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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1636/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ BR, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4005/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 Studio Prof Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9803 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4474/2024, depositata il 4 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.P.A. avverso il diniego di autotutela n. 9803/2024, emesso dal Comune di Marcianise, all'istanza di annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2018.
La società contestava il provvedimento, sostenendo che due fabbricati, già declassati dal 2007 a unità collabenti (categoria catastale F/2), non potessero essere soggetti a imposizione.
A sostegno della propria richiesta, la Resistente_1 richiamava il provvedimento comunale del 14/17 dicembre 2018 e il giudicato relativo all'Imu 2016 (CTP n. 2052/2019 e CTR n. 6115/2021), nonché circolari ministeriali e la normativa vigente, sottolineando l'illegittimità della pretesa tributaria e la necessità di tutelare i principi di buon andamento, buona fede e parità di trattamento.
Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva l'inammissibilità del ricorso sostenendo che il giudice tributario può sindacare il diniego di autotutela solo in presenza di un interesse generale concreto e specifico e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, giacché l'avviso
2018 era ormai definitivo per mancata impugnazione. Si evidenziava che la Resistente_1 non aveva dedotto alcun interesse generale dell'Amministrazione, ma solo vizi dell'atto impositivo riferibili a interessi privati.
La Corte, esaminati gli atti di causa, riteneva ammissibile il ricorso, evidenziando che il declassamento dei fabbricati a unità collabenti, confermato dal giudicato IMU 2016 e dal successivo provvedimento di sgravio
(23/3/2023), rendeva necessario adeguare l'avviso IMU 2018.
Inoltre, i chiarimenti ministeriali (Risoluzione n. 4/DF del 16/11/2023) e la normativa (D. L.vo n. 219/2023, art. 10 quater L. n. 212/2000) confermavano l'esenzione IMU per immobili collabenti e l'obbligo di annullamento da parte dell'Amministrazione, anche se l'atto era divenuto definitivo.
Ad avviso della Corte il diniego impugnato violava i principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento, considerata la sovrapponibilità dei fatti con il giudicato precedente e la conoscenza della situazione da parte del Comune.
Il ricorso veniva accolto e annullato il diniego di autotutela n. 9803/2024, compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza propone appello il Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore.
Il Comune contesta la sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela. L'ente impugnante sostiene che, secondo l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, per proporre ricorso contro un provvedimento di diniego di autotutela, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale e non può limitarsi a far valere un interesse privato, come nel caso della società Resistente_1 che chiedeva solo lo sgravio dell'IMU dovuta. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice tributario può sindacare il diniego solo sul piano della legittimità dell'atto amministrativo, senza entrare nel merito della pretesa tributaria ormai definitiva.
Il secondo motivo riguarda la non retroattività della nuova rendita catastale ai fini dell'IMU per annualità già definite. Il Comune osserva che le annualità 2008-2015 e 2017 erano già definite e, dunque, non soggette a revisione sulla base della rendita catastale successivamente modificata. La nuova rendita catastale, secondo l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 e la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., ord. 7 febbraio 2024, n. 3472; Cass. Civ., ord. 15 aprile 2021, n. 9963; Cass. Civ., sent. 23 novembre 2021, n.
36160), ha natura ricognitiva e non costitutiva, e la sua utilizzabilità retroattiva è esclusa per le annualità già definite. Pertanto, secondo il Comune, la sentenza di primo grado ha erroneamente esteso l'efficacia del giudicato relativo all'IMU 2016 alle annualità 2018, ignorando i limiti temporali di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa (art. 1, commi 161 e 164, L. n. 296/2006).
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso della società Resistente_1 S.p.A. avverso il diniego di autotutela, la legittimità dell'avviso IMU 2018 e della gestione della rendita catastale, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Nel giudizio di appello si è costituita la società Resistente_1 S.p.A. eccependo, in primis, la nullità dell'atto di appello per conflitto di interessi: uno dei difensori del Comune, il Prof. Avv. Nominativo_2, aveva in precedenza svolto incarichi per la stessa società sul medesimo oggetto di contenzioso, elaborando un parere dettagliato, il che configurerebbe un conflitto d'interessi secondo la normativa deontologica forense e la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, rendendo l'appello nullo e inammissibile.
Quanto al merito, le controdeduzioni sottolineano la legittimità dell'annullamento del diniego IMU riferito all'anno 2018, poiché i successivi elementi sopravvenuti — in particolare il declassamento catastale degli immobili e la sentenza della CTR Campania relativa al 2016 — costituiscono presupposti sufficienti per esercitare tale potere. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di correggere gli errori attraverso l'autotutela, in coerenza con i principi di correttezza, buona fede e capacità contributiva sanciti dalla Costituzione, e la mancata impugnazione dei provvedimenti precedenti non può essere imputata alla società, dato che la variazione catastale non era ancora definitiva all'epoca della notifica.
In relazione all'applicabilità retroattiva della nuova rendita catastale, le controdeduzioni evidenziano che la variazione della destinazione degli immobili come unità collabenti (categoria F2) retroagisce dal 2008, rendendo non dovuta l'IMU per il periodo in esame. L'art. 74 della legge 342/2000 non impedisce l'efficacia retroattiva della rendita in presenza di rettifiche dichiarative, e la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha riconosciuto tale retroattività, in linea con il principio del “giudicato esteso”, che attribuisce effetto vincolante anche alle annualità successive correlate al periodo già oggetto di esenzione o agevolazione.
Infine, si rileva la violazione del giudicato e della normativa sull'autotutela (art. 2909 c.c. e art. 21-septies della legge 241/1990), poiché il diniego del Comune contrasta con le statuizioni della CTR Campania, configurando un'azione elusiva o in contrasto diretto con il giudicato.
In conclusione, la società chiede il rigetto dell'appello del Comune, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza, quantificando il valore della lite in 219.015 euro.
Con memoria illustrativa depositata in data 30 dicembre 2025, la Resistente_1 ribadendo quanto già esposto nelle controdeduzioni depositate il 24 giugno 2025, ha ulteriormente precisato che: -la controversia riguarda fabbricati dichiarati collabenti dall'Agenzia delle Entrate sin dal 2008. Tale qualificazione comporta l'assenza di rendita catastale e, conseguentemente, il venir meno del presupposto impositivo ai fini IMU, come chiarito in modo definitivo dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 4/DF del 16 novembre 2023;
- la fattispecie oggetto del giudizio di appello è identica a quella già esaminata in numerosi contenziosi relativi ad annualità diverse dal 2018, ma riferiti ai medesimi immobili e al medesimo quadro normativo.
In tale contesto, la memoria evidenzia come, per tutte le annualità pregresse oggetto di giudizio, la giurisprudenza si sia espressa in maniera costantemente favorevole alla Società. In particolare, viene richiamata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2052/4/2019, relativa all'anno
2016, confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.
6115/17/21 del 5 marzo 2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 3599/2024, che ha riconosciuto l'insussistenza del presupposto IMU per i periodi d'imposta dal 2008 al 2015 e per il 2017.
La memoria dà poi conto di un ulteriore e decisivo sviluppo processuale intervenuto successivamente al deposito delle controdeduzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione
I, riunitasi in udienza il 9 settembre 2025, ha infatti deciso l'appello proposto contro la citata sentenza n.
3599/2024, rigettandolo integralmente con dispositivo n. 5347/2025, depositato il 22 settembre 2025. Con tale pronuncia, la Corte ha confermato la decisione di primo grado e ha condannato la Soget S.p.A. al pagamento delle spese del grado. Sebbene le motivazioni della sentenza non siano ancora state depositate, il dispositivo è stato ritenuto rilevante e viene allegato alla memoria per completezza e correttezza informativa.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, il Comune di Marcianise ribadisce, in via preliminare, che il giudizio promosso dalla contribuente non avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, poiché inammissibile: l'impugnazione del diniego di autotutela, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, poteva riguardare esclusivamente la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione sotto il profilo dell'esistenza di un rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto e non poteva in alcun modo essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione una pretesa tributaria definitivamente cristallizzata. L'autotutela tributaria, nel periodo di riferimento, aveva infatti natura esclusivamente discrezionale e costituiva espressione di amministrazione attiva, come chiarito dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che il contribuente non vantava alcuna posizione giuridica tutelata a ottenere l'annullamento dell'atto impositivo, ma solo una mera aspettativa subordinata a valutazioni comparative dell'interesse pubblico.
Nel caso di specie, il Comune ha legittimamente rigettato l'istanza di autotutela poiché la società non aveva dimostrato la sussistenza di ragioni di interesse generale, limitandosi a prospettare un interesse esclusivamente privato a una riduzione dell'imposizione.
Secondo il Comune, il giudice di primo grado ha dunque travalicato i limiti del sindacato consentito, sostituendosi indebitamente all'Amministrazione e pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa IMU, in aperto contrasto con l'orientamento costante della Corte di cassazione e con i principi ribaditi dalla stessa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
A ciò si aggiunge l'ulteriore vizio derivante dall'utilizzo, come criteri interpretativi, di norme introdotte dalla riforma fiscale del 2023, che non hanno natura di interpretazione autentica, non sono retroattive e risultano quindi del tutto inconferenti rispetto a una fattispecie regolata da una disciplina precedente. Anche volendo astrattamente richiamare tali disposizioni, esse non renderebbero comunque impugnabile l'esito del riesame in autotutela, né consentirebbero di incidere su atti impositivi ormai definitivi. Nel merito della pretesa tributaria, il Comune contesta radicalmente l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure in ordine agli effetti della nuova rendita catastale. Viene ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'obbligazione tributaria sorge e si cristallizza all'inizio di ciascun periodo d'imposta sulla base delle risultanze catastali esistenti in quel momento. La variazione della rendita, specie quando deriva da una dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente, ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e può esplicare effetti solo per le annualità non ancora definite. Un'efficacia retroattiva è ammissibile esclusivamente nel caso di correzione d'ufficio di un errore materiale di fatto evidente e riconosciuto dall'amministrazione catastale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
L'IMU 2018, oggetto dell'istanza di autotutela, non costituisce una partita sospesa, ma una pretesa definitivamente consolidata, insuscettibile di essere rimessa in discussione attraverso strumenti amministrativi o giurisdizionali.
Parimenti infondate sono, secondo il Comune, le argomentazioni della contribuente fondate su precedenti decisioni favorevoli rese con riferimento ad annualità diverse. Tali pronunce non possono spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio, poiché il processo tributario è caratterizzato dall'autonomia dei singoli periodi d'imposta e l'efficacia del giudicato esterno è limitata ai soli casi in cui vengano in rilievo situazioni giuridiche identiche e a carattere permanente, circostanza che non ricorre quando si discute di obbligazioni tributarie annuali già definite.
La memoria affronta infine l'eccezione preliminare di conflitto di interessi sollevata dalla Resistente_1 S.p.A., qualificandola come del tutto pretestuosa. L'appello è stato sottoscritto esclusivamente dal difensore incaricato con rappresentanza disgiunta e il parere richiamato dalla controparte, oltre a essere anteriore di anni rispetto al presente giudizio, concerne questioni del tutto differenti, relative allo sgravio dei ruoli e alla definizione agevolata dei carichi, e non ha alcuna attinenza con il diniego di autotutela oggetto della controversia.
L'ente appellante chiede, quindi, l'accoglimento dell'appello, la riforma integrale della sentenza di primo grado e la condanna della società appellata al pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in rito, non può trovare accoglimento la eccezione di nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti dell'appellante Comune di Marcianise.
Il conflitto d'interessi, derivante dalla circostanza che il Prof. Nominativo_2 era stato incaricato dall'appellata res-1e_1 S.p.A. di esaminare la vicenda relativa all'applicazione dell'Imu per le medesime annualità, non inficia la validità dell'appello, atteso che la procura risulta conferita congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro difensore.
Ritiene la Corte che, tuttavia, nel merito, l'appello proposto dal Comune di Marcianise sia infondato e vada, pertanto, disatteso.
Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere – che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. L'interesse a che ciascun cittadino sia soggetto ad una tassazione conforme alla legge e correlata alla propria capacità contributiva è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) laddove invece, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (Cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019).
Il diniego di autotutela costituisce, quindi, un atto solo eccezionalmente impugnabile.
Esso, infatti, non incide direttamente sulla fondatezza della pretesa tributaria, ma riguarda esclusivamente la scelta discrezionale dell'amministrazione di non ritirare un proprio atto divenuto definitivo, in presenza di ragioni di rilevante interesse generale.
In tali casi, l'eventuale impugnazione del diniego non consente al giudice di sindacare il merito della pretesa impositiva, ma soltanto la legittimità del rifiuto, sotto il profilo dell'eccesso di potere, dell'illogicità manifesta o della violazione dei criteri che regolano l'esercizio del potere di autotutela.
Diversamente si determinerebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione ovvero una riapertura surrettizia di una controversia su un atto impositivo ormai definitivo.
Muovendo da questo quadro teorico, ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussiste un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante della contribuente a impugnare il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU 2018, ancorché tale atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In primo luogo, l'interesse della contribuente è radicato nella sopravvenienza di un quadro fattuale e giuridico che ha definitivamente chiarito l'erroneità della pretesa impositiva riferita all'anno 2018 e di cui il Comune avrebbe dovuto tener conto nell'esercizio del potere di autotutela.
In particolare, con giudicato formatosi tra le stesse parti in relazione all'Imu 2016, è stato accertato che i fabbricati oggetto di imposizione erano da qualificarsi come unità collabenti sin dal 2007, con efficacia del declassamento almeno a decorrere dall'anno 2008. Ne è conseguita l'esenzione dall'Imu di tali immobili, in quanto privi di rendita catastale.
Si legge, infatti, nella sentenza n. 6115/17/21 della Corte di Giustizia Tributaria della Campania:
La variazione del classamento è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate il 14.12.2018 con protocollo CE0161639 e approvata il 17.12.2018 con effetti decorrenti dal 2007. Si tratta dei fabbricati nel NCEU del comune di Caserta categoria D/7, foglio 21 p.lle 5353 e 5355. Il declassamento è avvenuto nella categoria catastale F/2 senza attribuzione di rendita>. Nella sentenza la Corte evidenzia che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica in presenza di modifiche dovute alla correzione di errori materiali di fatto, anche se avvenute su sollecitazione del contribuente, a condizione che l'errore di fatto sia stato commesso dall'ufficio e risulti evidente ed incontestabile, essendo stato riconosciuto dall'ufficio stesso>.
Quindi la Corte di primo grado conclude affermando che contestata che l'Agenzia delle Entrate ha approvato in data 17.12.2018 la richiesta di variazione di classamento avanzata dalla società ricorrente, oggi appellante incidentale, ma con efficacia retroattiva al 2007>. Tale accertamento giudiziale, coperto da giudicato, pur riferito all'annualità 2016, riguarda il medesimo tributo, gli stessi immobili e una situazione fattuale invariata nel tempo, sicché esso assume rilievo decisivo anche ai fini dell'annualità 2018.
Ne deriva che l'avviso di accertamento IMU 2018 si fonda su presupposti impositivi già giudicati insussistenti, con conseguente illegittimità sostanziale della pretesa tributaria.
L'interesse della contribuente è ulteriormente rafforzato dal fatto che il Comune, in esecuzione del giudicato relativo all'IMU 2016, ha adottato un provvedimento di sgravio di rilevante importo, riconoscendo implicitamente e poi espressamente l'erroneità dell'imposizione riferita ai fabbricati collabenti. Tale comportamento amministrativo rende evidente la contraddittorietà e l'ingiustificata disparità di trattamento derivante dal mantenimento in vita dell'avviso di accertamento IMU 2018, fondato sul medesimo presupposto impositivo già ritenuto insussistente per annualità precedenti.
In definitiva, gli immobili sono stati riconosciuti collabenti dal 2008 con una sentenza passata in giudicato - ossia esenti dalla imposizione tributaria per le caratteristiche strutturali degli stessi (v. definizione di immobili collabenti) - e lo stesso Comune ne ha preso atto emettendo nel dicembre 2018 il provvedimento di declassamento catastale ed eseguendo lo sgravio, sicché, in sede di esercizio di autotutela, il Comune medesimo era tenuto a valutare tale situazione afferente alla sussistenza dei presupposti sostanziali dell'IMU.
In questo contesto, l'interesse della contribuente a impugnare il diniego di autotutela si configura come interesse alla rimozione di un atto che determina un'ingiustificata lesione patrimoniale, nonché una violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. La permanenza degli effetti dell'avviso di accertamento 2018, nonostante il riconoscimento dell'esenzione per annualità contigue e fondate su identici presupposti di fatto e di diritto, determina infatti un trattamento irragionevolmente differenziato e privo di base normativa.
Va, altresì, considerato che il diniego di annullamento è intervenuto in un momento in cui il Comune aveva piena conoscenza della situazione giuridica e fattuale: non solo per aver emanato il provvedimento di declassamento catastale nel dicembre 2018, ma anche per essere stato parte in giudizi analoghi conclusisi con esito a sé sfavorevole e per aver già proceduto allo sgravio dell'Imu 2016. Tale consapevolezza rende il diniego di autotutela espressione di un esercizio del potere amministrativo non conforme ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione, che devono improntare i rapporti tra amministrazione e contribuente.
Del resto, come evidenziato dalla Corte di primo grado, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, il Comune era tenuto a rispettare il principio secondo cui i fabbricati collabenti (categoria catastale F/2) non sono soggetti a imposizione IMU. Tale documento ha chiarito in maniera definitiva che è illegittima la richiesta di pagamento dell'Imu su immobili diroccati o ruderi, caratterizzati da degrado tale da impedirne l'autonomia funzionale e la capacità di produrre reddito. In altre parole, i fabbricati collabenti non possono essere assimilati a terreni edificabili né a immobili produttivi di reddito, e la loro imposizione risulta pertanto contraria alla legge.
Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dalla recente disciplina in materia di autotutela prevista dal D.
Lgs. n. 219/2023, che ha innovato l'art. 10-quater della l. n. 212/2000, introducendo casi di autotutela obbligatoria. Tra essi rientrano espressamente gli errori di diritto o sul presupposto di imposta, categoria nella quale rientra il caso in esame: trattandosi di fabbricati collabenti, l'Amministrazione è obbligata ad annullare l'atto impositivo, anche se divenuto definitivo.
Tali disposizioni erano vigenti all'epoca della emissione del diniego di autotutela impugnato, emesso in data
16 febbraio 2024. Pertanto, è evidente, dunque, l'interesse concreto e attuale della contribuente a impugnare il diniego, volto alla eliminazione di un atto impositivo che l'Amministrazione stessa, alla luce dei successivi accertamenti giudiziali, dei propri provvedimenti e della normativa tributaria vigente, avrebbe dovuto riconoscere come illegittimo.
In tale prospettiva, l'impugnazione del diniego di autotutela rappresenta l'unico strumento idoneo a evitare la consolidazione di un risultato manifestamente ingiusto e contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento tributario e costituzionale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, il Collegio ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una integrale compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 Decreto Legislativo n.
546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Respinge l'appello Spese e competenze del grado compensate
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ BR, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4005/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 Studio Prof Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9803 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4474/2024, depositata il 4 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.P.A. avverso il diniego di autotutela n. 9803/2024, emesso dal Comune di Marcianise, all'istanza di annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2018.
La società contestava il provvedimento, sostenendo che due fabbricati, già declassati dal 2007 a unità collabenti (categoria catastale F/2), non potessero essere soggetti a imposizione.
A sostegno della propria richiesta, la Resistente_1 richiamava il provvedimento comunale del 14/17 dicembre 2018 e il giudicato relativo all'Imu 2016 (CTP n. 2052/2019 e CTR n. 6115/2021), nonché circolari ministeriali e la normativa vigente, sottolineando l'illegittimità della pretesa tributaria e la necessità di tutelare i principi di buon andamento, buona fede e parità di trattamento.
Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva l'inammissibilità del ricorso sostenendo che il giudice tributario può sindacare il diniego di autotutela solo in presenza di un interesse generale concreto e specifico e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, giacché l'avviso
2018 era ormai definitivo per mancata impugnazione. Si evidenziava che la Resistente_1 non aveva dedotto alcun interesse generale dell'Amministrazione, ma solo vizi dell'atto impositivo riferibili a interessi privati.
La Corte, esaminati gli atti di causa, riteneva ammissibile il ricorso, evidenziando che il declassamento dei fabbricati a unità collabenti, confermato dal giudicato IMU 2016 e dal successivo provvedimento di sgravio
(23/3/2023), rendeva necessario adeguare l'avviso IMU 2018.
Inoltre, i chiarimenti ministeriali (Risoluzione n. 4/DF del 16/11/2023) e la normativa (D. L.vo n. 219/2023, art. 10 quater L. n. 212/2000) confermavano l'esenzione IMU per immobili collabenti e l'obbligo di annullamento da parte dell'Amministrazione, anche se l'atto era divenuto definitivo.
Ad avviso della Corte il diniego impugnato violava i principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento, considerata la sovrapponibilità dei fatti con il giudicato precedente e la conoscenza della situazione da parte del Comune.
Il ricorso veniva accolto e annullato il diniego di autotutela n. 9803/2024, compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza propone appello il Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore.
Il Comune contesta la sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela. L'ente impugnante sostiene che, secondo l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, per proporre ricorso contro un provvedimento di diniego di autotutela, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale e non può limitarsi a far valere un interesse privato, come nel caso della società Resistente_1 che chiedeva solo lo sgravio dell'IMU dovuta. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice tributario può sindacare il diniego solo sul piano della legittimità dell'atto amministrativo, senza entrare nel merito della pretesa tributaria ormai definitiva.
Il secondo motivo riguarda la non retroattività della nuova rendita catastale ai fini dell'IMU per annualità già definite. Il Comune osserva che le annualità 2008-2015 e 2017 erano già definite e, dunque, non soggette a revisione sulla base della rendita catastale successivamente modificata. La nuova rendita catastale, secondo l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 e la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., ord. 7 febbraio 2024, n. 3472; Cass. Civ., ord. 15 aprile 2021, n. 9963; Cass. Civ., sent. 23 novembre 2021, n.
36160), ha natura ricognitiva e non costitutiva, e la sua utilizzabilità retroattiva è esclusa per le annualità già definite. Pertanto, secondo il Comune, la sentenza di primo grado ha erroneamente esteso l'efficacia del giudicato relativo all'IMU 2016 alle annualità 2018, ignorando i limiti temporali di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa (art. 1, commi 161 e 164, L. n. 296/2006).
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso della società Resistente_1 S.p.A. avverso il diniego di autotutela, la legittimità dell'avviso IMU 2018 e della gestione della rendita catastale, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Nel giudizio di appello si è costituita la società Resistente_1 S.p.A. eccependo, in primis, la nullità dell'atto di appello per conflitto di interessi: uno dei difensori del Comune, il Prof. Avv. Nominativo_2, aveva in precedenza svolto incarichi per la stessa società sul medesimo oggetto di contenzioso, elaborando un parere dettagliato, il che configurerebbe un conflitto d'interessi secondo la normativa deontologica forense e la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, rendendo l'appello nullo e inammissibile.
Quanto al merito, le controdeduzioni sottolineano la legittimità dell'annullamento del diniego IMU riferito all'anno 2018, poiché i successivi elementi sopravvenuti — in particolare il declassamento catastale degli immobili e la sentenza della CTR Campania relativa al 2016 — costituiscono presupposti sufficienti per esercitare tale potere. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di correggere gli errori attraverso l'autotutela, in coerenza con i principi di correttezza, buona fede e capacità contributiva sanciti dalla Costituzione, e la mancata impugnazione dei provvedimenti precedenti non può essere imputata alla società, dato che la variazione catastale non era ancora definitiva all'epoca della notifica.
In relazione all'applicabilità retroattiva della nuova rendita catastale, le controdeduzioni evidenziano che la variazione della destinazione degli immobili come unità collabenti (categoria F2) retroagisce dal 2008, rendendo non dovuta l'IMU per il periodo in esame. L'art. 74 della legge 342/2000 non impedisce l'efficacia retroattiva della rendita in presenza di rettifiche dichiarative, e la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha riconosciuto tale retroattività, in linea con il principio del “giudicato esteso”, che attribuisce effetto vincolante anche alle annualità successive correlate al periodo già oggetto di esenzione o agevolazione.
Infine, si rileva la violazione del giudicato e della normativa sull'autotutela (art. 2909 c.c. e art. 21-septies della legge 241/1990), poiché il diniego del Comune contrasta con le statuizioni della CTR Campania, configurando un'azione elusiva o in contrasto diretto con il giudicato.
In conclusione, la società chiede il rigetto dell'appello del Comune, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza, quantificando il valore della lite in 219.015 euro.
Con memoria illustrativa depositata in data 30 dicembre 2025, la Resistente_1 ribadendo quanto già esposto nelle controdeduzioni depositate il 24 giugno 2025, ha ulteriormente precisato che: -la controversia riguarda fabbricati dichiarati collabenti dall'Agenzia delle Entrate sin dal 2008. Tale qualificazione comporta l'assenza di rendita catastale e, conseguentemente, il venir meno del presupposto impositivo ai fini IMU, come chiarito in modo definitivo dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 4/DF del 16 novembre 2023;
- la fattispecie oggetto del giudizio di appello è identica a quella già esaminata in numerosi contenziosi relativi ad annualità diverse dal 2018, ma riferiti ai medesimi immobili e al medesimo quadro normativo.
In tale contesto, la memoria evidenzia come, per tutte le annualità pregresse oggetto di giudizio, la giurisprudenza si sia espressa in maniera costantemente favorevole alla Società. In particolare, viene richiamata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2052/4/2019, relativa all'anno
2016, confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.
6115/17/21 del 5 marzo 2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 3599/2024, che ha riconosciuto l'insussistenza del presupposto IMU per i periodi d'imposta dal 2008 al 2015 e per il 2017.
La memoria dà poi conto di un ulteriore e decisivo sviluppo processuale intervenuto successivamente al deposito delle controdeduzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione
I, riunitasi in udienza il 9 settembre 2025, ha infatti deciso l'appello proposto contro la citata sentenza n.
3599/2024, rigettandolo integralmente con dispositivo n. 5347/2025, depositato il 22 settembre 2025. Con tale pronuncia, la Corte ha confermato la decisione di primo grado e ha condannato la Soget S.p.A. al pagamento delle spese del grado. Sebbene le motivazioni della sentenza non siano ancora state depositate, il dispositivo è stato ritenuto rilevante e viene allegato alla memoria per completezza e correttezza informativa.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, il Comune di Marcianise ribadisce, in via preliminare, che il giudizio promosso dalla contribuente non avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, poiché inammissibile: l'impugnazione del diniego di autotutela, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, poteva riguardare esclusivamente la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione sotto il profilo dell'esistenza di un rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto e non poteva in alcun modo essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione una pretesa tributaria definitivamente cristallizzata. L'autotutela tributaria, nel periodo di riferimento, aveva infatti natura esclusivamente discrezionale e costituiva espressione di amministrazione attiva, come chiarito dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che il contribuente non vantava alcuna posizione giuridica tutelata a ottenere l'annullamento dell'atto impositivo, ma solo una mera aspettativa subordinata a valutazioni comparative dell'interesse pubblico.
Nel caso di specie, il Comune ha legittimamente rigettato l'istanza di autotutela poiché la società non aveva dimostrato la sussistenza di ragioni di interesse generale, limitandosi a prospettare un interesse esclusivamente privato a una riduzione dell'imposizione.
Secondo il Comune, il giudice di primo grado ha dunque travalicato i limiti del sindacato consentito, sostituendosi indebitamente all'Amministrazione e pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa IMU, in aperto contrasto con l'orientamento costante della Corte di cassazione e con i principi ribaditi dalla stessa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
A ciò si aggiunge l'ulteriore vizio derivante dall'utilizzo, come criteri interpretativi, di norme introdotte dalla riforma fiscale del 2023, che non hanno natura di interpretazione autentica, non sono retroattive e risultano quindi del tutto inconferenti rispetto a una fattispecie regolata da una disciplina precedente. Anche volendo astrattamente richiamare tali disposizioni, esse non renderebbero comunque impugnabile l'esito del riesame in autotutela, né consentirebbero di incidere su atti impositivi ormai definitivi. Nel merito della pretesa tributaria, il Comune contesta radicalmente l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure in ordine agli effetti della nuova rendita catastale. Viene ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'obbligazione tributaria sorge e si cristallizza all'inizio di ciascun periodo d'imposta sulla base delle risultanze catastali esistenti in quel momento. La variazione della rendita, specie quando deriva da una dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente, ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e può esplicare effetti solo per le annualità non ancora definite. Un'efficacia retroattiva è ammissibile esclusivamente nel caso di correzione d'ufficio di un errore materiale di fatto evidente e riconosciuto dall'amministrazione catastale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
L'IMU 2018, oggetto dell'istanza di autotutela, non costituisce una partita sospesa, ma una pretesa definitivamente consolidata, insuscettibile di essere rimessa in discussione attraverso strumenti amministrativi o giurisdizionali.
Parimenti infondate sono, secondo il Comune, le argomentazioni della contribuente fondate su precedenti decisioni favorevoli rese con riferimento ad annualità diverse. Tali pronunce non possono spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio, poiché il processo tributario è caratterizzato dall'autonomia dei singoli periodi d'imposta e l'efficacia del giudicato esterno è limitata ai soli casi in cui vengano in rilievo situazioni giuridiche identiche e a carattere permanente, circostanza che non ricorre quando si discute di obbligazioni tributarie annuali già definite.
La memoria affronta infine l'eccezione preliminare di conflitto di interessi sollevata dalla Resistente_1 S.p.A., qualificandola come del tutto pretestuosa. L'appello è stato sottoscritto esclusivamente dal difensore incaricato con rappresentanza disgiunta e il parere richiamato dalla controparte, oltre a essere anteriore di anni rispetto al presente giudizio, concerne questioni del tutto differenti, relative allo sgravio dei ruoli e alla definizione agevolata dei carichi, e non ha alcuna attinenza con il diniego di autotutela oggetto della controversia.
L'ente appellante chiede, quindi, l'accoglimento dell'appello, la riforma integrale della sentenza di primo grado e la condanna della società appellata al pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in rito, non può trovare accoglimento la eccezione di nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti dell'appellante Comune di Marcianise.
Il conflitto d'interessi, derivante dalla circostanza che il Prof. Nominativo_2 era stato incaricato dall'appellata res-1e_1 S.p.A. di esaminare la vicenda relativa all'applicazione dell'Imu per le medesime annualità, non inficia la validità dell'appello, atteso che la procura risulta conferita congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro difensore.
Ritiene la Corte che, tuttavia, nel merito, l'appello proposto dal Comune di Marcianise sia infondato e vada, pertanto, disatteso.
Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere – che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. L'interesse a che ciascun cittadino sia soggetto ad una tassazione conforme alla legge e correlata alla propria capacità contributiva è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) laddove invece, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (Cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019).
Il diniego di autotutela costituisce, quindi, un atto solo eccezionalmente impugnabile.
Esso, infatti, non incide direttamente sulla fondatezza della pretesa tributaria, ma riguarda esclusivamente la scelta discrezionale dell'amministrazione di non ritirare un proprio atto divenuto definitivo, in presenza di ragioni di rilevante interesse generale.
In tali casi, l'eventuale impugnazione del diniego non consente al giudice di sindacare il merito della pretesa impositiva, ma soltanto la legittimità del rifiuto, sotto il profilo dell'eccesso di potere, dell'illogicità manifesta o della violazione dei criteri che regolano l'esercizio del potere di autotutela.
Diversamente si determinerebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione ovvero una riapertura surrettizia di una controversia su un atto impositivo ormai definitivo.
Muovendo da questo quadro teorico, ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussiste un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante della contribuente a impugnare il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU 2018, ancorché tale atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In primo luogo, l'interesse della contribuente è radicato nella sopravvenienza di un quadro fattuale e giuridico che ha definitivamente chiarito l'erroneità della pretesa impositiva riferita all'anno 2018 e di cui il Comune avrebbe dovuto tener conto nell'esercizio del potere di autotutela.
In particolare, con giudicato formatosi tra le stesse parti in relazione all'Imu 2016, è stato accertato che i fabbricati oggetto di imposizione erano da qualificarsi come unità collabenti sin dal 2007, con efficacia del declassamento almeno a decorrere dall'anno 2008. Ne è conseguita l'esenzione dall'Imu di tali immobili, in quanto privi di rendita catastale.
Si legge, infatti, nella sentenza n. 6115/17/21 della Corte di Giustizia Tributaria della Campania:
La variazione del classamento è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate il 14.12.2018 con protocollo CE0161639 e approvata il 17.12.2018 con effetti decorrenti dal 2007. Si tratta dei fabbricati nel NCEU del comune di Caserta categoria D/7, foglio 21 p.lle 5353 e 5355. Il declassamento è avvenuto nella categoria catastale F/2 senza attribuzione di rendita>. Nella sentenza la Corte evidenzia che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica in presenza di modifiche dovute alla correzione di errori materiali di fatto, anche se avvenute su sollecitazione del contribuente, a condizione che l'errore di fatto sia stato commesso dall'ufficio e risulti evidente ed incontestabile, essendo stato riconosciuto dall'ufficio stesso>.
Quindi la Corte di primo grado conclude affermando che contestata che l'Agenzia delle Entrate ha approvato in data 17.12.2018 la richiesta di variazione di classamento avanzata dalla società ricorrente, oggi appellante incidentale, ma con efficacia retroattiva al 2007>. Tale accertamento giudiziale, coperto da giudicato, pur riferito all'annualità 2016, riguarda il medesimo tributo, gli stessi immobili e una situazione fattuale invariata nel tempo, sicché esso assume rilievo decisivo anche ai fini dell'annualità 2018.
Ne deriva che l'avviso di accertamento IMU 2018 si fonda su presupposti impositivi già giudicati insussistenti, con conseguente illegittimità sostanziale della pretesa tributaria.
L'interesse della contribuente è ulteriormente rafforzato dal fatto che il Comune, in esecuzione del giudicato relativo all'IMU 2016, ha adottato un provvedimento di sgravio di rilevante importo, riconoscendo implicitamente e poi espressamente l'erroneità dell'imposizione riferita ai fabbricati collabenti. Tale comportamento amministrativo rende evidente la contraddittorietà e l'ingiustificata disparità di trattamento derivante dal mantenimento in vita dell'avviso di accertamento IMU 2018, fondato sul medesimo presupposto impositivo già ritenuto insussistente per annualità precedenti.
In definitiva, gli immobili sono stati riconosciuti collabenti dal 2008 con una sentenza passata in giudicato - ossia esenti dalla imposizione tributaria per le caratteristiche strutturali degli stessi (v. definizione di immobili collabenti) - e lo stesso Comune ne ha preso atto emettendo nel dicembre 2018 il provvedimento di declassamento catastale ed eseguendo lo sgravio, sicché, in sede di esercizio di autotutela, il Comune medesimo era tenuto a valutare tale situazione afferente alla sussistenza dei presupposti sostanziali dell'IMU.
In questo contesto, l'interesse della contribuente a impugnare il diniego di autotutela si configura come interesse alla rimozione di un atto che determina un'ingiustificata lesione patrimoniale, nonché una violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. La permanenza degli effetti dell'avviso di accertamento 2018, nonostante il riconoscimento dell'esenzione per annualità contigue e fondate su identici presupposti di fatto e di diritto, determina infatti un trattamento irragionevolmente differenziato e privo di base normativa.
Va, altresì, considerato che il diniego di annullamento è intervenuto in un momento in cui il Comune aveva piena conoscenza della situazione giuridica e fattuale: non solo per aver emanato il provvedimento di declassamento catastale nel dicembre 2018, ma anche per essere stato parte in giudizi analoghi conclusisi con esito a sé sfavorevole e per aver già proceduto allo sgravio dell'Imu 2016. Tale consapevolezza rende il diniego di autotutela espressione di un esercizio del potere amministrativo non conforme ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione, che devono improntare i rapporti tra amministrazione e contribuente.
Del resto, come evidenziato dalla Corte di primo grado, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, il Comune era tenuto a rispettare il principio secondo cui i fabbricati collabenti (categoria catastale F/2) non sono soggetti a imposizione IMU. Tale documento ha chiarito in maniera definitiva che è illegittima la richiesta di pagamento dell'Imu su immobili diroccati o ruderi, caratterizzati da degrado tale da impedirne l'autonomia funzionale e la capacità di produrre reddito. In altre parole, i fabbricati collabenti non possono essere assimilati a terreni edificabili né a immobili produttivi di reddito, e la loro imposizione risulta pertanto contraria alla legge.
Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dalla recente disciplina in materia di autotutela prevista dal D.
Lgs. n. 219/2023, che ha innovato l'art. 10-quater della l. n. 212/2000, introducendo casi di autotutela obbligatoria. Tra essi rientrano espressamente gli errori di diritto o sul presupposto di imposta, categoria nella quale rientra il caso in esame: trattandosi di fabbricati collabenti, l'Amministrazione è obbligata ad annullare l'atto impositivo, anche se divenuto definitivo.
Tali disposizioni erano vigenti all'epoca della emissione del diniego di autotutela impugnato, emesso in data
16 febbraio 2024. Pertanto, è evidente, dunque, l'interesse concreto e attuale della contribuente a impugnare il diniego, volto alla eliminazione di un atto impositivo che l'Amministrazione stessa, alla luce dei successivi accertamenti giudiziali, dei propri provvedimenti e della normativa tributaria vigente, avrebbe dovuto riconoscere come illegittimo.
In tale prospettiva, l'impugnazione del diniego di autotutela rappresenta l'unico strumento idoneo a evitare la consolidazione di un risultato manifestamente ingiusto e contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento tributario e costituzionale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, il Collegio ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una integrale compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 Decreto Legislativo n.
546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Respinge l'appello Spese e competenze del grado compensate