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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1299/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1299/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ezra Di Nardo;
appellante
e
(C.F.: ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale (P.I.: , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Gianfranco Gatto;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1255/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30.05.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale e opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito
e prodotto nella propria memoria difensiva e negli atti e verbali di causa del giudizio di merito, impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da
1 controparte, a tal fine nell'insistere nella riforma della sentenza impugnata, si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto d'appello del
27 giugno 2018 chiedendone l'integrale accoglimento”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare perché inammissibile, improcedibile o comunque manifestamente infondato l'appello proposto dalla per tutto quanto esposto in atti e, per Parte_1
l'effetto rigettare tutte le richieste esternate nel gravame comprensive di quelle relative ad una nuova CTU, e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver Parte_1
commissionato a , titolare della omonima impresa di costruzioni, Controparte_1 giusta appalto del 05.11.2007, l'esecuzione delle opere murarie del fabbricato denominato A2, posto in Piano Lago Mangone (CS), via Froli, per il corrispettivo di
€ 216 mila oltre IVA (di cui il 70% in denaro ed il 30% mediante possibile permuta di appartamento, salvo rinuncia della committente, poi esplicitata) e con fissazione del termine di inizio di giorni 7 dalla stipula e di conclusione di mesi 6 dall'inizio, con penale per ogni giorno di ritardo fissata in € 150,00, deduceva il grave inadempimento dell'appaltatore, atteso che i lavori non si erano conclusi nell'arco di oltre due anni dal loro inizio e che l'impresa appaltatrice aveva addirittura abbandonato il cantiere nel febbraio 2010, lasciando attrezzature, materiale e detriti;
richiesto invano il completamento, la medesima attrice rappresentava di aver comunicato con racc. a/r del 16.07.2010 la risoluzione del contratto per inadempimento nonché la sua conseguente pretesa creditoria, ricostruita la contabilità dell'appalto e conteggiata la penale per il ritardo, per complessivi €
105.598,80; per converso, il tramite diffida legale, aveva comunicato di CP_1 vantare un credito residuo di € 92.303,20 oltre IVA ed oltre interessi di mora;
seguiva corrispondenza tra le parti, con la quale venivano altresì denunciati dalla i Pt_1
vizi delle opere – peraltro parziali - effettuate, poi eliminati a proprie spese, finché
l'attrice non si determinava a chiedere, con la domanda alla odierna attenzione, declaratoria di risoluzione per grave inadempimento e condanna del al CP_1
2 pagamento della penale maturata per complessivi € 120.00,00, oltre interessi e rivalutazione e vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3401/12 R.G..
Si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente la nullità della CP_1
citazione per inosservanza del termine a comparire;
nel merito, evidenziava che l'appalto era a misura e non a corpo, con conseguente fissazione di un corrispettivo solamente di massima, da verificare a lavori conclusi mediante le misurazioni necessarie;
deduceva quindi la nullità sia della clausola penale (sulla quale in ogni caso non erano dovuti interessi moratori), siccome non approvata con specifica e separata sottoscrizione, sia di quella che consentiva alla committente la ritenuta di garanzia del 10%, siccome eccessivamente onerosa;
eccepiva la decadenza dalla denuncia dei presunti vizi, spiegando altresì l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, atteso che aveva abbandonato il cantiere perché non onorati dalla committente i pagamenti pattuiti;
invocava conclusivamente preliminare declaratoria di nullità della citazione ovvero, nel merito, di nullità delle clausole contrattuali o, in subordine ed in ogni caso, di rigetto della domanda siccome infondata, vinte le spese di lite.
Verificata la regolarità della notifica della citazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria la difesa dell'attrice rappresentava che il convenuto, costituitosi solo all'udienza del 04.12.2012, era decaduto dalla possibilità di poter utilmente proporre le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
In data 01.12.2012, nondimeno, il otteneva dal Tribunale di Cosenza CP_1
decreto ingiuntivo n. 1858/2012 R.D.I., per il medesimo residuo corrispettivo dell'appalto rappresentato nella comparsa del precedente giudizio, provvedimento monitorio opposto dalla nel giudizio iscritto al n. 1056/2013 R.G., con atto in Pt_1
cui ribadiva le stesse motivazioni poste a fondamento della sua precedente domanda giudiziale e chiedeva di conseguenza la revoca del decreto siccome portante una pretesa creditoria insussistente;
nel costituirsi in quel giudizio, il CP_1 premetteva l'inammissibilità dell'opposizione siccome notificata al domicilio reale e non a quello eletto, deducendo altresì anch'egli le medesime argomentazioni già proposte nella comparsa di costituzione del primo giudizio ed invocando, quindi, la conferma del decreto;
trasmessi i fascicoli al Presidente di Sezione in ragione della loro connessione soggettiva ed oggettiva, con ordinanza del 01.07.2014, nella quale venivano altresì riassegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. onde consentire il
3 riallineamento della loro trattazione, i due giudizi venivano riuniti;
la causa veniva quindi istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'esito, con consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1255/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta, siccome infondata, la domanda proposta dalla nel giudizio iscritto al n. 3401/2012 Parte_1
R.G.A.C.; - accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dalla nel Parte_1 giudizio iscritto al n. 1056/2013 R.G.A.C. e, per l'effetto, revoca, siccome portante una pretesa creditoria rivelatasi inesatta, il decreto ingiuntivo n. 1858/2012 R.D.I.;
- ridetermina il credito complessivo di in € 69.791,00 e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarata la risoluzione dell'appalto, condanna la al relativo Parte_1
pagamento, oltre IVA ed oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, dalla domanda monitoria al saldo effettivo;
- condanna altresì la alla Parte_1
refusione, in favore di , delle spese e competenze di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco
Gatto, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti”.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali – di previsione della penale nonché della ritenuta di garanzia - proposte dalla difesa del CP_1
Riteneva generica la deduzione della di sussistenza di presunti vizi e Parte_1 difformità nell'esecuzione delle opere appaltate, in quanto non adeguatamente circostanziata tanto nell'atto introduttivo del giudizio principale quanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla scorta della c.t.u. espletata che aveva ricostruito lavorazioni – sia da computo metrico che non contestate che extra - effettuate dal per CP_1 complessivi € 247.515,00 oltre IVA (quindi per un importo superiore a quello di massima inizialmente previsto dalle parti) ed eseguite a regola d'arte (a parte 4 lavorazioni su quasi 60), preso atto che i pagamenti effettuati in corso d'opera dalla committente, come documentati e non contestati, ammontavano a complessivi €
174.500,00, il Tribunale determinava in € 73.015,00 oltre iva e interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/02 il credito residuo dell'impresa CP_1
4 Evidenziava, poi, che dalla predetta somma andavano detratti € 3.224,00, di cui alla fattura allegata dalla , per la rimozione dei detriti e dei materiali dal Pt_1 cantiere, così riducendosi ad € 69.791,00, oltre IVA e accessori.
Escludeva invece il diritto della al pagamento della penale da ritardo Parte_1 stante l'inefficacia della relativa previsione contrattuale atteso che, a fronte delle notevoli variazioni di lavorazioni in aumento, come accertate dal c.t.u., le parti non avevano fissato un nuovo termine di consegna delle opere, essendo quello originario venuto meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.06.2018, lamentando innanzitutto la sussistenza di un vizio Parte_2
procedurale per avere il Tribunale, senza alcuna motivazione, trattato tutte le difese e le domande del come se fossero state tempestivamente introdotte, laddove CP_1
invece le stesse erano state ritenute tardive nel giudizio n. 3401/12 R.G., giusta ordinanza dell'1.07.2014. Denunciava poi la illegittimità della decisione in quanto fondata su una c.t.u. erronea ed inattendibile, sulla scorta della quale il giudice di prime cure aveva ritenuto che la avesse esplicitamente riconosciuto “notevoli Pt_1 variazioni in aumento” delle lavorazioni, giustificando così lo slittamento dei termini di consegna e l'inapplicabilità della penale per ritardo, peraltro senza considerare che le pretese variazioni non superavano di 1/6 il prezzo convenuto. Lamentava che la consulenza tecnica d'ufficio aveva applicato il metodo “vuoto per pieno”, tipico dei lavori pubblici e non delle opere tra privati, in violazione dell'art. 2 del contratto che imponeva la contabilizzazione delle sole “quantità effettivamente realizzate”; tale metodologia aveva generato un computo in eccesso, a vantaggio dell'impresa e in spregio della chiara previsione contrattuale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.12.2018 n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale il quale chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.01.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni. In data 12.07.2021 l'appellato depositava ricorso per sequestro conservativo che veniva rigettato.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
5 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo parte appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe, senza alcuna motivazione, ritenuto tempestive le domande e le eccezioni formulate dal nonostante la tardività della costituzione dello stesso nel CP_1
giudizio n. 3401/12 R.G., dichiarata con ordinanza dell'01.07.2014.
Il rilievo trascura di considerare che il giudice di prime cure nella prima parte della sentenza ha affermato che “la presentazione di distinta domanda monitoria per il corrispettivo residuo dell'appalto ed il giudizio di merito instauratosi su tale pretesa in seguito all'opposizione, consentono di superare il rilievo attoreo di tardività della costituzione del nel giudizio principale e di conseguente CP_1
inammissibilità della proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, dovendosi per converso ritenere ammissibile, in seguito alla riunione dei giudizi, la trattazione di tutte le questioni in essi prospettate dalle parti;
si verte infatti, come pure evidenziato nell'ordinanza del 01.07.2014, nell'ipotesi di c.d. continenza per specularità individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15532/2011)”
(cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
In ogni caso deve rilevarsi la inammissibilità del motivo per carenza di interesse.
Va, infatti, osservato che nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a
6 preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.
Ora, posto che nel caso in esame la causa anteriormente proposta aveva ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna dello stesso al pagamento della penale per il ritardo, e l'altra l'adempimento del medesimo contratto con condanna al pagamento del corrispettivo dell'appalto, le decadenze maturate a carico del convenuto nell'ambito del giudizio n. 3401/12 R.G. CP_1
riguardavano unicamente le eccezioni volte a paralizzare la domanda della Pt_1
e precisamente l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi nonché quella
[...]
di nullità della clausola penale e della clausola relativa alla ritenuta di garanzia, ma le statuizioni adottate dal Tribunale sul punto non hanno formato oggetto di impugnazione. Le menzionate decadenze non possono, poi, evidentemente estendersi alla domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo e non ricompresa nell'oggetto del giudizio n. 3401/12
R.G..
2.2. Con un ulteriore motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. fondate su dati e criteri erronei, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di variazioni di lavorazioni in aumento concordate con la che in ordine alla scelta del Pt_1
metodo di misurazione delle opere. Contesta, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia della penale per il ritardo.
Il motivo è infondato.
Muovendo dal primo rilievo, si osserva che il c.t.u. ha dato atto della esistenza di tre distinti prospetti contabili delle opere, l'uno allegato alla lettera A dell'appalto e gli altri due rispettivamente redatti e prodotti da committente ed appaltatore, ovviamente “vistosamente differenti già solo nel numero delle lavorazioni indicate”.
Ora, trattandosi di appalto sicuramente a misura e non a corpo, in ragione dell'esplicito tenore letterale delle clausole contrattuali (segnatamente artt. 1 e 2), condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere “al prospetto allegato al contratto una portata puramente indicativa o di massima, atteso che le parti avevano espressamente pattuito che quel computo metrico aveva natura meramente estimativa, dovendosi tutti i lavori eseguiti contabilizzare al termine della loro completa effettuazione, a misura e per le quantità effettivamente realizzate determinate con metodo geometrico”, nonché ai prospetti rispettivamente allegati
7 dalle parti, in ragione della loro formazione e provenienza unilaterale, “la limitata portata probatoria riservata alle produzioni di parte, ossia di meri indizi che possono essere valutati liberamente dal giudice”.
Su tale premessa, del tutto correttamente il consulente, a fronte dell'incertezza determinata dalle opposte prospettazioni, ha in primo luogo, facendo sostanziale e corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenuto di dover considerare sicuramente parte integrante del contratto, oltre alle opere presenti nel computo metrico estimativo, anche tutte quelle lavorazioni non preventivamente indicate ma da ritenersi concordate in quanto presenti in entrambe le contabilità di cantiere predisposte da ciascuna delle parti.
In relazione invece a quelle reclamate dal e contestate dalla , CP_1 Pt_1
stante la genericità delle deduzioni delle parti in ordine ai lavori appaltati e realizzati, il consulente ha utilizzato un criterio prettamente empirico per valutare le lavorazioni contestate in sede di accertamento peritale, a mente del quale sono state considerate
“parte dell'appalto solo le opere effettivamente riscontrate come realizzate ed altresì la cui realizzazione potesse ritenersi, sulla base di considerazioni di carattere tecnico, riconducibili al di là di ogni dubbio all'impresa . Il c.t.u. ha CP_1
dunque considerato le opere extra controverse tecnicamente collegate a quelle certamente effettuate dal in termini di necessario completamento ovvero CP_1 di presupposto per l'effettuazione.
Sul punto il giudice di primo grado ha anche esaminato le critiche mosse a detto criterio dal consulente di parte appellante, rilevando l'assoluta genericità delle contestazioni della “che non ha in alcun modo ottemperato all'onere - prima Pt_1
- di compiuta deduzione e poi, di conseguenza, di adeguata dimostrazione della effettuazione di quelle lavorazioni da parte di altre e diverse imprese;
la circostanza
è oltremodo palesemente inattendibile, sia considerando l'illogicità della effettuazione di quelle opere – siccome strettamente, e tecnicamente, connesse all'esecuzione di quelle appaltate -, da parte di ditte terze, sia considerando che la committente, ove in possesso di fatture per spese addebitabili al contegno inadempiente dell'appaltatore, le ha ritualmente prodotte in atti, con ciò asseverandosi l'assenza di egual documentazione per le lavorazioni empiricamente riscontrate dal ctu come collegate a quelle appaltate e tuttavia, secondo la , Pt_1 effettuate da ditte diverse” (pag. 6 della sentenza).
8 La c.t.u. si rivela immune da censure anche con riguardo alla scelta del metodo di misurazione delle lavorazioni. L'art. 2 del contratto di appalto prevedeva espressamente l'utilizzo, compatibile con la determinazione a misura dell'appalto, del metodo di misurazione c.d. geometrico, senza tuttavia specificare quale tecnica di misurazione geometrica poi adottare in concreto;
tale lacuna il consulente ha ritenuto condivisibilmente di colmare con il metodo del c.d. vuoto per pieno, che non solo rappresenta “la prassi consolidata in edilizia nella valutazione delle misure … ma anche il criterio normativamente previsto dal capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili redatto dal Ministero LL.PP.”
Anche in tal caso il giudice di prime cure ha esaminato i rilievi del consulente di parte appellante, affermando che detto consulente “pur criticando aspramente anche tale metodo in ragione della inapplicabilità del capitolato dei lavori pubblici agli appalti privati e dell'assenza di specifica volontà contrattuale di utilizzo del criterio del c.d. vuoto per pieno, non contesta l'appartenenza del metodo a quelli geometrici, non confuta in alcun modo l'affermazione relativa alla prassi prevalente in edilizia e, soprattutto, non offre alcun criterio o metodo differente che poggi su considerazioni quantomeno corrispondenti alla analogia legis proposta ed utilizzata dal ctu, limitandosi quindi a quella che può considerarsi solo sterile contestazione delle risultanze peritali” (pag. 6 della sentenza).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. e fatte proprie dal Tribunale di Cosenza non temono di essere svilite dai rilievi critici mossi dall'appellante nell'atto di impugnazione.
Vale, innanzitutto, rimarcare che il giudice del merito, qualora aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure neppure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem", dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Tanto precisato, corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo
9 la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui, come nella specie, il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del c.t.u. soffermandosi anche sulle contrarie allegazioni del consulenze di parte e confutandole, occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti delle osservazioni del consulente di parte che in ipotesi il c.t.u., prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinare il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Orbene, l'appellante in questa sede si è limitata a contrapporre alle conclusioni del c.t.u. i medesimi rilievi confutati dal Tribunale, senza indicare le ragioni per le quali il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso i rilievi medesimi.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte si rivela corretta la statuizione del giudice di primo grado in ordine al rigetto della domanda di pagamento della penale per il ritardo.
Ed invero, costituisce, principio consolidato quello per cui, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (Cass. n. 12396/2024; Cass. n.
9152/2019; Cass. n. 10201/2012; Cass. n. 19099/2011; Cass. n. 9796/2011).
L'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda
10 conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484/2011; conf. Cass. n.
7242/2001; Cass. n. 2290/1995; Cass. n. 2394/1986).
Nella specie il c.t.u. ha accertato variazioni di lavorazioni in aumento per l'importo di €44.099,00 (e non €14.975,00 come sostenuto dall'appellante che considera solo le voci presenti in entrambe le contabilità delle parti) rispetto al valore delle opere originariamente previste pari ad €203.416,00.
In ragione delle significative variazioni in aumento delle opere, il termine di consegna originariamente previsto e la correlativa penale per il ritardo sono venuti meno.
E' poi pacifico (e comunque non risulta documentato dall'appellante, che ne era onerata) che le parti non hanno pattuito un nuovo termine entro il quale dovevano essere finiti i lavori. Era quindi onere della committente fornire la prova della colpa dell'appaltatore nel ritardo dei lavori. Una simile prova non può ritenersi acquisita in atti.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 29.06.2018, nei confronti di , nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1255/2018 pubblicata il 30.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
11 spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Gianfranco Gatto dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1299/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ezra Di Nardo;
appellante
e
(C.F.: ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale (P.I.: , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Gianfranco Gatto;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1255/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30.05.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale e opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito
e prodotto nella propria memoria difensiva e negli atti e verbali di causa del giudizio di merito, impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da
1 controparte, a tal fine nell'insistere nella riforma della sentenza impugnata, si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto d'appello del
27 giugno 2018 chiedendone l'integrale accoglimento”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare perché inammissibile, improcedibile o comunque manifestamente infondato l'appello proposto dalla per tutto quanto esposto in atti e, per Parte_1
l'effetto rigettare tutte le richieste esternate nel gravame comprensive di quelle relative ad una nuova CTU, e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver Parte_1
commissionato a , titolare della omonima impresa di costruzioni, Controparte_1 giusta appalto del 05.11.2007, l'esecuzione delle opere murarie del fabbricato denominato A2, posto in Piano Lago Mangone (CS), via Froli, per il corrispettivo di
€ 216 mila oltre IVA (di cui il 70% in denaro ed il 30% mediante possibile permuta di appartamento, salvo rinuncia della committente, poi esplicitata) e con fissazione del termine di inizio di giorni 7 dalla stipula e di conclusione di mesi 6 dall'inizio, con penale per ogni giorno di ritardo fissata in € 150,00, deduceva il grave inadempimento dell'appaltatore, atteso che i lavori non si erano conclusi nell'arco di oltre due anni dal loro inizio e che l'impresa appaltatrice aveva addirittura abbandonato il cantiere nel febbraio 2010, lasciando attrezzature, materiale e detriti;
richiesto invano il completamento, la medesima attrice rappresentava di aver comunicato con racc. a/r del 16.07.2010 la risoluzione del contratto per inadempimento nonché la sua conseguente pretesa creditoria, ricostruita la contabilità dell'appalto e conteggiata la penale per il ritardo, per complessivi €
105.598,80; per converso, il tramite diffida legale, aveva comunicato di CP_1 vantare un credito residuo di € 92.303,20 oltre IVA ed oltre interessi di mora;
seguiva corrispondenza tra le parti, con la quale venivano altresì denunciati dalla i Pt_1
vizi delle opere – peraltro parziali - effettuate, poi eliminati a proprie spese, finché
l'attrice non si determinava a chiedere, con la domanda alla odierna attenzione, declaratoria di risoluzione per grave inadempimento e condanna del al CP_1
2 pagamento della penale maturata per complessivi € 120.00,00, oltre interessi e rivalutazione e vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3401/12 R.G..
Si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente la nullità della CP_1
citazione per inosservanza del termine a comparire;
nel merito, evidenziava che l'appalto era a misura e non a corpo, con conseguente fissazione di un corrispettivo solamente di massima, da verificare a lavori conclusi mediante le misurazioni necessarie;
deduceva quindi la nullità sia della clausola penale (sulla quale in ogni caso non erano dovuti interessi moratori), siccome non approvata con specifica e separata sottoscrizione, sia di quella che consentiva alla committente la ritenuta di garanzia del 10%, siccome eccessivamente onerosa;
eccepiva la decadenza dalla denuncia dei presunti vizi, spiegando altresì l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, atteso che aveva abbandonato il cantiere perché non onorati dalla committente i pagamenti pattuiti;
invocava conclusivamente preliminare declaratoria di nullità della citazione ovvero, nel merito, di nullità delle clausole contrattuali o, in subordine ed in ogni caso, di rigetto della domanda siccome infondata, vinte le spese di lite.
Verificata la regolarità della notifica della citazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria la difesa dell'attrice rappresentava che il convenuto, costituitosi solo all'udienza del 04.12.2012, era decaduto dalla possibilità di poter utilmente proporre le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
In data 01.12.2012, nondimeno, il otteneva dal Tribunale di Cosenza CP_1
decreto ingiuntivo n. 1858/2012 R.D.I., per il medesimo residuo corrispettivo dell'appalto rappresentato nella comparsa del precedente giudizio, provvedimento monitorio opposto dalla nel giudizio iscritto al n. 1056/2013 R.G., con atto in Pt_1
cui ribadiva le stesse motivazioni poste a fondamento della sua precedente domanda giudiziale e chiedeva di conseguenza la revoca del decreto siccome portante una pretesa creditoria insussistente;
nel costituirsi in quel giudizio, il CP_1 premetteva l'inammissibilità dell'opposizione siccome notificata al domicilio reale e non a quello eletto, deducendo altresì anch'egli le medesime argomentazioni già proposte nella comparsa di costituzione del primo giudizio ed invocando, quindi, la conferma del decreto;
trasmessi i fascicoli al Presidente di Sezione in ragione della loro connessione soggettiva ed oggettiva, con ordinanza del 01.07.2014, nella quale venivano altresì riassegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. onde consentire il
3 riallineamento della loro trattazione, i due giudizi venivano riuniti;
la causa veniva quindi istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'esito, con consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1255/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta, siccome infondata, la domanda proposta dalla nel giudizio iscritto al n. 3401/2012 Parte_1
R.G.A.C.; - accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dalla nel Parte_1 giudizio iscritto al n. 1056/2013 R.G.A.C. e, per l'effetto, revoca, siccome portante una pretesa creditoria rivelatasi inesatta, il decreto ingiuntivo n. 1858/2012 R.D.I.;
- ridetermina il credito complessivo di in € 69.791,00 e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarata la risoluzione dell'appalto, condanna la al relativo Parte_1
pagamento, oltre IVA ed oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, dalla domanda monitoria al saldo effettivo;
- condanna altresì la alla Parte_1
refusione, in favore di , delle spese e competenze di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco
Gatto, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti”.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali – di previsione della penale nonché della ritenuta di garanzia - proposte dalla difesa del CP_1
Riteneva generica la deduzione della di sussistenza di presunti vizi e Parte_1 difformità nell'esecuzione delle opere appaltate, in quanto non adeguatamente circostanziata tanto nell'atto introduttivo del giudizio principale quanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla scorta della c.t.u. espletata che aveva ricostruito lavorazioni – sia da computo metrico che non contestate che extra - effettuate dal per CP_1 complessivi € 247.515,00 oltre IVA (quindi per un importo superiore a quello di massima inizialmente previsto dalle parti) ed eseguite a regola d'arte (a parte 4 lavorazioni su quasi 60), preso atto che i pagamenti effettuati in corso d'opera dalla committente, come documentati e non contestati, ammontavano a complessivi €
174.500,00, il Tribunale determinava in € 73.015,00 oltre iva e interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/02 il credito residuo dell'impresa CP_1
4 Evidenziava, poi, che dalla predetta somma andavano detratti € 3.224,00, di cui alla fattura allegata dalla , per la rimozione dei detriti e dei materiali dal Pt_1 cantiere, così riducendosi ad € 69.791,00, oltre IVA e accessori.
Escludeva invece il diritto della al pagamento della penale da ritardo Parte_1 stante l'inefficacia della relativa previsione contrattuale atteso che, a fronte delle notevoli variazioni di lavorazioni in aumento, come accertate dal c.t.u., le parti non avevano fissato un nuovo termine di consegna delle opere, essendo quello originario venuto meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.06.2018, lamentando innanzitutto la sussistenza di un vizio Parte_2
procedurale per avere il Tribunale, senza alcuna motivazione, trattato tutte le difese e le domande del come se fossero state tempestivamente introdotte, laddove CP_1
invece le stesse erano state ritenute tardive nel giudizio n. 3401/12 R.G., giusta ordinanza dell'1.07.2014. Denunciava poi la illegittimità della decisione in quanto fondata su una c.t.u. erronea ed inattendibile, sulla scorta della quale il giudice di prime cure aveva ritenuto che la avesse esplicitamente riconosciuto “notevoli Pt_1 variazioni in aumento” delle lavorazioni, giustificando così lo slittamento dei termini di consegna e l'inapplicabilità della penale per ritardo, peraltro senza considerare che le pretese variazioni non superavano di 1/6 il prezzo convenuto. Lamentava che la consulenza tecnica d'ufficio aveva applicato il metodo “vuoto per pieno”, tipico dei lavori pubblici e non delle opere tra privati, in violazione dell'art. 2 del contratto che imponeva la contabilizzazione delle sole “quantità effettivamente realizzate”; tale metodologia aveva generato un computo in eccesso, a vantaggio dell'impresa e in spregio della chiara previsione contrattuale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.12.2018 n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale il quale chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.01.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni. In data 12.07.2021 l'appellato depositava ricorso per sequestro conservativo che veniva rigettato.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
5 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo parte appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe, senza alcuna motivazione, ritenuto tempestive le domande e le eccezioni formulate dal nonostante la tardività della costituzione dello stesso nel CP_1
giudizio n. 3401/12 R.G., dichiarata con ordinanza dell'01.07.2014.
Il rilievo trascura di considerare che il giudice di prime cure nella prima parte della sentenza ha affermato che “la presentazione di distinta domanda monitoria per il corrispettivo residuo dell'appalto ed il giudizio di merito instauratosi su tale pretesa in seguito all'opposizione, consentono di superare il rilievo attoreo di tardività della costituzione del nel giudizio principale e di conseguente CP_1
inammissibilità della proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, dovendosi per converso ritenere ammissibile, in seguito alla riunione dei giudizi, la trattazione di tutte le questioni in essi prospettate dalle parti;
si verte infatti, come pure evidenziato nell'ordinanza del 01.07.2014, nell'ipotesi di c.d. continenza per specularità individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15532/2011)”
(cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
In ogni caso deve rilevarsi la inammissibilità del motivo per carenza di interesse.
Va, infatti, osservato che nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a
6 preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.
Ora, posto che nel caso in esame la causa anteriormente proposta aveva ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna dello stesso al pagamento della penale per il ritardo, e l'altra l'adempimento del medesimo contratto con condanna al pagamento del corrispettivo dell'appalto, le decadenze maturate a carico del convenuto nell'ambito del giudizio n. 3401/12 R.G. CP_1
riguardavano unicamente le eccezioni volte a paralizzare la domanda della Pt_1
e precisamente l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi nonché quella
[...]
di nullità della clausola penale e della clausola relativa alla ritenuta di garanzia, ma le statuizioni adottate dal Tribunale sul punto non hanno formato oggetto di impugnazione. Le menzionate decadenze non possono, poi, evidentemente estendersi alla domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo e non ricompresa nell'oggetto del giudizio n. 3401/12
R.G..
2.2. Con un ulteriore motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. fondate su dati e criteri erronei, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di variazioni di lavorazioni in aumento concordate con la che in ordine alla scelta del Pt_1
metodo di misurazione delle opere. Contesta, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia della penale per il ritardo.
Il motivo è infondato.
Muovendo dal primo rilievo, si osserva che il c.t.u. ha dato atto della esistenza di tre distinti prospetti contabili delle opere, l'uno allegato alla lettera A dell'appalto e gli altri due rispettivamente redatti e prodotti da committente ed appaltatore, ovviamente “vistosamente differenti già solo nel numero delle lavorazioni indicate”.
Ora, trattandosi di appalto sicuramente a misura e non a corpo, in ragione dell'esplicito tenore letterale delle clausole contrattuali (segnatamente artt. 1 e 2), condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere “al prospetto allegato al contratto una portata puramente indicativa o di massima, atteso che le parti avevano espressamente pattuito che quel computo metrico aveva natura meramente estimativa, dovendosi tutti i lavori eseguiti contabilizzare al termine della loro completa effettuazione, a misura e per le quantità effettivamente realizzate determinate con metodo geometrico”, nonché ai prospetti rispettivamente allegati
7 dalle parti, in ragione della loro formazione e provenienza unilaterale, “la limitata portata probatoria riservata alle produzioni di parte, ossia di meri indizi che possono essere valutati liberamente dal giudice”.
Su tale premessa, del tutto correttamente il consulente, a fronte dell'incertezza determinata dalle opposte prospettazioni, ha in primo luogo, facendo sostanziale e corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenuto di dover considerare sicuramente parte integrante del contratto, oltre alle opere presenti nel computo metrico estimativo, anche tutte quelle lavorazioni non preventivamente indicate ma da ritenersi concordate in quanto presenti in entrambe le contabilità di cantiere predisposte da ciascuna delle parti.
In relazione invece a quelle reclamate dal e contestate dalla , CP_1 Pt_1
stante la genericità delle deduzioni delle parti in ordine ai lavori appaltati e realizzati, il consulente ha utilizzato un criterio prettamente empirico per valutare le lavorazioni contestate in sede di accertamento peritale, a mente del quale sono state considerate
“parte dell'appalto solo le opere effettivamente riscontrate come realizzate ed altresì la cui realizzazione potesse ritenersi, sulla base di considerazioni di carattere tecnico, riconducibili al di là di ogni dubbio all'impresa . Il c.t.u. ha CP_1
dunque considerato le opere extra controverse tecnicamente collegate a quelle certamente effettuate dal in termini di necessario completamento ovvero CP_1 di presupposto per l'effettuazione.
Sul punto il giudice di primo grado ha anche esaminato le critiche mosse a detto criterio dal consulente di parte appellante, rilevando l'assoluta genericità delle contestazioni della “che non ha in alcun modo ottemperato all'onere - prima Pt_1
- di compiuta deduzione e poi, di conseguenza, di adeguata dimostrazione della effettuazione di quelle lavorazioni da parte di altre e diverse imprese;
la circostanza
è oltremodo palesemente inattendibile, sia considerando l'illogicità della effettuazione di quelle opere – siccome strettamente, e tecnicamente, connesse all'esecuzione di quelle appaltate -, da parte di ditte terze, sia considerando che la committente, ove in possesso di fatture per spese addebitabili al contegno inadempiente dell'appaltatore, le ha ritualmente prodotte in atti, con ciò asseverandosi l'assenza di egual documentazione per le lavorazioni empiricamente riscontrate dal ctu come collegate a quelle appaltate e tuttavia, secondo la , Pt_1 effettuate da ditte diverse” (pag. 6 della sentenza).
8 La c.t.u. si rivela immune da censure anche con riguardo alla scelta del metodo di misurazione delle lavorazioni. L'art. 2 del contratto di appalto prevedeva espressamente l'utilizzo, compatibile con la determinazione a misura dell'appalto, del metodo di misurazione c.d. geometrico, senza tuttavia specificare quale tecnica di misurazione geometrica poi adottare in concreto;
tale lacuna il consulente ha ritenuto condivisibilmente di colmare con il metodo del c.d. vuoto per pieno, che non solo rappresenta “la prassi consolidata in edilizia nella valutazione delle misure … ma anche il criterio normativamente previsto dal capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili redatto dal Ministero LL.PP.”
Anche in tal caso il giudice di prime cure ha esaminato i rilievi del consulente di parte appellante, affermando che detto consulente “pur criticando aspramente anche tale metodo in ragione della inapplicabilità del capitolato dei lavori pubblici agli appalti privati e dell'assenza di specifica volontà contrattuale di utilizzo del criterio del c.d. vuoto per pieno, non contesta l'appartenenza del metodo a quelli geometrici, non confuta in alcun modo l'affermazione relativa alla prassi prevalente in edilizia e, soprattutto, non offre alcun criterio o metodo differente che poggi su considerazioni quantomeno corrispondenti alla analogia legis proposta ed utilizzata dal ctu, limitandosi quindi a quella che può considerarsi solo sterile contestazione delle risultanze peritali” (pag. 6 della sentenza).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. e fatte proprie dal Tribunale di Cosenza non temono di essere svilite dai rilievi critici mossi dall'appellante nell'atto di impugnazione.
Vale, innanzitutto, rimarcare che il giudice del merito, qualora aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure neppure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem", dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Tanto precisato, corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo
9 la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui, come nella specie, il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del c.t.u. soffermandosi anche sulle contrarie allegazioni del consulenze di parte e confutandole, occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti delle osservazioni del consulente di parte che in ipotesi il c.t.u., prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinare il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Orbene, l'appellante in questa sede si è limitata a contrapporre alle conclusioni del c.t.u. i medesimi rilievi confutati dal Tribunale, senza indicare le ragioni per le quali il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso i rilievi medesimi.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte si rivela corretta la statuizione del giudice di primo grado in ordine al rigetto della domanda di pagamento della penale per il ritardo.
Ed invero, costituisce, principio consolidato quello per cui, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (Cass. n. 12396/2024; Cass. n.
9152/2019; Cass. n. 10201/2012; Cass. n. 19099/2011; Cass. n. 9796/2011).
L'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda
10 conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484/2011; conf. Cass. n.
7242/2001; Cass. n. 2290/1995; Cass. n. 2394/1986).
Nella specie il c.t.u. ha accertato variazioni di lavorazioni in aumento per l'importo di €44.099,00 (e non €14.975,00 come sostenuto dall'appellante che considera solo le voci presenti in entrambe le contabilità delle parti) rispetto al valore delle opere originariamente previste pari ad €203.416,00.
In ragione delle significative variazioni in aumento delle opere, il termine di consegna originariamente previsto e la correlativa penale per il ritardo sono venuti meno.
E' poi pacifico (e comunque non risulta documentato dall'appellante, che ne era onerata) che le parti non hanno pattuito un nuovo termine entro il quale dovevano essere finiti i lavori. Era quindi onere della committente fornire la prova della colpa dell'appaltatore nel ritardo dei lavori. Una simile prova non può ritenersi acquisita in atti.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 29.06.2018, nei confronti di , nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1255/2018 pubblicata il 30.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
11 spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Gianfranco Gatto dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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