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Sentenza 22 luglio 2021
Sentenza 22 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2021, n. 28614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28614 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, nel procedimento nei confronti di NO AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 13 ottobre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 23 aprile 2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine respinse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da AR NO, sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., contro il rigetto opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza relativa al Covid-19, i colloqui con i familiari in video-collegamento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28614 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/05/2021 1.1. Con successiva ordinanza in data 13 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del primo Giudice. Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a NO di effettuare il colloquio telefonico mensile ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. utilizzando, per la video-chiamata, la piattaforma predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste sia nella circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019, sia nell'art. 16.2 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. Si osserva che il Tribunale di sorveglianza abbia esteso ai ristretti sottoposti al regime detentivo differenziato il diritto al colloquio in video- collegamento riconosciuto ai detenuti assegnati ai circuiti penitenziari della «media» e «alta sicurezza», nonostante l'espressa esclusione operata dall'Amministrazione penitenziaria secondo quanto previsto dall'art. 221, comma 10, d.l. n. 34 del 2020, il quale porrebbe sullo stesso piano il colloquio tramite video-collegamento e quello con il mezzo telefonico, rimettendo la scelta della relativa modalità alla valutazione della stessa Amministrazione, tenuto conto della differente situazione esistente nelle varie realtà carcerarie. Inoltre, l'ordinanza impugnata introdurrebbe indebitamente una nuova figura di colloquio, individuando, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, lo svolgimento del medesimo tramite video-chiamata, in sostituzione di quello visivo, stabilendone le modalità di svolgimento con un'ingiustificata ingerenza del Tribunale di sorveglianza rispetto a una sfera di competenza dell'Amministrazione, come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione, secondo cui la legge non contemplerebbe, né per i detenuti in regime ordinario, né per quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la possibilità di videoconferenze o video- colloqui, né di «colloqui visivi sui generis», delimitando la legge penitenziaria i concetti di «colloquio» e di «corrispondenza telefonica» (cita. Sez. 1, n. 16557 del 16/4/2019, secondo cui vi sarebbe il rischio di una violazione della parità di trattamento tra i detenuti). 2 In ogni caso, la realizzazione del colloqui con modalità telematiche atterrebbe non ai rapporti del detenuto con i familiari, ma alle relative modalità esecutive, che l'Amministrazione penitenziaria sarebbe chiamata a disciplinare in autonomia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, da un lato, riconosciuto che nei casi in cui il colloquio del detenuto sottoposto al regime differenziato è stato consentito attraverso video-collegamento, si trattava di casi eccezionali;
e, dall'altro lato, per avere generalizzato la relativa modalità, benché i legami familiari del detenuto potessero essere garantiti attraverso le modalità ordinariamente previste. Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata, nella parte in cui riconosce che la conversazione a distanza possa essere «notoriamente» registrata attraverso la piattaforma Skype for Business o altra equivalente, peccherebbe di ingenuità, attesa la facilità di realizzare un'intrusione informatica, considerato l'elevato profilo criminale dei detenuti sottoposti a regime differenziato. Ciò assumerebbe una chiara rilevanza considerando che, con riguardo a tali detenuti, esisterebbe il rischio che essi mantengano i contatti con i sodali in libertà, tanto più che anche i loro congiunti sarebbero spesso legati alla criminalità organizzata, talvolta prendendo finanche il posto, all'interno del sodalizio, del parente sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Né, la soluzione organizzativa prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste per ovviare a tali criticità, ovvero che il personale della polizia penitenziaria eserciti un controllo visivo e che il familiare svolga la video-chiamata presso un carcere all'uopo indicato, sarebbe praticabile da un punto di vista giuridico. Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica, per l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, del regime differenziato e delle motivazioni che ne giustificano la previsione, non essendovi alcun serio contemperamento tra le esigenze contrapposte, essendovi il rischio di adottare una soluzione generalizzata senza alcun bilanciamento fra i diritti del detenuto e le esigenze di tutela della collettività sottostanti alla disciplina dell'art. 41-bis Ord. pen. 3. In data 21/3/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa di NO ha, infine, presentato una memoria, con la quale ha dedotto: in relazione al primo motivo del ricorso del Procuratore generale, che lo stesso non si confronterebbe con quanto osservato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in ordine al fatto che l'art.
2-quater, legge n. 70 del 2020 non distingua tra detenuti sottoposti o non sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e 3 in ordine alla circostanza che le restrizioni per i detenuti in regime speciale possano essere adottate solo per ragioni di sicurezza, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe autorizzato lo svolgimento dei video-colloqui ma le videochiamate (ossia le video-telefonate), non vietate per i detenuti in regime di detenzione speciale. Quanto ai rischi che la videochiamata sia utilizzata per veicolare messaggi occulti ai familiari, essi dovrebbero essere esclusi quando la video-chiamata sia diretta a un interlocutore fisicamente presente in un istituto penitenziario. Lo stesso pericolo riguarderebbe, del resto, anche i colloqui visivi regolati dall'art. 16 della Circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, presidiati dalla videoregistrazione e dall'ascolto, ma anche dalla possibilità della loro interruzione ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il secondo motivo sarebbe inammissibile perché proposto per «contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.», laddove l'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. prevedrebbe il ricorso soltanto per violazione di legge, sicché dovrebbe escludersi la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità (cita Sez. 4, n. 29458 del 30/9/2020, Attanasio). Nel merito, si osserva l'assenza di riscontri all'affermazione secondo cui terzi soggetti potrebbero appropriarsi delle registrazioni, copiarle, diffonderle ovvero utilizzare i più moderni strumenti informatici per compiere intromissioni ancora più radicali;
e che, in realtà, captare, registrare e diffondere le conversazioni telefoniche tradizionali tra il detenuto e i familiari sarebbe ancora più facile rispetto alle comunicazioni telematiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto 4 alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). 2.1. Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il colloquio telefonico mensile fosse sostitutivo del colloquio visivo e che al medesimo dovesse essere applicata la disciplina dell'art. 16.2. della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 16.2, comma 4, di sottoporre la telefonata a registrazione e ascolto, nonché di effettuarla presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari destinatari della conversazione. E una volta operata la surroga del colloquio telefonico rispetto a quello visivo, il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dovesse avvenire nelle forme della videochiamata. 5 3. Sul punto, deve osservarsi che le modalità di svolgimento del colloquio rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione dell'ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento delle relazioni familiari, ai sensi degli artt. 29 Cost. e 28 Ord. pen. Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., deve esplicarsi attraverso la considerazione delle peculiari esigenze sottese al regime differenziato, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all'interno del sodalizio di appartenenza. Nondimeno, va ribadito che secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e di sicurezza e che esse siano non altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l'ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr. Corte cost., sentenza nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'Uomo richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo;
essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela;
risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimente idonee al conseguimento dello scopo;
non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 3.1. Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577). Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito 6 della cd. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio, come si dirà, per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato;
e che costituiscono, come ricordato, il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata. Il colloquio in videochiamata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19,•che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla situazione pandennica;
senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video- chiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Inoltre, tale possibilità è ulteriormente ridotta dal presidio costituito dalla videoripresa e dall'ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l'utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta. Fermo restando che tali profili pertengono a censure che il ricorrente ha prospettato deducendo vizio della motivazione, non consentito in caso di ricorso per cassazione in materia di reclamo giurisdizionale, circoscritto dal comma 4 dell'art. 35-bis Ord. pen. alla sola violazione di legge. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).
PER QUESTI MOTIVI
7 3--- Rigetta il ricorso. Così deciso in data 20/5/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 23 aprile 2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine respinse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da AR NO, sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., contro il rigetto opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza relativa al Covid-19, i colloqui con i familiari in video-collegamento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28614 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/05/2021 1.1. Con successiva ordinanza in data 13 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del primo Giudice. Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a NO di effettuare il colloquio telefonico mensile ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. utilizzando, per la video-chiamata, la piattaforma predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste sia nella circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019, sia nell'art. 16.2 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. Si osserva che il Tribunale di sorveglianza abbia esteso ai ristretti sottoposti al regime detentivo differenziato il diritto al colloquio in video- collegamento riconosciuto ai detenuti assegnati ai circuiti penitenziari della «media» e «alta sicurezza», nonostante l'espressa esclusione operata dall'Amministrazione penitenziaria secondo quanto previsto dall'art. 221, comma 10, d.l. n. 34 del 2020, il quale porrebbe sullo stesso piano il colloquio tramite video-collegamento e quello con il mezzo telefonico, rimettendo la scelta della relativa modalità alla valutazione della stessa Amministrazione, tenuto conto della differente situazione esistente nelle varie realtà carcerarie. Inoltre, l'ordinanza impugnata introdurrebbe indebitamente una nuova figura di colloquio, individuando, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, lo svolgimento del medesimo tramite video-chiamata, in sostituzione di quello visivo, stabilendone le modalità di svolgimento con un'ingiustificata ingerenza del Tribunale di sorveglianza rispetto a una sfera di competenza dell'Amministrazione, come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione, secondo cui la legge non contemplerebbe, né per i detenuti in regime ordinario, né per quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la possibilità di videoconferenze o video- colloqui, né di «colloqui visivi sui generis», delimitando la legge penitenziaria i concetti di «colloquio» e di «corrispondenza telefonica» (cita. Sez. 1, n. 16557 del 16/4/2019, secondo cui vi sarebbe il rischio di una violazione della parità di trattamento tra i detenuti). 2 In ogni caso, la realizzazione del colloqui con modalità telematiche atterrebbe non ai rapporti del detenuto con i familiari, ma alle relative modalità esecutive, che l'Amministrazione penitenziaria sarebbe chiamata a disciplinare in autonomia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, da un lato, riconosciuto che nei casi in cui il colloquio del detenuto sottoposto al regime differenziato è stato consentito attraverso video-collegamento, si trattava di casi eccezionali;
e, dall'altro lato, per avere generalizzato la relativa modalità, benché i legami familiari del detenuto potessero essere garantiti attraverso le modalità ordinariamente previste. Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata, nella parte in cui riconosce che la conversazione a distanza possa essere «notoriamente» registrata attraverso la piattaforma Skype for Business o altra equivalente, peccherebbe di ingenuità, attesa la facilità di realizzare un'intrusione informatica, considerato l'elevato profilo criminale dei detenuti sottoposti a regime differenziato. Ciò assumerebbe una chiara rilevanza considerando che, con riguardo a tali detenuti, esisterebbe il rischio che essi mantengano i contatti con i sodali in libertà, tanto più che anche i loro congiunti sarebbero spesso legati alla criminalità organizzata, talvolta prendendo finanche il posto, all'interno del sodalizio, del parente sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Né, la soluzione organizzativa prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste per ovviare a tali criticità, ovvero che il personale della polizia penitenziaria eserciti un controllo visivo e che il familiare svolga la video-chiamata presso un carcere all'uopo indicato, sarebbe praticabile da un punto di vista giuridico. Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica, per l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, del regime differenziato e delle motivazioni che ne giustificano la previsione, non essendovi alcun serio contemperamento tra le esigenze contrapposte, essendovi il rischio di adottare una soluzione generalizzata senza alcun bilanciamento fra i diritti del detenuto e le esigenze di tutela della collettività sottostanti alla disciplina dell'art. 41-bis Ord. pen. 3. In data 21/3/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa di NO ha, infine, presentato una memoria, con la quale ha dedotto: in relazione al primo motivo del ricorso del Procuratore generale, che lo stesso non si confronterebbe con quanto osservato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in ordine al fatto che l'art.
2-quater, legge n. 70 del 2020 non distingua tra detenuti sottoposti o non sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e 3 in ordine alla circostanza che le restrizioni per i detenuti in regime speciale possano essere adottate solo per ragioni di sicurezza, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe autorizzato lo svolgimento dei video-colloqui ma le videochiamate (ossia le video-telefonate), non vietate per i detenuti in regime di detenzione speciale. Quanto ai rischi che la videochiamata sia utilizzata per veicolare messaggi occulti ai familiari, essi dovrebbero essere esclusi quando la video-chiamata sia diretta a un interlocutore fisicamente presente in un istituto penitenziario. Lo stesso pericolo riguarderebbe, del resto, anche i colloqui visivi regolati dall'art. 16 della Circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, presidiati dalla videoregistrazione e dall'ascolto, ma anche dalla possibilità della loro interruzione ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il secondo motivo sarebbe inammissibile perché proposto per «contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.», laddove l'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. prevedrebbe il ricorso soltanto per violazione di legge, sicché dovrebbe escludersi la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità (cita Sez. 4, n. 29458 del 30/9/2020, Attanasio). Nel merito, si osserva l'assenza di riscontri all'affermazione secondo cui terzi soggetti potrebbero appropriarsi delle registrazioni, copiarle, diffonderle ovvero utilizzare i più moderni strumenti informatici per compiere intromissioni ancora più radicali;
e che, in realtà, captare, registrare e diffondere le conversazioni telefoniche tradizionali tra il detenuto e i familiari sarebbe ancora più facile rispetto alle comunicazioni telematiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto 4 alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). 2.1. Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il colloquio telefonico mensile fosse sostitutivo del colloquio visivo e che al medesimo dovesse essere applicata la disciplina dell'art. 16.2. della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 16.2, comma 4, di sottoporre la telefonata a registrazione e ascolto, nonché di effettuarla presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari destinatari della conversazione. E una volta operata la surroga del colloquio telefonico rispetto a quello visivo, il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dovesse avvenire nelle forme della videochiamata. 5 3. Sul punto, deve osservarsi che le modalità di svolgimento del colloquio rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione dell'ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento delle relazioni familiari, ai sensi degli artt. 29 Cost. e 28 Ord. pen. Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., deve esplicarsi attraverso la considerazione delle peculiari esigenze sottese al regime differenziato, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all'interno del sodalizio di appartenenza. Nondimeno, va ribadito che secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e di sicurezza e che esse siano non altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l'ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr. Corte cost., sentenza nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'Uomo richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo;
essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela;
risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimente idonee al conseguimento dello scopo;
non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 3.1. Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577). Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito 6 della cd. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio, come si dirà, per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato;
e che costituiscono, come ricordato, il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata. Il colloquio in videochiamata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19,•che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla situazione pandennica;
senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video- chiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Inoltre, tale possibilità è ulteriormente ridotta dal presidio costituito dalla videoripresa e dall'ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l'utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta. Fermo restando che tali profili pertengono a censure che il ricorrente ha prospettato deducendo vizio della motivazione, non consentito in caso di ricorso per cassazione in materia di reclamo giurisdizionale, circoscritto dal comma 4 dell'art. 35-bis Ord. pen. alla sola violazione di legge. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).
PER QUESTI MOTIVI
7 3--- Rigetta il ricorso. Così deciso in data 20/5/2021