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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3791 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1975,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/09/1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco MAGNABOSCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2
in San VA AR (VR) il giorno 11/05/2002, Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San VA
AR al n. 4 parte II Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale con i relativi arredi e suppellettili in comproprietà tra i coniugi viene assegnata in uso alla SI.ra . Parte_2
2) La LI , ora maggiorenne, ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre.
3) Il SI. corrisponderà, come concordato con la SI.ra Parte_1
, direttamente alla LI a mezzo bonifico Parte_2 Persona_1
sul conto corrente acceso presso l'agenzia Unicredit di San VA AR
(VR), IBAN IT 33 A 02008 59760 000430078262 intestato alla LI , Per_1
entro il giorno dieci di ogni mese a titolo di concorso per il mantenimento della stessa la somma di € 300,00= (trecento/00=) mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Per spese straordinarie si intendono:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal
2 medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N, e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino all'ultimazione degli studi universitari;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche,
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori;
c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e
VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la
3 spesa comunica la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse della LI, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4) I coniugi, volendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali in sede di cessazione degli effetti civili di matrimonio e a definizione delle problematiche intercorse tra i coniugi in relazione al mantenimento della LI , Per_1
dichiarano di aver trovato come unica soluzione, transattiva e dirimente, per addivenire alla cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto, l'attribuzione da parte del SI. in favore della Parte_1
moglie SI.ra della propria quota indivisa pari al 50% della Parte_2
proprietà degli immobili siti in San VA AR (VR), Via Viali n. 9 e relative pertinenze, adibita a residenza familiare, e censiti catastalmente nel
NCEU del Comune di San VA AR:
- Foglio 12, particella n. 324 sub 3 e sub 4, categ. A/2, cl. 3, vani 6,5, abitazione civile, Via Viali n. 9, piano 1;
- Foglio 12, particella n. 324 sub 5, categ. C/6, classe 4, mq. 35, autorimessa,
Via Viali;
- Foglio 12, particella n. 324 sub 9 e sub 10, corte, categ. F/1,rispettivamente di mq. 82 e mq. 76, Via Viali.
Il tutto precisamente descritto nelle visure catastali allete.
4 Gli immobili sono liberi da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, e ben noti alla
SI.ra che ivi vi abita. Parte_2
Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento immobiliare a favore della SI.ra dei predetti immobili entro trenta giorni Parte_2
dalla definitività della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
spese e compensi dell'atto notarile a carico della SI.ra . Parte_2
5) Nessun'altra pretesa di carattere economico tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San VA
AR (VR) in data 11/05/2002.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
5 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Verona nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2678/2009, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente alla LI , maggiorenne ma
[...] Per_1
non autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla LI, nei termini e secondo le modalità concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in San VA AR (VR), Via Viali n. 9 in favore di Parte_2
6 quale genitore convivente con la LI maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, in particolare con riferimento al trasferimento immobiliare del 50% della propria quota indivisa degli immobili adibiti a residenza familiare da effettuarsi, con successivo rogito notarile, da parte del sig. a favore della sig.ra quale Parte_1 Parte_2
soluzione transattiva a chiusura dei rapporti patrimoniali fra coniugi, il Collegio
non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in San VA AR (VR) il Parte_1 Parte_2
11/05/2002 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
7 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San VA AR (VR)
al n. 4, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3791 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1975,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/09/1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco MAGNABOSCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2
in San VA AR (VR) il giorno 11/05/2002, Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San VA
AR al n. 4 parte II Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale con i relativi arredi e suppellettili in comproprietà tra i coniugi viene assegnata in uso alla SI.ra . Parte_2
2) La LI , ora maggiorenne, ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre.
3) Il SI. corrisponderà, come concordato con la SI.ra Parte_1
, direttamente alla LI a mezzo bonifico Parte_2 Persona_1
sul conto corrente acceso presso l'agenzia Unicredit di San VA AR
(VR), IBAN IT 33 A 02008 59760 000430078262 intestato alla LI , Per_1
entro il giorno dieci di ogni mese a titolo di concorso per il mantenimento della stessa la somma di € 300,00= (trecento/00=) mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Per spese straordinarie si intendono:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal
2 medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N, e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino all'ultimazione degli studi universitari;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche,
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori;
c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e
VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la
3 spesa comunica la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse della LI, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4) I coniugi, volendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali in sede di cessazione degli effetti civili di matrimonio e a definizione delle problematiche intercorse tra i coniugi in relazione al mantenimento della LI , Per_1
dichiarano di aver trovato come unica soluzione, transattiva e dirimente, per addivenire alla cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto, l'attribuzione da parte del SI. in favore della Parte_1
moglie SI.ra della propria quota indivisa pari al 50% della Parte_2
proprietà degli immobili siti in San VA AR (VR), Via Viali n. 9 e relative pertinenze, adibita a residenza familiare, e censiti catastalmente nel
NCEU del Comune di San VA AR:
- Foglio 12, particella n. 324 sub 3 e sub 4, categ. A/2, cl. 3, vani 6,5, abitazione civile, Via Viali n. 9, piano 1;
- Foglio 12, particella n. 324 sub 5, categ. C/6, classe 4, mq. 35, autorimessa,
Via Viali;
- Foglio 12, particella n. 324 sub 9 e sub 10, corte, categ. F/1,rispettivamente di mq. 82 e mq. 76, Via Viali.
Il tutto precisamente descritto nelle visure catastali allete.
4 Gli immobili sono liberi da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, e ben noti alla
SI.ra che ivi vi abita. Parte_2
Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento immobiliare a favore della SI.ra dei predetti immobili entro trenta giorni Parte_2
dalla definitività della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
spese e compensi dell'atto notarile a carico della SI.ra . Parte_2
5) Nessun'altra pretesa di carattere economico tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San VA
AR (VR) in data 11/05/2002.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
5 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Verona nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2678/2009, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente alla LI , maggiorenne ma
[...] Per_1
non autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla LI, nei termini e secondo le modalità concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in San VA AR (VR), Via Viali n. 9 in favore di Parte_2
6 quale genitore convivente con la LI maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, in particolare con riferimento al trasferimento immobiliare del 50% della propria quota indivisa degli immobili adibiti a residenza familiare da effettuarsi, con successivo rogito notarile, da parte del sig. a favore della sig.ra quale Parte_1 Parte_2
soluzione transattiva a chiusura dei rapporti patrimoniali fra coniugi, il Collegio
non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in San VA AR (VR) il Parte_1 Parte_2
11/05/2002 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
7 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San VA AR (VR)
al n. 4, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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