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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 36269/2018 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Calcagni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._2
C.so Umberto I n. 23
- Attore
e
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Bruno Cimadomo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli C.F._3
alla via F. Lomonaco n. 3
- Convenuto
e
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Ciro Palumbo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._4
Corso Garibaldi n. 388
- Convenuto
e
(C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
SENTENZA 1 Luigi Rossi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._5
Aniello Falcone n. 133
- Convenuto nonché
(P. Iva in Controparte_4 P.IVA_4
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'Avv. Paolo Garau (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._6
Caserta al Corso Trieste n. 24
-Terzo chiamato in causa
e
P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_5 P.IVA_5
e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Giuseppe Bonito (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via E. Scaglione n. 53 C.F._7
-Terzo chiamato in causa
e
(C.F. in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo
Tortorano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in n Napoli alla Via C.F._8
dei Mille n. 40
-Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
24.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale il , unitamente al Controparte_7
e al , premettendo: Controparte_8 Controparte_9
-di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Napoli alla via Chiaia n. 216, int.
18, al piano intermedio tra il secondo ed il terzo, in catasto fabbricati Comune di Napoli
Sez. SFE Fg. 1, P.lla 307 Sub. 37;
-che nell'ambiente adibito a camera da letto del suddetto immobile sarebbero comparse
SENTENZA 2 macchie d'umidità che avrebbero provocato muffe e distacco dell'intonaco rendendo l'ambiente degradato ed insalubre;
-che per il suddetto motivo fu introitato un precedente giudizio definito con sentenza e in seguito al quale la situazione rimaneva immutata.
Su tale premessa l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertarsi la persistenza delle infiltrazioni di cui in premessa e dei conseguenti dei danni descritti attribuendosene la responsabilità a quello dei convenuti che a seguito dell'indispensabile accertamento delle cause sarà individuato appunto quale responsabile nella produzione degli stessi;
b) per l'effetto condannarsi il predetto responsabile all'eliminazione delle cause accertate delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni causati a pareti e soffitto della camera da letto dell'immobile di proprietà dell'attore da quantificarsi in corso di giudizio;
c) con rivalsa di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il , contestando l'assunto attoreo ed Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione privo dei requisiti minimi di cui all'art. 163
c.p.c.. Chiedeva pertanto di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
e concludeva domandando “- accogliere le eccezioni sollevate in Controparte_10
punto di diritto e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per l'effetto disponendo il rigetto della domanda in quanto improcedibile per ingiusta contrazione dei diritti di difesa;
- nel merito disattendere la pretesa avanzata dal signor Parte_1
in danno di esso 35, essendo generica, improvata, Controparte_11
speculativa, inammissibile e manifestamente priva di sostegno;
- in via meramente subordinata e nel denegato caso di adesione alle avverse istanze, se accertata una responsabilità, ancorché concorsuale di esso convenuto, statuire il suo diritto ad essere manlevato, dalla , da oneri e gravami discendenti dal giudizio. Controparte_10
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e giudizio si costituiva il , Controparte_3 eccependo l'improcedibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Ulteriormente, il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attore, risalendo gli eventi citati al 2010. Si concludeva dunque chiedendo di emettere i seguenti provvedimenti “- in via preliminare
SENTENZA 3 ed in rito, dichiarare l'estinzione del giudizio per il mancato ossequio all'ordine di rinnovazione della citazione e, per effetto, condannare l'attore alla rifusione delle spese, anche generali, e dei compensi professionali nella misura indicata nella nota spese in calce al presente atto;
- in via gradata ma ancora in via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della Legge 10.11.2014, n. 162, e per effetto, adottare i provvedimenti di legge;
- nel merito, rigettare le domande dell'attore e condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese, anche generali, e delle competenze del presente giudizio. - in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del comparente ente di gestione, condannare Controparte_6
a tenere il alla indenne da qualsiasi condanna,
[...] CP_12 Controparte_3
spesa ed onere dovesse derivargli per effetto e in conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'attore”.
Con ordinanza del 14.3.2019, il Giudice dott. Vassallo differiva l'udienza onde consentire la chiamata in giudizio delle compagnie assicurative.
Si costituiva quindi in giudizio Controparte_4
deducendo l'inoperatività della polizza per evento precedente alla decorrenza operativa della stessa e chiedendo pertanto l'estromissione dal giudizio. Eccepiva inoltre l'esistenza di un precedente giudicato sul fatto lamentato dall'attore nei confronti del condominio di nonché la nullità dell'atto di citazione e contestava il quantum delle CP_1
richieste risarcitorie così come formulate dalla parte attrice. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza profilo fabbricati condominio n. 498A2184 per evento precedente la decorrenza operativa della polizza in esame e conseguentemente provvedere alla estromissione della dal presente giudizio, stante l'assenza CP_13
di copertura assicurativa, operando la polizza a decorrere dal 12.06.2015; In via ulteriormente pregiudiziale: accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, la formazione di un precedente giudicato sul fatto, nei confronti del , alla Controparte_8
luce della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli nella procedura Rg.
6998/2010; In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione
SENTENZA 4 stante l'assoluta incertezza del petitum ed in virtù della notifica di un atto privo dei requisiti minimi di cui all'art. 163 cpc, e quindi impeditivo dell'esplicarsi di una compiuta difesa, laddove manca ogni elemento idoneo a qualificare la pretesa;
In principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta della parte attrice e l'insussistenza di responsabilità a carico del;
Controparte_8
nella denegata ipotesi di condanna, si dovrà tenere conto della presenza della franchigia danni da acqua ammontante ad € 500,00 come da condizioni di polizza. In via istruttoria: Con ogni e più ampia riserva istruttoria e nel merito, in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
In data 25.6.2019 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione CP_5 chiamata in causa dal condominio di , eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione, nonché l'infondatezza della domanda e domandando “a) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti di legge;
b) rigettare integralmente nel merito la domanda attorea, poiché inammissibile, improponibile, improcedibile e ed infondata sia in fatto che in diritto;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria e di eventuale accoglimento della domanda di manleva nei confronti della deducente, contenere quest'ultima nel limite dei soli danni risarcibili a termini di polizza e, nell'ambito di questi, entro la sola misura del danno effettivamente e concretamente provato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite in favore della comparente”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_14
della nonché l'infondatezza della domanda e l'inoperatività della garanzia assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni “1) Con riferimento alla domanda di garanzia avanzata dal , in danno della comparente società Controparte_7
rigettare tale domanda di garanzia in mancanza delle prove tutte Controparte_15
eccepite e richieste al capo I, n. 1, della presente comparsa;
2) Per i motivi tutti di cui al capo I, n. 2 e 3, della presente comparsa, rigettare sempre ogni domanda di garanzia in danno di attesa l'eccepita inoperatività della polizza Controparte_15
assicurativa invocata dal in relazione ai fatti di Controparte_7
causa; 3) In via subordinata, sulla domanda di garanzia in danno di Controparte_16
5
[...] e per i motivi tutti di cui al capo I, n. 4, della presente comparsa, nella denegata e CP_5
crediamo improbabile ipotesi in cui si ritenesse, comunque, operativa la garanzia di polizza della comparente società nel giudizio de quo, in caso di accoglimento della domanda attorea in danno del e dell'accoglimento Controparte_7 anche della domanda di manleva da quest'ultimo spiegata in danno della comparente società, detrarsi l'importo della franchigia indicato in polizza nella sezione “Danni da acqua e altri liquidi – garanzia base” pari ad € 150,00, rispetto all'ammontare complessivo della condanna in manleva contenendo, in ogni caso, ogni condanna di nei limiti del massimale che si evince dalla polizza in atti;
4) Rigettare, in ogni CP_15
caso, ogni domanda attorea in danno del in quanto Controparte_7
prescritta ex art. 2947 c.c. e, comunque, in quanto nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, in quanto infondata sia sull'an che sul quantum debeatur per
i motivi tutti di cui al capo II della presente comparsa;
5) In via di estremo subordine, ove venisse comunque accolta la domanda attorea anche in danno del Controparte_7
(sia pure solo pro quota), accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui
[...]
al punto III della presente comparsa, una responsabilità solo pro quota delle parti convenute (di cui si chiede, peraltro, nel giudizio de quo l'espresso accertamento delle singole quote di responsabilità), con esclusione di ogni vincolo solidale nell'eventuale risarcimento riconosciuto, in ipotesi, nel presente giudizio;
6) Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio, rivalsa di iva e cpa”.
All'udienza dell'1.10.2019, il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda, ordinava a parte attrice l'integrazione dell'atto di citazione nel termine perentorio di 30 giorni e rinviava all'udienza del 31.3.2020. Successivamente, viste le eccezioni di improcedibilità della domanda, assegnava alle parti un termine per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica a cura dell'ing. e successivamente Persona_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
SENTENZA 6 Con note depositate in data 13.6.2024, l'avv. Calcagni dichiarava di aver rinunciato al mandato, depositando successivamente la comunicazione di rinuncia inviata all'attore il
7.6.2024.
In data 5.6.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, che con ordinanza del
29.1.2025 la riservava in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in primo luogo va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'istante avviato il procedimento di negoziazione assistita nel termine assegnato dal Giudice istruttore (vd. allegato depositato in data 8/6/2021), come altresì confermato dalle parti convenute.
In merito alla domanda spiegata, in sede di comparsa di costituzione il CP_7 convenuto di eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva Controparte_7
dell'attore per non essere stata fornita adeguata dimostrazione della titolarità della proprietà dell'immobile per cui è causa.
Ebbene, in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è autorevolmente affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla nota ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta non solo a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, ma deve poi anche provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.
16/02/2016, n. 2951).
Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie ed alla luce della documentazione versata in atti e a fronte delle contestazioni formulate sul punto dai convenuti, non può riconoscersi la sussistenza della legittimazione ad agire in capo all'attore, non avendo lo stesso dimostrato, ai fini dell'azione da lui esperita, di essere proprietario del bene sul quale insistono le opere lesive di cui si chiede la rimozione.
Ed invero, anche a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto, parte CP_7
attrice non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante la titolarità della proprietà dell'immobile per cui è causa. Né tantomeno può farsi ricorso, nel caso di
SENTENZA 7 specie, a presunzioni, quali ad esempio risultanze catastali, che non sono state prodotte né riportate dalla consulenza tecnica espletata.
In conclusione, il Tribunale, stante l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'attore, rigetta la domanda, risultando assorbita in tale pronuncia ogni altra decisione sulle domande e eccezioni formulate dalle parti nel corso del giudizio .
Infine, in ossequio al cd. principio della causalità (v. ex multis Cass. civ. sez. VI ord.
24/03/2015 n. 5842), il Tribunale pone a carico dell'attrice le spese di liteche si liquidano in dispositivo , tenendo conto dell'attività espletata e del valore della causa, secondo tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_17
e e sulle domande da Controparte_18 Controparte_3
questi spiegate rispettivamente nei confronti dei terzi chiamati in causa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del delle Controparte_8
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre Iva,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Controparte_9 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre
Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Ciro Palumbo;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Controparte_7
delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre
Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa
[...] delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per CP_5
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
SENTENZA
8 -condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa CP_14 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per
[...]
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa
[...]
delle spese di lite per il presente Controparte_4
giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
- condanna parte attrice al pagamento del compenso liquidato al ctu nel presente giudizio pari ad euro 2.499,45, giusta decreto del 21/7/2022;
Napoli, 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 9
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 36269/2018 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Calcagni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._2
C.so Umberto I n. 23
- Attore
e
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Bruno Cimadomo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli C.F._3
alla via F. Lomonaco n. 3
- Convenuto
e
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Ciro Palumbo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._4
Corso Garibaldi n. 388
- Convenuto
e
(C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
SENTENZA 1 Luigi Rossi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._5
Aniello Falcone n. 133
- Convenuto nonché
(P. Iva in Controparte_4 P.IVA_4
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'Avv. Paolo Garau (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._6
Caserta al Corso Trieste n. 24
-Terzo chiamato in causa
e
P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_5 P.IVA_5
e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Giuseppe Bonito (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via E. Scaglione n. 53 C.F._7
-Terzo chiamato in causa
e
(C.F. in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo
Tortorano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in n Napoli alla Via C.F._8
dei Mille n. 40
-Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
24.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale il , unitamente al Controparte_7
e al , premettendo: Controparte_8 Controparte_9
-di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Napoli alla via Chiaia n. 216, int.
18, al piano intermedio tra il secondo ed il terzo, in catasto fabbricati Comune di Napoli
Sez. SFE Fg. 1, P.lla 307 Sub. 37;
-che nell'ambiente adibito a camera da letto del suddetto immobile sarebbero comparse
SENTENZA 2 macchie d'umidità che avrebbero provocato muffe e distacco dell'intonaco rendendo l'ambiente degradato ed insalubre;
-che per il suddetto motivo fu introitato un precedente giudizio definito con sentenza e in seguito al quale la situazione rimaneva immutata.
Su tale premessa l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertarsi la persistenza delle infiltrazioni di cui in premessa e dei conseguenti dei danni descritti attribuendosene la responsabilità a quello dei convenuti che a seguito dell'indispensabile accertamento delle cause sarà individuato appunto quale responsabile nella produzione degli stessi;
b) per l'effetto condannarsi il predetto responsabile all'eliminazione delle cause accertate delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni causati a pareti e soffitto della camera da letto dell'immobile di proprietà dell'attore da quantificarsi in corso di giudizio;
c) con rivalsa di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il , contestando l'assunto attoreo ed Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione privo dei requisiti minimi di cui all'art. 163
c.p.c.. Chiedeva pertanto di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
e concludeva domandando “- accogliere le eccezioni sollevate in Controparte_10
punto di diritto e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per l'effetto disponendo il rigetto della domanda in quanto improcedibile per ingiusta contrazione dei diritti di difesa;
- nel merito disattendere la pretesa avanzata dal signor Parte_1
in danno di esso 35, essendo generica, improvata, Controparte_11
speculativa, inammissibile e manifestamente priva di sostegno;
- in via meramente subordinata e nel denegato caso di adesione alle avverse istanze, se accertata una responsabilità, ancorché concorsuale di esso convenuto, statuire il suo diritto ad essere manlevato, dalla , da oneri e gravami discendenti dal giudizio. Controparte_10
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e giudizio si costituiva il , Controparte_3 eccependo l'improcedibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Ulteriormente, il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attore, risalendo gli eventi citati al 2010. Si concludeva dunque chiedendo di emettere i seguenti provvedimenti “- in via preliminare
SENTENZA 3 ed in rito, dichiarare l'estinzione del giudizio per il mancato ossequio all'ordine di rinnovazione della citazione e, per effetto, condannare l'attore alla rifusione delle spese, anche generali, e dei compensi professionali nella misura indicata nella nota spese in calce al presente atto;
- in via gradata ma ancora in via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della Legge 10.11.2014, n. 162, e per effetto, adottare i provvedimenti di legge;
- nel merito, rigettare le domande dell'attore e condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese, anche generali, e delle competenze del presente giudizio. - in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del comparente ente di gestione, condannare Controparte_6
a tenere il alla indenne da qualsiasi condanna,
[...] CP_12 Controparte_3
spesa ed onere dovesse derivargli per effetto e in conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'attore”.
Con ordinanza del 14.3.2019, il Giudice dott. Vassallo differiva l'udienza onde consentire la chiamata in giudizio delle compagnie assicurative.
Si costituiva quindi in giudizio Controparte_4
deducendo l'inoperatività della polizza per evento precedente alla decorrenza operativa della stessa e chiedendo pertanto l'estromissione dal giudizio. Eccepiva inoltre l'esistenza di un precedente giudicato sul fatto lamentato dall'attore nei confronti del condominio di nonché la nullità dell'atto di citazione e contestava il quantum delle CP_1
richieste risarcitorie così come formulate dalla parte attrice. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza profilo fabbricati condominio n. 498A2184 per evento precedente la decorrenza operativa della polizza in esame e conseguentemente provvedere alla estromissione della dal presente giudizio, stante l'assenza CP_13
di copertura assicurativa, operando la polizza a decorrere dal 12.06.2015; In via ulteriormente pregiudiziale: accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, la formazione di un precedente giudicato sul fatto, nei confronti del , alla Controparte_8
luce della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli nella procedura Rg.
6998/2010; In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione
SENTENZA 4 stante l'assoluta incertezza del petitum ed in virtù della notifica di un atto privo dei requisiti minimi di cui all'art. 163 cpc, e quindi impeditivo dell'esplicarsi di una compiuta difesa, laddove manca ogni elemento idoneo a qualificare la pretesa;
In principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta della parte attrice e l'insussistenza di responsabilità a carico del;
Controparte_8
nella denegata ipotesi di condanna, si dovrà tenere conto della presenza della franchigia danni da acqua ammontante ad € 500,00 come da condizioni di polizza. In via istruttoria: Con ogni e più ampia riserva istruttoria e nel merito, in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
In data 25.6.2019 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione CP_5 chiamata in causa dal condominio di , eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione, nonché l'infondatezza della domanda e domandando “a) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti di legge;
b) rigettare integralmente nel merito la domanda attorea, poiché inammissibile, improponibile, improcedibile e ed infondata sia in fatto che in diritto;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria e di eventuale accoglimento della domanda di manleva nei confronti della deducente, contenere quest'ultima nel limite dei soli danni risarcibili a termini di polizza e, nell'ambito di questi, entro la sola misura del danno effettivamente e concretamente provato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite in favore della comparente”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_14
della nonché l'infondatezza della domanda e l'inoperatività della garanzia assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni “1) Con riferimento alla domanda di garanzia avanzata dal , in danno della comparente società Controparte_7
rigettare tale domanda di garanzia in mancanza delle prove tutte Controparte_15
eccepite e richieste al capo I, n. 1, della presente comparsa;
2) Per i motivi tutti di cui al capo I, n. 2 e 3, della presente comparsa, rigettare sempre ogni domanda di garanzia in danno di attesa l'eccepita inoperatività della polizza Controparte_15
assicurativa invocata dal in relazione ai fatti di Controparte_7
causa; 3) In via subordinata, sulla domanda di garanzia in danno di Controparte_16
5
[...] e per i motivi tutti di cui al capo I, n. 4, della presente comparsa, nella denegata e CP_5
crediamo improbabile ipotesi in cui si ritenesse, comunque, operativa la garanzia di polizza della comparente società nel giudizio de quo, in caso di accoglimento della domanda attorea in danno del e dell'accoglimento Controparte_7 anche della domanda di manleva da quest'ultimo spiegata in danno della comparente società, detrarsi l'importo della franchigia indicato in polizza nella sezione “Danni da acqua e altri liquidi – garanzia base” pari ad € 150,00, rispetto all'ammontare complessivo della condanna in manleva contenendo, in ogni caso, ogni condanna di nei limiti del massimale che si evince dalla polizza in atti;
4) Rigettare, in ogni CP_15
caso, ogni domanda attorea in danno del in quanto Controparte_7
prescritta ex art. 2947 c.c. e, comunque, in quanto nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, in quanto infondata sia sull'an che sul quantum debeatur per
i motivi tutti di cui al capo II della presente comparsa;
5) In via di estremo subordine, ove venisse comunque accolta la domanda attorea anche in danno del Controparte_7
(sia pure solo pro quota), accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui
[...]
al punto III della presente comparsa, una responsabilità solo pro quota delle parti convenute (di cui si chiede, peraltro, nel giudizio de quo l'espresso accertamento delle singole quote di responsabilità), con esclusione di ogni vincolo solidale nell'eventuale risarcimento riconosciuto, in ipotesi, nel presente giudizio;
6) Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio, rivalsa di iva e cpa”.
All'udienza dell'1.10.2019, il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda, ordinava a parte attrice l'integrazione dell'atto di citazione nel termine perentorio di 30 giorni e rinviava all'udienza del 31.3.2020. Successivamente, viste le eccezioni di improcedibilità della domanda, assegnava alle parti un termine per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica a cura dell'ing. e successivamente Persona_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
SENTENZA 6 Con note depositate in data 13.6.2024, l'avv. Calcagni dichiarava di aver rinunciato al mandato, depositando successivamente la comunicazione di rinuncia inviata all'attore il
7.6.2024.
In data 5.6.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, che con ordinanza del
29.1.2025 la riservava in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in primo luogo va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'istante avviato il procedimento di negoziazione assistita nel termine assegnato dal Giudice istruttore (vd. allegato depositato in data 8/6/2021), come altresì confermato dalle parti convenute.
In merito alla domanda spiegata, in sede di comparsa di costituzione il CP_7 convenuto di eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva Controparte_7
dell'attore per non essere stata fornita adeguata dimostrazione della titolarità della proprietà dell'immobile per cui è causa.
Ebbene, in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è autorevolmente affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla nota ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta non solo a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, ma deve poi anche provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.
16/02/2016, n. 2951).
Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie ed alla luce della documentazione versata in atti e a fronte delle contestazioni formulate sul punto dai convenuti, non può riconoscersi la sussistenza della legittimazione ad agire in capo all'attore, non avendo lo stesso dimostrato, ai fini dell'azione da lui esperita, di essere proprietario del bene sul quale insistono le opere lesive di cui si chiede la rimozione.
Ed invero, anche a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto, parte CP_7
attrice non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante la titolarità della proprietà dell'immobile per cui è causa. Né tantomeno può farsi ricorso, nel caso di
SENTENZA 7 specie, a presunzioni, quali ad esempio risultanze catastali, che non sono state prodotte né riportate dalla consulenza tecnica espletata.
In conclusione, il Tribunale, stante l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'attore, rigetta la domanda, risultando assorbita in tale pronuncia ogni altra decisione sulle domande e eccezioni formulate dalle parti nel corso del giudizio .
Infine, in ossequio al cd. principio della causalità (v. ex multis Cass. civ. sez. VI ord.
24/03/2015 n. 5842), il Tribunale pone a carico dell'attrice le spese di liteche si liquidano in dispositivo , tenendo conto dell'attività espletata e del valore della causa, secondo tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_17
e e sulle domande da Controparte_18 Controparte_3
questi spiegate rispettivamente nei confronti dei terzi chiamati in causa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del delle Controparte_8
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre Iva,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Controparte_9 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre
Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Ciro Palumbo;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Controparte_7
delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre
Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa
[...] delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per CP_5
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
SENTENZA
8 -condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa CP_14 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per
[...]
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa
[...]
delle spese di lite per il presente Controparte_4
giudizio, che si liquidano € 2.540,00 per compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
- condanna parte attrice al pagamento del compenso liquidato al ctu nel presente giudizio pari ad euro 2.499,45, giusta decreto del 21/7/2022;
Napoli, 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 9