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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 233/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Daniela Lococo Presidente Rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 233/2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MO BA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
Controparte_1
-PARTE APPELLATA/CONTUMACE-
con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 03/10/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a parziale modifica della sentenza n. 3/2025 pronunciata dal Tribunale di Livorno pubblicata in data 8 gennaio
2025 a definizione del procedimento rubricato al n. RG 986/2023 VG. Voglia disporre:
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ove ritenuto utile per la decisione, relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale competente e di relazione del Servizio UFSMIA a seguito della presa in carico della minor Persona_1
2. Ordine di esibizione della documentazione reddituale aggiornata relativa ai redditi del sig er gli anni 2023 e 2024. CP_1
All'esito della esperita istruttoria, se ammessa e ritenuta necessaria alla decisione, o della diversa valutazione degli elementi risultanti dal primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Voglia disporre NEL MERITO:
4. Affidare in via esclusiva e rafforzata alla madre i figl Persona_1 [...]
prevedendo la specifica facoltà della madre di assumere le Persona_2
decisioni più importanti nell'interesse degli stessi senza necessità di autorizzazione da parte del padre.
5. Disporre modalità di visite in modalità protetta tra padre e figli, sotto la supervisione del servizio sociale competente, con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dei minori e della ricorrente, prevedendo, ove ritenuto opportuno, un percorso psicologico presso l'UFSMIA competente ed un adeguato percorso psicoterapeutico per il padre.
6. Disporre il versamento di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, che tenga conto della differenza reddituale delle parti, delle esigenze dei figli, e dei diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli;
2 7. A conferma della sentenza impugnata, disporre che l'Assegno Unico in favore di entrambi i figli, venga percepito totalmente dalla sig.r Con vittoria di Parte_1
spese ed onorari”;
per il P.G. interveniente: “Visto per intervento”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 3/2025 il Tribunale di Livorno decideva in via definitiva sul ricorso presentato, ex art. 337 quater, da per vedersi accogliere la domanda Parte_1
di affido esclusivo rafforzato, di regolamentazione di visite in modalità protetta col padre e del contributo al mantenimento dei figli e nati, rispettivamente Per_1 Per_3
in data 23.07.2019 e in data18.11.2022, dall'unione sentimentale con CP_1
emettendo il seguente dispositivo:
[...]
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via esclusiva i minori alla madre;
2. dispone che il padre possa vedere i figli come indicato in parte motiva;
3. manda ai Servizi perché attivino un percorso UFSMIA per la figlia maggiore della coppia e proseguano gli incontri assistiti padre figli;
4. dispone che il resistente versi entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna la somma complessiva di € 250,00, oltre Istat a titolo di mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli;
[…]”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione si osserva che la ricorrente, a fondamento della propria domanda, deduceva che la convivenza con CP_1
si era interrotta, nel settembre 2022, a seguito di agiti violenti da parte di
[...]
quest'ultimo nei confronti della stessa. In particolar modo, la ichiamava un grave Pt_1
episodio, avvenuto nell'agosto del 2022, in occasione del quale ella era stata aggredita
3 fisicamente dal compagno, rientrato a casa in stato alterato da alcol, con spinte e ripetuti calci sulla pancia seppur in attesa del figlio, riconosciuto tra l'altro, dopo la nascita, dalla sola madre;
che a seguito di tale accadimento, si era rivolta all'
[...]
del servizio sociale di Piombino, manifestando la volontà di Controparte_2
allontanarsi dall'abitazione familiare insieme alla figlia minore e venendo, così,
collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.
Si costituiva contestando i fatti e i comportamenti violenti descritti CP_1
dalla ricorrente, rilevando che il procedimento penale a carico dello stesso era stato,
nel frattempo, archiviato;
quanto al suo rapporto coi figli, il resistente deduceva di non aver mai potuto svolgere il proprio ruolo genitoriale a causa di condotte ostacolanti poste in essere dalla nonché si dichiarava intenzionato a procedere al Pt_1
riconoscimento del figlio . Sul punto chiedeva, altresì, l'espletamento di CTU Per_3
psicologica volta a valutare le capacità genitoriali di entrambe le figure genitoriali.
Concludeva per l'affido condiviso dei figli con iniziale collocamento dei figli minori presso la madre, regolamentazione degli incontri padre/figli e versamento di una somma, a titolo di contributo al mantenimento a proprio carico, nella misura complessiva di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Livorno - rilevato che la causa, dopo l'avvenuto riconoscimento del figlio da parte del padre, era stata istruita mediante il deposito di plurime Per_3
relazioni dei Servizi Sociali e l'attivazione di incontri protetti padre-figli in spazi neutri – decideva per l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente ritenendo che la figura paterna aveva dimostrato delle gravi criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Sul punto, il primo giudicante motivava in tal senso: “In primo luogo, per alcuni periodi, sia all'inizio del procedimento che nel corso dello stesso, non è stato facilmente reperibile, ha avuto un contegno non collaborativo con i Servizi, ha spesso disdetto o non si è presentato agli incontri osservati con i bambini, malgrado la figlia più grande lo aspettasse con ansia;
i Servizi sono poi riusciti ad avere contatti proficui con il resistente solo grazie alla mediazione del suo avvocato e, in ogni caso, il resistente non ha compreso che il percorso messo in atto era volto a inserirlo
4 gradualmente e con le dovute cautele di nuovo nella vita dei figli, di cui uno nato durante la permanenza nella struttura protetta della ricorrente e l'altra, ancora in tenera età e che aveva, comunque, riferito ai Servizi di avere assistito a comportamenti violenti del padre verso la madre. Inoltre, il resistente durante il procedimento non ha mai provveduto al mantenimento della prole, malgrado in udienza il suo difensore avesse dichiarato che il suo assistito era disponibile in minima misura a mantenere i figli;
inoltre, lo stesso ha indebitamente percepito metà dell'assegno unico previsto per la figlia, di cui, però, il medesimo di fatto non si occupa da tempo”.
Pertanto, alla luce di ciò, il Giudice di primo grado assumeva che il comportamento del resistente - sebbene riconosciute le difficoltà logistiche per quest'ultimo nel potersi presentare agli incontri, svolgendo lavoro di operaio agricolo e privo di patente guida
- non poteva considerarsi sufficientemente collaborativo nonché indice di una scarsa affidabilità come figura genitoriale;
al contrario, la aveva tenuto un Pt_1
atteggiamento collaborativo con gli operatori coinvolti e non aveva mai posto in essere agiti volti ad ostacolare il rapporto padre-figli, smentendo quanto allegato dal resistente sul punto;
disponeva quindi le modalità degli incontri tra i CP_1
minori ossia, inizialmente, in forma assistita per almeno una volta alla settimana per poi divenire in forma libera per due pomeriggi alla settimana, salvo eventuali criticità
segnalate dai Servizi sociali territorialmente competenti.
Infine, quanto al contributo al mantenimento, il primo giudice poneva a carico del resistente la somma complessiva mensile di 250,00 euro, per avere lo stesso un reddito mensile netto di circa 1.000,00 euro. Per il resto, decideva come da dispositivo ponendo a carico del convenuto le spese di pertinenza della controparte, liquidate in complessivi 1940,35 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.
II. Propone appello , muovendo le seguenti censure: Parte_1
i. con il primo motivo, parte appellante lamenta - in ordine al regime di affidamento
– un'errata valutazione dei fatti e la conseguente contraddittorietà della motivazione del provvedimento de quo poiché, seppur dalle “plurime relazioni del servizio sociale,
5 relazioni relative agli incontri protetti, produzioni documentali” sia risultato pacifico il comportamento di grave pregiudizio e disinteresse nei confronti dei minori da parte del padre e riconosciuto come tale anche dal primo giudicante, era tuttavia disposto il regime di affidamento esclusivo semplice anziché rafforzato ex art 337 quater c.c.
A sostegno del proprio assunto, la appresenta di riscontrare delle difficoltà nella Pt_1
gestione di alcune pratiche nell'interesse dei minori. Infatti, evidenzia di non riuscire ad ottenere le autorizzazioni da parte del padre ogni qualvolta che ciò si renda necessario secondo il regime previsto.
Pertanto, l'odierna appellante insiste per l'affidamento super esclusivo per essere più
confacente all'interesse del minore poiché permetterebbe al genitore affidatario di poter prendere in piena autonomia le decisioni che lo riguardano qualora, come nel caso di specie, l'altro genitore si dimostri totalmente disinteressato alla vita del figlio,
così da non dover ricorrere ogni volta al Giudice Tutelare.
ii. Con il secondo motivo di gravame, la impugna la statuizione relativa alle Pt_1
modalità di frequentazione padre-figli, rilevando l'errata valutazione dei fatti da parte del primo giudicante con conseguente illogicità della motivazione. In particolare, parte appellante rappresenta come il Tribunale di Livorno non abbia tenuto in considerazione quanto relazionato dai servizi territorialmente competenti sull'andamento degli incontri osservati;
che tale modalità di frequentazione è da ritenersi del tutto inadeguata e poco tutelante sia per i minori che per la vista la Pt_1
condotta altalenante dimostrata dal padre nei confronti dei figli, così come viene anche evidenziato nell'ultima relazione dei servizi depositata in data 06.11.2024 (doc.
7) e confermato nella e-mail di aggiornamento della struttura (doc.11). Infatti,
l'odierna appellante rileva che proprio da tali relazioni sarebbe emersa una grave difficoltà del resistente a mantenere una relazione costante con i figli nonostante la calendarizzazione settimanale degli incontri protetti, i quali non si sono svolti regolarmente. A testimonianza di ciò, la rappresenta come gli incontri in Pt_1
presenza siano talvolta iniziati in ritardo o terminati in anticipo ovvero siano stati sospesi, per il mese di luglio e agosto, svolgendosi unicamente tramite brevi
6 videochiamate settimanali;
che a settembre si è tenuto un solo incontro, in data 28
settembre, avendo il padre riferito ai servizi sociali di non potervi presenziare per impegni lavorativi.
iii. Con l'ultimo motivo di censura, parte appellante deduce l'inadeguatezza del quantum del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente, così come determinato con il provvedimento de quo, per le seguenti ragioni:
-l'importo pari alla somma complessiva di 250,00 euro mensili appare del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze legate alla crescita dei due minori vista anche la tenera età di entrambi;
-la determinazione del contributo era operata in assenza di comparazione delle situazioni reddituali delle parti;
a tal proposito, l'odierna appellante rappresenta di non svolgere al momento alcuna attività lavorativa, occupandosi interamente della cura dei figli e avendo potuto percepire la somma per intero dell'AUU, pari a 400,00 euro mensili, solo a partire da marzo 2024 poiché fino a quella data il padre percepiva il
50% (diversamente, come emerso dal CUD 2022 (rif. anno 2021) e CUD CP_1
2023 (rif. anno 2022), ha sempre svolto attività lavorativa, percependo complessivamente un reddito annuo da lavoro dipendente pari a circa 14.000,00 euro oltre al TFR per ciascun contratto); inoltre, nonostante non via sia alcuna dichiarazione reddituale relativa agli ultimi due anni, è da ritenere, da quanto riferito dallo stesso resistente, che questi abbia svolto ininterrottamente attività lavorativa giacché per motivi di lavoro ha dovuto più volte disdire gli incontri calendarizzati;
- detto contributo era fissato in difetto di alcuna contemperanza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dal momento che la madre si occupa totalmente della gestione dei figli, anche dal punto di vista economico, accollandosi per intero anche le spese straordinarie poiché il padre non vi ha mai provveduto, al pari del mantenimento ordinario.
Per tutti questi motivi, l'appellante formulava le richieste riportate in epigrafe.
7 III. Nonostante la regolarità della notifica non si è Controparte_1
costituito e pertanto, questa Corte ha provveduto a dichiararne la contumacia con ordinanza del 09.07.2025.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore Generale in Sede,
che apponeva il visto di intervento, ad esito della discussione la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello così proposto può trovare parziale accoglimento nei seguenti termini:
Col primo motivo di censura la si duole della mancata applicazione dell'affido Pt_1
esclusivo in forma rafforzata, rilevandone la necessità per una serie di difficoltà
riscontrate nella gestione di alcune pratiche nell'interesse dei minori, specificamente in ordine al rilascio del passaporto idoneo all'espatrio e a sottoporre il piccolo Per_3
all'intervento di circoncisione, ovvero per il disinteresse da parte del CP_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Preliminarmente, occorre richiamare la normativa di riferimento, ossia l'art 337 quater c.c., il quale prevede la possibilità di derogare all'affidamento condiviso, regola generale nel nostro ordinamento, optando per l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, laddove il giudice ritenga con “provvedimento motivato che l'affidamento all'altro [n.d.r. genitore] sia contrario all'interesse del minore”, prevedendo comunque la necessità che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori, “salvo che non sia diversamente stabilito”. Quest'ultima disposizione è stata intesa come volontà del Legislatore di affermare la derogabilità al suddetto regime, portando alla previsione della figura dell'affidamento esclusivo cd rafforzato, in forza del quale il genitore affidatario in via super esclusiva assume, nell'interesse del figlio minore, tutte le decisioni anche quella di maggiore importanza, tra cui quelle mediche, scolastiche, educative e di residenza abituale;
rimane comunque al genitore non affidatario il “diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
8 pregiudizievoli al loro interesse”. Sul punto recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal senso “l'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337 ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo. L'affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge” (Corte di Cassazione, sentenza n. 24876, del
09 settembre 2025).
Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno ha correttamente ritenuto di dover disporre l'affidamento esclusivo in capo alla ricorrente, fondando la propria decisione su un giudizio prognostico basato su elementi concreti circa la capacità del genitore di crescere ed educare i figli, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civile ordinanza n. 26534/2024) e pertanto, assumendo una decisione motivata non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 16593/2008), senza ricorrere alla misura più invasiva quale l'affido esclusivo rafforzato.
Questa Corte condivide la scelta operata dal primo giudice laddove i motivi lamentati dall'odierna appellante non appaiono sufficienti per ricorrere a tale regime
9 derogatorio. Infatti, come già rilevato, la ha rappresentato la difficoltà di non Pt_1
riuscire ad ottenere l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio,
doglianza che all'attualità è da considerarsi priva di pregio poiché superata a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di quanto all'altra motivazione CP_1
addotta a fondamento della domanda, ossia l'autorizzazione all'intervento di circoncisione per il piccolo , appare opportuno rilevare che trattasi, nel caso di Per_3
specie e non provato diversamente, di una pratica che verrebbe svolta per ragioni culturali/religiose e non per questioni medico sanitarie nell'interesse del minore e,
pertanto, di per sé tale da non poter giustificare l'accoglimento della domanda in punto di affido esclusivo rafforzato;
mentre, nel contempo, è emerso come la stessa ricorrente (v. relazioni degli assistenti sociali territoriali competenti e depositate in data 03.10.2025) non riscontri alcuna difficoltà ad esercitare la propria responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni scolastiche – che dovrebbero essere prese congiuntamente dai genitori anche laddove operi l'affido esclusivo - atteso che la stessa ha potuto procedere all'iscrizione dei figli rispettivamente alla scuola elementare e alla scuola materna in Piombino.
Inoltre, dalle relazioni degli operatori è emerso un attaccamento emotivo dei bambini nei confronti della figura paterna, tanto che nella relazione datata al 03.06.2025
l'educatrice di Spazio Neutro, nella persona della dott.ssa Per_4 Controparte_3
riferiva in tal senso “Entrambi i minori accettano con piacere la presenza del padre, lo abbracciano, gli stanno in braccio e interagiscono positivamente quando lui richiama la loro attenzione [omissis]. Genericamente non è necessario il mio intervento durante i loro incontri [omissis]”. Pertanto, non appare nell'interesse dei minori l'applicazione di un affido, come quello super esclusivo, fortemente limitativo del ruolo paterno,
nonostante le riscontrate criticità, in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli riferibili allo stesso o di assoluto disinteresse dal medesimo manifestato, anche allo scopo di conservare il legame tuttora sussistente tra il padre e i figli minori (fermo restando che i fatti di cui alla denuncia di maltrattamenti sporta dall'odierna appellante erano ritenuti non dimostrati, con decreto di archiviazione in data 11
10 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Livorno, allegato dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado).
Parimenti, si ritiene non meritevole di accoglimento il secondo motivo di censura, per mezzo del quale la rappresenta come pregiudizievole la decisione, assunta dal Pt_1
primo giudice, di procedere nel tempo alla liberalizzazione degli incontri tra padre e figli, atteso che alla suddetta modalità, come specificato dal Tribunale di Livorno in parte motiva, vi si potrà addivenire qualora i Servizi sociali non individueranno delle criticità tali da non permettere di procedere in tal senso;
deve peraltro tenersi conto,
a tal fine, dell'andamento positivo degli incontri come descritti nella relazione dei
Servizi Sociali nella relazione datata 10 settembre 2025, pervenuta per l'udienza di discussione, a dimostrazione di un legame affettivo esistente tra il suddetto e i figli minori.
Il terzo motivo di gravame, relativo al quantum del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre, e rispetto al quale l'odierna appellante lamenta l'esiguità e l'inadeguatezza a far fronte alle esigenze dei minori, è meritevole di accoglimento. Sul
punto, in primo luogo, si richiama giurisprudenza di legittimità, la quale ha sancito il principio secondo cui “In sede di quantificazione dell'ammontare del contributo di mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è necessario che il giudice assumi il principio di proporzionalità in base al quale si renda necessaria una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenersi in considerazione le esigenze attuali dei figli e di tenore da essi goduto” (Cass. sent. n. 19299/2020); nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la al momento non svolge Pt_1
stabilmente attività lavorativa mentre il come emerso dagli atti CP_1
depositati nelle more del giudizio di primo grado, lavora come operaio agricolo percependo i redditi documentati in atti, comunque coerenti con la natura e l'entità
dell'impegno profuso nello svolgimento di tale attività in cui egli risulta pienamente inserito.
Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la
11 crescita” della prole, che certamente non può essere garantito con la somma già attribuita dal primo Giudice (si osserva a riguardo che già con ordinanza del
29.11.2023 il primo giudice aveva previsto in via provvisoria il versamento di un importo mensile nella misura di euro 300,00 complessivi, richiamato in questa sede dalla difesa dell'appellante).
Pertanto, tenuto conto anche dei tempi pressoché esclusivi di permanenza dei minori presso la madre e delle risorse attualmente disponibili per entrambe le parti e valutato di dover confermare l'integrale percezione dell'AUU, pari alla somma di 400,00 euro mensili circa, da parte della , si rende opportuno disporre un Parte_1
contributo al mantenimento dei figli a carico di attesa anche la di lui CP_1
capacità lavorativa e reddituale, per la somma complessiva di euro 300,00 mensili
(150,00 euro mensili a figlio) da versare in favore dell'odierna appellante con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate dal primo Giudice.
II. Quanto alle spese di lite relative al presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza, al pari di quelle del giudizio di primo grado, come già liquidate, sulla base dell'accoglimento seppure parziale della domanda sotto il profilo economico,
come da dispositivo (esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile nei limiti di quanto riconosciuto, e della riduzione per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Livorno, in parziale riforma, così provvede:
1)Ridetermina il contributo per il mantenimento della prole posto a carico di
[...]
, nel complessivo importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per Controparte_1
ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
12 2) conferma nel resto;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
controparte, da versarsi in favore dell'Erario, liquidate in € 992,00, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
13
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Daniela Lococo Presidente Rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 233/2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MO BA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
Controparte_1
-PARTE APPELLATA/CONTUMACE-
con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 03/10/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a parziale modifica della sentenza n. 3/2025 pronunciata dal Tribunale di Livorno pubblicata in data 8 gennaio
2025 a definizione del procedimento rubricato al n. RG 986/2023 VG. Voglia disporre:
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ove ritenuto utile per la decisione, relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale competente e di relazione del Servizio UFSMIA a seguito della presa in carico della minor Persona_1
2. Ordine di esibizione della documentazione reddituale aggiornata relativa ai redditi del sig er gli anni 2023 e 2024. CP_1
All'esito della esperita istruttoria, se ammessa e ritenuta necessaria alla decisione, o della diversa valutazione degli elementi risultanti dal primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Voglia disporre NEL MERITO:
4. Affidare in via esclusiva e rafforzata alla madre i figl Persona_1 [...]
prevedendo la specifica facoltà della madre di assumere le Persona_2
decisioni più importanti nell'interesse degli stessi senza necessità di autorizzazione da parte del padre.
5. Disporre modalità di visite in modalità protetta tra padre e figli, sotto la supervisione del servizio sociale competente, con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dei minori e della ricorrente, prevedendo, ove ritenuto opportuno, un percorso psicologico presso l'UFSMIA competente ed un adeguato percorso psicoterapeutico per il padre.
6. Disporre il versamento di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, che tenga conto della differenza reddituale delle parti, delle esigenze dei figli, e dei diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli;
2 7. A conferma della sentenza impugnata, disporre che l'Assegno Unico in favore di entrambi i figli, venga percepito totalmente dalla sig.r Con vittoria di Parte_1
spese ed onorari”;
per il P.G. interveniente: “Visto per intervento”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 3/2025 il Tribunale di Livorno decideva in via definitiva sul ricorso presentato, ex art. 337 quater, da per vedersi accogliere la domanda Parte_1
di affido esclusivo rafforzato, di regolamentazione di visite in modalità protetta col padre e del contributo al mantenimento dei figli e nati, rispettivamente Per_1 Per_3
in data 23.07.2019 e in data18.11.2022, dall'unione sentimentale con CP_1
emettendo il seguente dispositivo:
[...]
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via esclusiva i minori alla madre;
2. dispone che il padre possa vedere i figli come indicato in parte motiva;
3. manda ai Servizi perché attivino un percorso UFSMIA per la figlia maggiore della coppia e proseguano gli incontri assistiti padre figli;
4. dispone che il resistente versi entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna la somma complessiva di € 250,00, oltre Istat a titolo di mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli;
[…]”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione si osserva che la ricorrente, a fondamento della propria domanda, deduceva che la convivenza con CP_1
si era interrotta, nel settembre 2022, a seguito di agiti violenti da parte di
[...]
quest'ultimo nei confronti della stessa. In particolar modo, la ichiamava un grave Pt_1
episodio, avvenuto nell'agosto del 2022, in occasione del quale ella era stata aggredita
3 fisicamente dal compagno, rientrato a casa in stato alterato da alcol, con spinte e ripetuti calci sulla pancia seppur in attesa del figlio, riconosciuto tra l'altro, dopo la nascita, dalla sola madre;
che a seguito di tale accadimento, si era rivolta all'
[...]
del servizio sociale di Piombino, manifestando la volontà di Controparte_2
allontanarsi dall'abitazione familiare insieme alla figlia minore e venendo, così,
collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.
Si costituiva contestando i fatti e i comportamenti violenti descritti CP_1
dalla ricorrente, rilevando che il procedimento penale a carico dello stesso era stato,
nel frattempo, archiviato;
quanto al suo rapporto coi figli, il resistente deduceva di non aver mai potuto svolgere il proprio ruolo genitoriale a causa di condotte ostacolanti poste in essere dalla nonché si dichiarava intenzionato a procedere al Pt_1
riconoscimento del figlio . Sul punto chiedeva, altresì, l'espletamento di CTU Per_3
psicologica volta a valutare le capacità genitoriali di entrambe le figure genitoriali.
Concludeva per l'affido condiviso dei figli con iniziale collocamento dei figli minori presso la madre, regolamentazione degli incontri padre/figli e versamento di una somma, a titolo di contributo al mantenimento a proprio carico, nella misura complessiva di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Livorno - rilevato che la causa, dopo l'avvenuto riconoscimento del figlio da parte del padre, era stata istruita mediante il deposito di plurime Per_3
relazioni dei Servizi Sociali e l'attivazione di incontri protetti padre-figli in spazi neutri – decideva per l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente ritenendo che la figura paterna aveva dimostrato delle gravi criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Sul punto, il primo giudicante motivava in tal senso: “In primo luogo, per alcuni periodi, sia all'inizio del procedimento che nel corso dello stesso, non è stato facilmente reperibile, ha avuto un contegno non collaborativo con i Servizi, ha spesso disdetto o non si è presentato agli incontri osservati con i bambini, malgrado la figlia più grande lo aspettasse con ansia;
i Servizi sono poi riusciti ad avere contatti proficui con il resistente solo grazie alla mediazione del suo avvocato e, in ogni caso, il resistente non ha compreso che il percorso messo in atto era volto a inserirlo
4 gradualmente e con le dovute cautele di nuovo nella vita dei figli, di cui uno nato durante la permanenza nella struttura protetta della ricorrente e l'altra, ancora in tenera età e che aveva, comunque, riferito ai Servizi di avere assistito a comportamenti violenti del padre verso la madre. Inoltre, il resistente durante il procedimento non ha mai provveduto al mantenimento della prole, malgrado in udienza il suo difensore avesse dichiarato che il suo assistito era disponibile in minima misura a mantenere i figli;
inoltre, lo stesso ha indebitamente percepito metà dell'assegno unico previsto per la figlia, di cui, però, il medesimo di fatto non si occupa da tempo”.
Pertanto, alla luce di ciò, il Giudice di primo grado assumeva che il comportamento del resistente - sebbene riconosciute le difficoltà logistiche per quest'ultimo nel potersi presentare agli incontri, svolgendo lavoro di operaio agricolo e privo di patente guida
- non poteva considerarsi sufficientemente collaborativo nonché indice di una scarsa affidabilità come figura genitoriale;
al contrario, la aveva tenuto un Pt_1
atteggiamento collaborativo con gli operatori coinvolti e non aveva mai posto in essere agiti volti ad ostacolare il rapporto padre-figli, smentendo quanto allegato dal resistente sul punto;
disponeva quindi le modalità degli incontri tra i CP_1
minori ossia, inizialmente, in forma assistita per almeno una volta alla settimana per poi divenire in forma libera per due pomeriggi alla settimana, salvo eventuali criticità
segnalate dai Servizi sociali territorialmente competenti.
Infine, quanto al contributo al mantenimento, il primo giudice poneva a carico del resistente la somma complessiva mensile di 250,00 euro, per avere lo stesso un reddito mensile netto di circa 1.000,00 euro. Per il resto, decideva come da dispositivo ponendo a carico del convenuto le spese di pertinenza della controparte, liquidate in complessivi 1940,35 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.
II. Propone appello , muovendo le seguenti censure: Parte_1
i. con il primo motivo, parte appellante lamenta - in ordine al regime di affidamento
– un'errata valutazione dei fatti e la conseguente contraddittorietà della motivazione del provvedimento de quo poiché, seppur dalle “plurime relazioni del servizio sociale,
5 relazioni relative agli incontri protetti, produzioni documentali” sia risultato pacifico il comportamento di grave pregiudizio e disinteresse nei confronti dei minori da parte del padre e riconosciuto come tale anche dal primo giudicante, era tuttavia disposto il regime di affidamento esclusivo semplice anziché rafforzato ex art 337 quater c.c.
A sostegno del proprio assunto, la appresenta di riscontrare delle difficoltà nella Pt_1
gestione di alcune pratiche nell'interesse dei minori. Infatti, evidenzia di non riuscire ad ottenere le autorizzazioni da parte del padre ogni qualvolta che ciò si renda necessario secondo il regime previsto.
Pertanto, l'odierna appellante insiste per l'affidamento super esclusivo per essere più
confacente all'interesse del minore poiché permetterebbe al genitore affidatario di poter prendere in piena autonomia le decisioni che lo riguardano qualora, come nel caso di specie, l'altro genitore si dimostri totalmente disinteressato alla vita del figlio,
così da non dover ricorrere ogni volta al Giudice Tutelare.
ii. Con il secondo motivo di gravame, la impugna la statuizione relativa alle Pt_1
modalità di frequentazione padre-figli, rilevando l'errata valutazione dei fatti da parte del primo giudicante con conseguente illogicità della motivazione. In particolare, parte appellante rappresenta come il Tribunale di Livorno non abbia tenuto in considerazione quanto relazionato dai servizi territorialmente competenti sull'andamento degli incontri osservati;
che tale modalità di frequentazione è da ritenersi del tutto inadeguata e poco tutelante sia per i minori che per la vista la Pt_1
condotta altalenante dimostrata dal padre nei confronti dei figli, così come viene anche evidenziato nell'ultima relazione dei servizi depositata in data 06.11.2024 (doc.
7) e confermato nella e-mail di aggiornamento della struttura (doc.11). Infatti,
l'odierna appellante rileva che proprio da tali relazioni sarebbe emersa una grave difficoltà del resistente a mantenere una relazione costante con i figli nonostante la calendarizzazione settimanale degli incontri protetti, i quali non si sono svolti regolarmente. A testimonianza di ciò, la rappresenta come gli incontri in Pt_1
presenza siano talvolta iniziati in ritardo o terminati in anticipo ovvero siano stati sospesi, per il mese di luglio e agosto, svolgendosi unicamente tramite brevi
6 videochiamate settimanali;
che a settembre si è tenuto un solo incontro, in data 28
settembre, avendo il padre riferito ai servizi sociali di non potervi presenziare per impegni lavorativi.
iii. Con l'ultimo motivo di censura, parte appellante deduce l'inadeguatezza del quantum del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente, così come determinato con il provvedimento de quo, per le seguenti ragioni:
-l'importo pari alla somma complessiva di 250,00 euro mensili appare del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze legate alla crescita dei due minori vista anche la tenera età di entrambi;
-la determinazione del contributo era operata in assenza di comparazione delle situazioni reddituali delle parti;
a tal proposito, l'odierna appellante rappresenta di non svolgere al momento alcuna attività lavorativa, occupandosi interamente della cura dei figli e avendo potuto percepire la somma per intero dell'AUU, pari a 400,00 euro mensili, solo a partire da marzo 2024 poiché fino a quella data il padre percepiva il
50% (diversamente, come emerso dal CUD 2022 (rif. anno 2021) e CUD CP_1
2023 (rif. anno 2022), ha sempre svolto attività lavorativa, percependo complessivamente un reddito annuo da lavoro dipendente pari a circa 14.000,00 euro oltre al TFR per ciascun contratto); inoltre, nonostante non via sia alcuna dichiarazione reddituale relativa agli ultimi due anni, è da ritenere, da quanto riferito dallo stesso resistente, che questi abbia svolto ininterrottamente attività lavorativa giacché per motivi di lavoro ha dovuto più volte disdire gli incontri calendarizzati;
- detto contributo era fissato in difetto di alcuna contemperanza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dal momento che la madre si occupa totalmente della gestione dei figli, anche dal punto di vista economico, accollandosi per intero anche le spese straordinarie poiché il padre non vi ha mai provveduto, al pari del mantenimento ordinario.
Per tutti questi motivi, l'appellante formulava le richieste riportate in epigrafe.
7 III. Nonostante la regolarità della notifica non si è Controparte_1
costituito e pertanto, questa Corte ha provveduto a dichiararne la contumacia con ordinanza del 09.07.2025.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore Generale in Sede,
che apponeva il visto di intervento, ad esito della discussione la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello così proposto può trovare parziale accoglimento nei seguenti termini:
Col primo motivo di censura la si duole della mancata applicazione dell'affido Pt_1
esclusivo in forma rafforzata, rilevandone la necessità per una serie di difficoltà
riscontrate nella gestione di alcune pratiche nell'interesse dei minori, specificamente in ordine al rilascio del passaporto idoneo all'espatrio e a sottoporre il piccolo Per_3
all'intervento di circoncisione, ovvero per il disinteresse da parte del CP_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Preliminarmente, occorre richiamare la normativa di riferimento, ossia l'art 337 quater c.c., il quale prevede la possibilità di derogare all'affidamento condiviso, regola generale nel nostro ordinamento, optando per l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, laddove il giudice ritenga con “provvedimento motivato che l'affidamento all'altro [n.d.r. genitore] sia contrario all'interesse del minore”, prevedendo comunque la necessità che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori, “salvo che non sia diversamente stabilito”. Quest'ultima disposizione è stata intesa come volontà del Legislatore di affermare la derogabilità al suddetto regime, portando alla previsione della figura dell'affidamento esclusivo cd rafforzato, in forza del quale il genitore affidatario in via super esclusiva assume, nell'interesse del figlio minore, tutte le decisioni anche quella di maggiore importanza, tra cui quelle mediche, scolastiche, educative e di residenza abituale;
rimane comunque al genitore non affidatario il “diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
8 pregiudizievoli al loro interesse”. Sul punto recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal senso “l'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337 ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo. L'affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge” (Corte di Cassazione, sentenza n. 24876, del
09 settembre 2025).
Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno ha correttamente ritenuto di dover disporre l'affidamento esclusivo in capo alla ricorrente, fondando la propria decisione su un giudizio prognostico basato su elementi concreti circa la capacità del genitore di crescere ed educare i figli, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civile ordinanza n. 26534/2024) e pertanto, assumendo una decisione motivata non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 16593/2008), senza ricorrere alla misura più invasiva quale l'affido esclusivo rafforzato.
Questa Corte condivide la scelta operata dal primo giudice laddove i motivi lamentati dall'odierna appellante non appaiono sufficienti per ricorrere a tale regime
9 derogatorio. Infatti, come già rilevato, la ha rappresentato la difficoltà di non Pt_1
riuscire ad ottenere l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio,
doglianza che all'attualità è da considerarsi priva di pregio poiché superata a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di quanto all'altra motivazione CP_1
addotta a fondamento della domanda, ossia l'autorizzazione all'intervento di circoncisione per il piccolo , appare opportuno rilevare che trattasi, nel caso di Per_3
specie e non provato diversamente, di una pratica che verrebbe svolta per ragioni culturali/religiose e non per questioni medico sanitarie nell'interesse del minore e,
pertanto, di per sé tale da non poter giustificare l'accoglimento della domanda in punto di affido esclusivo rafforzato;
mentre, nel contempo, è emerso come la stessa ricorrente (v. relazioni degli assistenti sociali territoriali competenti e depositate in data 03.10.2025) non riscontri alcuna difficoltà ad esercitare la propria responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni scolastiche – che dovrebbero essere prese congiuntamente dai genitori anche laddove operi l'affido esclusivo - atteso che la stessa ha potuto procedere all'iscrizione dei figli rispettivamente alla scuola elementare e alla scuola materna in Piombino.
Inoltre, dalle relazioni degli operatori è emerso un attaccamento emotivo dei bambini nei confronti della figura paterna, tanto che nella relazione datata al 03.06.2025
l'educatrice di Spazio Neutro, nella persona della dott.ssa Per_4 Controparte_3
riferiva in tal senso “Entrambi i minori accettano con piacere la presenza del padre, lo abbracciano, gli stanno in braccio e interagiscono positivamente quando lui richiama la loro attenzione [omissis]. Genericamente non è necessario il mio intervento durante i loro incontri [omissis]”. Pertanto, non appare nell'interesse dei minori l'applicazione di un affido, come quello super esclusivo, fortemente limitativo del ruolo paterno,
nonostante le riscontrate criticità, in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli riferibili allo stesso o di assoluto disinteresse dal medesimo manifestato, anche allo scopo di conservare il legame tuttora sussistente tra il padre e i figli minori (fermo restando che i fatti di cui alla denuncia di maltrattamenti sporta dall'odierna appellante erano ritenuti non dimostrati, con decreto di archiviazione in data 11
10 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Livorno, allegato dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado).
Parimenti, si ritiene non meritevole di accoglimento il secondo motivo di censura, per mezzo del quale la rappresenta come pregiudizievole la decisione, assunta dal Pt_1
primo giudice, di procedere nel tempo alla liberalizzazione degli incontri tra padre e figli, atteso che alla suddetta modalità, come specificato dal Tribunale di Livorno in parte motiva, vi si potrà addivenire qualora i Servizi sociali non individueranno delle criticità tali da non permettere di procedere in tal senso;
deve peraltro tenersi conto,
a tal fine, dell'andamento positivo degli incontri come descritti nella relazione dei
Servizi Sociali nella relazione datata 10 settembre 2025, pervenuta per l'udienza di discussione, a dimostrazione di un legame affettivo esistente tra il suddetto e i figli minori.
Il terzo motivo di gravame, relativo al quantum del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre, e rispetto al quale l'odierna appellante lamenta l'esiguità e l'inadeguatezza a far fronte alle esigenze dei minori, è meritevole di accoglimento. Sul
punto, in primo luogo, si richiama giurisprudenza di legittimità, la quale ha sancito il principio secondo cui “In sede di quantificazione dell'ammontare del contributo di mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è necessario che il giudice assumi il principio di proporzionalità in base al quale si renda necessaria una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenersi in considerazione le esigenze attuali dei figli e di tenore da essi goduto” (Cass. sent. n. 19299/2020); nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la al momento non svolge Pt_1
stabilmente attività lavorativa mentre il come emerso dagli atti CP_1
depositati nelle more del giudizio di primo grado, lavora come operaio agricolo percependo i redditi documentati in atti, comunque coerenti con la natura e l'entità
dell'impegno profuso nello svolgimento di tale attività in cui egli risulta pienamente inserito.
Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la
11 crescita” della prole, che certamente non può essere garantito con la somma già attribuita dal primo Giudice (si osserva a riguardo che già con ordinanza del
29.11.2023 il primo giudice aveva previsto in via provvisoria il versamento di un importo mensile nella misura di euro 300,00 complessivi, richiamato in questa sede dalla difesa dell'appellante).
Pertanto, tenuto conto anche dei tempi pressoché esclusivi di permanenza dei minori presso la madre e delle risorse attualmente disponibili per entrambe le parti e valutato di dover confermare l'integrale percezione dell'AUU, pari alla somma di 400,00 euro mensili circa, da parte della , si rende opportuno disporre un Parte_1
contributo al mantenimento dei figli a carico di attesa anche la di lui CP_1
capacità lavorativa e reddituale, per la somma complessiva di euro 300,00 mensili
(150,00 euro mensili a figlio) da versare in favore dell'odierna appellante con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate dal primo Giudice.
II. Quanto alle spese di lite relative al presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza, al pari di quelle del giudizio di primo grado, come già liquidate, sulla base dell'accoglimento seppure parziale della domanda sotto il profilo economico,
come da dispositivo (esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile nei limiti di quanto riconosciuto, e della riduzione per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Livorno, in parziale riforma, così provvede:
1)Ridetermina il contributo per il mantenimento della prole posto a carico di
[...]
, nel complessivo importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per Controparte_1
ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
12 2) conferma nel resto;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
controparte, da versarsi in favore dell'Erario, liquidate in € 992,00, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
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