Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2020, proposto da
ES IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero della Difesa – 7 ° Reggimento Alpini – 64^ Compagnia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. 7 relativa al periodo dal 14.3.2016 al 27.2.2017, notificata il 6 febbraio 2020;
nonché
di tutti gli altri atti connessi, conseguenti, antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LF GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2 aprile 2020 e pervenuto in Segreteria in data 8 aprile 2020, ES IA adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Marche chiedendo l’annullamento della scheda valutativa n. 7 relativa al periodo 14.3.2016–27.2.2017, notificata il 6 febbraio 2020, in quanto attributiva al ricorrente della qualifica finale “nella media”.
Il ricorrente, militare del 7° Reggimento Alpini, chiedeva l’annullamento di tale scheda e di tutti gli atti connessi, lamentando una lesione dei propri interessi poiché la valutazione avrebbe pregiudicato il suo avanzamento di carriera.
La premessa del ricorso evidenziava che il ricorrente, in data 23 ottobre 2013, aveva ricevuto un elogio dalla Brigata Alpina “Julia” per serietà, disponibilità, motivazione, entusiasmo, precisione, competenza, senso di responsabilità e spirito di sacrificio, costituendo un esempio per i colleghi.
Nella scheda valutativa n. 4 era stato qualificato come “eccellente”.
Successivamente, con la scheda n. 7 notificata il 16 novembre 2017, la qualifica era stata declassata a “superiore alla media”.
Avverso tale atto, il ricorrente presentava un ricorso gerarchico, accolto dalla Direzione Generale per il Personale Militare, che annullava la scheda e richiedeva una nuova compilazione.
La nuova scheda, notificata l’11 febbraio 2019, invece di migliorare la valutazione, abbassava ulteriormente la qualifica a “nella media”, contro cui era stato presentato un secondo ricorso gerarchico, anch’esso accolto.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe denunciava eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
Sosteneva che il declassamento, da “eccellente” a “superiore alla media” e poi a “nella media”, avveniva senza una precisa ragione, nonostante il ricorrente avesse sempre mantenuto un rendimento eccellente, senza problemi con colleghi o superiori, senza sanzioni disciplinari e con attestazioni positive sulla sua condotta.
Il ricorso metteva in luce che nella prima stesura della scheda n. 7, il comandante di plotone, assente per altri impegni, contestava un episodio isolato, la presentazione in servizio con la barba non fatta, episodio mai sanzionato disciplinarmente e insufficiente a giustificare un cambiamento di giudizio.
Il ricorso richiamava la direttiva ministeriale sulla redazione dei documenti caratteristici, secondo cui giudizi negativi gravi dovevano essere motivati e convalidati, cosa che non era avvenuta.
Analizzando il documento oggetto di impugnativa, il ricorso ne evidenziava l’illegittimità per violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità, aggravata da eccesso di potere.
Sottolineava che, nel periodo valutato, il ricorrente non aveva mai ricevuto sanzioni o richiami verbali, avendo sempre rispettato i superiori e non avendo creato disservizi.
Ribadiva che le qualifiche di “eccellente”, “superiore alla media” e “nella media” erano definite rispettivamente per chi emerge nettamente per qualità eccezionali, per chi emerge sulla media per bontà delle qualità e continuità del rendimento e per chi possiede qualità normali e rende in misura adeguata.
Il ricorso affermava che, sebbene la documentazione caratteristica non dovesse essere un elenco puntuale di fatti, doveva comunque permettere di evincere circostanze atte a giustificare il giudizio, di per sé assenti nel caso in esame.
Nel documento si leggeva che il ricorrente era un giovane volontario con capacità adeguate e impegno discreto ma altalenante, giudizio in conflitto con le precedenti schede e con l’elogio del 2013.
Il ricorso sosteneva che un repentino abbassamento della qualifica finale, specie se da livelli apicali, richiedeva una specifica e penetrante motivazione, onere che gravava sui compilatori e si concretizzava nell’esplicitare le considerazioni a sostegno del giudizio peggiorativo in relazione a elementi di fatto effettivamente verificati.
Nel caso specifico, tale motivazione era del tutto carente.
Inoltre, il ricorso invocava l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, secondo cui un provvedimento amministrativo doveva essere motivato e l’ampia discrezionalità dell’amministrazione trovava un limite nella razionalità e logicità dell’azione; quando il comportamento appariva lontano dai comuni schemi, l’amministrazione doveva supportare i propri atti con adeguate motivazioni.
Il ricorso sottolineava inoltre che i giudizi nei documenti caratteristici, atti eminentemente discrezionali, influenzavano gli avanzamenti di carriera, quindi necessitavano di motivazione chiara ed esauriente, soprattutto se peggiorativi rispetto ai precedenti.
Richiamava le Istruzioni del Ministero della Difesa, secondo cui i giudizi erano riferiti esclusivamente al periodo contemplato, ma precisava che, secondo la giurisprudenza costante, la motivazione di un repentino abbassamento era tanto più necessaria quanto più ampia era la forbice tra le qualifiche finali.
Il ricorso aggiungeva che il rendimento poteva mutare, ma il complesso di qualità personali e professionali era intrinseco al militare; doveva pertanto darsi congrua motivazione dei repentini mutamenti di giudizio per quelle voci che presentavano sostanziale stabilità, come cultura, attitudine, professionalità, stima e carattere, non suscettibili di riduzione salvo eventi particolari puntualmente indicati.
Concludeva affermando che l’azione dell’amministrazione aveva bloccato la progressione di carriera del ricorrente, pregiudicando il suo passaggio come VSP.
Chiedeva quindi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe di accogliere il ricorso, annullare la scheda valutativa n. 7 e tutti gli atti connessi e condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
In data 17 aprile 2020 il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio successivamente depositando controdeduzioni con le quali replicava al ricorso sostenendo la piena legittimità della scheda valutativa n. 7 per come ricompilata.
All’udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto dal militare ES IA si fonda su asserzioni che, ad un attento esame, si rivelano infondate sia sotto il profilo giuridico che sotto quello fattuale.
Innanzitutto, il ricorrente contesta il provvedimento valutativo lamentando una presunta violazione del principio di motivazione e un eccesso di potere, deducendo l’illegittimità del calo di qualifica dal confronto con precedenti giudizi favorevoli e dall’assenza di sanzioni disciplinari nel periodo considerato.
Tale impostazione è tuttavia viziata da un errato presupposto giuridico, poiché trascura il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui ogni documentazione caratteristica deve essere valutata in piena autonomia, con riferimento esclusivo al periodo temporale di cui tratta, senza che possa stabilirsi un vincolo con le valutazioni precedenti o successive.
La memoria ministeriale richiama a tal proposito una copiosa, quanto condivisibile, giurisprudenza amministrativa che afferma l’inconsistenza di qualsiasi raffronto tra schede valutative diverse, garantendo in tal modo la veridicità e l’imparzialità del giudizio espresso per il singolo arco temporale.
Il ricorrente, nel richiamare un elogio ottenuto nel 2013 e precedenti qualifiche elevate, compie dunque un raffronto giuridicamente impossibile e sostanzialmente irrilevante ai fini della valutazione del periodo successivo, che deve fondarsi su elementi circoscritti a quel determinato lasso di tempo.
Inoltre, la memoria evidenzia come la natura stessa del documento caratteristico non richieda una cronaca dettagliata degli eventi, ma una sintesi valutativa delle qualità professionali e personali dimostrate nel periodo, sintesi che nel caso concreto è stata ampiamente fornita attraverso le aggettivazioni utilizzate nel documento.
La censura relativa alla mancanza di obiettività dei superiori gerarchici si risolve in una mera autovalutazione del ricorrente, del tutto inidonea a inficiare la legittimità del giudizio tecnico-discrezionale espresso dagli organi valutatori, i quali, come è noto, godono di un ampio margine di apprezzamento insindacabile salvo che non si ravvisino arbitrio, illogicità o travisamento dei fatti.
Nella fattispecie, l’Amministrazione ha invece fornito una puntuale e circostanziata descrizione delle carenze riscontrate nel periodo considerato, descrizione che emerge chiaramente dalla scheda valutativa in esame.
Si evidenzia, ad esempio, che il militare, pur espletando i compiti in modo operativo, non ha mostrato spirito di iniziativa o fattiva collaborazione, limitandosi all’esecuzione puntuale degli ordini.
Durante le attività di addestramento ha spesso palesato difficoltà, causando rallentamenti operativi e riuscendo a superare le prove di efficienza solo in seconda istanza.
Il suo impegno è stato altalenante, concentrandosi solo sulle attività di suo personale interesse, mentre nelle normali attività di reparto non ha dimostrato interesse per l’accrescimento del proprio bagaglio tecnico-professionale.
Inoltre, in più occasioni ha mostrato un’attenzione inadeguata alle procedure oggetto di addestramento e un atteggiamento formale non sempre consono, come attestato dall’episodio di presentarsi in servizio con la barba non fatta, segno di scarsa considerazione per l’immagine del Reggimento.
Tali elementi concreti, desunti dalla diretta osservazione dei superiori, costituiscono motivazione più che sufficiente e logicamente coerente per l’attribuzione della qualifica “nella media”, che peraltro rappresenta comunque un giudizio positivo, corrispondente a quella tipologia di militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata.
L’assenza di sanzioni disciplinari nel periodo non è affatto in contrasto con tale giudizio, poiché, come chiarito dalle Istruzioni per la compilazione dei documenti caratteristici, solo i giudizi gravemente negativi devono essere convalidati da specifiche sanzioni.
La tesi del ricorrente secondo cui il conseguimento di valutazioni eccellenti in passato creerebbe un diritto acquisito a mantenere il medesimo giudizio per tutta la carriera è priva di fondamento e snaturerebbe la stessa finalità delle valutazioni periodiche, volte proprio a monitorare l’andamento variabile del rendimento nel tempo.
La giurisprudenza amministrativa, pur richiedendo una motivazione specifica in caso di repentino abbassamento di qualifica rispetto a valutazioni costantemente apicali, non esclude che il giudizio possa mutare in relazione a circostanze concrete e puntualmente riscontrate, come avvenuto nella specie.
Nel caso di esame, peraltro, la motivazione del giudizio meno favorevole è desumibile in modo chiaro e logico dalle aggettivazioni e dalle osservazioni contenute nel documento, le quali fotografano una performance complessivamente adeguata ma non eccedente la normalità, con precise carenze comportamentali e professionali emerse nel periodo e sopra ricordate.
Pertanto, le doglianze relative a difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento si rivelano infondate, stante la piena legittimità, proporzionalità e coerenza logica del provvedimento impugnato, il quale risponde pienamente ai criteri giurisprudenziali e normativi che regolano la materia della valutazione del personale militare.
Il ricorso, pertanto, risulta destituito di fondamento giuridico e, pertanto, meritevole di reiezione.
Da ultimo, la peculiarità in fatto della questione e la limitata attività processuale svolta permettono di ritenere sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF GI LL, Presidente, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LF GI LL |
IL SEGRETARIO