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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2977/2019
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (C.F. n. ), , in Parte_1 C.F._1 Parte_1 proprio, rappresentati e difesi, la prima, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il secondo, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall' avv.
AN ER (C.F. n. ; C.F._2
Appellanti
E
(P.IVA n. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione in appello, dall'avv. Dario Martorano (C.F. n. ), presso il C.F._3 cui studio, in Napoli, alla via Monteoliveto, n. 5, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA n. Controparte_3
, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura
[...] allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Antonio Porpora (C.F. n.
) e AO SI (C.F. n. , ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata in Roma, alla piazza Adriana, n. 20, presso lo studio del primo;
Terza chiamata in causa
NONCHÉ
(C.F. n. Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_4 Controparte_6 difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello dall'avv. Gianmarco Cenci (C.F. n. , presso il cui studio in Roma, al C.F._6 viale dei Primati Sportivi, n. 21, elettivamente domicilia.
Terza chiamata in causa
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, n. 3645/2018, depositata in data 17.12.2018, non notificata.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 3.3.2025 e del 10 e 15.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Le parti e le vicende contrattuali che vengono in rilievo nella controversia oggetto del presente giudizio sono le seguenti:
- (d'ora in avanti, per brevità, anche solo , Parte_1 Parte_1 che è la conduttrice dell'hotel LE, sito a Ravenna, località Lido di Classe;
- che è una società che organizza e vende pacchetti turistici per disabili ed CP_1 anziani;
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo Controparte_7
, che presta servizi sanitari e socio assistenziali anche in favore di persone disabili;
CP_3
- nell'ambito della propria attività, ha prestato i suoi servizi anche in favore del CP_3
(d'ora in avanti, per Controparte_8 CP_5 brevità, anche solo ), che, a sua volta, assiste persone di diverse disabilità; CP_5
- il conferiva ad l'incarico di organizzare per l'estate 2012 dei soggiorni CP_5 CP_3 turistici per disabili assistiti dal predetto fondo presso l'Hotel LE di Lido di Classe (Ra); - in esecuzione dell'incarico ricevuto, stipulava un contratto quadro con CP_3 CP_1 avente ad oggetto l'organizzazione di due pacchetti turistici in favore di n. 164 soggetti disabili del;
CP_5
- in esecuzione del contratto stipulato con stipulava, a sua volta, un CP_1 CP_3 contratto con la avente ad oggetto due soggiorni turistici presso l'hotel LE in Parte_1 due periodi: dal 30.6.2012 al 14.7.2012 dal 14.7.2012 al 28.7.2012.
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2012, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Controparte_1
e deduceva che:
- in forza del contratto concluso in data 28.3.2012 con relativo al soggiorno CP_1 alberghiero di gruppi di turisti presso l'hotel LE di Lido di Classe (Ra), nel periodo dal
30.6.2012 al 14.7.2012 e dal 14.7.2012 al 28.7.2012, essa si obbligava a mantenere nelle date indicate la disponibilità alberghiera per il numero di persone che sarebbe stato in seguito comunicato;
con fax del 20.4.2012 era comunicato da il numero di n. 164 persone CP_1 che avrebbero soggiornato presso la struttura alberghiera;
- il prezzo pattuito era di € 45,00 al giorno a persona;
il contratto prevedeva che CP_1 avrebbe dovuto corrispondere alla società attrice entro la data di arrivo degli ospiti un acconto pari al 30% del prezzo pattuito, mentre il saldo sarebbe stato pagato entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevimento dei documenti, a decorrere dalla data di partenza dei clienti;
- a seguito dell'evento sismico che, in data 20.5.2012, colpiva parte dell' MI-NA (in particolare, le province di Modena, Reggio MI, Ferrara e Mantova, quest'ultima in
Lombardia), zone che distavano circa 150 Km da Lido di Classe ove si trovava l'hotel LE, la con nota del 4.6.2012, comunicata alla società attrice a mezzo mail, recedeva CP_1 da ogni accordo perfezionato nei mesi precedenti, in assenza di un giustificato motivo e di un terremoto che avesse colpito la zona dove era ubicato l'albergo;
- il recesso della oltre ad essere ingiustificato, era anche in violazione delle CP_1 convenzioni contrattuali stabilite dal Codice di Comportamento previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea sui Viaggi Organizzati, 90/314/ECC, che, all'art. 2, comma 1, stabilisce che l'annullamento delle prenotazioni dei gruppi che occupino più del 30% della ricettività totale della struttura alberghiera deve essere comunicato non oltre trenta giorni prima della data di arrivo, mentre, nel caso di specie, l'annullamento era stato comunicato solo sedici giorni prima dell'arrivo del primo gruppo, arrecando così un gravissimo pregiudizio alla società attrice;
- essendo ingiustificato il recesso, la avrebbe dovuto risarcire alla società attrice i CP_1 danni da responsabilità contrattuale, i quali dovevano essere valutati nel 30% del prezzo complessivo (pari a € 172.200,00), in ragione degli accodi intercorsi, o in quella maggiore o minore somma stabilita dal giudice.
Tanto dedotto, la società attrice chiedeva di:
-in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della nei suoi Controparte_1 confronti, condannarla a corrisponderle quanto dovuto e riconosciuto in suo favore a titolo di acconto con nota del 28.6.2012 e non versato, corrispondente al 30% del prezzo pattuito, come risultava dagli accordi del 28.3.2012 e del 20.4.2012 sottoscritti tra le parti, corrispondente a quella somma, maggiore o minore a € 26.000,00, che fosse stata determinata in corso di causa;
- in via subordinata, condannare la a corrispondere in favore di essa attrice Controparte_1 quanto dovuto e non versato a titolo di acconto, pari al 30% del fatturato preventivato, determinandolo in una somma non inferiore al prezzo giornaliero della camera d'albergo, pari a € 45,00 al giorno per ciascun ospite per il numero delle persone (n. 164), e, quindi, nella somma di a € 7.380,00, oppure in quella maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile;
- con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che, dopo aver Controparte_1 ripercorso tutte le vicende contrattuali fino alla conclusione del contratto con la Pt_1
deduceva che:
[...]
- a causa degli eventi sismici che avevano colpito ampie zone dell'MI NA alla fine del mese di maggio 2012, in data 12.6.2012 i responsabili di le avevano comunicato CP_3 che la quasi totalità dei clienti aveva deciso di annullare i due soggiorni previsti presso l'hotel
LE;
- pertanto, essa con comunicazione inviata il 13.6.2012, provvedeva a Controparte_1 comunicare all'hotel LE l'avvenuta risoluzione dei contratti operata da (o, meglio, CP_3 dai singoli clienti viaggiatori);
- seppure era vero che le zone maggiormente colpite dal sisma erano state altre (ovvero le provincie di Mantova, di Modena e di Reggio MI), era parimenti vero che la provincia di Ravenna era stata comunque lambita dai grandi eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e, per di più, era stata anch'essa interessata da un significativo terremoto in data 6.6.2012;
- pertanto, la risoluzione del rapporto contrattuale fatta valere dai singoli clienti e comunicata da alla e da quest'ultima all'hotel LE era legittima, perché era venuta CP_3 CP_1 meno la c.d. causa in concreto che aveva spinto i singoli clienti viaggiatori a commissionare
(attraverso il al quale erano associati) l'organizzazione ad (che a sua volta si CP_5 CP_3 affidava alla di un pacchetto turistico comprendente il soggiorno presso l'hotel CP_1
LE, tenuto conto del fatto che i vacanzieri erano tutte persone disabili che, in caso di terremoto, avrebbero avuto maggiori difficoltà a mettersi in sicurezza, sicché era del tutto comprensibile che vivessero con particolare ansia la mera possibilità di trovarsi nel mezzo di un terremoto;
se il contratto stipulato tra il turista e l'organizzatore di viaggi (cioè tra CP_3 ed era venuto meno a causa dell'impossibilità sopravvenuta di ricevere la CP_1 prestazione da parte del creditore della stessa, era ovvio che anche il relativo contratto stipulato tra l'organizzatore di viaggi e l'albergo per quel determinato turista fosse anch'esso risolto, in quanto sarebbe stato inaccettabile pensare che il contratto tra turista ed organizzatore si risolva, ma non si risolva anche quello che l'organizzatore ha stipulato (in favore del turista) con l'albergatore.
Tanto dedotto, la chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1
concludeva chiedendo di: CP_3
- rigettare la domanda dell'attrice;
- dichiarare che il contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto i soggiorni dei due gruppi di turisti disabili per il periodo dal 30 giugno al 14 luglio 2012 e dal 14 luglio 2012 al 28 luglio 2012, si era risolto per impossibilità sopravvenuta (non imputabile ad alcuna delle parti) per il creditore di ricevere la prestazione, a causa del venir meno della cosiddetta finalità turistica (o scopo di piacere) da parte dei creditori della prestazione (ossia i singoli turisti disabili) in occasione dei noti eventi sismici che avevano colpito, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno 2012, l'MI NA (ivi compreso il ravvenate dove è sito l'Hotel LE ),
e, per l'effetto, dichiarare che nulla la doveva all'hotel LE;
Controparte_1
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare a tenerla CP_3 indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore di parte attrice (ivi comprese le spese legali);
- con vittoria delle spese di lite. Autorizzata, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa di CP_3 quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che nessun addebito poteva esserle ascritto, avendo essa tempestivamente provveduto all'annullamento dei soggiorni turistici, derivante dalla volontà espressa dal committente , a causa degli eventi sismici che nel periodo CP_5 maggio-giugno 2012 avevano colpito l'MI NA ed il 6.6.2012 anche specificamente la provincia di Ravenna, e, dunque, a causa di forza maggiore, particolarmente significativa con riferimento a persone diversamente abili.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti;
in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei suoi confronti, chiedeva di condannare il – CP_5 che chiedeva di chiamare in causa – perché la tenesse indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore dell'attrice.
Autorizzata, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa del , CP_5 quest'ultimo si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda dell'attrice e, in particolare, deduceva che:
- il numero dei partecipanti ai soggiorni non era quello indicato dalla società attrice (n. 164), ma i partecipanti avrebbero dovuto essere n. 34 per il primo periodo e n. 48 per il secondo;
- a causa degli eventi sismici del 6.6.2012 (diversi e successivi a quelli del 20 e 29.5.2012), le famiglie dei disabili che avrebbero dovuto trascorrere il soggiorno presso l'hotel LE avevano preannunciato che i loro familiari non avrebbero partecipato ai soggiorni, sussistendo preoccupazione per la loro incolumità fisica, in caso di terremoto;
pertanto, esso CP_5 annullava i soggiorni, perché era evidente che i disabili non avrebbero goduto di un periodo di svago e riposo, ma avrebbero trascorso giorni di ansia e preoccupazione nel timore degli eventi sismici;
- l'annullamento del secondo periodo di soggiorno dal 14.7.2012 al 28.7.2012 era avvenuto in data 13.6.2012 e, quindi, era stato effettuato in conformità alla normativa richiamata dalla stessa attrice (Codice di Comportamento Dir. 90/314/ECC);
- le pretese risarcitorie della società attrice erano infondate anche perché essa non aveva provato la mancata allocazione delle stanze disdette per il periodo 14.06.2012 – 28.07.2012 e, inoltre, non era stata pattuita nessuna somma a titolo di caparra confirmatoria e/o di penale, per cui non si comprendeva come l'attrice potesse pretendere a titolo di risarcimento danni l'ammontare di un anticipo mai versato per il mancato arrivo dei partecipanti.
Il concludeva per il rigetto della domanda dell'attrice, dichiarando risolto per CP_5 impossibilità sopravvenuta il contratto tra la e la e, comunque, non CP_1 Parte_1 provato il danno da lucro cessante lamentato dall'attrice; in subordine, ove fosse stata ritenuta fondata la domanda di parte attrice, chiedeva di determinare il risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dall'attrice, sulla base di quanto fosse emerso dall'istruttoria.
Rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa era decisa con sentenza n. 3645/2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda della società attrice, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, laddove questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cass. n.
18047/2018; cass. n. 8100/ 2013; cass. n. 12069/2017);
- conseguentemente, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ricorre non solo nell'ipotesi in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cass. civ., 18047/2018 e cass. civ., 2695/2007);
- considerato che i fruitori del soggiorno estivo in questione erano persone svantaggiate e bisognevoli di assistenza personale, non dotate quindi di quella rapidità ed autonomia di movimenti che si rivelano essenziali per tentare di mettersi al sicuro in caso di terremoti;
considerato che
, in tale contesto, gli eventi tellurici ravvicinati (nel tempo e nello spazio), che da ultimo (in data 6.6.2012), benché in forma non catastrofica, avevano attinto proprio la provincia di Ravenna e le sue coste, avevano determinato plausibile e ragionevole inquietudine per la preoccupazione di andare incontro ad una nuova situazione di emergenza o di pericolo del tutto antitetica all'interesse sotteso al programmato soggiorno specialistico e turistico-vacanziero, le eccezioni sollevate dalla convenuta (e dai chiamati in causa) erano meritevoli di accoglimento ed idonee a paralizzare la domanda dell'attrice;
- in relazione all'e-mail del 28.6.2012 inviata all'attrice dalla convenuta, ed invocata dall'attrice a fondamento della sua domanda, si coglieva la palese incongruenza con la precedente corrispondenza intercorsa tra le parti ed evidente l'erroneità dell'invio (frutto verosimilmente di mancato coordinamento tra l'ufficio di contabilità e la direzione), considerato che essa si apriva con il dare atto dell'imminente arrivo del 30.6.2012, sebbene dello stesso fosse già stata data disdetta con precedente comunicazione a mezzo fax del
13.6.2012, integrata e ribadita dalla successiva del 18.6.2012;
- il rigetto della domanda attorea toglieva interesse alla pronuncia sulle domande di manleva
(di e di;
CP_1 CP_3
- poiché a monte dell'intera vicenda vi era stato un evento naturale ingovernabile, imprevedibile e sopravvenuto, le spese di lite dovevano essere integralmente compensate tra tutte le parti.
B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza n. 3645/2018, pubblicata in data 17.12.2018 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nonché in proprio, con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 16.6.2019 alla al fine di chiedere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da in Parte_1 proprio, non essendo quest'ultimo mai stato parte del giudizio di primo grado;
sempre in via preliminare, ha chiesto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 del , entrambe parti del processo di primo grado ma non citate nel giudizio di appello, CP_5 contestualmente reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva, già proposta in primo grado, nei confronti di nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha CP_3 chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di e del CP_3
, entrambi si sono costituiti in giudizio. CP_5
nel resistere alle avverse pretese, ha concluso chiedendo di: CP_3
1) in via pregiudiziale, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 12.12.2019, dichiarare l'improcedibilità, per intervenuta decadenza, della impugnazione nei suoi confronti;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità o la nullità dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio, atteso il difetto di ius postulandi del difensore della nonché i vizi della notificazione con ogni Parte_1 conseguenza ai fini dell'omesso rispetto dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c.;
3) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio per difetto del requisito di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., ed in particolare per la mancanza dell'avvertimento nei confronti del di Controparte_9 costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza, con ogni conseguenza in termini di pregiudizio per i suoi diritti di difesa;
4) ancora in via pregiudiziale, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio;
5) sempre, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello;
6) in via preliminare, gradatamente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal
[...]
in proprio;
Pt_1
7) in via subordinata e nel merito, per la denegata ipotesi di trattazione nel merito delle domande di cui all'atto di appello, confermare la sentenza impugnata, rigettando le domande dell'appellante;
8) in via gradata, sul presupposto del riconoscimento da parte del terzo – – CP_5 estrometterla dal giudizio ovvero rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
9) in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda rivolta nei suoi confronti, condannare il a tenerla indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata CP_5 riconosciuta in favore di parte attrice (ivi comprese le eventuali spese legali);
10) in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il , reiterate le difese già spiegate in primo grado, ha chiesto, in via preliminare, di CP_5 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da in proprio, perché non Parte_1 era stato parte del giudizio di primo grado;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto di determinare il risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dalla controparte;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date del 3.3.2025 e del 10 e 15.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data 18.4.2025, comunicata in data 22.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. La richiesta del di cessata materia del contendere CP_5
Il , nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, ha dedotto che la CP_5 società appellante era stata sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese in data Parte_1
17.12.2020, come da visura della competente Camera di Commercio che allegava, e che, tale evento, sebbene non dichiarato e non notificato alle altre parti dalla difesa della Parte_1 aveva, comunque, determinato la cessazione della materia del contendere per rinuncia implicita al diritto incerto ed illiquido azionato nel presente giudizio.
La richiesta del di cessata materia del contendere, per essere stata la società appellante CP_5 cancellata dal Registro delle Imprese, non è meritevole di accoglimento, in quanto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, se sopravviene nel corso del giudizio,
(come nel caso di specie, in cui è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), è un evento interruttivo, ex art. 299 c.p.c., che, come tale, deve essere comunicato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della parte che ne è colpita;
in mancanza, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore continua a rappresentare la società, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cass. civ., 25.1.2024, n. 2439).
Il procuratore dell'appellante non ha mai comunicato o notificato alle altre parti Parte_1
l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, intervenuta nel corso del giudizio di appello, per cui detta società continua ad essere parte del giudizio di appello.
In ogni caso, contrariamente a quanto assunto dal , la cancellazione della società dal CP_5
Registro delle Imprese non comporta, di per sé, una rinuncia al credito vantato dalla società, perché, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
16.7.2025, n. 19750, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
D. Le eccezioni proposte da Controparte_7
Appare opportuno esaminare, prima dei motivi di appello, le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio. CP_3
D.1. L'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione d'appello di integrazione del contraddittorio, con conseguente richiesta di inammissibilità dell'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., per la mancata osservazione dei requisiti prescritti in tema di notificazione telematica, è infondata alla luce del principio generale del raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., in quanto le eccepite nullità della notificazione, ove sussistenti, sono state sanate dalla costituzione in giudizio di che si è difesa CP_3 compiutamente nel merito.
D.2. L'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione d'appello di integrazione del contraddittorio, per difetto dello ius postulandi del difensore della società Parte_1 unica parte legittimata ad impugnare, con conseguente declaratoria di inammissibilità, ex art. 331 c.p.c., è del pari infondata, in quanto la procura alle liti conferita dalla Parte_1 all'avv. AN ER per il giudizio di primo grado, a margine dell'atto di citazione, è ben estensibile al grado di appello.
D.3. ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione di impugnazione nei suoi CP_3 confronti, atteso che le cause tra la e la tra quest'ultima ed e Parte_1 CP_1 CP_3 tra detta società ed il erano scindibili, con conseguente applicabilità della disciplina di CP_5 cui all'art. 332 c.p.c. in luogo di quella di cui all'art. 331 c.p.c.
Non è chiara la portata dell'eccezione, atteso che nessuna impugnazione è stata proposta nei confronti di essendosi limitata la solo a reiterare la domanda di manleva CP_3 CP_1 nei suoi confronti, in caso di accoglimento dell'appello; in ogni caso la predetta eccezione è infondata, atteso che, come ritenuto dal Collegio nell'ordinanza depositata in data 18.12.2009, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del , CP_3 CP_5 nel caso in cui – come quello in esame - il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (cass. civ., 30.9.2014, n. 20552).
D.4. Infine, l'eccezione di di nullità dell'atto di citazione d'appello di integrazione del CP_3 contraddittorio, stante l'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., è infondata, atteso che ogni eventuale nullità (l'integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante la notifica al procuratore in primo grado di dell'originario atto di appello, che conteneva CP_3 gli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, con la fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti) è stata sanata dalla costituzione in giudizio di ex art. 156, comma 3, c.p.c. CP_3
E. Analisi dei motivi di appello
E.1. In via preliminare deve essere rilevato che l'appello proposto da in Parte_1 proprio, è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, in quanto in Parte_1 proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, né ricorrono – né sono stati, peraltro, dedotti - i presupposti, di cui all'art. 344 c.p.c., per il suo intervento in appello.
Occorre, invece, esaminare nel merito l'appello proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante,
[...] Parte_1
E.2. Con il primo motivo di appello la società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che la provincia di Ravenna il 6.6.2012 era stata colpita da un evento tellurico.
L'appellante ha dedotto che la circostanza, oltre a non essere stata in alcun modo provata dalla pur gravando su di essa il relativo onere, risultava smentita dalla copiosa CP_1 documentazione in atti, proveniente dall'Assessorato al Turismo della Regione MI
NA e dalla Prefettura della Provincia di Ravenna, nonché dallo stesso D.L. 6.6.2012, n.
74, che individuava esattamente le zone colpite dal sisma nelle sole province di Modena,
Reggio MI e Mantova, che distavano tra i 140 e 200 Km da Lido di Classe di Ravenna, dove era situata la struttura alberghiera gestita dalla società appellante.
Pertanto – ha concluso l'appellante - il Tribunale avrebbe dovuto ritenere pretestuoso e, dunque, illegittimo il recesso della in quanto, essendosi l'evento sismico CP_1 verificato in zone distanti 120 – 150 Km dalla zona ove si trovava la struttura alberghiera, la prestazione, così come la possibilità di usufruirne, era possibile, né poteva ritenersi venuta meno la causa in concreto.
La doglianza avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che l'evento sismico del 6.6.2012 non aveva interessato la provincia di Ravenna è ripresa anche nei successivi motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato, perché, contrariamente a quanto assunto dalla società appellante, risulta provato dalla documentazione in atti che la provincia di Ravenna il giorno
6.6.2012 sia stata colpita da un evento sismico, che faceva seguito ad una serie di altri eventi sismici che aveva interessato altre province dell'MI-NA.
In particolare, la circostanza dell'evento sismico del 6.6.2012 nella provincia di Ravenna risulta documentato dall'estratto del sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché dall'estratto del sito web del Ministero dell'Interno, dall'estratto del sito web ricerca di Google, dall'estratto del sito web del comune di Cervia (in provincia di Ravenna) e, poi, ancora dagli estratti dei siti web di alcuni giornali, quali e Controparte_10 CP_11
Il richiamo, da parte dell'appellante al D.L. del 6.6.2012, n. 74, al fine di escludere che il sisma del 6.6.2012 avesse interessato la provincia di Ravenna, è del tutto ininfluente, in quanto il DL era emesso proprio il giorno 6.6.2012 e, quindi, è più che evidente che non potesse fare riferimento ad un evento sismico accaduto nello stesso giorno della sua emanazione.
E.3. Con il secondo motivo, la società appellante ha dedotto che il primo giudice Parte_1 avrebbe dovuto considerare che l'unico contratto da essa stipulato era il contratto alberghiero concluso con la in forza del quale essa aveva assunto l'obbligo nei confronti di CP_1 di riservarle un numero di camere pari al numero delle persone che la stessa aveva CP_1 prenotato;
ogni altro rapporto intercorso tra la ed altri soggetti riguardava solo la CP_1
e ad essi era estranea la pertanto, la “in assenza di CP_1 Parte_1 CP_1 comprovate situazioni che avrebbero potuto escludere la perfezione del contratto per cause indipendenti dalla loro volontà, avrebbe dovuto adempiere gli obblighi assunti”.
Né si comprendeva quale sarebbe stato il dovere di solidarietà sociale che avrebbe dovuto adempiere la ma anzi era la che avrebbe dovuto avere un dovere di Parte_1 CP_1 solidarietà sociale nei confronti dei suoi clienti e, quindi, adempiere ai propri obblighi assunti con l'albergatore, posto che il recesso dei clienti era stato operato nei confronti di CP_1
La società appellante ha, poi, dedotto che il richiamo, da parte del primo giudice, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18047/2018 non era pertinente, perché la sentenza richiamata riguardava un caso del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'impossibilità sopravvenuta non era ascrivibile a terzi, ma alla situazione soggettiva di una delle parti, provocata da una malattia, per cui, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la fruizione della prestazione diveniva inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
La società appellante ha dedotto ancora volta che il sisma non aveva riguardato la provincia di Ravenna e che l'estinzione di una obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca l'esecuzione della prestazione,
e non sia imputabile a decisioni soggettive.
E.4. Il secondo motivo di appello deve essere esaminato, per motivi di connessione, unitamente al terzo, con cui la società appellante ha dedotto che la ai sensi CP_1 dell'art. 2697 c.c., avendo invocato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, aveva l'onere di dimostrare di non essere stata in grado di adempiere all'obbligazione a causa di elementi obiettivi, i quali avrebbero avuto significativo riscontro solo nel caso in cui, effettivamente, la zona della Provincia di Ravenna, dove si trovava l'hotel LE, fosse stata chiaramente colpita da un evento sismico.
Entrambi i motivi di appello non colgono nel segno.
Ribadito che deve ritenersi acquisita la prova che la provincia di Ravenna sia stata colpita il giorno 6.6.2012 da un evento sismico, si rileva che la società appellante non tiene in conto che il primo giudice attribuiva rilevanza alla circostanza che i fruitori del soggiorno estivo erano persone disabili e bisognevoli di assistenza, e, quindi, non dotate di quella rapidità ed autonomia di movimenti che sarebbero state necessarie per tentare di mettersi al sicuro in caso di terremoti. E, proprio valorizzando tale circostanza, il primo giudice riteneva che, gli eventi sismici, ravvicinati nel tempo e nello spazio, e che, in data 6.6.2012, avevano colpito proprio la provincia di Ravenna (dove era ubicato l'hotel LE), avevano determinato per i fruitori del soggiorno una situazione di ragionevole e comprensibile inquietudine per il timore di andare incontro ad una situazione di pericolo, situazione che era del tutto antitetica all'interesse sotteso alla vacanza ed al soggiorno turistico vacanziero.
In altri termini, i fruitori della vacanza erano considerati dal primo giudice i terzi nell'interesse dei quali era stato stipulato il contratto alberghiero tra la e l'odierna CP_1 società appellante per cui, essendosi verificata l'impossibilità per i predetti Parte_1 fruitori della vacanza di godere della stessa, per il giustificato timore di essere esposti a pericolo serio in caso di terremoto, veniva meno la causa in concreto del contratto alberghiero stipulato tra la e la CP_1 Parte_1
Inoltre, il primo giudice richiamava, in maniera del tutto pertinente, cass. civ., 10.7.2018, n.
18047 (che esaminava il caso un acquirente di un pacchetto turistico che, dopo l'acquisto, si ammalava al punto da non poter più partire, per affermare che era legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator), ai fini della nozione di “causa in concreto” del contratto e di risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta della prestazione nei casi in cui, pur essendo oggettivamente possibile l'esecuzione della prestazione, ciò che diviene impossibile è l'utilizzazione della stessa da parte del creditore, per cui si verifica la sopravvenuta irrealizzabilità della c.d. causa in concreto del contratto (finalità essenziale dello stesso), con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi che, in relazione all'annullamento della prenotazione del secondo gruppo di turisti, che avrebbe dovuto soggiornare presso l'hotel
LE nel secondo periodo, dal 30.6.2012 al 14.7.2012, l'annullamento della prenotazione era comunicato dalla alla con mail del 13.6.2012, e, quindi, nel termine CP_1 Parte_1 di 30 giorni prima della prevista data di arrivo, in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa richiamata dalla odierna società appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rappresentata dal Codice di Comportamento di cui alla Direttiva dell'Unione Europea sui Viaggi Organizzati, 90/314/ECC, art. 2, comma 1 (secondo cui l'annullamento delle prenotazione di gruppi che occupino più del 30% della ricettività totale della struttura alberghiero, deve essere comunicato non oltre trenta giorni dalla data di arrivo), per cui, anche sotto tale profilo, almeno per il secondo gruppo, non è configurabile nessuna responsabilità di nei confronti della odierna società appellante. CP_1
E.5. Con il quarto motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva non provate, nel quantum, le pretese risarcitorie da essa avanzate. Ha dedotto che il quantum del danno da risoluzione va identificato nel cd. interesse positivo, ossia nella differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a trarre e che essa aveva fornito elementi dimostrativi di tale quantum, mediante il deposito degli estratti autentici dei bilanci della società, dei contratti perfezionati dalle controparti e dei documenti ricognitivi provenienti dalla Controparte_1 nei quali quest'ultima aveva affermato inequivocabilmente la volontà di risarcire il danno subito dalla Parte_1
Il motivo di appello è inammissibile, per la dirimente ragione che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda della sotto il profilo dell'an debeatur, non spingendosi Parte_1 proprio all'esame del quantum.
E.6. Con il quinto motivo di appello, la società appellante si è doluta del fatto che il primo giudice aveva ritenuto che la mail del 28.6.2012 non fosse stata inviata da e del CP_1 fatto che le avesse attribuito valore confessorio a discapito di essa appellante, per l'indicazione su di essa apposta a penna “si sono sbagliati”, pur in assenza di qualsivoglia prova idonea a dimostrare la paternità della di tale indicazione;
l'appellante ha Parte_1 dedotto, di contro, che, si trattava di un documento valido al fine di dimostrare la volontà della di riconoscere la penale pattuita in favore della ex art. 1988 cc. CP_1 Parte_1
Il quinto motivo di appello è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione del primo giudice, che toglieva rilievo alla mail del 28.6.2012 non perché non vi fosse la prova che era stata inviata dalla alla né perché sulla mail vi fosse CP_1 Parte_1
l'indicazione scritta a penna “si sono sbagliati” (indicazione, peraltro, alla quale il giudice non faceva nessun riferimento), ma perché vi era una palese incongruenza con la precedente corrispondenza tra le parti, considerato che la mail del 28.6.2012 si apriva con il dare atto dell'imminente arrivo del 30.6.2012, del quale però era stata già data disdetta con la precedente comunicazione a mezzo fax del 13.6.2012, integrata e ribadita dalla successiva comunicazione del 18.6.2012. E tale palese incongruenza lasciava ritenere al primo giudice che l'invio della mail del 28.6.2012 da parte di fosse stata frutto di un errore, CP_1 dovuto verosimilmente al mancato coordinamento tra l'ufficio contabilità e la direzione
E.7. Con il sesto motivo, la società appellante si è doluta del fatto che il primo giudice, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., dapprima, rigettava le sue richieste istruttorie, poi, in sentenza, riteneva sfornite di supporto probatorio le sue domande, rigettandole. Il motivo di appello è inammissibile perché non coglie che il Tribunale rigettava le domande della società appellante non perché risultassero sfornite di prova, ma perché riteneva fondate le eccezioni sollevate dalla convenuta (e dai terzi chiamati in causa), al fine di CP_1 paralizzare le domande della predetta società appellante, eccezioni con le quali era dedotta la sopravvenuta irrealizzabilità della causa in concreto del contratto alberghiero, rappresentata dalla finalità turistico-vacanziera. Peraltro, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie con un'articolata e condivisibile ordinanza (depositata in data 25.5.2015).
F. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti non solo della società appellata, ma anche dei terzi chiamati in causa, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in quanto il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, ma senza che contro di lui sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito;
pertanto, le spese devono gravare sulla parte originaria rimasta soccombente, anche se la stessa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo (cass. civ., 19.5.1980, n. 3289; cass. civ., 14.5.2012, n. 7431), a meno che la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto non sia stata sostenuta erroneamente, perché, in tal caso, al rimborso delle spese è tenuto chi, erroneamente, ha chiamato il terzo o lo ha fatto chiamare (cass. civ., 2.5.1983, n. 3019; cass. civ., 21.4.2017, n. 10070).
Nel caso di specie, risulta fondata la richiesta dell'appellata di integrare il CP_1 contraddittorio nei confronti di e del , litisconsorti necessari, terzi chiamati in CP_3 CP_5 primo grado, anche perché in caso di accoglimento dell'appello della CP_1 Pt_1
ha reiterato in appello la domanda di manleva, già proposta in primo grado, nei confronti
[...] di che, a sua volta, in appello, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_3 CP_1 nei suoi confronti, ha reiterato la domanda di manleva nei confronti del , già
[...] CP_5 proposta in primo grado.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a €
52.000,00 (sulla base del valore della causa di appello, parametrato al petitum, pari €
51.660,00, corrispondente al 30% del prezzo finale di € 172.200,00, come chiesto nell'atto di citazione di primo grado e reiterato con atto di appello), ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valore intermedi tra minimi e massimi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. nonché da in proprio, Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, n.
3645/2018, depositata in data 17.12.2018, nei confronti di con la chiamata Controparte_1 in causa, ex art. 331 c.p.c., di e del Controparte_7 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così Controparte_5 provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento in favore, Parte_1 Parte_1 dell'appellata delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € Controparte_1
6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., delle Controparte_7 spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_1
in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t., delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2977/2019
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (C.F. n. ), , in Parte_1 C.F._1 Parte_1 proprio, rappresentati e difesi, la prima, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il secondo, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall' avv.
AN ER (C.F. n. ; C.F._2
Appellanti
E
(P.IVA n. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione in appello, dall'avv. Dario Martorano (C.F. n. ), presso il C.F._3 cui studio, in Napoli, alla via Monteoliveto, n. 5, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA n. Controparte_3
, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura
[...] allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Antonio Porpora (C.F. n.
) e AO SI (C.F. n. , ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata in Roma, alla piazza Adriana, n. 20, presso lo studio del primo;
Terza chiamata in causa
NONCHÉ
(C.F. n. Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_4 Controparte_6 difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello dall'avv. Gianmarco Cenci (C.F. n. , presso il cui studio in Roma, al C.F._6 viale dei Primati Sportivi, n. 21, elettivamente domicilia.
Terza chiamata in causa
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, n. 3645/2018, depositata in data 17.12.2018, non notificata.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 3.3.2025 e del 10 e 15.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Le parti e le vicende contrattuali che vengono in rilievo nella controversia oggetto del presente giudizio sono le seguenti:
- (d'ora in avanti, per brevità, anche solo , Parte_1 Parte_1 che è la conduttrice dell'hotel LE, sito a Ravenna, località Lido di Classe;
- che è una società che organizza e vende pacchetti turistici per disabili ed CP_1 anziani;
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo Controparte_7
, che presta servizi sanitari e socio assistenziali anche in favore di persone disabili;
CP_3
- nell'ambito della propria attività, ha prestato i suoi servizi anche in favore del CP_3
(d'ora in avanti, per Controparte_8 CP_5 brevità, anche solo ), che, a sua volta, assiste persone di diverse disabilità; CP_5
- il conferiva ad l'incarico di organizzare per l'estate 2012 dei soggiorni CP_5 CP_3 turistici per disabili assistiti dal predetto fondo presso l'Hotel LE di Lido di Classe (Ra); - in esecuzione dell'incarico ricevuto, stipulava un contratto quadro con CP_3 CP_1 avente ad oggetto l'organizzazione di due pacchetti turistici in favore di n. 164 soggetti disabili del;
CP_5
- in esecuzione del contratto stipulato con stipulava, a sua volta, un CP_1 CP_3 contratto con la avente ad oggetto due soggiorni turistici presso l'hotel LE in Parte_1 due periodi: dal 30.6.2012 al 14.7.2012 dal 14.7.2012 al 28.7.2012.
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2012, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Controparte_1
e deduceva che:
- in forza del contratto concluso in data 28.3.2012 con relativo al soggiorno CP_1 alberghiero di gruppi di turisti presso l'hotel LE di Lido di Classe (Ra), nel periodo dal
30.6.2012 al 14.7.2012 e dal 14.7.2012 al 28.7.2012, essa si obbligava a mantenere nelle date indicate la disponibilità alberghiera per il numero di persone che sarebbe stato in seguito comunicato;
con fax del 20.4.2012 era comunicato da il numero di n. 164 persone CP_1 che avrebbero soggiornato presso la struttura alberghiera;
- il prezzo pattuito era di € 45,00 al giorno a persona;
il contratto prevedeva che CP_1 avrebbe dovuto corrispondere alla società attrice entro la data di arrivo degli ospiti un acconto pari al 30% del prezzo pattuito, mentre il saldo sarebbe stato pagato entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevimento dei documenti, a decorrere dalla data di partenza dei clienti;
- a seguito dell'evento sismico che, in data 20.5.2012, colpiva parte dell' MI-NA (in particolare, le province di Modena, Reggio MI, Ferrara e Mantova, quest'ultima in
Lombardia), zone che distavano circa 150 Km da Lido di Classe ove si trovava l'hotel LE, la con nota del 4.6.2012, comunicata alla società attrice a mezzo mail, recedeva CP_1 da ogni accordo perfezionato nei mesi precedenti, in assenza di un giustificato motivo e di un terremoto che avesse colpito la zona dove era ubicato l'albergo;
- il recesso della oltre ad essere ingiustificato, era anche in violazione delle CP_1 convenzioni contrattuali stabilite dal Codice di Comportamento previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea sui Viaggi Organizzati, 90/314/ECC, che, all'art. 2, comma 1, stabilisce che l'annullamento delle prenotazioni dei gruppi che occupino più del 30% della ricettività totale della struttura alberghiera deve essere comunicato non oltre trenta giorni prima della data di arrivo, mentre, nel caso di specie, l'annullamento era stato comunicato solo sedici giorni prima dell'arrivo del primo gruppo, arrecando così un gravissimo pregiudizio alla società attrice;
- essendo ingiustificato il recesso, la avrebbe dovuto risarcire alla società attrice i CP_1 danni da responsabilità contrattuale, i quali dovevano essere valutati nel 30% del prezzo complessivo (pari a € 172.200,00), in ragione degli accodi intercorsi, o in quella maggiore o minore somma stabilita dal giudice.
Tanto dedotto, la società attrice chiedeva di:
-in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della nei suoi Controparte_1 confronti, condannarla a corrisponderle quanto dovuto e riconosciuto in suo favore a titolo di acconto con nota del 28.6.2012 e non versato, corrispondente al 30% del prezzo pattuito, come risultava dagli accordi del 28.3.2012 e del 20.4.2012 sottoscritti tra le parti, corrispondente a quella somma, maggiore o minore a € 26.000,00, che fosse stata determinata in corso di causa;
- in via subordinata, condannare la a corrispondere in favore di essa attrice Controparte_1 quanto dovuto e non versato a titolo di acconto, pari al 30% del fatturato preventivato, determinandolo in una somma non inferiore al prezzo giornaliero della camera d'albergo, pari a € 45,00 al giorno per ciascun ospite per il numero delle persone (n. 164), e, quindi, nella somma di a € 7.380,00, oppure in quella maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile;
- con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che, dopo aver Controparte_1 ripercorso tutte le vicende contrattuali fino alla conclusione del contratto con la Pt_1
deduceva che:
[...]
- a causa degli eventi sismici che avevano colpito ampie zone dell'MI NA alla fine del mese di maggio 2012, in data 12.6.2012 i responsabili di le avevano comunicato CP_3 che la quasi totalità dei clienti aveva deciso di annullare i due soggiorni previsti presso l'hotel
LE;
- pertanto, essa con comunicazione inviata il 13.6.2012, provvedeva a Controparte_1 comunicare all'hotel LE l'avvenuta risoluzione dei contratti operata da (o, meglio, CP_3 dai singoli clienti viaggiatori);
- seppure era vero che le zone maggiormente colpite dal sisma erano state altre (ovvero le provincie di Mantova, di Modena e di Reggio MI), era parimenti vero che la provincia di Ravenna era stata comunque lambita dai grandi eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e, per di più, era stata anch'essa interessata da un significativo terremoto in data 6.6.2012;
- pertanto, la risoluzione del rapporto contrattuale fatta valere dai singoli clienti e comunicata da alla e da quest'ultima all'hotel LE era legittima, perché era venuta CP_3 CP_1 meno la c.d. causa in concreto che aveva spinto i singoli clienti viaggiatori a commissionare
(attraverso il al quale erano associati) l'organizzazione ad (che a sua volta si CP_5 CP_3 affidava alla di un pacchetto turistico comprendente il soggiorno presso l'hotel CP_1
LE, tenuto conto del fatto che i vacanzieri erano tutte persone disabili che, in caso di terremoto, avrebbero avuto maggiori difficoltà a mettersi in sicurezza, sicché era del tutto comprensibile che vivessero con particolare ansia la mera possibilità di trovarsi nel mezzo di un terremoto;
se il contratto stipulato tra il turista e l'organizzatore di viaggi (cioè tra CP_3 ed era venuto meno a causa dell'impossibilità sopravvenuta di ricevere la CP_1 prestazione da parte del creditore della stessa, era ovvio che anche il relativo contratto stipulato tra l'organizzatore di viaggi e l'albergo per quel determinato turista fosse anch'esso risolto, in quanto sarebbe stato inaccettabile pensare che il contratto tra turista ed organizzatore si risolva, ma non si risolva anche quello che l'organizzatore ha stipulato (in favore del turista) con l'albergatore.
Tanto dedotto, la chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1
concludeva chiedendo di: CP_3
- rigettare la domanda dell'attrice;
- dichiarare che il contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto i soggiorni dei due gruppi di turisti disabili per il periodo dal 30 giugno al 14 luglio 2012 e dal 14 luglio 2012 al 28 luglio 2012, si era risolto per impossibilità sopravvenuta (non imputabile ad alcuna delle parti) per il creditore di ricevere la prestazione, a causa del venir meno della cosiddetta finalità turistica (o scopo di piacere) da parte dei creditori della prestazione (ossia i singoli turisti disabili) in occasione dei noti eventi sismici che avevano colpito, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno 2012, l'MI NA (ivi compreso il ravvenate dove è sito l'Hotel LE ),
e, per l'effetto, dichiarare che nulla la doveva all'hotel LE;
Controparte_1
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare a tenerla CP_3 indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore di parte attrice (ivi comprese le spese legali);
- con vittoria delle spese di lite. Autorizzata, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa di CP_3 quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che nessun addebito poteva esserle ascritto, avendo essa tempestivamente provveduto all'annullamento dei soggiorni turistici, derivante dalla volontà espressa dal committente , a causa degli eventi sismici che nel periodo CP_5 maggio-giugno 2012 avevano colpito l'MI NA ed il 6.6.2012 anche specificamente la provincia di Ravenna, e, dunque, a causa di forza maggiore, particolarmente significativa con riferimento a persone diversamente abili.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti;
in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei suoi confronti, chiedeva di condannare il – CP_5 che chiedeva di chiamare in causa – perché la tenesse indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore dell'attrice.
Autorizzata, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa del , CP_5 quest'ultimo si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda dell'attrice e, in particolare, deduceva che:
- il numero dei partecipanti ai soggiorni non era quello indicato dalla società attrice (n. 164), ma i partecipanti avrebbero dovuto essere n. 34 per il primo periodo e n. 48 per il secondo;
- a causa degli eventi sismici del 6.6.2012 (diversi e successivi a quelli del 20 e 29.5.2012), le famiglie dei disabili che avrebbero dovuto trascorrere il soggiorno presso l'hotel LE avevano preannunciato che i loro familiari non avrebbero partecipato ai soggiorni, sussistendo preoccupazione per la loro incolumità fisica, in caso di terremoto;
pertanto, esso CP_5 annullava i soggiorni, perché era evidente che i disabili non avrebbero goduto di un periodo di svago e riposo, ma avrebbero trascorso giorni di ansia e preoccupazione nel timore degli eventi sismici;
- l'annullamento del secondo periodo di soggiorno dal 14.7.2012 al 28.7.2012 era avvenuto in data 13.6.2012 e, quindi, era stato effettuato in conformità alla normativa richiamata dalla stessa attrice (Codice di Comportamento Dir. 90/314/ECC);
- le pretese risarcitorie della società attrice erano infondate anche perché essa non aveva provato la mancata allocazione delle stanze disdette per il periodo 14.06.2012 – 28.07.2012 e, inoltre, non era stata pattuita nessuna somma a titolo di caparra confirmatoria e/o di penale, per cui non si comprendeva come l'attrice potesse pretendere a titolo di risarcimento danni l'ammontare di un anticipo mai versato per il mancato arrivo dei partecipanti.
Il concludeva per il rigetto della domanda dell'attrice, dichiarando risolto per CP_5 impossibilità sopravvenuta il contratto tra la e la e, comunque, non CP_1 Parte_1 provato il danno da lucro cessante lamentato dall'attrice; in subordine, ove fosse stata ritenuta fondata la domanda di parte attrice, chiedeva di determinare il risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dall'attrice, sulla base di quanto fosse emerso dall'istruttoria.
Rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa era decisa con sentenza n. 3645/2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda della società attrice, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, laddove questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cass. n.
18047/2018; cass. n. 8100/ 2013; cass. n. 12069/2017);
- conseguentemente, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ricorre non solo nell'ipotesi in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cass. civ., 18047/2018 e cass. civ., 2695/2007);
- considerato che i fruitori del soggiorno estivo in questione erano persone svantaggiate e bisognevoli di assistenza personale, non dotate quindi di quella rapidità ed autonomia di movimenti che si rivelano essenziali per tentare di mettersi al sicuro in caso di terremoti;
considerato che
, in tale contesto, gli eventi tellurici ravvicinati (nel tempo e nello spazio), che da ultimo (in data 6.6.2012), benché in forma non catastrofica, avevano attinto proprio la provincia di Ravenna e le sue coste, avevano determinato plausibile e ragionevole inquietudine per la preoccupazione di andare incontro ad una nuova situazione di emergenza o di pericolo del tutto antitetica all'interesse sotteso al programmato soggiorno specialistico e turistico-vacanziero, le eccezioni sollevate dalla convenuta (e dai chiamati in causa) erano meritevoli di accoglimento ed idonee a paralizzare la domanda dell'attrice;
- in relazione all'e-mail del 28.6.2012 inviata all'attrice dalla convenuta, ed invocata dall'attrice a fondamento della sua domanda, si coglieva la palese incongruenza con la precedente corrispondenza intercorsa tra le parti ed evidente l'erroneità dell'invio (frutto verosimilmente di mancato coordinamento tra l'ufficio di contabilità e la direzione), considerato che essa si apriva con il dare atto dell'imminente arrivo del 30.6.2012, sebbene dello stesso fosse già stata data disdetta con precedente comunicazione a mezzo fax del
13.6.2012, integrata e ribadita dalla successiva del 18.6.2012;
- il rigetto della domanda attorea toglieva interesse alla pronuncia sulle domande di manleva
(di e di;
CP_1 CP_3
- poiché a monte dell'intera vicenda vi era stato un evento naturale ingovernabile, imprevedibile e sopravvenuto, le spese di lite dovevano essere integralmente compensate tra tutte le parti.
B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza n. 3645/2018, pubblicata in data 17.12.2018 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nonché in proprio, con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 16.6.2019 alla al fine di chiedere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da in Parte_1 proprio, non essendo quest'ultimo mai stato parte del giudizio di primo grado;
sempre in via preliminare, ha chiesto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 del , entrambe parti del processo di primo grado ma non citate nel giudizio di appello, CP_5 contestualmente reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva, già proposta in primo grado, nei confronti di nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha CP_3 chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di e del CP_3
, entrambi si sono costituiti in giudizio. CP_5
nel resistere alle avverse pretese, ha concluso chiedendo di: CP_3
1) in via pregiudiziale, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 12.12.2019, dichiarare l'improcedibilità, per intervenuta decadenza, della impugnazione nei suoi confronti;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità o la nullità dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio, atteso il difetto di ius postulandi del difensore della nonché i vizi della notificazione con ogni Parte_1 conseguenza ai fini dell'omesso rispetto dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c.;
3) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio per difetto del requisito di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., ed in particolare per la mancanza dell'avvertimento nei confronti del di Controparte_9 costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza, con ogni conseguenza in termini di pregiudizio per i suoi diritti di difesa;
4) ancora in via pregiudiziale, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio;
5) sempre, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello;
6) in via preliminare, gradatamente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal
[...]
in proprio;
Pt_1
7) in via subordinata e nel merito, per la denegata ipotesi di trattazione nel merito delle domande di cui all'atto di appello, confermare la sentenza impugnata, rigettando le domande dell'appellante;
8) in via gradata, sul presupposto del riconoscimento da parte del terzo – – CP_5 estrometterla dal giudizio ovvero rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
9) in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda rivolta nei suoi confronti, condannare il a tenerla indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata CP_5 riconosciuta in favore di parte attrice (ivi comprese le eventuali spese legali);
10) in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il , reiterate le difese già spiegate in primo grado, ha chiesto, in via preliminare, di CP_5 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da in proprio, perché non Parte_1 era stato parte del giudizio di primo grado;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto di determinare il risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dalla controparte;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date del 3.3.2025 e del 10 e 15.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data 18.4.2025, comunicata in data 22.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. La richiesta del di cessata materia del contendere CP_5
Il , nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, ha dedotto che la CP_5 società appellante era stata sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese in data Parte_1
17.12.2020, come da visura della competente Camera di Commercio che allegava, e che, tale evento, sebbene non dichiarato e non notificato alle altre parti dalla difesa della Parte_1 aveva, comunque, determinato la cessazione della materia del contendere per rinuncia implicita al diritto incerto ed illiquido azionato nel presente giudizio.
La richiesta del di cessata materia del contendere, per essere stata la società appellante CP_5 cancellata dal Registro delle Imprese, non è meritevole di accoglimento, in quanto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, se sopravviene nel corso del giudizio,
(come nel caso di specie, in cui è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), è un evento interruttivo, ex art. 299 c.p.c., che, come tale, deve essere comunicato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della parte che ne è colpita;
in mancanza, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore continua a rappresentare la società, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cass. civ., 25.1.2024, n. 2439).
Il procuratore dell'appellante non ha mai comunicato o notificato alle altre parti Parte_1
l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, intervenuta nel corso del giudizio di appello, per cui detta società continua ad essere parte del giudizio di appello.
In ogni caso, contrariamente a quanto assunto dal , la cancellazione della società dal CP_5
Registro delle Imprese non comporta, di per sé, una rinuncia al credito vantato dalla società, perché, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
16.7.2025, n. 19750, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
D. Le eccezioni proposte da Controparte_7
Appare opportuno esaminare, prima dei motivi di appello, le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio. CP_3
D.1. L'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione d'appello di integrazione del contraddittorio, con conseguente richiesta di inammissibilità dell'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., per la mancata osservazione dei requisiti prescritti in tema di notificazione telematica, è infondata alla luce del principio generale del raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., in quanto le eccepite nullità della notificazione, ove sussistenti, sono state sanate dalla costituzione in giudizio di che si è difesa CP_3 compiutamente nel merito.
D.2. L'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione d'appello di integrazione del contraddittorio, per difetto dello ius postulandi del difensore della società Parte_1 unica parte legittimata ad impugnare, con conseguente declaratoria di inammissibilità, ex art. 331 c.p.c., è del pari infondata, in quanto la procura alle liti conferita dalla Parte_1 all'avv. AN ER per il giudizio di primo grado, a margine dell'atto di citazione, è ben estensibile al grado di appello.
D.3. ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione di impugnazione nei suoi CP_3 confronti, atteso che le cause tra la e la tra quest'ultima ed e Parte_1 CP_1 CP_3 tra detta società ed il erano scindibili, con conseguente applicabilità della disciplina di CP_5 cui all'art. 332 c.p.c. in luogo di quella di cui all'art. 331 c.p.c.
Non è chiara la portata dell'eccezione, atteso che nessuna impugnazione è stata proposta nei confronti di essendosi limitata la solo a reiterare la domanda di manleva CP_3 CP_1 nei suoi confronti, in caso di accoglimento dell'appello; in ogni caso la predetta eccezione è infondata, atteso che, come ritenuto dal Collegio nell'ordinanza depositata in data 18.12.2009, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del , CP_3 CP_5 nel caso in cui – come quello in esame - il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (cass. civ., 30.9.2014, n. 20552).
D.4. Infine, l'eccezione di di nullità dell'atto di citazione d'appello di integrazione del CP_3 contraddittorio, stante l'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., è infondata, atteso che ogni eventuale nullità (l'integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante la notifica al procuratore in primo grado di dell'originario atto di appello, che conteneva CP_3 gli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, con la fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti) è stata sanata dalla costituzione in giudizio di ex art. 156, comma 3, c.p.c. CP_3
E. Analisi dei motivi di appello
E.1. In via preliminare deve essere rilevato che l'appello proposto da in Parte_1 proprio, è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, in quanto in Parte_1 proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, né ricorrono – né sono stati, peraltro, dedotti - i presupposti, di cui all'art. 344 c.p.c., per il suo intervento in appello.
Occorre, invece, esaminare nel merito l'appello proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante,
[...] Parte_1
E.2. Con il primo motivo di appello la società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che la provincia di Ravenna il 6.6.2012 era stata colpita da un evento tellurico.
L'appellante ha dedotto che la circostanza, oltre a non essere stata in alcun modo provata dalla pur gravando su di essa il relativo onere, risultava smentita dalla copiosa CP_1 documentazione in atti, proveniente dall'Assessorato al Turismo della Regione MI
NA e dalla Prefettura della Provincia di Ravenna, nonché dallo stesso D.L. 6.6.2012, n.
74, che individuava esattamente le zone colpite dal sisma nelle sole province di Modena,
Reggio MI e Mantova, che distavano tra i 140 e 200 Km da Lido di Classe di Ravenna, dove era situata la struttura alberghiera gestita dalla società appellante.
Pertanto – ha concluso l'appellante - il Tribunale avrebbe dovuto ritenere pretestuoso e, dunque, illegittimo il recesso della in quanto, essendosi l'evento sismico CP_1 verificato in zone distanti 120 – 150 Km dalla zona ove si trovava la struttura alberghiera, la prestazione, così come la possibilità di usufruirne, era possibile, né poteva ritenersi venuta meno la causa in concreto.
La doglianza avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che l'evento sismico del 6.6.2012 non aveva interessato la provincia di Ravenna è ripresa anche nei successivi motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato, perché, contrariamente a quanto assunto dalla società appellante, risulta provato dalla documentazione in atti che la provincia di Ravenna il giorno
6.6.2012 sia stata colpita da un evento sismico, che faceva seguito ad una serie di altri eventi sismici che aveva interessato altre province dell'MI-NA.
In particolare, la circostanza dell'evento sismico del 6.6.2012 nella provincia di Ravenna risulta documentato dall'estratto del sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché dall'estratto del sito web del Ministero dell'Interno, dall'estratto del sito web ricerca di Google, dall'estratto del sito web del comune di Cervia (in provincia di Ravenna) e, poi, ancora dagli estratti dei siti web di alcuni giornali, quali e Controparte_10 CP_11
Il richiamo, da parte dell'appellante al D.L. del 6.6.2012, n. 74, al fine di escludere che il sisma del 6.6.2012 avesse interessato la provincia di Ravenna, è del tutto ininfluente, in quanto il DL era emesso proprio il giorno 6.6.2012 e, quindi, è più che evidente che non potesse fare riferimento ad un evento sismico accaduto nello stesso giorno della sua emanazione.
E.3. Con il secondo motivo, la società appellante ha dedotto che il primo giudice Parte_1 avrebbe dovuto considerare che l'unico contratto da essa stipulato era il contratto alberghiero concluso con la in forza del quale essa aveva assunto l'obbligo nei confronti di CP_1 di riservarle un numero di camere pari al numero delle persone che la stessa aveva CP_1 prenotato;
ogni altro rapporto intercorso tra la ed altri soggetti riguardava solo la CP_1
e ad essi era estranea la pertanto, la “in assenza di CP_1 Parte_1 CP_1 comprovate situazioni che avrebbero potuto escludere la perfezione del contratto per cause indipendenti dalla loro volontà, avrebbe dovuto adempiere gli obblighi assunti”.
Né si comprendeva quale sarebbe stato il dovere di solidarietà sociale che avrebbe dovuto adempiere la ma anzi era la che avrebbe dovuto avere un dovere di Parte_1 CP_1 solidarietà sociale nei confronti dei suoi clienti e, quindi, adempiere ai propri obblighi assunti con l'albergatore, posto che il recesso dei clienti era stato operato nei confronti di CP_1
La società appellante ha, poi, dedotto che il richiamo, da parte del primo giudice, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18047/2018 non era pertinente, perché la sentenza richiamata riguardava un caso del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'impossibilità sopravvenuta non era ascrivibile a terzi, ma alla situazione soggettiva di una delle parti, provocata da una malattia, per cui, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la fruizione della prestazione diveniva inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
La società appellante ha dedotto ancora volta che il sisma non aveva riguardato la provincia di Ravenna e che l'estinzione di una obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca l'esecuzione della prestazione,
e non sia imputabile a decisioni soggettive.
E.4. Il secondo motivo di appello deve essere esaminato, per motivi di connessione, unitamente al terzo, con cui la società appellante ha dedotto che la ai sensi CP_1 dell'art. 2697 c.c., avendo invocato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, aveva l'onere di dimostrare di non essere stata in grado di adempiere all'obbligazione a causa di elementi obiettivi, i quali avrebbero avuto significativo riscontro solo nel caso in cui, effettivamente, la zona della Provincia di Ravenna, dove si trovava l'hotel LE, fosse stata chiaramente colpita da un evento sismico.
Entrambi i motivi di appello non colgono nel segno.
Ribadito che deve ritenersi acquisita la prova che la provincia di Ravenna sia stata colpita il giorno 6.6.2012 da un evento sismico, si rileva che la società appellante non tiene in conto che il primo giudice attribuiva rilevanza alla circostanza che i fruitori del soggiorno estivo erano persone disabili e bisognevoli di assistenza, e, quindi, non dotate di quella rapidità ed autonomia di movimenti che sarebbero state necessarie per tentare di mettersi al sicuro in caso di terremoti. E, proprio valorizzando tale circostanza, il primo giudice riteneva che, gli eventi sismici, ravvicinati nel tempo e nello spazio, e che, in data 6.6.2012, avevano colpito proprio la provincia di Ravenna (dove era ubicato l'hotel LE), avevano determinato per i fruitori del soggiorno una situazione di ragionevole e comprensibile inquietudine per il timore di andare incontro ad una situazione di pericolo, situazione che era del tutto antitetica all'interesse sotteso alla vacanza ed al soggiorno turistico vacanziero.
In altri termini, i fruitori della vacanza erano considerati dal primo giudice i terzi nell'interesse dei quali era stato stipulato il contratto alberghiero tra la e l'odierna CP_1 società appellante per cui, essendosi verificata l'impossibilità per i predetti Parte_1 fruitori della vacanza di godere della stessa, per il giustificato timore di essere esposti a pericolo serio in caso di terremoto, veniva meno la causa in concreto del contratto alberghiero stipulato tra la e la CP_1 Parte_1
Inoltre, il primo giudice richiamava, in maniera del tutto pertinente, cass. civ., 10.7.2018, n.
18047 (che esaminava il caso un acquirente di un pacchetto turistico che, dopo l'acquisto, si ammalava al punto da non poter più partire, per affermare che era legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator), ai fini della nozione di “causa in concreto” del contratto e di risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta della prestazione nei casi in cui, pur essendo oggettivamente possibile l'esecuzione della prestazione, ciò che diviene impossibile è l'utilizzazione della stessa da parte del creditore, per cui si verifica la sopravvenuta irrealizzabilità della c.d. causa in concreto del contratto (finalità essenziale dello stesso), con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi che, in relazione all'annullamento della prenotazione del secondo gruppo di turisti, che avrebbe dovuto soggiornare presso l'hotel
LE nel secondo periodo, dal 30.6.2012 al 14.7.2012, l'annullamento della prenotazione era comunicato dalla alla con mail del 13.6.2012, e, quindi, nel termine CP_1 Parte_1 di 30 giorni prima della prevista data di arrivo, in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa richiamata dalla odierna società appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rappresentata dal Codice di Comportamento di cui alla Direttiva dell'Unione Europea sui Viaggi Organizzati, 90/314/ECC, art. 2, comma 1 (secondo cui l'annullamento delle prenotazione di gruppi che occupino più del 30% della ricettività totale della struttura alberghiero, deve essere comunicato non oltre trenta giorni dalla data di arrivo), per cui, anche sotto tale profilo, almeno per il secondo gruppo, non è configurabile nessuna responsabilità di nei confronti della odierna società appellante. CP_1
E.5. Con il quarto motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva non provate, nel quantum, le pretese risarcitorie da essa avanzate. Ha dedotto che il quantum del danno da risoluzione va identificato nel cd. interesse positivo, ossia nella differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a trarre e che essa aveva fornito elementi dimostrativi di tale quantum, mediante il deposito degli estratti autentici dei bilanci della società, dei contratti perfezionati dalle controparti e dei documenti ricognitivi provenienti dalla Controparte_1 nei quali quest'ultima aveva affermato inequivocabilmente la volontà di risarcire il danno subito dalla Parte_1
Il motivo di appello è inammissibile, per la dirimente ragione che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda della sotto il profilo dell'an debeatur, non spingendosi Parte_1 proprio all'esame del quantum.
E.6. Con il quinto motivo di appello, la società appellante si è doluta del fatto che il primo giudice aveva ritenuto che la mail del 28.6.2012 non fosse stata inviata da e del CP_1 fatto che le avesse attribuito valore confessorio a discapito di essa appellante, per l'indicazione su di essa apposta a penna “si sono sbagliati”, pur in assenza di qualsivoglia prova idonea a dimostrare la paternità della di tale indicazione;
l'appellante ha Parte_1 dedotto, di contro, che, si trattava di un documento valido al fine di dimostrare la volontà della di riconoscere la penale pattuita in favore della ex art. 1988 cc. CP_1 Parte_1
Il quinto motivo di appello è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione del primo giudice, che toglieva rilievo alla mail del 28.6.2012 non perché non vi fosse la prova che era stata inviata dalla alla né perché sulla mail vi fosse CP_1 Parte_1
l'indicazione scritta a penna “si sono sbagliati” (indicazione, peraltro, alla quale il giudice non faceva nessun riferimento), ma perché vi era una palese incongruenza con la precedente corrispondenza tra le parti, considerato che la mail del 28.6.2012 si apriva con il dare atto dell'imminente arrivo del 30.6.2012, del quale però era stata già data disdetta con la precedente comunicazione a mezzo fax del 13.6.2012, integrata e ribadita dalla successiva comunicazione del 18.6.2012. E tale palese incongruenza lasciava ritenere al primo giudice che l'invio della mail del 28.6.2012 da parte di fosse stata frutto di un errore, CP_1 dovuto verosimilmente al mancato coordinamento tra l'ufficio contabilità e la direzione
E.7. Con il sesto motivo, la società appellante si è doluta del fatto che il primo giudice, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., dapprima, rigettava le sue richieste istruttorie, poi, in sentenza, riteneva sfornite di supporto probatorio le sue domande, rigettandole. Il motivo di appello è inammissibile perché non coglie che il Tribunale rigettava le domande della società appellante non perché risultassero sfornite di prova, ma perché riteneva fondate le eccezioni sollevate dalla convenuta (e dai terzi chiamati in causa), al fine di CP_1 paralizzare le domande della predetta società appellante, eccezioni con le quali era dedotta la sopravvenuta irrealizzabilità della causa in concreto del contratto alberghiero, rappresentata dalla finalità turistico-vacanziera. Peraltro, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie con un'articolata e condivisibile ordinanza (depositata in data 25.5.2015).
F. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti non solo della società appellata, ma anche dei terzi chiamati in causa, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in quanto il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, ma senza che contro di lui sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito;
pertanto, le spese devono gravare sulla parte originaria rimasta soccombente, anche se la stessa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo (cass. civ., 19.5.1980, n. 3289; cass. civ., 14.5.2012, n. 7431), a meno che la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto non sia stata sostenuta erroneamente, perché, in tal caso, al rimborso delle spese è tenuto chi, erroneamente, ha chiamato il terzo o lo ha fatto chiamare (cass. civ., 2.5.1983, n. 3019; cass. civ., 21.4.2017, n. 10070).
Nel caso di specie, risulta fondata la richiesta dell'appellata di integrare il CP_1 contraddittorio nei confronti di e del , litisconsorti necessari, terzi chiamati in CP_3 CP_5 primo grado, anche perché in caso di accoglimento dell'appello della CP_1 Pt_1
ha reiterato in appello la domanda di manleva, già proposta in primo grado, nei confronti
[...] di che, a sua volta, in appello, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_3 CP_1 nei suoi confronti, ha reiterato la domanda di manleva nei confronti del , già
[...] CP_5 proposta in primo grado.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a €
52.000,00 (sulla base del valore della causa di appello, parametrato al petitum, pari €
51.660,00, corrispondente al 30% del prezzo finale di € 172.200,00, come chiesto nell'atto di citazione di primo grado e reiterato con atto di appello), ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valore intermedi tra minimi e massimi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. nonché da in proprio, Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, n.
3645/2018, depositata in data 17.12.2018, nei confronti di con la chiamata Controparte_1 in causa, ex art. 331 c.p.c., di e del Controparte_7 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così Controparte_5 provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento in favore, Parte_1 Parte_1 dell'appellata delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € Controparte_1
6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., delle Controparte_7 spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna gli appellanti, in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio, al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_1
in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t., delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi