la infondatezza della pretesa contributiva e la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'NT Impositore, . CP_1
Ciò posto, procedendo all'esame delle censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento (che, come detto, hanno quale legittimato passivo l
[...]
, va anzitutto osservato che l'intimazione di pagamento è Controparte_2 normativamente prevista e disciplinata dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Dal contenuto di tale norma si evince che l'avviso di intimazione è previsto come un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022).
L'art. 50 DPR 602/1973 esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento proprio perché non influente sul diritto di difesa ed in genere inidoneo ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Del resto, come pure valutato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha quindi conclusivamente affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato (Cass. 2227/2018,
Cass. 21065/2022).
In virtù delle argomentazioni finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente in ordine al contenuto motivazionale dell'intimazione di pagamento appaiono quindi infondate.
Procedendo oltre, si evidenzia che l' smentendo l'assunto attoreo, ha fornito la prova CP_1 della notifica degli avvisi di addebito n. 40020220006132803000, 40020220002085174000 rispettivamente nelle date del 16.1.2023 e del 28.7.2022 (v. avvisi di ricevimento in atti).
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti si osserva che, come di recente ricordato anche da Cass. n.10850/2020, “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del
1982 (v., tra le tante, Cass., 10037/2019; Cass. 29710/2018; Cass. 28872/2018; Cass.
19270/2018; Cass. 8293/2018; Cass.12083/2016).
Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica degli avvisi di addebito, oltre a rendere infondato il motivo di doglianza concernente la regolarità della sequenza della procedura di riscossione, comporta altresì, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero come visto gli avvisi di addebito risultano notificati il 16.1.2023 e il
28.7.2022 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 1.7.2024.
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata opposizione ai richiamati atti presupposti nel termine previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica dei predetti avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Nella specie la prescrizione quinquennale (art. 3 comma 9 L. 335/1995) non risulta maturata con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito in esame avendo l
[...]
utilmente interrotto il termine quinquennale con la notifica in Controparte_2 data 10.6.2024 della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Quanto infine alla contestazione in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni essa si rivela priva dei necessari profili di specificità e concretezza, risolvendosi nell'esternazione di dubbi generici sull'entità di somme la cui determinazione avviene in base a criteri legali e ad opera di uffici pubblici. Trattandosi di atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, essi sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento: ciò che nella specie difetta.
In conclusione, in virtù delle considerazioni finora svolte, il ricorso va rigettato
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e, quanto a quelle dovute ad , distratte in Controparte_2 favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' e dell CP_1 Controparte_2
, per quest'ultima con distrazione in favore del difensore costituito, delle spese
[...] di lite che liquida per ciascun convenuto in € 854,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 9.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3530/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv. ti Arturo Mazzei e Parte_1
Fabrizio Vassallo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249004506981000 notificata il
10.6.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020220006132803000, 40020220002085174000 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni CP_1
2020-2022. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e mancanza di sufficiente motivazione, la prescrizione dei contributi, la illegittimità delle sanzioni previste negli avvisi di addebito e la infondatezza della pretesa creditoria in quanto riferita a periodo in cui il ricorrente era sottoposto a procedura fallimentare aperta nell'anno 2023 e chiusa in data 24.7.2022. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della infondatezza dei crediti previdenziali o comunque per la riduzione delle sanzioni. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
"la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale e vizio di motivazione (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l'NT , e per altro verso la CP_3 CP_4 prescrizione dei crediti contributivi, la infondatezza della pretesa contributiva e la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'NT Impositore, . CP_1
Ciò posto, procedendo all'esame delle censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento (che, come detto, hanno quale legittimato passivo l
[...]
, va anzitutto osservato che l'intimazione di pagamento è Controparte_2 normativamente prevista e disciplinata dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Dal contenuto di tale norma si evince che l'avviso di intimazione è previsto come un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022).
L'art. 50 DPR 602/1973 esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento proprio perché non influente sul diritto di difesa ed in genere inidoneo ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Del resto, come pure valutato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha quindi conclusivamente affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato (Cass. 2227/2018,
Cass. 21065/2022).
In virtù delle argomentazioni finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente in ordine al contenuto motivazionale dell'intimazione di pagamento appaiono quindi infondate.
Procedendo oltre, si evidenzia che l' smentendo l'assunto attoreo, ha fornito la prova CP_1 della notifica degli avvisi di addebito n. 40020220006132803000, 40020220002085174000 rispettivamente nelle date del 16.1.2023 e del 28.7.2022 (v. avvisi di ricevimento in atti).
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti si osserva che, come di recente ricordato anche da Cass. n.10850/2020, “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del
1982 (v., tra le tante, Cass., 10037/2019; Cass. 29710/2018; Cass. 28872/2018; Cass.
19270/2018; Cass. 8293/2018; Cass.12083/2016).
Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica degli avvisi di addebito, oltre a rendere infondato il motivo di doglianza concernente la regolarità della sequenza della procedura di riscossione, comporta altresì, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero come visto gli avvisi di addebito risultano notificati il 16.1.2023 e il
28.7.2022 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 1.7.2024.
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata opposizione ai richiamati atti presupposti nel termine previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica dei predetti avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Nella specie la prescrizione quinquennale (art. 3 comma 9 L. 335/1995) non risulta maturata con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito in esame avendo l
[...]
utilmente interrotto il termine quinquennale con la notifica in Controparte_2 data 10.6.2024 della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Quanto infine alla contestazione in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni essa si rivela priva dei necessari profili di specificità e concretezza, risolvendosi nell'esternazione di dubbi generici sull'entità di somme la cui determinazione avviene in base a criteri legali e ad opera di uffici pubblici. Trattandosi di atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, essi sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento: ciò che nella specie difetta.
In conclusione, in virtù delle considerazioni finora svolte, il ricorso va rigettato
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e, quanto a quelle dovute ad , distratte in Controparte_2 favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' e dell CP_1 Controparte_2
, per quest'ultima con distrazione in favore del difensore costituito, delle spese
[...] di lite che liquida per ciascun convenuto in € 854,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 9.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio