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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/08/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
861/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 861/2025 promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Barbante presso il cui studio in Rieti via Ludovico Spada Potenziani n.10 elegge domicilio in forza di procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente
E da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Onorina Parte_2 C.F._2
Domeniconi presso il cui studio in Rieti Via Garibaldi n.136, elegge domicilio in forza di procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Condizioni congiunte della separazione: Per_ 1) La figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente, continuerà a vivere con la madre, frequentando liberamente il padre quando vuole;
2) La Sig.ra si obbliga a rilasciare la casa familiare, sita in Rieti Via Giotto n.15, Parte_2 nella libera ed esclusiva disponibilità del coniuge entro e non oltre il termine perentorio del 30
Dicembre 2025 asportando dalla stessa tutti gli arredi e i beni di sua proprietà;
1 3) Fino a tale data il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia concedendo Parte_1 alla coniuge e alla figlia di utilizzare la casa familiare, provvedendo al pagamento dei consumi relativi all'utenza telefonica e della linea internet oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_ relative alla figlia nella misura del 50%, da individuarsi in conformità al protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti;
4) Successivamente alla data del 30 Dicembre 2025 e, a condizione che la Sig.ra abbia Parte_2 rilasciato la casa familiare nella disponibilità del coniuge libera da cose e persone, il medesimo Per_ verserà alla medesima a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , dall'1/1/2026, la somma mensile di €.300,00 (trecento) da aggiornare annualmente sulla base degli indici Istat e provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti e ciò fino al compimento di 28 anni;
5) Entrambi i coniugi sono autonomi economicamente e rinunciano al reciproco mantenimento;
6) Con il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sopra convenute le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di non aver più nulla acchè pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa, sia personale che patrimoniale, e comunque dichiarano di rinunciarvi;
- Ordinare al Comune di Rieti di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/03/1999 al Comune di Rieti, trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto
Comune (anno 1999, parte I, atto n. 6), optando per il regime della separazione dei beni. Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione coniugale, in data 12/10/1999, è nata che attualmente frequenta la facoltà di Storia e Filosofia delle scienze applicate presso l'Università dell'Aquila e, quindi pur essendo maggiorenne, non è autonoma economicamente;
i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Rieti Via Giotto n.15 in una abitazione di proprietà esclusiva del nel tempo, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto Parte_1 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e per tale motivo, concordemente, i coniugi da tempo sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio;
i coniugi dal 2024 hanno deciso di vivere separatamente e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni e precisamente la Parte_2 unitamente alla figlia, ha continuato a vivere nella predetta dimora familiare, che si obbliga a rilasciare il prima possibile, mentre il si è trasferito a vivere presso un'abitazione sita in Parte_1
2 Rieti Via S. Pertini n.680, condotta in locazione;
il svolge l'attività libero professionale Parte_1 di odontotecnico che recentemente ha organizzato in forma societaria investendo in attrezzature e macchinari senza percepire utili ed è titolare esclusivamente di reddito da lavoro che è variabile e a mala pena sufficiente a sopperire a tutte le esigenze quotidiane;
egli ha percepito €. 11.407,94 relativamente all'anno 2023, €. 4.385,80 relativamente all'anno 2024 ed è titolare del diritto di proprietà sulla casa familiare sita in Rieti Via Giotto n.15 e dello studio dove esercita la propria attività professionale per essergli stati donati dal padre;
mentre la svolge attività di lavoro Parte_2 dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato presso lo stabilimento della SEKO Spa. di
Rieti ed è titolare esclusivamente di reddito da lavoro che è costante di €.20.841,65 annui con una retribuzione mensile di €.1.200,00, non ha alcuna proprietà immobiliare ed è titolare del conto corrente n. 04775/681 presso Intesa San Paolo S.p.a..
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
All'udienza del 12 giugno 2025, svolta a trattazione scritto mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per
3 il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data
27/03/1999 a Rieti;
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (anno
1999, parte I, atto n.6);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 25 agosto 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 861/2025 promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Barbante presso il cui studio in Rieti via Ludovico Spada Potenziani n.10 elegge domicilio in forza di procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente
E da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Onorina Parte_2 C.F._2
Domeniconi presso il cui studio in Rieti Via Garibaldi n.136, elegge domicilio in forza di procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Condizioni congiunte della separazione: Per_ 1) La figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente, continuerà a vivere con la madre, frequentando liberamente il padre quando vuole;
2) La Sig.ra si obbliga a rilasciare la casa familiare, sita in Rieti Via Giotto n.15, Parte_2 nella libera ed esclusiva disponibilità del coniuge entro e non oltre il termine perentorio del 30
Dicembre 2025 asportando dalla stessa tutti gli arredi e i beni di sua proprietà;
1 3) Fino a tale data il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia concedendo Parte_1 alla coniuge e alla figlia di utilizzare la casa familiare, provvedendo al pagamento dei consumi relativi all'utenza telefonica e della linea internet oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_ relative alla figlia nella misura del 50%, da individuarsi in conformità al protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti;
4) Successivamente alla data del 30 Dicembre 2025 e, a condizione che la Sig.ra abbia Parte_2 rilasciato la casa familiare nella disponibilità del coniuge libera da cose e persone, il medesimo Per_ verserà alla medesima a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , dall'1/1/2026, la somma mensile di €.300,00 (trecento) da aggiornare annualmente sulla base degli indici Istat e provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti e ciò fino al compimento di 28 anni;
5) Entrambi i coniugi sono autonomi economicamente e rinunciano al reciproco mantenimento;
6) Con il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sopra convenute le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di non aver più nulla acchè pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa, sia personale che patrimoniale, e comunque dichiarano di rinunciarvi;
- Ordinare al Comune di Rieti di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/03/1999 al Comune di Rieti, trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto
Comune (anno 1999, parte I, atto n. 6), optando per il regime della separazione dei beni. Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione coniugale, in data 12/10/1999, è nata che attualmente frequenta la facoltà di Storia e Filosofia delle scienze applicate presso l'Università dell'Aquila e, quindi pur essendo maggiorenne, non è autonoma economicamente;
i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Rieti Via Giotto n.15 in una abitazione di proprietà esclusiva del nel tempo, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto Parte_1 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e per tale motivo, concordemente, i coniugi da tempo sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio;
i coniugi dal 2024 hanno deciso di vivere separatamente e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni e precisamente la Parte_2 unitamente alla figlia, ha continuato a vivere nella predetta dimora familiare, che si obbliga a rilasciare il prima possibile, mentre il si è trasferito a vivere presso un'abitazione sita in Parte_1
2 Rieti Via S. Pertini n.680, condotta in locazione;
il svolge l'attività libero professionale Parte_1 di odontotecnico che recentemente ha organizzato in forma societaria investendo in attrezzature e macchinari senza percepire utili ed è titolare esclusivamente di reddito da lavoro che è variabile e a mala pena sufficiente a sopperire a tutte le esigenze quotidiane;
egli ha percepito €. 11.407,94 relativamente all'anno 2023, €. 4.385,80 relativamente all'anno 2024 ed è titolare del diritto di proprietà sulla casa familiare sita in Rieti Via Giotto n.15 e dello studio dove esercita la propria attività professionale per essergli stati donati dal padre;
mentre la svolge attività di lavoro Parte_2 dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato presso lo stabilimento della SEKO Spa. di
Rieti ed è titolare esclusivamente di reddito da lavoro che è costante di €.20.841,65 annui con una retribuzione mensile di €.1.200,00, non ha alcuna proprietà immobiliare ed è titolare del conto corrente n. 04775/681 presso Intesa San Paolo S.p.a..
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
All'udienza del 12 giugno 2025, svolta a trattazione scritto mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per
3 il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data
27/03/1999 a Rieti;
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (anno
1999, parte I, atto n.6);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 25 agosto 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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