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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori ConSIliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 745/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 15.01.2024, proposto da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Piero Frattarelli (C.F. C.F._2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Controparte_1 C.F._4
De Giglio (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. ), (C.F. PA C.F._6 Controparte_3
). C.F._7
Appellati-contumaci All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive richieste e conclusioni come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma, e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 CP_2
, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE -Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art.
[...]
883 c.c. la SI.ra ha diritto di ottenere le riparazioni necessarie al muro Controparte_1
comune e/o di proprietà esclusiva, nonché l'adeguamento del muro stesso per la
resistenza degli agenti atmosferici, da parte degli odierni convenuti, e per l'effetto
condannarli al pagamento delle somme di denaro così come individuate nel paragrafo
III del presente atto di citazione e di seguito riepilogate: (i) euro 3.700,00 oltre IVA per
l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni verificatisi nell'immobile di proprietà
della SI.ra . (ii) euro 5.284,44 oltre IVA, e quindi per la somma di euro Controparte_1
6.447,00, per i lavori di adeguamento del muro comune all'esposizione degli agenti
atmosferici. Quindi per la somma complessiva di euro 10.961,00. -Accertare e dichiarare
che, ai sensi degli artt. 883, 2043, 2051 e 2059 c.c., la SI.ra ha subito Controparte_1
danni non patrimoniali per non aver potuto godere appieno del proprio immobile sito in
Bagnoli del Trigno, Via Fontana n. 70, per l'ambiente insalubre e madido causato dalle
intolleranti infiltrazioni provenienti dal terreno di proprietà degli odierni convenuti, e
per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 3.000,00, o nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale adito, da
liquidarsi anche in via equitativa, ricorrendone i giusti presupposti di legge. IN VIA
SUBORDINATA -Accertare e dichiarare, ai sensi dell'artt. 2051 c.c. e, nel caso, dell'art.
2043 c.c. che i danni all'abitazione della SI.ra , sita in Bagnoli del Controparte_1
Trigno, Via Fontana n. 70 sono conseguenza dell'umidità e dell'eccessivo ristagno di acqua proveniente dal terreno confinante di proprietà dei convenuti e, conseguentemente,
condannare questi ultimi al pagamento delle somme di denaro così come individuate nel
paragrafo IV del presente atto di citazione e di seguito riepilogate: (i) euro 3.700,00 oltre
IVA per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni verificatisi nell'immobile di
proprietà della SI.ra . (ii) euro 2.500,00 oltre IVA per i lavori di Controparte_1
drenaggio del terreno di proprietà dei convenuti. Quindi per la somma complessiva di
euro 7.564,00. -Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., i danni
non patrimoniali vissuti dall'attrice per non aver potuto godere appieno del proprio
immobile sito in Bagnoli del Trigno, Via Fontana n. 70, per l'ambiente insalubre e madido
causato dalle intolleranti infiltrazioni provenienti dal terreno di proprietà degli odierni
convenuti, e per l'effetto condannarli al pagamento della somma di ulteriori euro
3.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale
adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ricorrendone i giusti presupposti di legge. IN
ESTREMO SUBORDINE -Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva della SI.ra
del muro posto a confine tra la proprietà dell'attrice e dei convenuti. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA, ristoro del C.U.
versato, il tutto da distrarsi nei confronti della sottoscritta procuratrice, la quale si
dichiara antistataria”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda: -di essere proprietaria di un immobile,
sito in Bagnoli del Trigno alla via Fontana n. 70, in passato confinante con altro edificio di proprietà di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, costruito in aderenza e successivamente demolito, con il quale PA
condivideva la proprietà del muro del fabbricato in sua proprietà, posto sul confine;
-che dopo la demolizione dell'immobile i predetti non avevano compiuto le opere necessarie e il mancato drenaggio della terra aveva provocato il ristagno di abbondanti quantità d'acqua con conseguente ammaloramento del proprio immobile divenuto insalubre a causa dell'elevato livello di umidità derivatone.
1.1-Si sono costituiti e , eccependo, in via Parte_1 Parte_2
preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere per lo spirare dei termini decennale e quinquennale. Hanno poi contestato l'esistenza di qualsivoglia fabbricato, aderente all'immobile dell'attrice, così come l'addebitata carenza manutentiva del fondo e la comproprietà del muro esistente lungo il confine, attribuendo le infiltrazioni lamentate dall'attrice alla abusiva trasformazione del seminterrato. operata dalla stessa, da deposito/stalla ad uso abitativo. Hanno quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
1.2- Sono rimasti contumaci e . Controparte_3 PA
1.3-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e con CTU
tecnica, volta ad accertare la comunione del muro, la causa delle infiltrazioni e le opere necessarie alla loro eliminazione, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale, pur avendo dato atto che: “Gli esiti della istruttoria non
consentono di ritenere provata la preesistenza di un fabbricato costruito in aderenza a
quello di proprietà attorea” e che il muro posto sul confine deve ritenersi in proprietà
esclusiva all'attrice, ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti,
ritenuti responsabili del danno lamentato dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento e al pagamento in suo favore della somma di euro 1.361,65, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
§2-Hanno proposto appello e , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “
1. Pronuncia di condanna
ex art. 2051 c.c. ultra petita”: l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti ex art. dell'immobile, domanda che il primo giudice ha esplicitamente rigettato. Ciò nonostante il tribunale ha condannato gli appellanti al risarcimento del danno asseritamente derivante dalla demolizione del fabbricato costruito sul confine, dalla omessa manutenzione del terreno così lasciato abbandonato, con esposizione del muro del fabbricato in proprietà
dell'istante, posto sul confine, agli agenti atmosferici e all'umidità, poiché non più
protetto dalla parete del fabbricato di proprietà degli appellanti e di e PA
, in precedenza esistente e poi demolito senza nessuna cautela ed opera Controparte_3
di manutenzione idonea ad evitare i lamentati fenomeni infiltrativi.
“
2. Prescrizione della domanda ex art. 2051 c.c.”: la relativa eccezione è stata dal primo giudice erroneamente ritenuta generica.
“
3. Inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.”: il primo giudice ha travisato le risultanze peritali,
ritenendo provenienti le infiltrazioni riscontrate nel piano seminterrato del fabbricato di proprietà dell'attrice-appellata dal terreno confinante lasciato senza fabbricato, mentre,
secondo quanto ritenuto dallo stesso consulente tecnico, la causa dell'umidità avrebbe dovuto rinvenirsi nella mancata impermeabilizzazione del muro perimetrale di proprietà
della ridetta parte. Difatti, il CTU non ha riferito di condizioni imputabili esclusivamente al terreno e che, ove rimosse, si sarebbe evitato il lamentato danno, in contrario dovendo considerarsi che la pioggia o la neve sono eventi del tutto naturali.
“
4. Inesistenza del danno ed erroneità della somma determinata in sentenza”: nessun danno al locale seminterrato è stato rilevato e provato;
piuttosto, è stato escluso dal CTU,
che si è limitato a riferire di aver riscontrato un muro di pietra freddo e di diverso colore.
Quanto poi alla macchia riscontrata nella camera posta al primo piano, quindi, non adiacente al terreno in proprietà degli appellanti, l'ausiliario ne ha individuato la causa nelle infiltrazioni provenienti dalla canna fumaria del camino. Il primo giudice, pertanto,
ha errato nel condannare essi appellanti al pagamento dell'importo dal medesimo ausiliario indicata come necessaria alla rimozione della macchia rinveniente dalla canna fumaria.
“
5. Erroneità della condanna alle spese e al costo della CTU”. Il primo giudice, avendo respinto la quasi totalità delle domande avanzate, ingiustificatamente ha ritenuto soccombenti i convenuti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Gli appellanti hanno quindi così concluso: “Piaccia all'On. Corte di Appello adita,
contrariis reiectis e in riforma parziale dell'appellata sentenza n. 745/2024 del Tribunale
di Roma: 1) rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di
citazione introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte,
tenendo ovviamente fermo l'accertamento che il muro è di esclusiva proprietà di parte
appellata; 2) Condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto pagato Controparte_1
dagli appellanti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e
cioè della somma di € 11.244,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) in via
subordinata a quanto sub 1 e sub 2, condannare l'attrice alla refusione delle spese legali
del primo grado di giudizio, in subordine compensarle, o comunque ridurre al minimo le
spese legali e di CTU a cui gli appellanti sono stati condannati. 4) Con vittoria di spese,
competenze ed onorari ed accessori, comprese le spese generali, del giudizio di appello,
e le spese di registrazione sostenute”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
§2.2- Sono rimasti contumaci e . Controparte_3 PA
§2.3- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione e, all'udienza del 17.04.2025, per la quale successivamente ha disposto la trattazione scritta;
constatato il deposito di note scritte da parte di entrambe le parti costituite, ha riservato il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 281-sexies,
ultimo comma, c.p.c.. §3-L'appello è fondato e merita condivisione, poiché tutte le domande in primo grado proposte sono rimaste prive di idoneo riscontro probatorio.
Come chiaramente emerge dall'atto di citazione introduttivo della prima fase della lite e dalle memorie depositate ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attrice-appellata, P_
, ha inteso agire nei confronti dei proprietari del fondo confinante con il suo in
[...]
premessa indicato sia ai sensi dell'art. 883 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione dell'asserito stato di abbandono del ridetto terreno confinante, lasciato senza opere idonee ad evitare il lamentato danno dopo l'abbattimento della costruzione aderente a quella interessata alle infiltrazioni.
Il primo giudice ha accolto solo la domanda da ultimo indicata, ritenendo il muro perimetrale esposto alle intemperie di proprietà esclusiva di , sebbene Controparte_1
edificato sul confine, non essendo stata acquisita prova dell'esistenza di alcuna costruzione aderente, insistente sul terreno di proprietà dei convenuti in primo grado,
almeno a far data dal 1978, così come accertato e compiutamente documentato dal CTU
nominato nella prima fase della lite. E dell'accertamento della esclusiva proprietà del muro sul confine il tribunale ha anche dato espressamente conto nella parte motiva della decisione oggetto di impugnativa, essendo dato leggere: <
domanda svolta da parte attrice (cfr. atto di citazione sub “in estremo subordine”), volta ad una pronuncia dichiarativa della proprietà del muro posto a confine tra le proprietà
delle parti in giudizio.
La mancata contestazione sul punto, posto i convenuti ne deducono la esclusiva appartenenza a parte attrice, impone al giudicante di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati ex adverso (“tale muro sorge integralmente nella proprietà di parte
attrice e nessuno si è mai sognato di contestarne la proprietà esclusiva, tanto meno i
convenuti. Si ritiene quindi che debba essere provveduto secondo giustizia su tale
domanda che non è di alcun interesse dei convenuti, né vi è controversia in merito” – cfr. comparsa di costituzione e risposta a pag. 9); ciò al netto di ogni argomentazione,
deduzione e diversa prospettazione del CTU, dovendo la decisione ancorarsi al principio di diritto espresso all'art. 115 c.p.c.>>. Tale valutazione non risulta sottoposta a censura e, quindi, la sentenza deve ritenersi sul punto irretrattabile, potendo in questa sede verificarsi solo la fondatezza della ulteriore domanda accolta dal tribunale, inquadrata nell'ambito del paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c..
A tale fine assume valenza dirimente la disamina del terzo motivo, con cui gli appellanti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Deve in proposito osservarsi, partendo dagli elementi di fatto di cui si è acquisita prova,
che il CTU nominato in prime cure ha testualmente riferito nella relazione depositata in atti: <
l'acqua raggiunga la muratura e la bagni penetrando attraverso le connessure fino all'interno dell'ambiente seminterrato. Sulle altre pareti, sempre in pietra, che confinano con le due strade e con la proprietà successiva non ci sono tracce di umidità>>, il che già
di per sé induce a ritenere che le modeste infiltrazioni constatate nel locale seminterrato di proprietà dell'istante non sono eziologicamente riconducibili ad una particolare attività
dei proprietari confinanti tratti in lite.
Occorre poi considerare che il ridetto CTU, nel valutare le cause delle infiltrazioni, ha affermato nella relazione peritale in esame: “L'infiltrazione all'interno del piano
seminterrato, alla base del muro in pietra che delimita le due proprietà, è causata
soprattutto nel periodo autunnale e invernale dalle piogge e dalle nevicate che
imbibiscono il terreno dei convenuti situato a ridosso del muro in pietra. L'umidità
interessa per diretto contatto le pietre e le connessure e arriva a bagnare le pietre interne
per tutta la lunghezza del muro e per un'altezza di circa 80cm, conferendo loro il colore
scuro tipico della pietra bagnata. Nel periodo estivo questa infiltrazione si riduce
notevolmente pur rimanendo la superficie del muro più fredda delle altre superfici. […….] La naturale permeabilità del terreno a ridosso del muro in pietra consente che
l'acqua raggiunga la muratura e la bagni penetrando attraverso le connessure fino
all'interno dell'ambiente seminterrato”.
Va poi rilevato che il medesimo ausiliario ha documentalmente accertato che almeno dal
1978 nessun immobile è dato riscontrare esistente sulla proprietà degli appellanti e degli appellati contumaci, per cui appare di tutta evidenza come la risalita dell'umidità
denunciata dall'appellata nell'anno 2019, ovvero a più di quaranta anni Controparte_1
di distanza dall'epoca prima indicata, non possa dipendere dall'esistenza o meno del ridetto fabbricato sul confine, ma piuttosto dalle caratteristiche proprie del muro esposto alle intemperie e che, giova ripeterlo, è stato dichiarato di proprietà esclusiva della medesima attrice-appellata.
Ora, va anche detto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., perché possa ipotizzarsi la responsabilità del proprietario della cosa che si assume foriera di danno è
necessario che chi agisce per ottenere il dovuto ristoro dimostri le intrinseche caratteristiche, potenzialmente lesive, della cosa stessa e il nesso eziologico esistente fra questa e il lamentato danno.
Nella concreta ipotesi è proprio la prova di tali elementi costitutivi della fattispecie che è
mancata, poiché risulta documentalmente provato (cfr. relazione peritale depositata in primo grado e relativi allegati fotografici) che sin dal 1978 non era esistente nessun fabbricato sulla proprietà degli appellanti-convenuti in primo grado, costruito sul confine e in appoggio al muro perimetrale del fabbricato di interessato ai Controparte_1
fenomeni infiltrativi oggetto di causa. E, dunque, se nessuna attività di mutamento dello stato dei luoghi risulta provato essere stata posta in essere dai soggetti tratti in lite non è
dato comprendere come possa agli stessi imputarsi una responsabilità per omessa custodia del fondo in loro proprietà, idonea a provocare il danno lamentato dalla confinante,
. Controparte_1 In presenza dei seguenti due fondamentali ed acclarati dati: proprietà esclusiva del muro da ristrutturate in capo alla medesima istante;
assenza di qualsivoglia attività concretante mutamento dello stato dei luoghi da parte dei convenuti-appellanti prossima al verificarsi delle lamentate infiltrazioni, non è ipotizzabile nessuna responsabilità per omessa custodia a carico di quest'ultimi.
A ben vedere, per come riferito dallo stesso CTU nominato in primo grado, la risalita dell'umidità dal terreno è dovuta alla caratteristica intrinseca del terreno stesso e alle condizioni del muro interessato alle lamentate infiltrazioni, essendo stato realizzato in epoca molto risalente, con nessuno dei moderni accorgimenti impermeabilizzanti e con materiali (malta cementizia e pietre) che, dato il lungo tempo trascorso, si sono inevitabilmente deteriorati, rendendolo più facilmente penetrabile all'acqua e all'umidità.
Tali essendo i dati di fatto acquisiti attraverso gli accertamenti tecnici demandati dal tribunale, deve escludersi qualsivoglia obbligo dei proprietari del fondo confinante tratti in lite di effettuare interventi volti a impermeabilizzare il muro di proprietà esclusiva di
, non potendo ascriversi le lamentate infiltrazioni di umidità a nessuna Controparte_1
omissione degli obblighi di custodia e manutenzione gravanti sui convenuti proprietari confinanti. Con conseguente non condivisibilità del ragionamento condotto dal primo giudice che, da un lato, afferma la proprietà esclusiva del muro interessato dai fenomeni infiltrativi e, dall'altro, pur negando qualsivoglia attività dei convenuti-appellanti sul fondo di loro proprietà, capace di provocare il lamentato danno alla confinante, almeno a far data dal 1978, li condanna a sostenere i costi occorrenti per le opere di impermeabilizzazione necessarie a eliminare le lamentate infiltrazioni.
L'accoglimento dei pregiudiziali rilievi innanzi illustrati assorbe e supera ogni ulteriore censura ed eccezione, dovendo essere integralmente rigettata la domanda in primo grado proposta, in riforma della sentenza impugnata. La richiesta di condanna alla restituzione di tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione della censurata decisione, provvisoriamente esecutiva, deve parimenti trovare accoglimento, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c.. E, pertanto, l'appellata va condannata alla restituzione di ogni somma eventualmente ricevuta in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi al tasso legale, dal pagamento alla effettiva restituzione (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5391 del
05/03/2013).
L'accoglimento dell'appello determina anche la necessità di una revisione del governo delle spese di lite effettuato in primo grado. Le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi e liquidate come da dispositivo,
in ragione dei minimi tariffari vigenti data la scarsa complessità delle questioni dibattute e, in appello, la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; con espunzione dei compensi dovuti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi. Le spese di CTU devono porsi a carico solidale di entrambe le parti in lite, nella misura liquidata dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1.Dichiara la contumacia di e . PA Controparte_3
2.Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
3.Condanna l'appellata alla restituzione, in favore degli appellanti, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
4. Pone le spese di lite di entrambi i gradi, sostenute da e Parte_1 [...]
, a carico dell'appellata, , e le liquida, quanto al primo Parte_2 Controparte_1
grado, in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Rimangono a carico solidale di entrambe le pari le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice.
Nulla per spese quanto alle parti contumaci.
Così deciso nella camera di conSIlio dell'08.05.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., in relazione ai danni non patrimoniali derivanti dal mancato godimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori ConSIliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 745/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 15.01.2024, proposto da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Piero Frattarelli (C.F. C.F._2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Controparte_1 C.F._4
De Giglio (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. ), (C.F. PA C.F._6 Controparte_3
). C.F._7
Appellati-contumaci All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive richieste e conclusioni come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma, e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 CP_2
, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE -Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art.
[...]
883 c.c. la SI.ra ha diritto di ottenere le riparazioni necessarie al muro Controparte_1
comune e/o di proprietà esclusiva, nonché l'adeguamento del muro stesso per la
resistenza degli agenti atmosferici, da parte degli odierni convenuti, e per l'effetto
condannarli al pagamento delle somme di denaro così come individuate nel paragrafo
III del presente atto di citazione e di seguito riepilogate: (i) euro 3.700,00 oltre IVA per
l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni verificatisi nell'immobile di proprietà
della SI.ra . (ii) euro 5.284,44 oltre IVA, e quindi per la somma di euro Controparte_1
6.447,00, per i lavori di adeguamento del muro comune all'esposizione degli agenti
atmosferici. Quindi per la somma complessiva di euro 10.961,00. -Accertare e dichiarare
che, ai sensi degli artt. 883, 2043, 2051 e 2059 c.c., la SI.ra ha subito Controparte_1
danni non patrimoniali per non aver potuto godere appieno del proprio immobile sito in
Bagnoli del Trigno, Via Fontana n. 70, per l'ambiente insalubre e madido causato dalle
intolleranti infiltrazioni provenienti dal terreno di proprietà degli odierni convenuti, e
per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 3.000,00, o nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale adito, da
liquidarsi anche in via equitativa, ricorrendone i giusti presupposti di legge. IN VIA
SUBORDINATA -Accertare e dichiarare, ai sensi dell'artt. 2051 c.c. e, nel caso, dell'art.
2043 c.c. che i danni all'abitazione della SI.ra , sita in Bagnoli del Controparte_1
Trigno, Via Fontana n. 70 sono conseguenza dell'umidità e dell'eccessivo ristagno di acqua proveniente dal terreno confinante di proprietà dei convenuti e, conseguentemente,
condannare questi ultimi al pagamento delle somme di denaro così come individuate nel
paragrafo IV del presente atto di citazione e di seguito riepilogate: (i) euro 3.700,00 oltre
IVA per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni verificatisi nell'immobile di
proprietà della SI.ra . (ii) euro 2.500,00 oltre IVA per i lavori di Controparte_1
drenaggio del terreno di proprietà dei convenuti. Quindi per la somma complessiva di
euro 7.564,00. -Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., i danni
non patrimoniali vissuti dall'attrice per non aver potuto godere appieno del proprio
immobile sito in Bagnoli del Trigno, Via Fontana n. 70, per l'ambiente insalubre e madido
causato dalle intolleranti infiltrazioni provenienti dal terreno di proprietà degli odierni
convenuti, e per l'effetto condannarli al pagamento della somma di ulteriori euro
3.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale
adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ricorrendone i giusti presupposti di legge. IN
ESTREMO SUBORDINE -Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva della SI.ra
del muro posto a confine tra la proprietà dell'attrice e dei convenuti. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA, ristoro del C.U.
versato, il tutto da distrarsi nei confronti della sottoscritta procuratrice, la quale si
dichiara antistataria”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda: -di essere proprietaria di un immobile,
sito in Bagnoli del Trigno alla via Fontana n. 70, in passato confinante con altro edificio di proprietà di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, costruito in aderenza e successivamente demolito, con il quale PA
condivideva la proprietà del muro del fabbricato in sua proprietà, posto sul confine;
-che dopo la demolizione dell'immobile i predetti non avevano compiuto le opere necessarie e il mancato drenaggio della terra aveva provocato il ristagno di abbondanti quantità d'acqua con conseguente ammaloramento del proprio immobile divenuto insalubre a causa dell'elevato livello di umidità derivatone.
1.1-Si sono costituiti e , eccependo, in via Parte_1 Parte_2
preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere per lo spirare dei termini decennale e quinquennale. Hanno poi contestato l'esistenza di qualsivoglia fabbricato, aderente all'immobile dell'attrice, così come l'addebitata carenza manutentiva del fondo e la comproprietà del muro esistente lungo il confine, attribuendo le infiltrazioni lamentate dall'attrice alla abusiva trasformazione del seminterrato. operata dalla stessa, da deposito/stalla ad uso abitativo. Hanno quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
1.2- Sono rimasti contumaci e . Controparte_3 PA
1.3-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e con CTU
tecnica, volta ad accertare la comunione del muro, la causa delle infiltrazioni e le opere necessarie alla loro eliminazione, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale, pur avendo dato atto che: “Gli esiti della istruttoria non
consentono di ritenere provata la preesistenza di un fabbricato costruito in aderenza a
quello di proprietà attorea” e che il muro posto sul confine deve ritenersi in proprietà
esclusiva all'attrice, ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti,
ritenuti responsabili del danno lamentato dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento e al pagamento in suo favore della somma di euro 1.361,65, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
§2-Hanno proposto appello e , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “
1. Pronuncia di condanna
ex art. 2051 c.c. ultra petita”: l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti ex art. dell'immobile, domanda che il primo giudice ha esplicitamente rigettato. Ciò nonostante il tribunale ha condannato gli appellanti al risarcimento del danno asseritamente derivante dalla demolizione del fabbricato costruito sul confine, dalla omessa manutenzione del terreno così lasciato abbandonato, con esposizione del muro del fabbricato in proprietà
dell'istante, posto sul confine, agli agenti atmosferici e all'umidità, poiché non più
protetto dalla parete del fabbricato di proprietà degli appellanti e di e PA
, in precedenza esistente e poi demolito senza nessuna cautela ed opera Controparte_3
di manutenzione idonea ad evitare i lamentati fenomeni infiltrativi.
“
2. Prescrizione della domanda ex art. 2051 c.c.”: la relativa eccezione è stata dal primo giudice erroneamente ritenuta generica.
“
3. Inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.”: il primo giudice ha travisato le risultanze peritali,
ritenendo provenienti le infiltrazioni riscontrate nel piano seminterrato del fabbricato di proprietà dell'attrice-appellata dal terreno confinante lasciato senza fabbricato, mentre,
secondo quanto ritenuto dallo stesso consulente tecnico, la causa dell'umidità avrebbe dovuto rinvenirsi nella mancata impermeabilizzazione del muro perimetrale di proprietà
della ridetta parte. Difatti, il CTU non ha riferito di condizioni imputabili esclusivamente al terreno e che, ove rimosse, si sarebbe evitato il lamentato danno, in contrario dovendo considerarsi che la pioggia o la neve sono eventi del tutto naturali.
“
4. Inesistenza del danno ed erroneità della somma determinata in sentenza”: nessun danno al locale seminterrato è stato rilevato e provato;
piuttosto, è stato escluso dal CTU,
che si è limitato a riferire di aver riscontrato un muro di pietra freddo e di diverso colore.
Quanto poi alla macchia riscontrata nella camera posta al primo piano, quindi, non adiacente al terreno in proprietà degli appellanti, l'ausiliario ne ha individuato la causa nelle infiltrazioni provenienti dalla canna fumaria del camino. Il primo giudice, pertanto,
ha errato nel condannare essi appellanti al pagamento dell'importo dal medesimo ausiliario indicata come necessaria alla rimozione della macchia rinveniente dalla canna fumaria.
“
5. Erroneità della condanna alle spese e al costo della CTU”. Il primo giudice, avendo respinto la quasi totalità delle domande avanzate, ingiustificatamente ha ritenuto soccombenti i convenuti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Gli appellanti hanno quindi così concluso: “Piaccia all'On. Corte di Appello adita,
contrariis reiectis e in riforma parziale dell'appellata sentenza n. 745/2024 del Tribunale
di Roma: 1) rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di
citazione introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte,
tenendo ovviamente fermo l'accertamento che il muro è di esclusiva proprietà di parte
appellata; 2) Condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto pagato Controparte_1
dagli appellanti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e
cioè della somma di € 11.244,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) in via
subordinata a quanto sub 1 e sub 2, condannare l'attrice alla refusione delle spese legali
del primo grado di giudizio, in subordine compensarle, o comunque ridurre al minimo le
spese legali e di CTU a cui gli appellanti sono stati condannati. 4) Con vittoria di spese,
competenze ed onorari ed accessori, comprese le spese generali, del giudizio di appello,
e le spese di registrazione sostenute”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
§2.2- Sono rimasti contumaci e . Controparte_3 PA
§2.3- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione e, all'udienza del 17.04.2025, per la quale successivamente ha disposto la trattazione scritta;
constatato il deposito di note scritte da parte di entrambe le parti costituite, ha riservato il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 281-sexies,
ultimo comma, c.p.c.. §3-L'appello è fondato e merita condivisione, poiché tutte le domande in primo grado proposte sono rimaste prive di idoneo riscontro probatorio.
Come chiaramente emerge dall'atto di citazione introduttivo della prima fase della lite e dalle memorie depositate ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attrice-appellata, P_
, ha inteso agire nei confronti dei proprietari del fondo confinante con il suo in
[...]
premessa indicato sia ai sensi dell'art. 883 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione dell'asserito stato di abbandono del ridetto terreno confinante, lasciato senza opere idonee ad evitare il lamentato danno dopo l'abbattimento della costruzione aderente a quella interessata alle infiltrazioni.
Il primo giudice ha accolto solo la domanda da ultimo indicata, ritenendo il muro perimetrale esposto alle intemperie di proprietà esclusiva di , sebbene Controparte_1
edificato sul confine, non essendo stata acquisita prova dell'esistenza di alcuna costruzione aderente, insistente sul terreno di proprietà dei convenuti in primo grado,
almeno a far data dal 1978, così come accertato e compiutamente documentato dal CTU
nominato nella prima fase della lite. E dell'accertamento della esclusiva proprietà del muro sul confine il tribunale ha anche dato espressamente conto nella parte motiva della decisione oggetto di impugnativa, essendo dato leggere: <
domanda svolta da parte attrice (cfr. atto di citazione sub “in estremo subordine”), volta ad una pronuncia dichiarativa della proprietà del muro posto a confine tra le proprietà
delle parti in giudizio.
La mancata contestazione sul punto, posto i convenuti ne deducono la esclusiva appartenenza a parte attrice, impone al giudicante di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati ex adverso (“tale muro sorge integralmente nella proprietà di parte
attrice e nessuno si è mai sognato di contestarne la proprietà esclusiva, tanto meno i
convenuti. Si ritiene quindi che debba essere provveduto secondo giustizia su tale
domanda che non è di alcun interesse dei convenuti, né vi è controversia in merito” – cfr. comparsa di costituzione e risposta a pag. 9); ciò al netto di ogni argomentazione,
deduzione e diversa prospettazione del CTU, dovendo la decisione ancorarsi al principio di diritto espresso all'art. 115 c.p.c.>>. Tale valutazione non risulta sottoposta a censura e, quindi, la sentenza deve ritenersi sul punto irretrattabile, potendo in questa sede verificarsi solo la fondatezza della ulteriore domanda accolta dal tribunale, inquadrata nell'ambito del paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c..
A tale fine assume valenza dirimente la disamina del terzo motivo, con cui gli appellanti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Deve in proposito osservarsi, partendo dagli elementi di fatto di cui si è acquisita prova,
che il CTU nominato in prime cure ha testualmente riferito nella relazione depositata in atti: <
l'acqua raggiunga la muratura e la bagni penetrando attraverso le connessure fino all'interno dell'ambiente seminterrato. Sulle altre pareti, sempre in pietra, che confinano con le due strade e con la proprietà successiva non ci sono tracce di umidità>>, il che già
di per sé induce a ritenere che le modeste infiltrazioni constatate nel locale seminterrato di proprietà dell'istante non sono eziologicamente riconducibili ad una particolare attività
dei proprietari confinanti tratti in lite.
Occorre poi considerare che il ridetto CTU, nel valutare le cause delle infiltrazioni, ha affermato nella relazione peritale in esame: “L'infiltrazione all'interno del piano
seminterrato, alla base del muro in pietra che delimita le due proprietà, è causata
soprattutto nel periodo autunnale e invernale dalle piogge e dalle nevicate che
imbibiscono il terreno dei convenuti situato a ridosso del muro in pietra. L'umidità
interessa per diretto contatto le pietre e le connessure e arriva a bagnare le pietre interne
per tutta la lunghezza del muro e per un'altezza di circa 80cm, conferendo loro il colore
scuro tipico della pietra bagnata. Nel periodo estivo questa infiltrazione si riduce
notevolmente pur rimanendo la superficie del muro più fredda delle altre superfici. […….] La naturale permeabilità del terreno a ridosso del muro in pietra consente che
l'acqua raggiunga la muratura e la bagni penetrando attraverso le connessure fino
all'interno dell'ambiente seminterrato”.
Va poi rilevato che il medesimo ausiliario ha documentalmente accertato che almeno dal
1978 nessun immobile è dato riscontrare esistente sulla proprietà degli appellanti e degli appellati contumaci, per cui appare di tutta evidenza come la risalita dell'umidità
denunciata dall'appellata nell'anno 2019, ovvero a più di quaranta anni Controparte_1
di distanza dall'epoca prima indicata, non possa dipendere dall'esistenza o meno del ridetto fabbricato sul confine, ma piuttosto dalle caratteristiche proprie del muro esposto alle intemperie e che, giova ripeterlo, è stato dichiarato di proprietà esclusiva della medesima attrice-appellata.
Ora, va anche detto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., perché possa ipotizzarsi la responsabilità del proprietario della cosa che si assume foriera di danno è
necessario che chi agisce per ottenere il dovuto ristoro dimostri le intrinseche caratteristiche, potenzialmente lesive, della cosa stessa e il nesso eziologico esistente fra questa e il lamentato danno.
Nella concreta ipotesi è proprio la prova di tali elementi costitutivi della fattispecie che è
mancata, poiché risulta documentalmente provato (cfr. relazione peritale depositata in primo grado e relativi allegati fotografici) che sin dal 1978 non era esistente nessun fabbricato sulla proprietà degli appellanti-convenuti in primo grado, costruito sul confine e in appoggio al muro perimetrale del fabbricato di interessato ai Controparte_1
fenomeni infiltrativi oggetto di causa. E, dunque, se nessuna attività di mutamento dello stato dei luoghi risulta provato essere stata posta in essere dai soggetti tratti in lite non è
dato comprendere come possa agli stessi imputarsi una responsabilità per omessa custodia del fondo in loro proprietà, idonea a provocare il danno lamentato dalla confinante,
. Controparte_1 In presenza dei seguenti due fondamentali ed acclarati dati: proprietà esclusiva del muro da ristrutturate in capo alla medesima istante;
assenza di qualsivoglia attività concretante mutamento dello stato dei luoghi da parte dei convenuti-appellanti prossima al verificarsi delle lamentate infiltrazioni, non è ipotizzabile nessuna responsabilità per omessa custodia a carico di quest'ultimi.
A ben vedere, per come riferito dallo stesso CTU nominato in primo grado, la risalita dell'umidità dal terreno è dovuta alla caratteristica intrinseca del terreno stesso e alle condizioni del muro interessato alle lamentate infiltrazioni, essendo stato realizzato in epoca molto risalente, con nessuno dei moderni accorgimenti impermeabilizzanti e con materiali (malta cementizia e pietre) che, dato il lungo tempo trascorso, si sono inevitabilmente deteriorati, rendendolo più facilmente penetrabile all'acqua e all'umidità.
Tali essendo i dati di fatto acquisiti attraverso gli accertamenti tecnici demandati dal tribunale, deve escludersi qualsivoglia obbligo dei proprietari del fondo confinante tratti in lite di effettuare interventi volti a impermeabilizzare il muro di proprietà esclusiva di
, non potendo ascriversi le lamentate infiltrazioni di umidità a nessuna Controparte_1
omissione degli obblighi di custodia e manutenzione gravanti sui convenuti proprietari confinanti. Con conseguente non condivisibilità del ragionamento condotto dal primo giudice che, da un lato, afferma la proprietà esclusiva del muro interessato dai fenomeni infiltrativi e, dall'altro, pur negando qualsivoglia attività dei convenuti-appellanti sul fondo di loro proprietà, capace di provocare il lamentato danno alla confinante, almeno a far data dal 1978, li condanna a sostenere i costi occorrenti per le opere di impermeabilizzazione necessarie a eliminare le lamentate infiltrazioni.
L'accoglimento dei pregiudiziali rilievi innanzi illustrati assorbe e supera ogni ulteriore censura ed eccezione, dovendo essere integralmente rigettata la domanda in primo grado proposta, in riforma della sentenza impugnata. La richiesta di condanna alla restituzione di tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione della censurata decisione, provvisoriamente esecutiva, deve parimenti trovare accoglimento, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c.. E, pertanto, l'appellata va condannata alla restituzione di ogni somma eventualmente ricevuta in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi al tasso legale, dal pagamento alla effettiva restituzione (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5391 del
05/03/2013).
L'accoglimento dell'appello determina anche la necessità di una revisione del governo delle spese di lite effettuato in primo grado. Le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi e liquidate come da dispositivo,
in ragione dei minimi tariffari vigenti data la scarsa complessità delle questioni dibattute e, in appello, la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; con espunzione dei compensi dovuti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi. Le spese di CTU devono porsi a carico solidale di entrambe le parti in lite, nella misura liquidata dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1.Dichiara la contumacia di e . PA Controparte_3
2.Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
3.Condanna l'appellata alla restituzione, in favore degli appellanti, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
4. Pone le spese di lite di entrambi i gradi, sostenute da e Parte_1 [...]
, a carico dell'appellata, , e le liquida, quanto al primo Parte_2 Controparte_1
grado, in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Rimangono a carico solidale di entrambe le pari le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice.
Nulla per spese quanto alle parti contumaci.
Così deciso nella camera di conSIlio dell'08.05.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., in relazione ai danni non patrimoniali derivanti dal mancato godimento