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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione civile
N. R.G. 33/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (cumulativamente con domanda di separazione consensuale, art. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al N. 33/2024 R.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLETTA CATERINA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno concordemente proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e (successiva) domanda di divorzio congiunto;
che con sentenza n. 306/2024 di data 04/03/2024 (pubblicata in data 07/03/2024) questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti e che il procedimento é poi sussesguito per la pronuncia del divorzio congiunto;
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente (dal matrimonio non sono nati figli);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OR (PR) il 26/04/2014 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR (PR), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2014
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) I coniugi – vivranno separatamente e ciascuno potrà fissare la propria Parte_2 Pt_1 residenza ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
2) La signora continuerà ad abitare nell'appartamento sito in via Della Mendola Pt_1
106, Bolzano, in forza di nuovo contratto di locazione del quale sarà esclusiva conduttrice;
3) In relazione al mantenimento dei coniugi, questi ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra;
4) Al fine di disciplinare i loro rapporti di dare/avere il signor si impegna a Parte_2
rimborsare alla signora con bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di Pt_1
pagina 2 di 3 ciascun mese, la somma di € 125,00, pari alla metà (€ 250,00) di quanto la signora Pt_1 dovrà rimborsare mensilmente mediante trattenuta stipendiale di € 250,00 in forza del finanziamento n. 372288 acceso con “Avvera S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Emiliano
– Credem” per far fronte a debiti familiari contratti in costanza di matrimonio.
Il signor corrisponderà la suddetta somma alla signora sino ad estinzione Parte_2 Pt_1
del finanziamento, prevista il 31-03-2033. Il signor potrà estinguere il debito in Parte_2
oggetto anche in unica soluzione qualora ne ricorreranno le condizioni.
5) I signori – attesa l'estinzione anticipata del contratto di leasing avente Parte_2 Pt_1 ad oggetto l'autovettura Renault Clio, si danno reciprocamente atto che si faranno carico di pagare la penale dovuta nella misura del 50% ciascuno.
6) I signori e si impegnano a sostenere, in misura pari al 50% ciascuno, le Parte_2 Pt_1
spese straordinarie di tipo veterinario, che si renderanno necessarie per la cura della cagnolina loro animale d'affezione. Per_1
Così deciso in Bolzano, il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione civile
N. R.G. 33/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (cumulativamente con domanda di separazione consensuale, art. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al N. 33/2024 R.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLETTA CATERINA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno concordemente proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e (successiva) domanda di divorzio congiunto;
che con sentenza n. 306/2024 di data 04/03/2024 (pubblicata in data 07/03/2024) questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti e che il procedimento é poi sussesguito per la pronuncia del divorzio congiunto;
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente (dal matrimonio non sono nati figli);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OR (PR) il 26/04/2014 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR (PR), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2014
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) I coniugi – vivranno separatamente e ciascuno potrà fissare la propria Parte_2 Pt_1 residenza ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
2) La signora continuerà ad abitare nell'appartamento sito in via Della Mendola Pt_1
106, Bolzano, in forza di nuovo contratto di locazione del quale sarà esclusiva conduttrice;
3) In relazione al mantenimento dei coniugi, questi ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra;
4) Al fine di disciplinare i loro rapporti di dare/avere il signor si impegna a Parte_2
rimborsare alla signora con bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di Pt_1
pagina 2 di 3 ciascun mese, la somma di € 125,00, pari alla metà (€ 250,00) di quanto la signora Pt_1 dovrà rimborsare mensilmente mediante trattenuta stipendiale di € 250,00 in forza del finanziamento n. 372288 acceso con “Avvera S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Emiliano
– Credem” per far fronte a debiti familiari contratti in costanza di matrimonio.
Il signor corrisponderà la suddetta somma alla signora sino ad estinzione Parte_2 Pt_1
del finanziamento, prevista il 31-03-2033. Il signor potrà estinguere il debito in Parte_2
oggetto anche in unica soluzione qualora ne ricorreranno le condizioni.
5) I signori – attesa l'estinzione anticipata del contratto di leasing avente Parte_2 Pt_1 ad oggetto l'autovettura Renault Clio, si danno reciprocamente atto che si faranno carico di pagare la penale dovuta nella misura del 50% ciascuno.
6) I signori e si impegnano a sostenere, in misura pari al 50% ciascuno, le Parte_2 Pt_1
spese straordinarie di tipo veterinario, che si renderanno necessarie per la cura della cagnolina loro animale d'affezione. Per_1
Così deciso in Bolzano, il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3