Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, non è applicabile la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" alla condotta di omesso versamento di IVA per un importo di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 8 del D.Lgs. n. 158 del 2015, atteso che l'eventuale particolare tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo, dunque, riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo, con riferimento ad un omesso versamento quantificato nella somma complessiva di 255.486,00 euro).
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- 1. Il delitto di rientro sul territorio italiano dello straniero espulsoSimone Risoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo delle due sentenze annotate, clicca sui link indicati di seguito: Trib. Milano, sent. 6133/2016 - Trib. Milano, sent. 10230/2016 1. Con due recenti provvedimenti che giungono a conclusioni opposte in punto di fatto, le Sez. II e V del Tribunale di Milano hanno affrontato il tema della compatibilità fra il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (rientro in Italia dello straniero espulso) e la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall'art. 131 bis c.p. In entrambe le sentenze, i giudici milanesi hanno però ribadito l'astratta compatibilità fra la norma de qua e il reato in esame, delineando, inoltre, alcuni …
Leggi di più… - 2. In materia di reati tributari, la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: C.p. art. 131-bis). Il fatto Il GUP del Tribunale di Lucca, in data 19/3/2014, aveva dichiarato, all'esito di giudizio con rito abbreviato, D. I. D., responsabile dei seguenti reati: a) delitto di cui all'art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, perché nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Autotrasporti G. di D. I. e C. S.a.s., non versava entro il termine per l'acconto relativo al periodo d'imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 pari ad Euro 268.866, 00, dovuta da tale società risultante dalla relativa dichiarazione regolarmente presentata. In Capannori il 27/12/2012, accertato 1'11.2.2012. 2) delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 51020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51020 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
5 1 020/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. sez. 3605 Aldo Fiale - Presidente - UP 11/11/2015- Silvio Amoresano R.G.N. 30892/2015 Elisabetta Rosi Enrico Mengoni Relatore - Alessandro M. Andronio OCITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 29 DIC 2015 SENTENZA CANCELLIERE sul ricorso proposto da CI ME, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 18/7/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al reato di cui all'art. 10-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, perché il fatto non sussiste e, quanto al reato di cui all'art. 10-ter, stesso decreto, riferito all'anno 2005, perché estinto per prescrizione;
rigetto del ricorso nel resto;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonino Cerella in sostituzione dell'Avv. Giovanni Cerella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso T RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/7/2014, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 21/6/2013 dal Tribunale di Vasto, assolveva ME CI dall'imputazione di cui all'art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 34, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (imposta evasa inferiore a 103.291,38 euro, giusta sentenza Corte costituzionale n. 80 dell'8 aprile 2014), e rideterminava la pena per le residue imputazioni in otto mesi di reclusione, confermando nel resto;
allo stesso quale legale rappresentante di diverse società a responsabilità limitata-erano contestate altre violazioni di cui allo stesso decreto n. 74 del 2000, e segnatamente quelle ai sensi degli artt. 10- bis e 10-ter cod. proc. pen.
2. Propone ricorso per cassazione il CI, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale (sul procedimento principale). La Corte di appello avrebbe dovuto applicare la citata sentenza della Corte costituzionale anche al delitto di cui all'art. 10-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, attese le molteplici analogie tra le due fattispecie;
-- inosservanza o erronea applicazione della legge penale (sul procedimento principale e su quello riunito n. 351/2011). La Corte avrebbe confermato la condanna pur in difetto del necessario dolo del reato, atteso che le omissioni sarebbero state causate dalla grave crisi di liquidità e finanziaria che aveva colpito il ricorrente;
-inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.. La Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare estinte le condotte di cui al procedimento principale ed a quello n. 351/2011 con riferimento all'illecito commesso nel 2006; al riguardo, sarebbero stati considerati indebitamente periodi di sospensione della prescrizione, invero da individuare in termini molto più brevi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Con riguardo al reato di cui all'art. 10-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, ed al primo motivo di gravame, osserva preliminarmente la Corte che nelle more del giudizio di legittimità è stato emanato il d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23), in vigore dal 22 ottobre 2015, che all'art. 7 ha - - modificato l'art. 10-bis in contestazione (tra l'altro) elevando la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro. 2 3 Orbene, poiché l'omissione contestata al CI è pari a 60.753,00 euro, si impone l'annullamento in parte qua della sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto. Formula, peraltro, da preferirsi a quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ed invero, quest'ultima va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità (integrale e non parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile;
la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).
4. Ancora in via preliminare, si rileva poi che il residuo reato di cui all'art. 10-ter, stesso decreto, è estinto per prescrizione quanto alla dichiarazione annuale Modello Unico 2006, relativa al 2005; ai sensi del combinato disposto degli artt. 157-161 cod. pen., e tenuto conto delle sospensioni della prescrizione come intervenute nel corso del giudizio, il relativo termine risulta infatti ormai spirato l'11/2/2015. 5. Nel resto, ovvero quanto all'imputazione di cui all'art. 10-ter relativa alla dichiarazione Modello Unico 2007, il ricorso deve invece esser rigettato. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, infatti, occorre premettere che, per l'integrazione delle fattispecie in esame, risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'Erario l'i.v.a. dovuta (per tutte, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263127; Sez. 3, n. 12248 del 22/1/2014, Faotto, Rv. 259806). Ciò premesso, costituisce costante indirizzo di legittimità quello per cui, nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). 3 Prova che non risulta fornita in sede di merito e che, comunque, non viene in alcun modo richiamata neppure innanzi a questa Corte. -6. Da ultimo, deve esser rigettata la richiesta formulata dal difensore in udienza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; istanza motivata sul presupposto che l'omissione i.v.a. 2006 (Modello Unico 2007), poiché quantificata in 255.486,00 euro, sarebbe ormai di poco superiore alla soglia di punibilità di 250.000 euro, come individuata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23), in vigore dal 22 ottobre 2015. Orbene, osserva la Corte che l'omissione contestata e, pertanto, la sua eventuale "particolare tenuità" - deve esser valutata in rapporto alla condotta nella sua interezza, non anche con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore;
ne consegue che la violazione riscontrata a carico del CI deve esser quantificata nella complessiva somma di 255.486,00 euro, non anche nel minor importo di 5.486,00 euro, sì da non potersi all'evidenza riconoscere che l'offesa al bene tutelato dalla norma sia stata di particolare tenuità. Salvo aggiungere, comunque, che nel caso di specie difetterebbe anche il requisito della "non abitualità" della condotta, ancora previsto dall'art. 131-bis in esame, atteso che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del medesimo reato anche con riguardo all'anno di imposta 2005, sebbene l'omissione debba esser dichiarata estinta per sopravvenuta prescrizione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena quanto al residub reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 10-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste e quanto al reato di cui all'art. 10-ter, d. lgs. n 74 del 2000, riferito all'anno 2005, perché estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto e annulla la sentenza medesima con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena quanto al residuo reato. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Aldo Fiale Perfile он IL"La plup RE 4