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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6034/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (avv. Vitrano Filippo); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Carbone Giuseppe); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/12/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 05/02/2003 e che da tale unione sono nati i figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2
l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la correspondione da parte del resistente di un contributo mensile per il mantenimento di entrambi i figli.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo la separazione dei coniugi e la previsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione economica dello stesso. Successivamente, all'udienza del 03/12/2024, le parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizoni della separazione, chiedendone l'omologa.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 03/12/2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) Affidamento condiviso della minore nata a [...] in data [...], con Persona_3
collazione prevalente presso la madre, Parte_1
2) Regime di incontri liberi tra padre e la minore, tenuto conto dell'età della stessa;
3) Onere di di corrispondere in favore di € 160,00 a Controparte_1 Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e (di cui € 100,00 per la minore ed € Per_1
60,00 per il figlio maggiore), oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
4) L'assegno unico, pari a circa € 280,00 mensili verrà integralmente percepito dalla IG
(vedi accordo verbale udienza del 03/12/2024). Parte_1
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 05/02/2003, da nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registro dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 2, parte 1, dell'anno 2003, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; - nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 04/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6034/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (avv. Vitrano Filippo); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Carbone Giuseppe); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/12/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 05/02/2003 e che da tale unione sono nati i figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2
l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la correspondione da parte del resistente di un contributo mensile per il mantenimento di entrambi i figli.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo la separazione dei coniugi e la previsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione economica dello stesso. Successivamente, all'udienza del 03/12/2024, le parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizoni della separazione, chiedendone l'omologa.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 03/12/2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) Affidamento condiviso della minore nata a [...] in data [...], con Persona_3
collazione prevalente presso la madre, Parte_1
2) Regime di incontri liberi tra padre e la minore, tenuto conto dell'età della stessa;
3) Onere di di corrispondere in favore di € 160,00 a Controparte_1 Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e (di cui € 100,00 per la minore ed € Per_1
60,00 per il figlio maggiore), oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
4) L'assegno unico, pari a circa € 280,00 mensili verrà integralmente percepito dalla IG
(vedi accordo verbale udienza del 03/12/2024). Parte_1
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 05/02/2003, da nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registro dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 2, parte 1, dell'anno 2003, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; - nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 04/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.