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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 799/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. POLINELLI SILVIA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO: respingere le eventuali domande di parte resistente/convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito in considerazione CP_1 del proprio comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
pagina 1 di 8 autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno;
l'ex casa coniugale, in affitto, resta al marito con tutta la mobilia ivi presente;
il marito dovrà versare a titolo di alimenti/mantenimento alla moglie la somma di euro 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Con condanna del marito al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente
3) respingere la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla ricorrente, poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto;
4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del convenuto nei confronti della sig.ra , Parte_1 revocando quindi l'assegno di mantenimento riconosciuto alla ricorrente con il provvedimento del 7/12/2023;
5) respingere la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone alla produzione in giudizio della querela presentata il 14/6/2024 dalla sig.ra nei Parte_1 confronti dei signori e , per falsa testimonianza, poiché irrilevante ai fini della Persona_1 CP_2 decisione del presente giudizio e, oltretutto, infondata. Si chiede quindi che il Giudice voglia ordinare
l'espunzione del documento in questione dal fascicolo telematico del presente giudizio;
- si producono, quale doc. n. 21, le note del 24/4/2024 e dell'1/3/2024 a firma della dott.ssa del Testimone_1
C.P.S. di Sondrio relative al percorso di supporto psicologico e psichiatrico intrapreso dal sig. a CP_1 seguito degli accadimenti dell'agosto 2023.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.10.2023 , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in Agadir (Marocco) il 23/08/2021, registrato con il Numero 11 - Parte II - Serie C - CP_1
Ufficio 1 - anno 2021 - nel Comune di Albosaggia (SO) e che dalla loro unione non erano nati figli, evidenziava che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta pagina 2 di 8 meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
la ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe. Chiedeva altresì l'addebito della separazione al marito, deducendo che il coniuge la obbligava ad avere rapporti sessuali e spesso abusava di sostanze alcoliche;
inoltre, la ricorrente deduceva che, il 17 agosto 2023, il marito prima la minacciava di riportarla in Marocco e poi il coniuge la prendeva per i capelli, la trascinava in cucina e la colpiva con pugni. A seguito di tale episodio, deduceva la ricorrente di aver contattato i Carabinieri e che era stata allontanata dal marito e posta in sicurezza. Era stato quindi aperto un fascicolo penale avanti la Procura presso il Tribunale di Sondrio (1645/2023 RGNR) per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, in relazione al quale le indagini risultavano ancora in corso. Veniva applicata al marito la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Albosaggia, poi sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora in Caiolo. La ricorrente formulava altresì istanza per l'emissione di ordini di protezione.
La ricorrente chiedeva infine che il marito fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla stessa, da liquidarsi nella somma di € 20.000,00.
Si costituiva ritualmente il convenuto che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Il convenuto evidenziava che il procedimento penale risultava ancora in indagini e pertanto non vi era alcuna prova che i fatti denunciati dalla sig.ra si fossero effettivamente verificati e che lo stesso Pt_1
avesse attuato in danno della moglie le condotte dalla medesima descritte.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 06.12.2023, tenutasi da remoto, con ordinanza del
07.12.2023 il Giudice relatore, “rilevato preliminarmente che la richiesta della ricorrente di emissione dell'ordine di allontanamento del marito e del divieto di avvicinarsi ai luoghi dalla stessa frequentati debba essere definitivamente rigettata, in quanto nel corso dell'udienza del 06.12.2023 è emerso che dal 4 ottobre 2023 il convenuto è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, nonché al divieto di dimora presso il comune di Caiolo (ove attualmente vive la moglie), come disposto dal GIP presso il Tribunale di Sondrio (cfr. atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio ai sensi dell'articolo 473bis 42 c.p.c.) e dunque la tutela richiesta in questa sede non appare necessaria, essendo tuttora in essere le predette misure cautelari nei confronti del convenuto;
osservato che è emerso che attualmente la ricorrente è ospite presso l'abitazione della zia, non ha un lavoro ed è priva di reddito, provvedendo la zia al suo integrale mantenimento;
rilevato altresì che il convenuto lavora presso un panificio, con uno stipendio mensile pari a circa € 1.500,00 –
pagina 3 di 8 1.600,00 mensili;
ritenuto che
, alla luce delle complessive condizioni economico - reddituali delle parti, risulti congruo che il convenuto versi alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (dunque da novembre 2023) e pertanto occorre disporre in tale senso in via temporanea e urgente;
ritenuto altresì che allo stato, non debba disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del convenuto, non essendosi verificato un inadempimento all'obbligo di pagamento da parte del marito;
rilevato altresì che la memoria 473 bis 17 c.p.c. di parte ricorrente è stata tardivamente depositata in data 27.11.2023 e pertanto è inammissibile, in quanto stante l'abbreviazione dei termini disposta con decreto del 12.10.2023, il termine ultimo per il deposito era il 24.11.2023; ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta da parte convenuta con i testi indicati;
” rigettava la richiesta della ricorrente di emissione dell'ordine di allontanamento del marito e del divieto di avvicinarsi ai luoghi dalla stessa frequentati, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il convenuto versasse alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (e dunque da novembre 2023), dichiarava inammissibile in quanto tardiva la memoria
473bis 17 c.p.c. di parte ricorrente, ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte convenuta con i testi indicati e rinviava all'udienza del 23.04.2024 per l'escussione di tutti i testi indicati da parte convenuta.
Alla successiva udienza del 23.04.2024 venivano escussi tutti i testi ammessi.
Veniva quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
Unitamente agli scritti conclusionali parte convenuta formulava istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ex articolo 473 bis.23. c.p.c.
Instaurato il contraddittorio in relazione a tale istanza, con ordinanza del 25.11.2024 il Giudice relatore
“rilevato che in data 10.10.2024 parte convenuta ha chiesto che, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 07.12.2023, venisse revocato l'assegno di mantenimento disposto a carico del marito in favore della moglie, o in subordine che ne venisse ridotto
l'importo; rilevato che veniva instaurato il contradditorio su tale istanza, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte;
considerato che
, con note scritte del 28.10.2024, parte ricorrente ha chiesto che venisse rigettata l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e che venisse disposto il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro, in quanto il marito non versava regolarmente il mantenimento;
osservato che parte convenuta ha dedotto un
pagina 4 di 8 peggioramento delle proprie condizioni economiche, derivante dal fatto che da agosto 2024 ha iniziato
a lavorare part-time, a causa di una compromissione al proprio equilibrio psico-fisico, da cui è derivata una diminuzione della retribuzione percepita, ad oggi pari ad € 1.100,00 euro;
considerato che
è stata assunta con contratto di apprendistato in data 02.10.2024, con periodo Parte_1
di prova di un mese e mezzo (cfr. contratto di lavoro), e attualmente continua ad alloggiare presso parenti che la ospitano;
considerato che
la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori presuppone l'allegazione di nuove circostanze e nuovi elementi;
ritenuto che
, nel caso di specie, stante
l'attuale diminuzione reddituale del marito, derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time, occorre prevedere una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a carico del marito in favore della moglie, seppur contenuta, considerato che è stata Parte_1
assunta come apprendista ma tale circostanza non rende la stessa ancora del tutto indipendente dal punto di vista economico;
ritenuto pertanto che l'assegno di mantenimento in favore della moglie debba essere ridotto ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
considerato altresì che, stante il disposto dell'articolo 473 bis. 37 c.p.c., per ottenere il versamento diretto dal terzo, al creditore di un contributo economico non è più necessario l'ordine giudiziale”, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 07.12.2023, poneva a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 moglie , la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.03.2025.
Infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti.
Invero, le ragioni poste a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, il Collegio ritiene che tale domanda non meriti accoglimento, essendo le condizioni economiche dei coniugi sostanzialmente equivalenti.
pagina 5 di 8 Infatti, da agosto 2024 il convenuto ha iniziato a lavorare part – time, e ciò ha determinato una diminuzione della retribuzione percepita, divenuta pari ad € 1.100,00 mensili, mentre la ricorrente è stata assunta con contratto di apprendistato in data 02.10.2024, per un periodo di 42 mesi e con un orario di lavoro a tempo pieno (cfr. contratto di lavoro sub. fascicolo ricorrente, allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 18.02.2025).
Dunque, il Collegio ritiene che non sussista una situazione di disparità economica tra i coniugi.
Infatti, in considerazione della giovane età della signora e della circostanza che la stessa ha in Pt_1
breve tempo reperito una occupazione lavorativa, si ritiene che la ricorrente abbia una equivalente capacità economica rispetto al marito e possieda adeguati redditi propri.
Si noti peraltro che la ricorrente non ha provato l'esistenza di una condizione di disparità economica rispetto al marito, nonostante i redditi percepiti a seguito della stipula del contratto di apprendistato.
Dunque, l'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente in sede di provvedimenti temporanei e urgenti deve essere revocato con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, essendosi nel frattempo consolidatosi il rapporto di lavoro a seguito dell'esperimento del periodo di prova previsto nel contratto di apprendistato.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, il Collegio ritiene che la stessa risulti infondata e non meriti accoglimento.
Infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.14840/2006).
Ebbene, alla luce di tale principio, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito la prova dell'addebitabilità della separazione alla controparte, in quanto dalle risultanze dell'istruttoria esperita nel presente giudizio non è emerso che il marito abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Infatti, dall'istruttoria svolta non è emerso che, durante la convivenza, il convenuto abbia ripetutamente inflitto alla ricorrente violenze fisiche e morali e cioè violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, oltre alla pronuncia di separazione personale, in quanto cause pagina 6 di 8 determinanti l'intollerabilità della convivenza, anche la dichiarazione della sua addebitabilità allo stesso.
Preme altresì evidenziare che gli atti del procedimento penale (nel caso di specie, si tratta di quelli relativi alla fase delle indagini preliminari) possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, soltanto quando siano valutati in relazione a diverse altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che le risultanze probatorie acquisite nel presente giudizio non abbiano suffragato il contenuto degli atti del procedimento penale acquisiti nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 473bis.42. c.p.c., di talché la domanda di addebito della separazione non merita accoglimento.
Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla stessa arrecati dalla condotta del marito in costanza di matrimonio.
Anzitutto non è stata data prova di danni patrimoniali né di danni non patrimoniali medicalmente accertati (danno biologico) e nulla è stato allegato specificamente in punto.
Inoltre, posto che la violazione dei doveri derivanti dal rapporto coniugale trova sanzione non solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può dar luogo anche, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 c.c., il Collegio evidenzia che tale azione risarcitoria è comunque soggetta al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno non può mai essere considerato in re ipsa per effetto del comportamento illecito, essendo risarcibile il danno conseguenza, che esige un'allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio oggettivamente subito e l'entità dello stesso.
Ebbene la domanda attorea, come formulata, non può essere accolta in quanto è proprio assente l'allegazione dello specifico e concreto pregiudizio di cui è chiesto il ristoro, che non può risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, essendosi la ricorrente limitata a chiedere il ristoro
“di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, ad essa arrecati, causati da un comportamento del marito contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”.
In ragione della natura della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Albosaggia (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del comune di Albosaggia per l'anno 2021, parte II, n. 11, serie C, Ufficio 1;
3) revoca l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del coniuge posto a carico di
, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
CP_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
6) spese di lite integralmente compensate.
Sondrio, camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 799/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. POLINELLI SILVIA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO: respingere le eventuali domande di parte resistente/convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito in considerazione CP_1 del proprio comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
pagina 1 di 8 autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno;
l'ex casa coniugale, in affitto, resta al marito con tutta la mobilia ivi presente;
il marito dovrà versare a titolo di alimenti/mantenimento alla moglie la somma di euro 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Con condanna del marito al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente
3) respingere la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla ricorrente, poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto;
4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del convenuto nei confronti della sig.ra , Parte_1 revocando quindi l'assegno di mantenimento riconosciuto alla ricorrente con il provvedimento del 7/12/2023;
5) respingere la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone alla produzione in giudizio della querela presentata il 14/6/2024 dalla sig.ra nei Parte_1 confronti dei signori e , per falsa testimonianza, poiché irrilevante ai fini della Persona_1 CP_2 decisione del presente giudizio e, oltretutto, infondata. Si chiede quindi che il Giudice voglia ordinare
l'espunzione del documento in questione dal fascicolo telematico del presente giudizio;
- si producono, quale doc. n. 21, le note del 24/4/2024 e dell'1/3/2024 a firma della dott.ssa del Testimone_1
C.P.S. di Sondrio relative al percorso di supporto psicologico e psichiatrico intrapreso dal sig. a CP_1 seguito degli accadimenti dell'agosto 2023.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.10.2023 , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in Agadir (Marocco) il 23/08/2021, registrato con il Numero 11 - Parte II - Serie C - CP_1
Ufficio 1 - anno 2021 - nel Comune di Albosaggia (SO) e che dalla loro unione non erano nati figli, evidenziava che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta pagina 2 di 8 meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
la ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe. Chiedeva altresì l'addebito della separazione al marito, deducendo che il coniuge la obbligava ad avere rapporti sessuali e spesso abusava di sostanze alcoliche;
inoltre, la ricorrente deduceva che, il 17 agosto 2023, il marito prima la minacciava di riportarla in Marocco e poi il coniuge la prendeva per i capelli, la trascinava in cucina e la colpiva con pugni. A seguito di tale episodio, deduceva la ricorrente di aver contattato i Carabinieri e che era stata allontanata dal marito e posta in sicurezza. Era stato quindi aperto un fascicolo penale avanti la Procura presso il Tribunale di Sondrio (1645/2023 RGNR) per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, in relazione al quale le indagini risultavano ancora in corso. Veniva applicata al marito la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Albosaggia, poi sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora in Caiolo. La ricorrente formulava altresì istanza per l'emissione di ordini di protezione.
La ricorrente chiedeva infine che il marito fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla stessa, da liquidarsi nella somma di € 20.000,00.
Si costituiva ritualmente il convenuto che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Il convenuto evidenziava che il procedimento penale risultava ancora in indagini e pertanto non vi era alcuna prova che i fatti denunciati dalla sig.ra si fossero effettivamente verificati e che lo stesso Pt_1
avesse attuato in danno della moglie le condotte dalla medesima descritte.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 06.12.2023, tenutasi da remoto, con ordinanza del
07.12.2023 il Giudice relatore, “rilevato preliminarmente che la richiesta della ricorrente di emissione dell'ordine di allontanamento del marito e del divieto di avvicinarsi ai luoghi dalla stessa frequentati debba essere definitivamente rigettata, in quanto nel corso dell'udienza del 06.12.2023 è emerso che dal 4 ottobre 2023 il convenuto è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, nonché al divieto di dimora presso il comune di Caiolo (ove attualmente vive la moglie), come disposto dal GIP presso il Tribunale di Sondrio (cfr. atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio ai sensi dell'articolo 473bis 42 c.p.c.) e dunque la tutela richiesta in questa sede non appare necessaria, essendo tuttora in essere le predette misure cautelari nei confronti del convenuto;
osservato che è emerso che attualmente la ricorrente è ospite presso l'abitazione della zia, non ha un lavoro ed è priva di reddito, provvedendo la zia al suo integrale mantenimento;
rilevato altresì che il convenuto lavora presso un panificio, con uno stipendio mensile pari a circa € 1.500,00 –
pagina 3 di 8 1.600,00 mensili;
ritenuto che
, alla luce delle complessive condizioni economico - reddituali delle parti, risulti congruo che il convenuto versi alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (dunque da novembre 2023) e pertanto occorre disporre in tale senso in via temporanea e urgente;
ritenuto altresì che allo stato, non debba disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del convenuto, non essendosi verificato un inadempimento all'obbligo di pagamento da parte del marito;
rilevato altresì che la memoria 473 bis 17 c.p.c. di parte ricorrente è stata tardivamente depositata in data 27.11.2023 e pertanto è inammissibile, in quanto stante l'abbreviazione dei termini disposta con decreto del 12.10.2023, il termine ultimo per il deposito era il 24.11.2023; ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta da parte convenuta con i testi indicati;
” rigettava la richiesta della ricorrente di emissione dell'ordine di allontanamento del marito e del divieto di avvicinarsi ai luoghi dalla stessa frequentati, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il convenuto versasse alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (e dunque da novembre 2023), dichiarava inammissibile in quanto tardiva la memoria
473bis 17 c.p.c. di parte ricorrente, ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte convenuta con i testi indicati e rinviava all'udienza del 23.04.2024 per l'escussione di tutti i testi indicati da parte convenuta.
Alla successiva udienza del 23.04.2024 venivano escussi tutti i testi ammessi.
Veniva quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
Unitamente agli scritti conclusionali parte convenuta formulava istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ex articolo 473 bis.23. c.p.c.
Instaurato il contraddittorio in relazione a tale istanza, con ordinanza del 25.11.2024 il Giudice relatore
“rilevato che in data 10.10.2024 parte convenuta ha chiesto che, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 07.12.2023, venisse revocato l'assegno di mantenimento disposto a carico del marito in favore della moglie, o in subordine che ne venisse ridotto
l'importo; rilevato che veniva instaurato il contradditorio su tale istanza, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte;
considerato che
, con note scritte del 28.10.2024, parte ricorrente ha chiesto che venisse rigettata l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e che venisse disposto il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro, in quanto il marito non versava regolarmente il mantenimento;
osservato che parte convenuta ha dedotto un
pagina 4 di 8 peggioramento delle proprie condizioni economiche, derivante dal fatto che da agosto 2024 ha iniziato
a lavorare part-time, a causa di una compromissione al proprio equilibrio psico-fisico, da cui è derivata una diminuzione della retribuzione percepita, ad oggi pari ad € 1.100,00 euro;
considerato che
è stata assunta con contratto di apprendistato in data 02.10.2024, con periodo Parte_1
di prova di un mese e mezzo (cfr. contratto di lavoro), e attualmente continua ad alloggiare presso parenti che la ospitano;
considerato che
la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori presuppone l'allegazione di nuove circostanze e nuovi elementi;
ritenuto che
, nel caso di specie, stante
l'attuale diminuzione reddituale del marito, derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time, occorre prevedere una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a carico del marito in favore della moglie, seppur contenuta, considerato che è stata Parte_1
assunta come apprendista ma tale circostanza non rende la stessa ancora del tutto indipendente dal punto di vista economico;
ritenuto pertanto che l'assegno di mantenimento in favore della moglie debba essere ridotto ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
considerato altresì che, stante il disposto dell'articolo 473 bis. 37 c.p.c., per ottenere il versamento diretto dal terzo, al creditore di un contributo economico non è più necessario l'ordine giudiziale”, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 07.12.2023, poneva a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 moglie , la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.03.2025.
Infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti.
Invero, le ragioni poste a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, il Collegio ritiene che tale domanda non meriti accoglimento, essendo le condizioni economiche dei coniugi sostanzialmente equivalenti.
pagina 5 di 8 Infatti, da agosto 2024 il convenuto ha iniziato a lavorare part – time, e ciò ha determinato una diminuzione della retribuzione percepita, divenuta pari ad € 1.100,00 mensili, mentre la ricorrente è stata assunta con contratto di apprendistato in data 02.10.2024, per un periodo di 42 mesi e con un orario di lavoro a tempo pieno (cfr. contratto di lavoro sub. fascicolo ricorrente, allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 18.02.2025).
Dunque, il Collegio ritiene che non sussista una situazione di disparità economica tra i coniugi.
Infatti, in considerazione della giovane età della signora e della circostanza che la stessa ha in Pt_1
breve tempo reperito una occupazione lavorativa, si ritiene che la ricorrente abbia una equivalente capacità economica rispetto al marito e possieda adeguati redditi propri.
Si noti peraltro che la ricorrente non ha provato l'esistenza di una condizione di disparità economica rispetto al marito, nonostante i redditi percepiti a seguito della stipula del contratto di apprendistato.
Dunque, l'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente in sede di provvedimenti temporanei e urgenti deve essere revocato con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, essendosi nel frattempo consolidatosi il rapporto di lavoro a seguito dell'esperimento del periodo di prova previsto nel contratto di apprendistato.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, il Collegio ritiene che la stessa risulti infondata e non meriti accoglimento.
Infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.14840/2006).
Ebbene, alla luce di tale principio, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito la prova dell'addebitabilità della separazione alla controparte, in quanto dalle risultanze dell'istruttoria esperita nel presente giudizio non è emerso che il marito abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Infatti, dall'istruttoria svolta non è emerso che, durante la convivenza, il convenuto abbia ripetutamente inflitto alla ricorrente violenze fisiche e morali e cioè violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, oltre alla pronuncia di separazione personale, in quanto cause pagina 6 di 8 determinanti l'intollerabilità della convivenza, anche la dichiarazione della sua addebitabilità allo stesso.
Preme altresì evidenziare che gli atti del procedimento penale (nel caso di specie, si tratta di quelli relativi alla fase delle indagini preliminari) possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, soltanto quando siano valutati in relazione a diverse altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che le risultanze probatorie acquisite nel presente giudizio non abbiano suffragato il contenuto degli atti del procedimento penale acquisiti nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 473bis.42. c.p.c., di talché la domanda di addebito della separazione non merita accoglimento.
Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla stessa arrecati dalla condotta del marito in costanza di matrimonio.
Anzitutto non è stata data prova di danni patrimoniali né di danni non patrimoniali medicalmente accertati (danno biologico) e nulla è stato allegato specificamente in punto.
Inoltre, posto che la violazione dei doveri derivanti dal rapporto coniugale trova sanzione non solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può dar luogo anche, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 c.c., il Collegio evidenzia che tale azione risarcitoria è comunque soggetta al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno non può mai essere considerato in re ipsa per effetto del comportamento illecito, essendo risarcibile il danno conseguenza, che esige un'allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio oggettivamente subito e l'entità dello stesso.
Ebbene la domanda attorea, come formulata, non può essere accolta in quanto è proprio assente l'allegazione dello specifico e concreto pregiudizio di cui è chiesto il ristoro, che non può risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, essendosi la ricorrente limitata a chiedere il ristoro
“di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, ad essa arrecati, causati da un comportamento del marito contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”.
In ragione della natura della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Albosaggia (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del comune di Albosaggia per l'anno 2021, parte II, n. 11, serie C, Ufficio 1;
3) revoca l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del coniuge posto a carico di
, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
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4) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
6) spese di lite integralmente compensate.
Sondrio, camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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