Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2025, proposto da
Santex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B87E813598, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IA Elena Argento e Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- di tutti gli atti relativi all'“appalto specifico attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità indetto dall' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l'affidamento della fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post - vendita” e quindi della lettera di invito trasmessa a Santex in data 6 ottobre 2025, del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico, degli allegati, dei chiarimenti, nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, preparatori, conseguenti e connessi a quelli sopraindicati, ivi compresi la Delibera 0001518.11-09-2025 della ASP Enna di indizione della procedura di gara;
- di ogni atto, di contenuto non conosciuto, con il quale l'ASP di Enna ha determinato il costo della manodopera e ha stabilito il CCNL applicabile;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
NONCHÉ PER LA ND
della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa GA AB CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto la memoria depositata il 10 febbraio 2026 con cui parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza del ricorso e la disponibilità alla compensazione delle spese di lite avendo l’azienda resistente disposto, con provvedimento del 10 febbraio 2026, la “revoca in autotutela dell’Appalto Specifico n. 5648202 pubblicato sulla Piattaforma Consip nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto ‘affidamento della fornitura di Ausili Assorbenti per l’incontinenza, con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva post-vendita per il territorio dell’ASP di Enna, per la durata di n. 48 mesi”.
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Tenuto conto del chiaro tenore della dichiarazione resa da parte ricorrente, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Stante la peculiarità del caso di specie e l’esito in rito del medesimo, sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC IA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA AB CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AB CA | NC IA ST |
IL SEGRETARIO