Art. 1.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1977 di cui all' articolo 6 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' elevata di lire 829.500.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1977 di cui all' articolo 6 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' elevata di lire 829.500.000.