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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1738/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 10.09.2024 da: (c.f. Parte_1
), nato alla Spezia il 25.07.1970 (con l'avv. Simeone) e (c.f. C.F._1 Parte_2
, nata alla Spezia il 17.04.1979 (con gli avv.ti Valenza e Fiorella) C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 10.09.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia in data Per_1
09.02.2013, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia
Per_1
“1. La figlia sarà affidata in via condivisa ai due genitori, che continueranno ad esercitare Persona_2 la responsabilità su di lei, assumendo di comune accordo le decisioni inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essa minore;
e sempre fatta salva la facoltà di ciascuno di ricorrere al giudice, in caso di disaccordo su una di dette scelte o qualora l'altro non si attenga alle condizioni concordate. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno invece essere assunte separatamente dal genitore, con il quale la bambina al momento si trovi;
2. La collocazione prevalente di sarà in Aulla (MS), Via Stadano n. 3H, con il padre;
il quale, come Per_1 ha fatto fino ad oggi, continuerà a curare che la bambina mantenga anche le relazioni affettive, le frequentazioni e le occasioni sociali abituali a La Spezia;
3. Il diritto della minore di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore;
e le correlative facoltà di frequentazione di questi ultimi sono e saranno regolate in base alla previsione astratta di sua permanenza con la madre a fine settimana alterni;
nonché, sempre a settimane alterne, in una giornata o in due giornate infrasettimanali;
quindi, nei seguenti termini:
NELLA SETTIMANA UNO, nella quale il week end – Sabato e Domenica – è di pertinenza della Signora
[...]
trascorrerà con essa anche la giornata di Venerdì, comprensiva di pernottamento;
Pt_2 Per_1
NELLA SETTIMANA DUE, nella quale il week end – Sabato e Domenica – è di pertinenza del Signor Pt_1
trascorrerà con la mamma le giornate infrasettimanali di Mercoledì e di Giovedì,
[...] Per_1 comprensive di pernottamento;
e così di seguito, sempre compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore. Si specifica che da Settembre 2024, questa inizierà a frequentare la classe prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Scolastico Statale “Mazzini-Pellico” di La Spezia, Piazza Verdi. I genitori concorderanno quindi volta per volta, secondo i rispettivi impegni lavorativi e gli orari scolastici, le modalità di prelevamento della minore, nelle giornate infrasettimanali e nei fine settimana di permanenza di essa con la madre.
Nelle festività natalizie e pasquali, la permanenza di con ciascun genitore seguirà le modalità Per_1 praticate finora: quindi, tutti gli anni, la minore trascorrerà con la mamma la Vigilia e la prima parte del giorno di Natale;
con il papà, la seconda parte del giorno di Natale e quello di S. Stefano. Trascorrerà invece
Pasqua con un genitore e ET con l'altro, secondo modalità da invertire per l'anno successivo. Durante l'estate, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi, in corrispondenza dei loro rispettivi periodi di ferie dal lavoro. Le parti quindi si accorderanno entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno circa la decorrenza dei rispettivi periodi feriali con la bambina;
Accordi in deroga o in modifica delle precedenti disposizioni potranno e dovranno comunque essere assunti direttamente e solo tra i genitori;
4. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art.337 sexies, ultimo comma, c.c., ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro per scritto, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
ciascuno dovrà altresì sempre comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici;
nonché informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località insieme alla figlia;
la quale, in ogni caso, durante la giornate ed i periodi di permanenza con ciascun genitore, potrà comunicare liberamente con l'altro per telefono o via social;
5. I genitori riconoscono il diritto della bambina di conservare rapporti significativi e costanti con i nonni, nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. I genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro, senza indugio, ogni problema, questione o novità inerente lo stato di salute della figlia;
7. Tenuto conto delle esigenze della minore, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, delle rispettive risorse economiche, i genitori provvedono e provvederanno al mantenimento ordinario della figlia in via diretta e proporzionale al proprio reddito;
esclusa quindi la corresponsione di assegno periodico a carico dell'uno ed a favore dell'altro, allo scopo di realizzare il principio di proporzionalità, di cui all'art.337ter, IV comma, c.c.;
8. Ciascun genitore contribuirà, invece, in via anticipata al 50% delle spese scolastiche ed alle altre spese ordinarie, ma non correnti, relative alla figlia: quindi, per tasse e rette di iscrizione a scuola ed al corso di disciplina sportiva usuale, per eventuali buoni pasto/refezione scolastica, per l'acquisto di libri di testo e di materiale di cancelleria;
9. Le spese straordinarie da effettuare nell'interesse della figlia minore saranno assolte nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo la qualificazione ed il regime di condivisione e di refusione pro quota individuati nelle “Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli” apprestate dal
Tribunale della Spezia il 13/12/2018. Faranno eccezione a dette Linee Guida gli eventuali oneri per refezione scolastica o buoni pasto o pasti scolastici, che, come indicato al punto 8, non saranno annoverate tra quelle rientranti nel mantenimento ordinario, al quale ciascun genitore provvede direttamente in proporzione al proprio reddito, ma tra quelle ordinarie ma non correnti a carico paritario dei due genitori;
Ciascun genitore avrà espressamente diritto di detrarre fiscalmente il 50% di spese straordinarie: a tal fine i ricorrenti si impegnano a richiedere ed a rilasciare, se necessario, ricevute ed altri documenti di spesa intestati alla minore o allo stesso genitore anticipatario con la precisazione “per la figlia Persona_2 minore;
Persona_2
10. L'Assegno Unico e Universale (AUU) relativo alla figlia verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno e con la maggiorazione, di cui all'art.4, comma VIII, D. Lgs. n. 230/2021, nel caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio, consentendo altresì al rilascio alla figlia minore di passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio;
12. Spese integralmente compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 14.11.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. Le pattuizioni di cui sopra sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne;
possono pertanto essere omologate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, come da ultimo precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 28.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1738/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 10.09.2024 da: (c.f. Parte_1
), nato alla Spezia il 25.07.1970 (con l'avv. Simeone) e (c.f. C.F._1 Parte_2
, nata alla Spezia il 17.04.1979 (con gli avv.ti Valenza e Fiorella) C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 10.09.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia in data Per_1
09.02.2013, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia
Per_1
“1. La figlia sarà affidata in via condivisa ai due genitori, che continueranno ad esercitare Persona_2 la responsabilità su di lei, assumendo di comune accordo le decisioni inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essa minore;
e sempre fatta salva la facoltà di ciascuno di ricorrere al giudice, in caso di disaccordo su una di dette scelte o qualora l'altro non si attenga alle condizioni concordate. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno invece essere assunte separatamente dal genitore, con il quale la bambina al momento si trovi;
2. La collocazione prevalente di sarà in Aulla (MS), Via Stadano n. 3H, con il padre;
il quale, come Per_1 ha fatto fino ad oggi, continuerà a curare che la bambina mantenga anche le relazioni affettive, le frequentazioni e le occasioni sociali abituali a La Spezia;
3. Il diritto della minore di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore;
e le correlative facoltà di frequentazione di questi ultimi sono e saranno regolate in base alla previsione astratta di sua permanenza con la madre a fine settimana alterni;
nonché, sempre a settimane alterne, in una giornata o in due giornate infrasettimanali;
quindi, nei seguenti termini:
NELLA SETTIMANA UNO, nella quale il week end – Sabato e Domenica – è di pertinenza della Signora
[...]
trascorrerà con essa anche la giornata di Venerdì, comprensiva di pernottamento;
Pt_2 Per_1
NELLA SETTIMANA DUE, nella quale il week end – Sabato e Domenica – è di pertinenza del Signor Pt_1
trascorrerà con la mamma le giornate infrasettimanali di Mercoledì e di Giovedì,
[...] Per_1 comprensive di pernottamento;
e così di seguito, sempre compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore. Si specifica che da Settembre 2024, questa inizierà a frequentare la classe prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Scolastico Statale “Mazzini-Pellico” di La Spezia, Piazza Verdi. I genitori concorderanno quindi volta per volta, secondo i rispettivi impegni lavorativi e gli orari scolastici, le modalità di prelevamento della minore, nelle giornate infrasettimanali e nei fine settimana di permanenza di essa con la madre.
Nelle festività natalizie e pasquali, la permanenza di con ciascun genitore seguirà le modalità Per_1 praticate finora: quindi, tutti gli anni, la minore trascorrerà con la mamma la Vigilia e la prima parte del giorno di Natale;
con il papà, la seconda parte del giorno di Natale e quello di S. Stefano. Trascorrerà invece
Pasqua con un genitore e ET con l'altro, secondo modalità da invertire per l'anno successivo. Durante l'estate, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi, in corrispondenza dei loro rispettivi periodi di ferie dal lavoro. Le parti quindi si accorderanno entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno circa la decorrenza dei rispettivi periodi feriali con la bambina;
Accordi in deroga o in modifica delle precedenti disposizioni potranno e dovranno comunque essere assunti direttamente e solo tra i genitori;
4. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art.337 sexies, ultimo comma, c.c., ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro per scritto, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
ciascuno dovrà altresì sempre comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici;
nonché informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località insieme alla figlia;
la quale, in ogni caso, durante la giornate ed i periodi di permanenza con ciascun genitore, potrà comunicare liberamente con l'altro per telefono o via social;
5. I genitori riconoscono il diritto della bambina di conservare rapporti significativi e costanti con i nonni, nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. I genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro, senza indugio, ogni problema, questione o novità inerente lo stato di salute della figlia;
7. Tenuto conto delle esigenze della minore, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, delle rispettive risorse economiche, i genitori provvedono e provvederanno al mantenimento ordinario della figlia in via diretta e proporzionale al proprio reddito;
esclusa quindi la corresponsione di assegno periodico a carico dell'uno ed a favore dell'altro, allo scopo di realizzare il principio di proporzionalità, di cui all'art.337ter, IV comma, c.c.;
8. Ciascun genitore contribuirà, invece, in via anticipata al 50% delle spese scolastiche ed alle altre spese ordinarie, ma non correnti, relative alla figlia: quindi, per tasse e rette di iscrizione a scuola ed al corso di disciplina sportiva usuale, per eventuali buoni pasto/refezione scolastica, per l'acquisto di libri di testo e di materiale di cancelleria;
9. Le spese straordinarie da effettuare nell'interesse della figlia minore saranno assolte nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo la qualificazione ed il regime di condivisione e di refusione pro quota individuati nelle “Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli” apprestate dal
Tribunale della Spezia il 13/12/2018. Faranno eccezione a dette Linee Guida gli eventuali oneri per refezione scolastica o buoni pasto o pasti scolastici, che, come indicato al punto 8, non saranno annoverate tra quelle rientranti nel mantenimento ordinario, al quale ciascun genitore provvede direttamente in proporzione al proprio reddito, ma tra quelle ordinarie ma non correnti a carico paritario dei due genitori;
Ciascun genitore avrà espressamente diritto di detrarre fiscalmente il 50% di spese straordinarie: a tal fine i ricorrenti si impegnano a richiedere ed a rilasciare, se necessario, ricevute ed altri documenti di spesa intestati alla minore o allo stesso genitore anticipatario con la precisazione “per la figlia Persona_2 minore;
Persona_2
10. L'Assegno Unico e Universale (AUU) relativo alla figlia verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno e con la maggiorazione, di cui all'art.4, comma VIII, D. Lgs. n. 230/2021, nel caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio, consentendo altresì al rilascio alla figlia minore di passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio;
12. Spese integralmente compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 14.11.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. Le pattuizioni di cui sopra sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne;
possono pertanto essere omologate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, come da ultimo precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 28.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI