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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1274/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
FRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carlo Ricchiuti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Gaetano Lipiani , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to Daniela Cicirello, giusta delibera Presidenziale n. 34 del
13.06.2018 e mandato in calce al presente atto;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 23/08/2017 proponeva Parte_1
ricorso avverso cartella di pagamento recante il progressivo n°
10020170009709660, con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro
4.515,56, per l'asserito pagamento del contributo obbligatorio anno CP_2 2015.
Il ricorrente deduceva/lamentava che tali contributi non erano dovuti in quanto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Previdenza della richiamata cassa, era tenuto a versare un mero “contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero, in quanto la propria posizione previdenziale aperta presso l' presso il quale ha versato per quell'anno, come per gli anni CP_3
successivi, regolarmente in contributi. Adiva pertanto a questo tribunale, in veste di giudice del lavoro, per sentire: 1) “accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata e della sottesa richiesta di pagamento in quanto proveniente da ente privo di legittimazione”; 2) “accertare
e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2015 non era soggetta al pagamento del contributo previdenziale obbligatorio preteso dall' ma CP_2 esclusivamente al contributo di solidarietà regolarmente versato, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata in uno al sottostante ruolo in quanto illegittimi”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' Controparte_4 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In primo luogo si ritiene infondata l'eccezione relativa alla emissione del titolo da parte di Ente privo di legittimazione. La cartella, infatti, risulta emessa precedentemente alla ricezione effettiva della notifica. Posto che e a far data dal
I° luglio 2017, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge I° dicembre 2016, n. 225, le società del Gruppo
sono state sciolte e che In pari data, è stato istituito un Ente Pubblico CP_5
Economico denominato “ quale ente Controparte_1 strumentale dell' successore universale della sciolta Controparte_1
società, non risultano dubbi sulla effettiva legittimazione dell'ente esattore.
Pag. 2 di 4 2.2 Per quanto attiene, invece, al merito, letto il richiamato articolo dello statuo della cassa previdenziale ed esaminata la documentazione in atti, risulta evidente la circostanza che per l'anno 2015 la ricorrente aveva i requisiti per il pagamento del contributo di solidarietà ridotto al 3%, stante la conferma a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che giustificava tale regime nel 2014, dimostrato tanto dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato, tanto dall'estratto contributivo e la dichiarazione dei redditi.
Tali circostanze non vengono contestate dall'ente impositore rilevando, CP_2
sul punto, che tale beneficio al pagamento ridotto sia stato revocato a seguito della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione giustificativa dei requisiti nonostante l'invito, sul punto, della cassa.
Ebbene, è il caso di rilevare che tale invito della cassa, datato 05/11/2015, è privo di qualsivoglia prova attestante la effettiva recezione da parte del ricorrente, così come tutte le comunicazioni allegate agli atti.
È inoltre il caso di rammentare che sono le stesse indicazioni di massima della stessa che prevedono (già depositate in uno al deposito del ricorso e mai Pt_2 contestate dalle parti) “molto presso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori il richiesto è che
l'aliquota contributiva venga portata a quota intera. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa. Se vi è continuità non occorre presentare una nuova domanda ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione”.
Atteso che non vi è prova della effettiva ricezione richiesta di esibizione documentale, considerata l'attuale e concreta continuità del rapporto di lavoro subordinato (divenuto a tempo indeterminato, circostanza sufficientemente provata e comunque non contestata) e la non necessarietà di proporre ulteriore
Pag. 3 di 4 domanda, appare evidente il diritto da parte della ricorrente ad usufruire dell'invocato beneficio e l'affidamento che questa riponeva nel rispondere ai requisiti dello stesso (tanto che per l'anno 2015 comunque versava il contributo in misura ridotta).
3.0 Tanto premesso, sussistono comunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che la mancata produzione della documentazione ha comportato, in ogni caso, la legittima aspettativa del credito in capo all'ente impositore.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' e l
[...] Controparte_4 CP_2
così provvede:
1) accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che per l'anno 2015 la ricorrente non era soggetta al pagamento del contributo previdenziale obbligatorio preteso dall' ma esclusivamente al contributo di solidarietà; CP_2
2) dichiara nulla ed inefficace la cartella n° 10020170009709660 e il credito ad essa sottostante;
3) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1274/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
FRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carlo Ricchiuti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Gaetano Lipiani , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to Daniela Cicirello, giusta delibera Presidenziale n. 34 del
13.06.2018 e mandato in calce al presente atto;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 23/08/2017 proponeva Parte_1
ricorso avverso cartella di pagamento recante il progressivo n°
10020170009709660, con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro
4.515,56, per l'asserito pagamento del contributo obbligatorio anno CP_2 2015.
Il ricorrente deduceva/lamentava che tali contributi non erano dovuti in quanto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Previdenza della richiamata cassa, era tenuto a versare un mero “contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero, in quanto la propria posizione previdenziale aperta presso l' presso il quale ha versato per quell'anno, come per gli anni CP_3
successivi, regolarmente in contributi. Adiva pertanto a questo tribunale, in veste di giudice del lavoro, per sentire: 1) “accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata e della sottesa richiesta di pagamento in quanto proveniente da ente privo di legittimazione”; 2) “accertare
e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2015 non era soggetta al pagamento del contributo previdenziale obbligatorio preteso dall' ma CP_2 esclusivamente al contributo di solidarietà regolarmente versato, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata in uno al sottostante ruolo in quanto illegittimi”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' Controparte_4 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In primo luogo si ritiene infondata l'eccezione relativa alla emissione del titolo da parte di Ente privo di legittimazione. La cartella, infatti, risulta emessa precedentemente alla ricezione effettiva della notifica. Posto che e a far data dal
I° luglio 2017, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge I° dicembre 2016, n. 225, le società del Gruppo
sono state sciolte e che In pari data, è stato istituito un Ente Pubblico CP_5
Economico denominato “ quale ente Controparte_1 strumentale dell' successore universale della sciolta Controparte_1
società, non risultano dubbi sulla effettiva legittimazione dell'ente esattore.
Pag. 2 di 4 2.2 Per quanto attiene, invece, al merito, letto il richiamato articolo dello statuo della cassa previdenziale ed esaminata la documentazione in atti, risulta evidente la circostanza che per l'anno 2015 la ricorrente aveva i requisiti per il pagamento del contributo di solidarietà ridotto al 3%, stante la conferma a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che giustificava tale regime nel 2014, dimostrato tanto dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato, tanto dall'estratto contributivo e la dichiarazione dei redditi.
Tali circostanze non vengono contestate dall'ente impositore rilevando, CP_2
sul punto, che tale beneficio al pagamento ridotto sia stato revocato a seguito della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione giustificativa dei requisiti nonostante l'invito, sul punto, della cassa.
Ebbene, è il caso di rilevare che tale invito della cassa, datato 05/11/2015, è privo di qualsivoglia prova attestante la effettiva recezione da parte del ricorrente, così come tutte le comunicazioni allegate agli atti.
È inoltre il caso di rammentare che sono le stesse indicazioni di massima della stessa che prevedono (già depositate in uno al deposito del ricorso e mai Pt_2 contestate dalle parti) “molto presso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori il richiesto è che
l'aliquota contributiva venga portata a quota intera. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa. Se vi è continuità non occorre presentare una nuova domanda ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione”.
Atteso che non vi è prova della effettiva ricezione richiesta di esibizione documentale, considerata l'attuale e concreta continuità del rapporto di lavoro subordinato (divenuto a tempo indeterminato, circostanza sufficientemente provata e comunque non contestata) e la non necessarietà di proporre ulteriore
Pag. 3 di 4 domanda, appare evidente il diritto da parte della ricorrente ad usufruire dell'invocato beneficio e l'affidamento che questa riponeva nel rispondere ai requisiti dello stesso (tanto che per l'anno 2015 comunque versava il contributo in misura ridotta).
3.0 Tanto premesso, sussistono comunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che la mancata produzione della documentazione ha comportato, in ogni caso, la legittima aspettativa del credito in capo all'ente impositore.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' e l
[...] Controparte_4 CP_2
così provvede:
1) accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che per l'anno 2015 la ricorrente non era soggetta al pagamento del contributo previdenziale obbligatorio preteso dall' ma esclusivamente al contributo di solidarietà; CP_2
2) dichiara nulla ed inefficace la cartella n° 10020170009709660 e il credito ad essa sottostante;
3) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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