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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 10754/2024
R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Salvato, presso il cui studio a Palermo, via
Segesta n. 6, è elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( ), n.q. Controparte_2 C.F._3
di eredi di ( ) Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Scavone, presso il cui studio a Palermo, via
Francesco Crispi n. 274, sono elettivamente domiciliati
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 , a modifica delle Parte_1
statuizioni economiche della sentenza di divorzio congiunto n. 4255/2017, emessa da questo Tribunale il 29/05/2017 – 03/08/2017, ha chiesto revocarsi l'onere a suo carico di versare un assegno di euro 650,00 al mese per il mantenimento dei figli CP_1
1 (29/03/2002) e (03/11/2004), divenuti entrambi maggiorenni ed CP_2
economicamente autosufficienti.
In data 30/01/2025 si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 Controparte_2
quali hanno rappresentato che, dopo la notifica del ricorso avvenuta in data
11/10/2024, interveniva il decesso della madre in data 20/10/2024; Persona_1
costituendosi in giudizio quali eredi, hanno contestato di aver raggiunto l'indipendenza economica ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato con ordinanza del
10/03/2025, “alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta dal ricorrente in merito al profilo facebook della figlia , la quale tra poco CP_1
compirà 23 anni, delle condizioni anagrafiche del figlio , ancora ventenne, CP_2
ed in considerazione, altresì, del recente lutto subito dai resistenti per la perdita della madre”, ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“- Obbligo da parte di di corrispondere, a decorrere dal mese di Parte_1
novembre 2024, alla figlia un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
100,00 al mese ed al figlio un assegno di mantenimento di euro Controparte_2
250,00 al mese, somme da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- Compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/04/2025, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Il Collegio ritiene che le condizioni della proposta conciliativa del Giudice delegato sono conformi alla legge e all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone modificarsi le statuizioni della sentenza di divorzio congiunto n.
4255/2017, emessa da questo Tribunale il 29/05/2017 – 03/08/2017, alle condizioni
2 della proposta conciliativa del Giudice delegato del 10/03/2025, accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 10754/2024
R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Salvato, presso il cui studio a Palermo, via
Segesta n. 6, è elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( ), n.q. Controparte_2 C.F._3
di eredi di ( ) Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Scavone, presso il cui studio a Palermo, via
Francesco Crispi n. 274, sono elettivamente domiciliati
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 , a modifica delle Parte_1
statuizioni economiche della sentenza di divorzio congiunto n. 4255/2017, emessa da questo Tribunale il 29/05/2017 – 03/08/2017, ha chiesto revocarsi l'onere a suo carico di versare un assegno di euro 650,00 al mese per il mantenimento dei figli CP_1
1 (29/03/2002) e (03/11/2004), divenuti entrambi maggiorenni ed CP_2
economicamente autosufficienti.
In data 30/01/2025 si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 Controparte_2
quali hanno rappresentato che, dopo la notifica del ricorso avvenuta in data
11/10/2024, interveniva il decesso della madre in data 20/10/2024; Persona_1
costituendosi in giudizio quali eredi, hanno contestato di aver raggiunto l'indipendenza economica ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato con ordinanza del
10/03/2025, “alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta dal ricorrente in merito al profilo facebook della figlia , la quale tra poco CP_1
compirà 23 anni, delle condizioni anagrafiche del figlio , ancora ventenne, CP_2
ed in considerazione, altresì, del recente lutto subito dai resistenti per la perdita della madre”, ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“- Obbligo da parte di di corrispondere, a decorrere dal mese di Parte_1
novembre 2024, alla figlia un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
100,00 al mese ed al figlio un assegno di mantenimento di euro Controparte_2
250,00 al mese, somme da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- Compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/04/2025, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Il Collegio ritiene che le condizioni della proposta conciliativa del Giudice delegato sono conformi alla legge e all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone modificarsi le statuizioni della sentenza di divorzio congiunto n.
4255/2017, emessa da questo Tribunale il 29/05/2017 – 03/08/2017, alle condizioni
2 della proposta conciliativa del Giudice delegato del 10/03/2025, accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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