Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2980/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SUMMA ALBERTO (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cuneo, C.F._2
Corso Soleri n. 11;
ATTORE contro
(C.F. e P. IVA. ), in persona del Presidente pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BERNARDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo: Email_1
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- rejectis adversis;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cuneo, Corso Nizza n. 21, nella causazione del sinistro occorso al signor in Borgo San Dalmazzo il 19/07/20; Parte_1
- conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patendi da parte attrice a seguito dell'incidente di cui in premessa, così come descritti nella narrazione e quantificati in complessivi € 114.409,55 o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
- in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle prove dedotte da questa difesa nell'atto di citazione del 20/10/21, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 09/04/22 e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 29/04/23.
- con il favore delle spese e degli onorari di giudizio;
- Salvis juribus.
CI DI CUNEO
pagina 1 di 11
Sin da ora, l'esponente si oppone all'ammissione dei capitoli ex adverso di prova articolati essendo i medesimi generici e valutativi, nonché da provarsi documentalmente.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 28.20.2021, il sig. conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la , in persona del Presidente pro tempore, domandandone la Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
19.07.2020.
L'attore chiedeva, in particolare, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
114.409,55 o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Assumeva infatti parte attrice che, nella data citata, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, l'SP 22 – in direzione Borgo San Dalmazzo – avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e, dopo aver urtato un veicolo che sopraggiungeva sulla sua sinistra, sarebbe caduto rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato. Come conseguenze di tale sinistro, al sig. veniva Pt_1 diagnosticata “frattura del terzo medio della clavicola destra” e “modesta raccolta emorragica palpebrale sovra orbitaria sinsitra…depressione con frattura dello spigolo somatico antero-superiore del corpo vertebrale D6. Frattura modicamente scomposta della sesta costa Firmato Da: SU anteriormente…frattura pluriframmentaria e scomposta con risparmio del muro posteriore del corpo vertebrale di L2…versamento emorragico dello spessore massimo di circa 1 cm a ridosso del muscolo psoas di sinistra estesa da D12 ad L4…”, con prognosi di circa 40 giorni e ricovero in Neurochirurgia (cfr. doc. 3, citazione); inoltre,
l'attore lamentava di aver riportato la rottura dell'impianto dentario all'arcata mascellare, con necessità di successiva sostituzione e reimpianto. Per tutte queste ragioni, l'attore proponeva il giudizio domandando la condanna della convenuta a titolo di responsabilità oggettiva.
2. La si costituiva contestando la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, Controparte_1 nonché eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare alla luce del fatto che erano presenti i segnali di pericolo a bordo strada e che l'incidente sia da ascrivere esclusivamente alla condotta negligente del danneggiato.
3. Alla prima udienza di comparizione, celebrata il 9.2.2022, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 10.11.2022, il giudice disponeva lo svolgimento dell'istruttoria orale.
pagina 2 di 11 All'udienza del 7.12.2022 venivano sentiti, anche a prova contraria, in qualità di testimoni indicati da parte attrice: , e;
per parte convenuta, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Parte_2 veniva invece escusso l'Ing. . Testimone_4
Con ordinanza del 3.7.2023, il giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: alla successiva udienza del 2.10.2023, l'attore dichiarava di aderire alla proposta formulata, mentre parte convenuta manifestava la propria contrarietà in merito.
Il giudice, preso atto del mancato accordo delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 settembre 2024, in esito alla quale assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 20.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Premesse. Responsabilità ex art. 2051 c.c.
1. In premessa, appare utile riassumere i principi cui la giurisprudenza di legittimità è approdata in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come definitivamente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
pagina 3 di 11 c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita – quanto in negativo -
l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente-
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito dalla Suprema Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
“secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne
pagina 4 di 11 sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, sent. 24.01.2024 n. 2376)
Riassuntivamente (Cassazione ord. 23.05.2023 n. 14228) presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa; l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un pagina 5 di 11 giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (vedi
Cassazione sentenza 9.04.2024 n. 9487: in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro; vedi Cass.
n. 12663 del 9.05.2024: incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode).
Dinamica del sinistro e responsabilità della convenuta.
Venendo al caso in esame, la dinamica del sinistro e la situazione della strada teatro dello stesso devono desumersi dalle prove testimoniali assunte e dalle riproduzioni fotografiche acquisite.
Il sig. il giorno 19.07.2020 poco prima di mezzogiorno, procedeva lungo la S.P. 22 in direzione Pt_1 di Borgo San Dalmazzo quando in Frazione Aradolo La Bruna, perdeva il controllo della bici e andava a urtare la vettura condotta dal sig. che lo stava superando sulla sinistra. Controparte_2
La strada in questione risulta riprodotta nelle fotografie allegate alla Relazione di incidente stradale redatta dai CC di Borgo San Dalmazzo:
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 Va precisato che all'arrivo della i veicoli erano stati spostati dalla posizione che avevano al CP_3 momento dell'urto e che la dinamica del sinistro veniva dagli operanti ricostruita in base alle dichiarazioni rese dal sig. e dal sig. (dichiarazioni che non sono Testimone_1 Controparte_2 allegate alla predetta Relazione).
Il sig. veniva sentito come testimone e, dopo aver genericamente confermato il capitolo di Tes_1 prova di parte attrice relativo alla dinamica del sinistro, riferiva in particolare: Io ero dietro la bici che andava verso Borgo San Dalmazzo nella data indicata. Non ricordo di preciso l'ora.” Capo 2:
“Prendendo visone del documento 1 riconosco il luogo dove è avvenuto l'incidente. Sulla condizione pagina 8 di 11 della strada nulla posso dire perché non ci ho fatto caso. Io ho visto che il ciclista a un certo punto ha cominciato a sbandare ed è andato addosso alla macchina che procedeva nella stessa direzione e lo stava sorpassando entrando, l'auto, nella corsia opposta. Il teste ribadiva di non essere in grado di descrivere lo stato della strada (se dissestato, come affermato da parte attrice) in quanto non vi aveva fatto caso, né sulla presenza o meno di segnaletica verticale (come sostenuto dalla convenuta).
Veniva poi escusso il teste che era trasportato sul mezzo che aveva superato la Testimone_5 bicicletta, il quale confermava che il sig. perdeva il controllo del mezzo e che il doc. 1 Pt_1
(fotografie allegate al rapporto dei CC) rappresentava lo stato dei luoghi ove era avvenuto il sinistro.
Confermava che la strada era dissestata e nulla riferiva sulla presenza o meno di segnaletica stradale verticale di pericolo.
L'operante intervenuto dopo il sinistro, , riferiva che: Il doc. 1 rappresenta il luogo Testimone_2 dove è avvenuto il sinistro e dove siamo intervenuti. Quando siamo arrivati il era già Pt_1 sull'ambulanza e poi è stato portato in ospedale. Abbiamo trovato un testimone e abbiamo ricostruito la dinamica sulla base delle dichiarazioni. Abbiamo poi effettuato i rilievi. Posso dire che il manto stradale era in pessime condizioni come si vede anche dalle foto dei rilievi. Confermo i rilievi che ho effettuato
Orbene, sulla circostanza che il manto stradale presentasse crepe e rappezzi, le fotografie riproducono bene il teatro del sinistro stradale, sicché in sé non può dubitarsi che quella fosse la condizione della strada provinciale a quell'epoca. Peraltro, la stessa deve ritenersi fosse adeguatamente segnalata all'inizio del rettilineo, laddove vi erano i cartelli indicanti pericolo, strada dissestata e limite di velocità dei 50 km/h.
L'immagine è tratta da googlemaps e riferita ad agosto 2019; è pur vero che il militare sentito come testimone ha escluso che vi fosse segnaletica verticale sul luogo del sinistro, ma nella sua stessa relazione di intervento detto luogo viene indicato come: strada rettilinea, a una carreggiata con doppio senso di marcio, pavimentazione dissestata, fondo stradale asciutto, visibilità buona e condizioni di tempo sereno e “Segnaletica: verticale e orizzontale”.
pagina 9 di 11 Posto che nel punto presumibile dell'urto non vi era alcun cartello, ma che quello di pericolo per strada dissestata era presente nella foto dell'agosto 2019 e in quelle scattate dall'ing. Testimone_4
(dirigente dalla Provincia escusso a testimone), deve ritenersi che, come da relazione dell'ing. Tes_4 detta segnaletica fosse presente anche all'epoca in entrambe le direzioni prima del tratto interessato dal sinistro.
In conclusione, può dirsi accertato che l'asfalto in quel tratto di strada era dissestato, con crepe e rappezzi e che il conseguente pericolo era ampiamente segnalato.
Dando ciò per appurato, resta il fatto che non vi è alcuna prova che parte attrice abbia sbandato a causa di detta situazione.
Già non è chiaro il punto in cui lo sbandamento è avvenuto, atteso che quando i Carabinieri sono arrivati sul posto i veicoli coinvolti erano stati spostati dalla posizione dell'urto e le foto allegati alla
Relazione riproducono la strada teatro del sinistro, senza una focalizzazione sul punto d'urto (vedi foto riprodotta a pag. 7)
Il testimone che seguiva il sig. ha confermato con sicurezza di averlo visto sbandare e urtare la Pt_1 vettura che lo stava superando, ma ha affermato di non avere neppure fatto caso al sedime stradale, con ciò evidentemente non collegando lo sbandamento a una disconnessione dell'asfalto. Il trasportato sulla vettura che lo superava ha confermato lo stato del manto stradale, ma non che la perdita di controllo fosse stata conseguente alle crepe.
Rammentato che, come ampiamente esposto nella premessa, incombe sul danneggiato la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res, tale dimostrazione non si esaurisce nella accertamento della irregolarità del manto stradale, perché in sé lo sbandamento della bicicletta ben poteva conseguire ad altri fatti: distrazione del conducente, presenza della vettura in fase di sorpasso troppo ravvicinato con conseguente manovra di cambio repentino di traiettoria di guida, eccessiva velocità in rapporto proprio alla situazione dei luoghi.
Va di contro osservato che: -il manto stradale era, pur nel suo dissesto, omogeneo, nel senso che non vi era nel punto presumibile di perdita del controllo una buca o una crepa di dimensioni maggiori a quelle del resto della strada in quel tratto;
-la condizione dell'asfalto era ampiamente segnalata, sicché si imponeva agli utenti (soprattutto ai ciclisti e motociclisti più sensibili alla irregolarità dell'asfalto) una particolare prudenza di guida;
-la visibilità era ottima essendo pieno giorno con tempo sereno e asciutto;
-il sig. era un provetto ciclista con un passato di competizione;
-quel tratto di strada Pt_1
(peraltro privo di corsia ciclabile e finanche di una banchina -la striscia bianca è quasi a ridotto del guard-rail) era a lui se non famigliare quantomeno noto sia in ragione del luogo di nascita ( ) e di Per_1 residenza ( sia perché inserito nel percorso della gara ciclistica cui l'attore Per_2 Persona_3 stesso ha dichiarato di avere partecipato in passato.
Risulta pertanto non provato il nesso di causalità tra la strada provinciale percorsa e il sinistro occorso, con conseguente rigetto della domanda.
Spese di lite
Tenuto conto della proposta conciliativa del Giudice e della peculiarità della fattispecie, le spese di lite vengono compensate per un mezzo, mentre il residuo mezzo è posto a carico dell'attore, soccombente.
pagina 10 di 11 Tenuto conto del valore della controversia pari all'importo del risarcimento dei danni richiesto in domanda (114.409,55), della non complessità della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte convenuta sono liquidate in euro 7.100 di cui euro 1300 per la fase di studio, euro 850 per la fase introduttiva, euro 2900 per la fase istruttoria ed euro 2200 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
parte attrice è dunque condannata al rimborso della somma di euro 3.625,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2980/2021 R.G.T. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) respinge la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna al rimborso, in favore di Parte_1 controparte, del residuo mezzo che liquida in euro 3.625,00 per compensi, oltre 1% Spese Generali, IVA
e CPA come per legge
Cuneo, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi
pagina 11 di 11