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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 92/2024
Oggi 19/12/2025 innanzi al giudice dott.ssa Daniela Brunetti, alle ore 10.30: sono comparsi:
Per l'avv.to SCUDELLER PI;
Parte_1
Per , l'avv.to PELLICELLI LUCA COroparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori danno atto di consentire alla celebrazione dell'odierna udienza con modalità di collegamento da remoto e di nulla opporre in merito.
***
L'avv. Scudeller, per parte ricorrente, replica alla memoria avversaria precisando che la circostanza della coesistenza del rapporto di lavoro era stata già riferita in sede di colloquio dott. circostanza ribadita dalla ricorrente al dott. Per_1 Per_2
1 dimostrando la sua piena buona fede. Quanto alla frase del dott. sull' invito a Per_1
regolarizzare la sua situazione lavorativa sembra più una considerazione generale sulla incompatibilità dei due rapporti a tempo pieno, quindi, il fatto che non sia stato più contestato dalla società detta situazione equivaleva ad una tolleranza da parte loro. Osserva, infine, che la pretesa violazione dell'art. 4 della legge 53/2000 non è mai avvenuta, perché la lavoratrice aveva un'aspettativa da contratto collettivo (art. 67 CCNL lo consentiva,). Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusionali e nel ricorso evidenziando che la lavoratrice si è sempre comportata secondo buona fede mentre altrettanto non si può dire del comportamento del datore di lavoro.
L'avv. Pellicelli, per parte resistente, precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e nota conclusiva e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo per il rigetto del ricorso.
***
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza;
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula virtuale dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice previa camera di consiglio pronuncia sentenza mediante deposito telematico.
Il giudice
dott.ssa Daniela Brunetti
2 Repubblica IAna
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo IAno all'udienza del 19/12/2025 il giudice dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 92/2024 tra le parti:
Ricorrente: l'avv.to/gli avv.ti SCUDELLER NANDINO, SCUDELLER Parte_1
PI ( ) ; C.F._1
Resistente : Per , l'avv.to/avv.ti PELLICELLI COroparte_1
LUCA
Causa discussa e decisa all'udienza del 19/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
“nel merito: sul licenziamento (in via gradata tra loro):
1) ex art. 2 D. Lgs. 23/2015, dichiararsi la nullità del licenziamento disciplinare irrogato, perché ritorsivo e/o illecito per motivo determinante, e disporsi, la reintegrazione della lavoratrice nel suo posto di lavoro, a norma del comma 3 dell'art. 2 citato, nonché la condanna della al pagamento di un'indennità COroparte_2 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, col minimo di cinque mensilità e la condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
3 2) ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015, ritenuta l'insussistenza del fatto materiale contestato alla ricorrente (o analoga fattispecie), pronunciarsi l'annullamento del licenziamento de quo e condannarsi la alla COroparte_2 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
col massimo di dodici mensilità e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
3) ex art. 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata nella misura ritenuta di giustizia tra le sei e le trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
4) in via estremamente gradata e sol per scrupolo, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro, per i vizi formali o procedurali del licenziamento eccepiti, al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura ritenuta di giustizia ed equa;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
5) ai fini del calcolo della mensilità di retribuzione di cui alle suddette ipotesi si indica e si chiede di determinarsi la stessa nella misura lorda di € 3.029,96 (cfr. conteggio doc. 28)
(o, in subordine, alla luce dei cedolini dimessi, in quella diversa ritenuta di giustizia);
Sulla delibera di esclusione:
6) disporsi l'annullamento della delibera di esclusione della socia dalla Parte_1 [...]
, perché illegittima ed ingiustificata, ed ordinarsi la COroparte_2 conseguente riammissione della socia nella società;
7) condannarsi la medesima al risarcimento dei danni conseguenti all'ingiusta CP_2 esclusione, a favore della socia nella misura di € 10.000, o in quella diversa, minore o Pt_1 maggiore, che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con rifusione di ogni spesa, diritto ed onorario”
4 PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
“ Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 la ricorrente, sig. ha esposto: Parte_1
- di aver svolto la professione di coordinatrice infermieristica presso le RSA di Roveredo in
Piano e AC per essere stata assunta come “socio lavoratore” dalla
[...]
con lettera/contratto del 22.09.2022, ed effetto dal 03.10.2022, con COroparte_1 qualifica di impiegata livello E1 del CCNL Cooperative sociali e con ruolo di Coordinatrice del
Servizio infermieristico,
- di aver svolto le funzioni di PO Servizio (CS) per le sedi di Roveredo in Piano e AC, in cui la stessa coordinava e dirigeva il lavoro di numerosi infermieri, fisioterapisti e O.S.S.
(operatori socio sanitari), presenti nei due plessi sopra indicati, ove la COroparte_2 assolveva i compiti di appaltatrice dei servizi di assistenza ed altri ausiliari, in virtù
[...] di decreto di assegnazione d'appalto del Direttore dell' Parte_2
n. 463 del 31.05.2022 (doc. 5 ricorso)
[...]
- di avere, fin dal momento dell'assunzione con ancora in essere anche un altro CP_2 contratto di lavoro con la società denominata DE IA S.p.A, di Milano - ove era stata assunta due anni prima (cfr. lettera di assunzione doc. 10 ricorso introduttivo) - in aspettativa non retribuita, quindi con rapporto sospeso, fin dal 3 luglio 2022, poi prorogato fino a dicembre 2024 (doc. 11,12,13 ricorso) .
- di non aver mai svolto, nell'intero periodo lavorativo, instaurato con la società cooperativa oggetto di causa, nessuna concreta attività lavorativa per la DE IA S.P.A CP_2 perdurante l'aspettativa, documentando la circostanza con la produzione in giudizio dei cedolini paga emessi da tale società per il periodo interessato, (da ottobre 2022 a novembre
2023 di cui ai doc. 13 del ricorso), attestanti l'assenza di una retribuzione e l'indicazione dei giorni di aspettativa,
- di aver comunicato tale circostanza, già in sede di colloquio pre - assuntivo, alla CP_2
CO
nella persona del sig. (dipendente della società dal 2016 e
[...] Parte_3 attualmente con il ruolo di capo servizio) il quale le aveva riferito in sede di primo colloquio, che detta circostanza non avrebbe costituito problemi ai fini dell'assunzione,
- di aver sempre svolto regolarmente l'attività lavorativa presso la società datrice di lavoro e con espressa soddisfazione da parte dei vertici (che documenta producendo alcune
5 conversazioni intercorse tra la lavoratrice e la diretta superiore gerarchica, sig.ra
[...]
doc. 14 ricorso) fino al 21 giugno 2023, data in cui sono sorte tensioni tra la Parte_4 ricorrente e la capo a causa di una richiesta, da parte di quest'ultima, di Parte_5 ridurre le ore di servizio del personale (infermieristico ed OSS), nel plesso di Roveredo, con conseguente utilizzazione del personale in esubero in detto plesso in favore di un maggior supporto ad (mails 20-21 giugno, doc. 15 ricorso), CP_3
- di aver manifestato alla capo area la sua perplessità rispetto alla sopraindicata richiesta evidenziandole, nello specifico, oltre alle lamentele del personale, anche la circostanza che la pretesa riduzione avrebbe comportato delle scoperture importanti nel servizio divenendo rischiosa per la continuità assistenziale.
- che a fronte delle divergenti opinioni manifestate dalla lavoratrice alla capo area si verificava un notevole deterioramento dei rapporti documentati in atti con la produzione dello scambio di e -mail intercorse nelle date del 13 e 14 luglio (doc. 17 ricorso)
- che le e- mail inviate dalla alla ricorrente venivano indirizzate, per conoscenza, Parte_4 anche al superiore della stessa, Dott. direttore della filiale nordest per la Testimone_1 società cooperativa,
- che in data 02.10.23 la lavoratrice ha ricevuto dal sig. dapprima, una richiesta di Per_2 prolungamento della malattia di cui la lavoratrice stava usufruendo in quel periodo, con la seguente testuale motivazione: “dal medico fatti dare un'altra settimana perché la situazione non si è placata, anzi;
poi ci sentiamo per decidere il da farsi” (doc 18 ricorso),
- che, successivamente, con messaggio del 2.11.2023, il predetto Direttore inoltrava, Per_2 altresì alla lavoratrice un preavviso dell'invio di una “comunicazione formale da parte dell'azienda”,
- che, in effetti, la lavoratrice riceveva in data 2 novembre, una prima lettera mail datata 31 ottobre 2023 con oggetto: comunicazione (doc. 19 ricorso), nella quale la società rappresentava alla lavoratrice di essere venuti a conoscenza, da dichiarazione della medesima, che la stessa avrebbe avuto in corso altro rapporto lavorativo con la DE IA
S.P.A, ancorché sospeso, circostanza rispetto alla quale chiedevano chiarimenti, concedendo termine di 5 giorni per difese e riservandosi ogni successiva iniziativa,
- di aver svolto le proprie difese con lettera del 7 novembre 2023 (doc 20 ricorso) in cui evidenziava che la propria situazione lavorativa presso la DE era ben nota fin dal primo colloquio pre-assuntivo e ch'ella non aveva comunque mai svolto, in concreto, attività
6 CO lavorativa per la società predette durante il rapporto con la
- che nonostante le giustificazioni non veniva adottato alcun provvedimento disciplinare in capo alla lavoratrice nei successivi 10 giorni dalle rese giustificazioni, come previsto dall'art. 42 comma 5 del CCNL Cooperative sociali, in vigore al 21/5/2019,
- che, successivamente e, precisamente in data 23 novembre2023, è seguita una seconda lettera da parte della società datoriale con oggetto: contestazione (doc 22 ricorso) cui seguivano le giustificazioni della ricorrente con lettera del 28.11.2023 (doc. 23 ricorso) e,
l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con lettera datata 7 dicembre
2023 (doc.1), accompagnato dalla delibera di esclusione dalla Cooperativa datata 12 dicembre 2023 (doc.2),
- il carattere pretestuoso e ritorsivo dell'irrogato licenziamento, in quanto determinato unicamente dai documentati contrasti intercorsi tra la ricorrente e la PO EA e non da reali violazioni disciplinari posti in essere dalla stessa, atteso che, la situazione lavorativa della medesima presso la DE era nota e tollerata dall'azienda,
- la tardività e sproporzionalità della sanzione in violazione delle norme contrattuali e statutarie chiedendo quindi al Tribunale di dichiarare la nullità del licenziamento e della delibera di esclusione dalla società, con reintegrazione e risarcimento o, in subordine,
l'indennità prevista dal D. Lgs. 23/2015, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'ingiusta esclusione che quantificava nella misura di € 10.000, o in quella diversa, minore o maggiore, prevista dal giudice.
7 Si costituiva in giudizio con memoria del 21.3.2025 la società resistente, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolare, precisando:
- che la lavoratrice non ha mai informato, in sede di colloquio pre-assuntivo, i propri superiori o i vertici della società datoriale della coesistenza – ancorché in aspettativa non retribuita – dell'esistenza di altro rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la ricorrente e altra società concorrente con la CP_2
- di essere venuti a conoscenza della circostanza che la ricorrente avesse altro rapporto lavorativo, solo nell'ottobre 2023 allorquando iniziavano a circolare delle voci in RSA e, pertanto, il direttore sig. informava i vertici, i quali, prima di attivare una procedura Per_2 disciplinare, chiedevano formalmente spiegazioni alla lavoratrice con lettera del 31.10.23 e, vista la conferma della circostanza riferita con lettera del 7.11.23, la società avviava la contestazione disciplinare con lettera del 23 novembre 2023 contestandole di intrattenere, sin dal momento dell'assunzione, un altro rapporto di lavoro di natura subordinata, ancorché sospeso, con azienda - peraltro - operante in regime di concorrenza con KCS Cargiver.
- che, pertanto, l'invito inoltrato via messaggio alla lavoratrice da parte del dott. Per_2 direttore della filiale, di prolungare il periodo di malattia non era collegato alle divergenze insorte fra la lavoratrice e la capo area , bensì ad altro e diverso episodio che vedeva Parte_4 coinvolta la ricorrente con il coordinatore servizi infermieristici, il Sig. , presso Persona_3 la RSA di Roveredo allorquando veniva vista, verso la metà di settembre 2023, avere un'accesa discussione con quest'ultimo (cfr. pag. 5 punto 14 comparsa :”In tale contesto si colloca la conversazione tra la ricorrente e il direttore di alcuni giorni più tardi in cui Per_2 da un lato la ricorrente riferiva al di non sentirsela di riconsegnare il pc a Roveredo Per_2 chiedendo di poterlo consegnare all'amministrativa, dall'altro il proprio facendo Per_2 riferimento all'accesa discussione avuta con il , “suggeriva” alla ricorrente, che non stava Per_3 ancora bene, di farsi un'altra settimana di malattia perché a Roveredo la situazione non si era placata (c.f.r. doc. 18 di controparte); intendendo che non vi fosse la necessità di accelerare i tempi di guarigione visto anche il fatto che presso la RSA di Roveredo il clima era “ancora caldo” dopo la discussione avuta con il Vasile.),
- che essendo la e la DE IA S.p.a., imprese concorrenti aventi – entrambe - quale oggetto sociale (tra l'altro), la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, nonché la produzione di servizi in generale a favore di Enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale, sia all'interno di istituti e strutture di accoglienza (RSA,
Case di Cura, Ospedali) (doc. 3, 4 comparsa) e, gareggiando – entrambe - abitualmente nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali presso RSA,
8 Case di Cura e Strutture ospedaliere, la conoscenza da parte della società della coesistenza di altro rapporto di lavoro della lavoratrice con la società concorrente, ha fatto venir meno, irrimediabilmente, il vincolo fiduciario attesa la conclamata violazione dell'art. 2105 c.c., dell'art.
2.2.2 dello Statuto societario, nonché la violazione dell'art. 42 CCNL di categoria,
- che, pertanto, doveva ritenersi legittima e proporzionata sia la sanzione dell'irrogato licenziamento che della delibera di esclusione della stessa come socia della cooperativa atteso il chiaro divieto di svolgere attività di concorrenza e di partecipazione in altre società concorrenti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali da altro giudice il quale fissava udienza di discussione orale concedendo termine per note conclusive.
Successivamente al rinvio per discussione e decisione è mutato il giudice persona fisica assegnatario del fascicolo.
***
1. Questioni preliminari. Sulla tempestività e correttezza formale della contestazione disciplinare.
La ricorrente ha affermato: “nessuna sanzione disciplinare seguiva nell'obbligatorio termine di dieci giorni di cui all'art. 42 (quinto comma) del CCNL Cooperative (cfr. estratto del CCNL: sommario e art.
42, doc. 21). Giungeva invece, solamente in data 23.11.2023, una seconda lettera di contestazione disciplinare (?), dal contenuto sostanzialmente identico, seppur di forma un po' diversa, doc. 22, nella quale infatti si contestava di nuovo l'esistenza del rapporto in aspettativa con la società DE, rilevando in tal condotta la violazione dell'art.
2.2.2 dello Statuto. Alla dipendente non restava che rispondere richiamando la precedente risposta del 7 novembre e ribadendo le difese già svolte (cfr. lettera del 28.11.2023 (doc. 23). Le giustificazioni rese non venivano accolte e seguivano quindi le lettere di licenziamento ed esclusione doc.ti 1 e 2.” deducendo, così, da un lato, la tardività della contestazione disciplinare del 23/11/2023 (c.f.r. doc. 22 di parte ricorrente) atteso il valore di contestazione disciplinare che la ricorrente accorda alla lettera precedente del 31/10/2023 (cfr. doc.
19 di parte ricorrente).
Dall'altro, eccependo alla controparte di aver inviato, per lo stesso fatto, due contestazioni : una con lettera mail del 31 ottobre 2023 (doc. 19) ed, un'altra, dal contenuto asseritamente identico, con lettera del 23 novembre2023, di cui al doc. 22 del ricorso.
Tale censura non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Ed invero, per valutare il rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, occorre avere riguardo sia al momento in cui si sono verificati i fatti integranti gli estremi dell'illecito disciplinare che al momento in cui tutti gli elementi di fatto dello stesso sono pervenuti nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro,
9 Nel caso di specie, è emerso in istruttoria testimoniale che i vertici societari hanno avuto contezza formale dei fatti integranti gli estremi dell'illecito solo in data 7.11.2023 quando, il direttore della filiale, dott. avendo appreso - da voci di corridoio – la circostanza, ne riferiva alla società Per_2 datoriale che decideva di attivare, dapprima, una formale richiesta di chiarimenti con la diretta interessata e, successivamente, avutane la conferma, confezionava la prima e unica lettera di contestazione datata 23.11.2023. CO Infatti, risulta documentalmente agli atti che la ha spedito alla lavoratrice una prima lettera mail del 31 ottobre 2023 (doc. 19 ricorso) con oggetto: comunicazione, nella quale la società rappresentava alla lavoratrice di essere venuti a conoscenza, che la stessa avrebbe avuto in corso altro rapporto lavorativo con la DE, ancorché sospeso, circostanza rispetto alla quale chiedevano chiarimenti, concedendo termine di 5 giorni per difese e riservandosi ogni successiva iniziativa e, solo dopo aver ricevuto conferma di un tanto, direttamente attraverso le difese che la dipendente spiegava con lettera del 7 novembre 2023 (doc 20 ricorso), i vertici procedevano, in data in data 23 novembre2023, ad inoltrare la contestazione disciplinare di cui al (doc 22) cui seguivano poi - in data 28.11.25 – le formali giustificazioni della ricorrente anche sotto il profilo della eccepita
“…strumentalità della procedura disciplinare volta a sanzionarla per ragioni discriminatorie e ritorsive..”.
Ciò posto, è da detta data – 28.11.2025 – che deve essere individuato il dies a quo per computare la decorrenza del termine di 10 giorni, previsto dall'art. 42, comma V, CCNL di categoria, entro cui la società datoriale, deve decidere se ritenere valide le giustificazioni rese dalla lavoratrice oppure irrogare i provvedimenti disciplinari relativi e ciò, onde evitare che maturi una condotta di acquiescenza da parte del datore di lavoro rispetto ai fatti contestati.
Il termine risulta rispettato, atteso che l'irrogazione del licenziamento disciplinare è poi avvenuto nel termine di 9 giorni dalle giustificazioni rese dalla lavoratrice, ovvero in data 7.12.23 come documentato dalla stessa ricorrente con il doc. 1 allegato al ricorso.
Pertanto, la contestazione disciplinare formulata deve essere ritenuta formalmente corretta oltre che tempestiva.
2. Nel merito
Il Tribunale ritiene di dover confermare l'apprezzamento di sussistenza e di gravità dei fatti contestati alla lavoratrice, come formulato da parte datoriale, con conseguente declaratoria di legittimità e congruità della sanzione disciplinare inflitta.
2.1 Il primo motivo di impugnazione dell'irrogato licenziamento riguarda la natura discriminatoria e ritorsiva dello stesso atteso che la ricorrente asserisce che le ragioni addotte nella contestazione disciplinare irrogata risultino meramente apparenti in quanto : …. volto a nascondere il vero motivo determinante (i contrasti e dissidi con la PO EA), esso (il licenziamento) deve ritenersi un pretesto
10 usato a scopo di ritorsione verso la dipendente per avere la stessa osato contestare (pur senza alcuna insubordinazione) la sua PO EA, intralciando in qualche modo il suo operato (secondo la visione della stessa), o avendo segnalato al suo superiore gerarchico il perseguimento di un obiettivo contra legem.” (Cfr pag 11 ricorso).
Il licenziamento per ritorsione è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma
2, artt. 1345 e 1324 c.c. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto occasione di affermare che "il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè
l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo" (rif. Cass. n. 6282/2011).
È noto che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. n. 24648/2015; Cass. n. 17087/2011; Cass. n. 6282/2011) e che tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Senonché nel caso di specie è indubitabile che la ricorrente, non abbia fornito detta prova, neppure in via presuntiva.
È circostanza pacifica e non contestata da controparte che vi siano state delle divergenze tra la ricorrente e la capo area in ordine alla gestione organizzativa del personale, ma non è Parte_6 stato dimostrato, invece, che siffatta circostanza, per altro verificatasi nel giugno 2023 (6 mesi prima dell'irrogato licenziamento), possa aver indotto i vertici della società ad irrogare la sanzione disciplinare massima oggi impugnata.
È emerso, invece, nel corso dell'istruttoria testimoniale e per come riferito dal testimone Per_2 direttore della filiale per il nord est della , sentito all'udienza del 26.11.25, che: COroparte_2
- i vertici della società non erano a conoscenza – fino all'ottobre 2023 - che la CP_2 ricorrente avesse pendente un rapporto di lavoro, in aspettativa non retribuita, con la Società denominata DE (società concorrente);
- detta circostanza veniva appresa dal dott. nel settembre/ottobre 2023 “io ho appreso Per_2 personalmente che la ricorrente aveva pendente un rapporto di lavoro con la DE in aspettativa non retribuita soltanto nel settembre – ottobre del 2023.”
- che tale notizia veniva trasferita, dal medesimo alla società datoriale solo nell'ottobre 2023, tanto che in data 31.10.2023 veniva attivata una preliminare verifica della circostanza con inoltro di una prima mail con richieste di chiarimento alla lavoratrice e, successivamente, avutane conferma dalla ricorrente, la società attivava il procedimento disciplinare;
11 I testimoni e introdotti da parte ricorrente, sentiti alla medesima Parte_3 Parte_6 udienza del 26.11.2024, riscontravano quanto riferito dal in ordine al dato temporale della Per_2 conoscenza da parte della società del fatto integrante la contestazione disciplinare solo a partire dall'ottobre 202. E infatti:
- il sig. all'epoca PO EA della Cooperativa, essendo indicato dalla lavoratrice come Per_1 colui il quale ha provveduto ad effettuare il colloquio con la stessa, ha confermato di non aver informato i vertici della circostanza – appresa in quella sede direttamente dalla ricorrente - che la lavoratrice avesse pendente altro rapporto di lavoro con la riporta COroparte_4 testualmente la risposta al capitolo:Io all'epoca non ho riferito tale particolare al mio superiore dott. che all'epoca era il direttore di area e nemmeno ne ho parlato con Per_4
l'ufficio del personale. Non sono in grado di riferire quando l'azienda abbia appreso del rapporto di lavoro pendente presso DE da parte dell'odierna ricorrente, atteso che un mese dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro della ricorrente sono stato impegnato in un lavoro presso la sede di Udine cambiando mansione ma rimanendo sempre alle strette dipendenze della convenuta come capo servizio”
- la sig. , ha riferito di aver appreso della circostanza, oggetto di contestazione Parte_4 disciplinare, alla lavoratrice solo nel settembre 2023, da un rappresentante sindacale : “ho appreso nel settembre del 2023 da un rappresentante sindacale a nome che la ricorrente CP_5 era dipendente della DE senza però avere informazione se si trattasse di aspettativa non Con retribuita. Preciso che a quell'epoca la ricorrente lavorava sempre come dipendente di presso la RSA di AC e Roveredo in Piano. Tale conversazione con il rappresentante sindacale
è avvenuta in un contesto esterno al di fuori dell'orario di lavoro.”
E evidente, quindi che, a fronte di una condotta della lavoratrice idonea a far venir meno il legame di fiducia che deve sempre caratterizzare il rapporto di lavoro, anche l'eventuale riscontro di un intento discriminatorio o ritorsivo (che comunque, nel caso di specie, non è stato provato) non basterebbe, in sé e per sé, ad escludere la legittimità del licenziamento, ben noto essendo che il carattere discriminatorio, ritorsivo, vessatorio, per poter da solo ambire a vero vizio di nullità del recesso, deve essere realmente l'unico e assolutamente determinante motivo che ha indotto il datore di lavoro a disporlo: ove lo stesso, pur sussistendo, concorra con altri motivi, ad esempio con l'accertamento del grave inadempimento da parte del lavoratore, tale da impedire la prosecuzione del rapporto, il ricorso andrebbe in ogni caso rigettato.
Pertanto, pare evidente che le asserite e incontestate divergenze lavorative tra la ricorrente e la capo area, , non potevano assurgere ad unico e determinate motivo del licenziamento Parte_6 essendo evidente la compresenza di altro grave motivo - costituito dalla violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., nonché della violazione dell'art.
2.2.2 dello Statuto della società, unitamente
12 al comma 5 dell'art. 42 CCNL – che ha determinato, come si vedrà appresso, l'irrimediabile venir meno del rapporto fiduciario tra dipendente e lavoratore.
2.2 Sussistenza del fatto contestato. Legittimità dell'irrogato licenziamento.
Orbene, esclusa la natura ritorsiva del licenziamento e avendo la lavoratrice invocato, in via gradata, la tutela prevista ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015, occorre chiedersi se il fatto contestato sussiste e se la sanzione irrogata risulta o meno proporzionata nel caso di specie muovendo, a questo punto, dal dato normativo, dell'art. 2105 c.c. il quale stabilisce che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Il dipendente che, in via individuale o insieme o per conto d'altri, tratta affari del medesimo genere di quelli trattati dal datore di lavoro, promuovendo o concorrendo ad avviare e/o portare avanti, nella stessa zona in cui opera l'azienda per la quale egli svolge la sua prestazione, un'attività concorrenziale (vale a dire idonea ad entrare in conflitto con quella dell'altra impresa, in termini di sviamento di clientela o anche solo di ostacolo rispetto alle potenzialità di espansione sul mercato), viola dunque certamente la disposizione di legge citata e si rende colpevole di una condotta che, anche a prescindere dal pregiudizio concretamente arrecato, nell'immediato, al datore di lavoro, trasgredisce in modo palese il dovere di fedeltà nei confronti di quest'ultimo.
Dovere che per giurisprudenza costante non si riduce al semplice divieto di concorrenza, né a quello di divulgazione di notizie atte a arrecare pregiudizio, ma si atteggia a declinazione particolare del più generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., ricomprendendo, nel suo alveo, condotte anche atipiche, ove idonee a ledere l'aspettativa del datore circa la correttezza del lavoratore.
Come sapientemente riferito da molteplici e consolidate pronunce della Cassazione, tra tutte, a titolo esemplificativo si riporta testualmente: Cass. civile, sez. lav., 05/04/1990, n. 2822: "Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli art. 2592,2593 e 2598 c.c." 1 La consistenza legale e il carattere fondamentale dell'obbligo di fedeltà dell'art. 2105 c.c., inoltre, comporta il necessario rigetto della domanda attorea spiegata al punto n. 2 delle conclusioni del ricorso, essendo rimasto pressoché insuperato e sempre confermato, pure l'orientamento con cui la
Suprema Corte, fin dalla pronuncia n. 18169/2009, ebbe ad osservare che “i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge n.
300/1970”.
Dopo tali enunciazioni, e venendo ora a fissare meglio le ragioni del giudizio, l'attenzione del
Tribunale non può non concentrarsi su tre circostanze che, in causa, sono assolutamente pacifiche, perchè comprovate in via documentale e per testi :
1- la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società KCS
Cargiver in data 22.9.2022 (lettera di assunzione doc 4 ricorso) con il ruolo di coordinatore infermieristico per le RSA AC pur essendo assunta - sebbene in aspettativa non retribuita presso altra società, denominata DE SP (doc 10 lettera assunzione doc 11 concessione aspettative)
2- in data 3.7.2023 - ovvero dopo 10 mesi dall'assunzione in KCS Cargiver con contratto a tempo indeterminato - ha chiesto alla società DE SP, con pec del 7.6.2023, la proroga del periodo di aspettativa non retribuita, che le veniva effettivamente concesso fino al
31.12.2024 (doc. 12 ricorso) CO
3- La e la DE IA S.p.a. sono imprese concorrenti ed hanno entrambe, quale oggetto sociale (tra l'altro), la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, nonché la produzione di servizi in generale a favore di Enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale, sia all'interno di istituti e strutture di accoglienza (RSA, Case di Cura, CO Ospedali) (doc. 3, 4). Inoltre, e DE IA S.p.a. gareggiano abitualmente nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali presso RSA, Case di
Cura e Strutture ospedaliere. Circostanza provata in quanto non espressamente contestata dal ricorrente oltre che confermata sia dal testimone su domanda del giudice: “Adr Per_1 Con giudice: la DE è una società concorrente della , sia dal testimone allorquando Per_2 nel riferire di aver appreso la notizia del rapporto che la ricorrente ancora intratteneva con
DE S.p.a., ha precisato anche: “nell'ambito di una conversazione riguardante la gara di appalto che in quel periodo si stava svolgendo per la gestione dei servizi presso la RSA di AC e
14 Roveredo in Piano a cui noi stavamo partecipando e che la ditta per la quale la ricorrente era in aspettativa sarebbe stata una potenziale concorrente di gara”.
Dette tre riportate circostanze evidenziano, ad avviso del Tribunale che, se è vero – in quanto pure un tanto è emerso pacificamente dall'espletata istruttoria - che la ricorrente, in sede di colloquio, aveva comunicato al dott. la contemporanea coesistenza di un contratto di assunzione (in aspettativa Per_1 non retribuita) con la società DE e aveva da questo ricevuto rassicurazioni circa l'assenza di CO ostatività della predetta situazione all'assunzione presso la è pur vero che lo stesso teste
( ha altresì precisato di aver comunque richiamato l'attenzione della ricorrente, in quella Per_1 sede, alla necessità di provvedere alla risoluzione del predetto e coesistente rapporto : io nell'occasione ho detto alla signora che non c'era nessun problema per impostare un contratto di lavoro, fermo restando il fatto che per stipulare un contratto a tempo indeterminato per la durata a 38 ore doveva provvedere a sistemare la questione non potendo sussistere contemporaneamente l'apertura di 2 posizioni. Siamo rimasti così al termine del colloquio e su tale tematica io non ci sono più ritornato
(verbale di udienza del 26.11.24)
Di fronte a detta raccomandazione, la lavoratrice non solo non si è mai premurata, nel corso CO dell'intero rapporto lavorativo con ( e per più di un anno dal primo colloquio considerando che il licenziamento è stato irrogato in data 7.12.23) e nonostante i suggerimenti del testimone di Per_1 regolarizzare i suoi rapporti lavorativi con la precedente società per cui lavorava chiedendone la risoluzione del rapporto di lavoro, ma abbia, invece (scientemente e colpevolmente) deciso di far perdurare la situazione di incompatibilità nella gestione dei due rapporti lavorativi avanzando, con
PEC del 7.6.2023, ulteriore istanza di proroga del periodo di aspettativa non retribuita presso la
DE (poi concessa fino al 31.12.24) senza neppure preoccuparsi di investire - in detta nuova occasione - della questione, la nuova compagine societaria presso la quale svolgeva attività lavorativa e che le stava dando fiducia.
Sebbene, quindi, non possa negarsi l'originaria buona fede della lavoratrice, la stessa deve ritenersi affievolita, se non del tutto venuta meno, alla luce della considerevole durata del rapporto lavorativo.
In un'ottica di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), il lasso di tempo intercorso avrebbe dovuto indurre la dipendente a una condotta improntata alla massima trasparenza. Invero la sua posizione è divenuta colpevolmente omissiva col trascorrere del tempo poiché la stabilità del rapporto lavorativo e, in particolare, la sopravvenienza di una nuova richiesta di proroga costituivano presupposti di fatto tali da imporre un rinnovato dovere di comunicazione. La mancata informazione circa la coesistenza dei due rapporti, in una fase di rinnovo delle richieste di proroga del rapporto in aspettativa, configura una violazione dell'obbligo
15 di diligenza e lealtà, venendo meno quel dovere di prudenza che avrebbe dovuto portare a chiarire nuovamente la propria posizione presso i vertici societari.
La circostanza della mancata conoscenza (fino all'ottobre 2023), da parte dei vertici societari, della situazione di incompatibilità della dipendente risulta pacificamente dal portato dichiarativo dei testimoni escussi, della cui attendibilità non si ritiene di dubitare atteso che essa non può essere inficiata dalle singole qualità di dipendente della società resistente. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale circostanza, di per sé, non determina automaticamente una condizione di sospetto, occorrendo verificare la coerenza interna delle dichiarazioni e la loro rispondenza agli altri elementi di prova. Nel caso di specie, ed in particolare con riferimento al testimone ha reso Per_1 dichiarazioni lineari e prive di contraddizioni, ammettendo persino aspetti che non giovano alla società, come la propria omissione nel riferire ai vertici la circostanza appresa in sede di colloquio.
Tale ammissione, lungi dal denotare parzialità, conferma la genuinità della deposizione.
Inoltre, le sue affermazioni trovano anche riscontro nelle altre dichiarazioni testimoniali di e Per_2 della . Infine, il teste non riveste ruoli decisionali né trae vantaggio diretto dall'esito Parte_4 Per_1 del giudizio, essendo stato coinvolto unicamente nella fase di colloquio pre-assuntivo. La sua posizione, quindi, non appare tale da compromettere l'imparzialità della testimonianza.
Cionostante, anche volendo riconoscere il beneficio del dubbio in ordine alla circostanza riferita del teste di aver comunque messo in guardia - in sede di colloquio - la dipendente circa la Per_1 necessita di “provvedere a sistemare la questione non potendo sussistere contemporaneamente
l'apertura di 2 posizioni”, risulta comunque non credibile e quindi, grave e inescusabile che nel corso di un intero anno lavorativo (settembre 2022 – dicembre 2023) non sia mai sorto nella lavoratrice il dubbio di dover regolarizzare la situazione di incompatibilità lavorativa con l'altra compagine CO societaria ovvero di rendere edotta la per cui lavorava della rinnovata richiesta di proroga.
Ritiene, il Giudice, che ciò sia pienamente sufficiente al fine di ritenere integrata, nel caso di specie, la violazione della disposizione dell'art. 2105 c.c. e dell'obbligo di fedeltà e dell'art 42 comma 5 CCNL con conseguente giudizio di sussistenza del fatto contestato.
Quanto all'adeguatezza della sanzione espulsiva, essa deve ritenersi pienamente proporzionata all'addebito contestato, attesa la gravità della condotta che, per le sue modalità concrete, ha determinato l'irrimediabile rottura del vincolo fiduciario, rendendo non più configurabile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto e precludendo l'irrogazione di qualsiasi altra sanzione conservativa leviore in ragione dell'inidoneità della lavoratrice di tutelare l'interesse aziendale a fronte di un inadempimento così qualificato e, ciò, anche a fronte di un innegabile – seppur non determinante – concorso di colpa del dipendente che con la sua condotta omissiva Per_1
(non ha tempestivamente comunicato ai vertici la circostanza, oggetto di causa, appresa dalla
16 neoassunta in sede di colloquio) ha contribuito all'instaurarsi della presente controversia.
Circostanza, questa che, tuttavia è sufficiente far valere in punto spese legali.
Posta in questi termini la questione giuridica, ne consegue il rigetto, a cascata e per le medesime motivazioni, anche delle domande spiegate dalla ricorrente in via subordinata e gradata, nei numeri
3 e 6 delle conclusioni.
2.3 Legittimità della delibera di esclusione per violazione statutaria e infondatezza della conseguente richiesta risarcitoria. CO La delibera di esclusione della Sig.ra dalla cooperativa risulta essere legittima in quanto la Pt_1 decisione trova giustificazione nella comprovata violazione dell'art.
2.2.2. dello Statuto sociale, rubricato "Divieto di concorrenza e di partecipazione in società concorrenti” laddove è espressamente
“fatto divieto, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, lavoratore autonomo o socio lavoratore a favore di terzi esercenti imprese aventi attività uguale o analoga a quella della cooperativa. Il socio cooperatore che intende aderire alla cooperativa e che presti attività lavorative o abbia interessenze di qualsiasi tipo e misura in altre cooperative ovvero in imprese o società che esercitino attività uguale o analoga a quella della cooperativa, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione deve presentare una dichiarazione di impegno a rimuovere le ragioni di incompatibilità al momento della accettazione della domanda di ammissione . . .” (c.f.r. doc. 26 di controparte). La ratio della norma è chiaramente tesa a voler scongiurare che il socio possa operare contemporaneamente per due cooperative o imprese concorrenti per evidenti profili di “incompatibilità” parlando espressamente di “interessenze di qualsiasi tipo e misura in altre cooperative ovvero in imprese o società che esercitino attività uguale o analoga a quella della cooperativa”.
Nello specifico, la condotta della ricorrente integra una grave inadempienza avendo la socia CO mantenuto simultaneamente due rapporti di lavoro con imprese concorrenti ( e DE IA
S.p.a.), operanti nel medesimo settore o in attività analoghe. Tale condotta è stata poi posta in essere senza il necessario e preventivo assenso espresso dell'organo amministrativo, requisito, invece, imprescindibile secondo il dettato statutario. Condotta violativa che si è ulteriormente aggravata a fronte del perdurante mantenimento della doppia situazione lavorativa e della mancata rimozione della predetta incompatibilità che, al contrario, ha nuovamente rinnovato con la richiesta di proroga alla società concorrente del contratto in aspettativa non retribuita.
Altrettando deve dirsi in ordine alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione della socia atteso che la riconosciuta legittimità della decisione espulsiva della società datoriale elide l'antigiuridicità del fatto aquiliano, escludendo in radice la responsabilità civile.
Inoltre, parte ricorrente, si è limitata a una generica richiesta di risarcimento senza assolvere all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. non avendo fornita prova, né documentale
17 né testimoniale, circa l'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero non patrimoniale, derivante dal subito recesso nè del relativo nesso causale tra la cessazione del rapporto e i danni asseritamente lamentati e non specificati.
Ne consegue che, anche dette richieste, per le motivazioni sopra esposte, dovranno essere integralmente rigettate.
3. La peculiarità della vicenda che è venuta a crearsi in ambito societario nei rapporti con la lavoratrice licenziata, anche alla luce del contegno serbato dal dipendente della società, Pt_3 che effettuato il colloquio pre - assuntivo omettendo di mettere, sin da subito, i vertici al
[...] corrente della coesistenza di un duplice rapporto lavorativo in capo alla neoassunta, con ciò contribuendo colposamente all'istaurarsi del presente procedimento - giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e respinta ogni contraria istanza:
- Rigetta integralmente il ricorso.
- Compensa le spese di causa tra le parti.
Così deciso, in Pordenone il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Brunetti
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr anche: Cassazione civile, sez. lav., 18/01/1997, n. 512; Cassazione civile sez. lav. 26 agosto 2003 n. 12489; Cassazione civile sez. lav. 02 febbraio 2004 n. 1878 ; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2006 n. 16377; Cassazione civile sez. lav. 28 aprile 2009 n. 9925" (Cass. civ. n. 2239/2017)” recente pronuncia di merito (cfr. Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, n. 186 del 10.11.2021),
13
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 92/2024
Oggi 19/12/2025 innanzi al giudice dott.ssa Daniela Brunetti, alle ore 10.30: sono comparsi:
Per l'avv.to SCUDELLER PI;
Parte_1
Per , l'avv.to PELLICELLI LUCA COroparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori danno atto di consentire alla celebrazione dell'odierna udienza con modalità di collegamento da remoto e di nulla opporre in merito.
***
L'avv. Scudeller, per parte ricorrente, replica alla memoria avversaria precisando che la circostanza della coesistenza del rapporto di lavoro era stata già riferita in sede di colloquio dott. circostanza ribadita dalla ricorrente al dott. Per_1 Per_2
1 dimostrando la sua piena buona fede. Quanto alla frase del dott. sull' invito a Per_1
regolarizzare la sua situazione lavorativa sembra più una considerazione generale sulla incompatibilità dei due rapporti a tempo pieno, quindi, il fatto che non sia stato più contestato dalla società detta situazione equivaleva ad una tolleranza da parte loro. Osserva, infine, che la pretesa violazione dell'art. 4 della legge 53/2000 non è mai avvenuta, perché la lavoratrice aveva un'aspettativa da contratto collettivo (art. 67 CCNL lo consentiva,). Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusionali e nel ricorso evidenziando che la lavoratrice si è sempre comportata secondo buona fede mentre altrettanto non si può dire del comportamento del datore di lavoro.
L'avv. Pellicelli, per parte resistente, precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e nota conclusiva e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo per il rigetto del ricorso.
***
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza;
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula virtuale dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice previa camera di consiglio pronuncia sentenza mediante deposito telematico.
Il giudice
dott.ssa Daniela Brunetti
2 Repubblica IAna
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo IAno all'udienza del 19/12/2025 il giudice dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 92/2024 tra le parti:
Ricorrente: l'avv.to/gli avv.ti SCUDELLER NANDINO, SCUDELLER Parte_1
PI ( ) ; C.F._1
Resistente : Per , l'avv.to/avv.ti PELLICELLI COroparte_1
LUCA
Causa discussa e decisa all'udienza del 19/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
“nel merito: sul licenziamento (in via gradata tra loro):
1) ex art. 2 D. Lgs. 23/2015, dichiararsi la nullità del licenziamento disciplinare irrogato, perché ritorsivo e/o illecito per motivo determinante, e disporsi, la reintegrazione della lavoratrice nel suo posto di lavoro, a norma del comma 3 dell'art. 2 citato, nonché la condanna della al pagamento di un'indennità COroparte_2 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, col minimo di cinque mensilità e la condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
3 2) ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015, ritenuta l'insussistenza del fatto materiale contestato alla ricorrente (o analoga fattispecie), pronunciarsi l'annullamento del licenziamento de quo e condannarsi la alla COroparte_2 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
col massimo di dodici mensilità e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
3) ex art. 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata nella misura ritenuta di giustizia tra le sei e le trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
4) in via estremamente gradata e sol per scrupolo, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro, per i vizi formali o procedurali del licenziamento eccepiti, al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura ritenuta di giustizia ed equa;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege;
5) ai fini del calcolo della mensilità di retribuzione di cui alle suddette ipotesi si indica e si chiede di determinarsi la stessa nella misura lorda di € 3.029,96 (cfr. conteggio doc. 28)
(o, in subordine, alla luce dei cedolini dimessi, in quella diversa ritenuta di giustizia);
Sulla delibera di esclusione:
6) disporsi l'annullamento della delibera di esclusione della socia dalla Parte_1 [...]
, perché illegittima ed ingiustificata, ed ordinarsi la COroparte_2 conseguente riammissione della socia nella società;
7) condannarsi la medesima al risarcimento dei danni conseguenti all'ingiusta CP_2 esclusione, a favore della socia nella misura di € 10.000, o in quella diversa, minore o Pt_1 maggiore, che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con rifusione di ogni spesa, diritto ed onorario”
4 PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
“ Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 la ricorrente, sig. ha esposto: Parte_1
- di aver svolto la professione di coordinatrice infermieristica presso le RSA di Roveredo in
Piano e AC per essere stata assunta come “socio lavoratore” dalla
[...]
con lettera/contratto del 22.09.2022, ed effetto dal 03.10.2022, con COroparte_1 qualifica di impiegata livello E1 del CCNL Cooperative sociali e con ruolo di Coordinatrice del
Servizio infermieristico,
- di aver svolto le funzioni di PO Servizio (CS) per le sedi di Roveredo in Piano e AC, in cui la stessa coordinava e dirigeva il lavoro di numerosi infermieri, fisioterapisti e O.S.S.
(operatori socio sanitari), presenti nei due plessi sopra indicati, ove la COroparte_2 assolveva i compiti di appaltatrice dei servizi di assistenza ed altri ausiliari, in virtù
[...] di decreto di assegnazione d'appalto del Direttore dell' Parte_2
n. 463 del 31.05.2022 (doc. 5 ricorso)
[...]
- di avere, fin dal momento dell'assunzione con ancora in essere anche un altro CP_2 contratto di lavoro con la società denominata DE IA S.p.A, di Milano - ove era stata assunta due anni prima (cfr. lettera di assunzione doc. 10 ricorso introduttivo) - in aspettativa non retribuita, quindi con rapporto sospeso, fin dal 3 luglio 2022, poi prorogato fino a dicembre 2024 (doc. 11,12,13 ricorso) .
- di non aver mai svolto, nell'intero periodo lavorativo, instaurato con la società cooperativa oggetto di causa, nessuna concreta attività lavorativa per la DE IA S.P.A CP_2 perdurante l'aspettativa, documentando la circostanza con la produzione in giudizio dei cedolini paga emessi da tale società per il periodo interessato, (da ottobre 2022 a novembre
2023 di cui ai doc. 13 del ricorso), attestanti l'assenza di una retribuzione e l'indicazione dei giorni di aspettativa,
- di aver comunicato tale circostanza, già in sede di colloquio pre - assuntivo, alla CP_2
CO
nella persona del sig. (dipendente della società dal 2016 e
[...] Parte_3 attualmente con il ruolo di capo servizio) il quale le aveva riferito in sede di primo colloquio, che detta circostanza non avrebbe costituito problemi ai fini dell'assunzione,
- di aver sempre svolto regolarmente l'attività lavorativa presso la società datrice di lavoro e con espressa soddisfazione da parte dei vertici (che documenta producendo alcune
5 conversazioni intercorse tra la lavoratrice e la diretta superiore gerarchica, sig.ra
[...]
doc. 14 ricorso) fino al 21 giugno 2023, data in cui sono sorte tensioni tra la Parte_4 ricorrente e la capo a causa di una richiesta, da parte di quest'ultima, di Parte_5 ridurre le ore di servizio del personale (infermieristico ed OSS), nel plesso di Roveredo, con conseguente utilizzazione del personale in esubero in detto plesso in favore di un maggior supporto ad (mails 20-21 giugno, doc. 15 ricorso), CP_3
- di aver manifestato alla capo area la sua perplessità rispetto alla sopraindicata richiesta evidenziandole, nello specifico, oltre alle lamentele del personale, anche la circostanza che la pretesa riduzione avrebbe comportato delle scoperture importanti nel servizio divenendo rischiosa per la continuità assistenziale.
- che a fronte delle divergenti opinioni manifestate dalla lavoratrice alla capo area si verificava un notevole deterioramento dei rapporti documentati in atti con la produzione dello scambio di e -mail intercorse nelle date del 13 e 14 luglio (doc. 17 ricorso)
- che le e- mail inviate dalla alla ricorrente venivano indirizzate, per conoscenza, Parte_4 anche al superiore della stessa, Dott. direttore della filiale nordest per la Testimone_1 società cooperativa,
- che in data 02.10.23 la lavoratrice ha ricevuto dal sig. dapprima, una richiesta di Per_2 prolungamento della malattia di cui la lavoratrice stava usufruendo in quel periodo, con la seguente testuale motivazione: “dal medico fatti dare un'altra settimana perché la situazione non si è placata, anzi;
poi ci sentiamo per decidere il da farsi” (doc 18 ricorso),
- che, successivamente, con messaggio del 2.11.2023, il predetto Direttore inoltrava, Per_2 altresì alla lavoratrice un preavviso dell'invio di una “comunicazione formale da parte dell'azienda”,
- che, in effetti, la lavoratrice riceveva in data 2 novembre, una prima lettera mail datata 31 ottobre 2023 con oggetto: comunicazione (doc. 19 ricorso), nella quale la società rappresentava alla lavoratrice di essere venuti a conoscenza, da dichiarazione della medesima, che la stessa avrebbe avuto in corso altro rapporto lavorativo con la DE IA
S.P.A, ancorché sospeso, circostanza rispetto alla quale chiedevano chiarimenti, concedendo termine di 5 giorni per difese e riservandosi ogni successiva iniziativa,
- di aver svolto le proprie difese con lettera del 7 novembre 2023 (doc 20 ricorso) in cui evidenziava che la propria situazione lavorativa presso la DE era ben nota fin dal primo colloquio pre-assuntivo e ch'ella non aveva comunque mai svolto, in concreto, attività
6 CO lavorativa per la società predette durante il rapporto con la
- che nonostante le giustificazioni non veniva adottato alcun provvedimento disciplinare in capo alla lavoratrice nei successivi 10 giorni dalle rese giustificazioni, come previsto dall'art. 42 comma 5 del CCNL Cooperative sociali, in vigore al 21/5/2019,
- che, successivamente e, precisamente in data 23 novembre2023, è seguita una seconda lettera da parte della società datoriale con oggetto: contestazione (doc 22 ricorso) cui seguivano le giustificazioni della ricorrente con lettera del 28.11.2023 (doc. 23 ricorso) e,
l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con lettera datata 7 dicembre
2023 (doc.1), accompagnato dalla delibera di esclusione dalla Cooperativa datata 12 dicembre 2023 (doc.2),
- il carattere pretestuoso e ritorsivo dell'irrogato licenziamento, in quanto determinato unicamente dai documentati contrasti intercorsi tra la ricorrente e la PO EA e non da reali violazioni disciplinari posti in essere dalla stessa, atteso che, la situazione lavorativa della medesima presso la DE era nota e tollerata dall'azienda,
- la tardività e sproporzionalità della sanzione in violazione delle norme contrattuali e statutarie chiedendo quindi al Tribunale di dichiarare la nullità del licenziamento e della delibera di esclusione dalla società, con reintegrazione e risarcimento o, in subordine,
l'indennità prevista dal D. Lgs. 23/2015, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'ingiusta esclusione che quantificava nella misura di € 10.000, o in quella diversa, minore o maggiore, prevista dal giudice.
7 Si costituiva in giudizio con memoria del 21.3.2025 la società resistente, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolare, precisando:
- che la lavoratrice non ha mai informato, in sede di colloquio pre-assuntivo, i propri superiori o i vertici della società datoriale della coesistenza – ancorché in aspettativa non retribuita – dell'esistenza di altro rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la ricorrente e altra società concorrente con la CP_2
- di essere venuti a conoscenza della circostanza che la ricorrente avesse altro rapporto lavorativo, solo nell'ottobre 2023 allorquando iniziavano a circolare delle voci in RSA e, pertanto, il direttore sig. informava i vertici, i quali, prima di attivare una procedura Per_2 disciplinare, chiedevano formalmente spiegazioni alla lavoratrice con lettera del 31.10.23 e, vista la conferma della circostanza riferita con lettera del 7.11.23, la società avviava la contestazione disciplinare con lettera del 23 novembre 2023 contestandole di intrattenere, sin dal momento dell'assunzione, un altro rapporto di lavoro di natura subordinata, ancorché sospeso, con azienda - peraltro - operante in regime di concorrenza con KCS Cargiver.
- che, pertanto, l'invito inoltrato via messaggio alla lavoratrice da parte del dott. Per_2 direttore della filiale, di prolungare il periodo di malattia non era collegato alle divergenze insorte fra la lavoratrice e la capo area , bensì ad altro e diverso episodio che vedeva Parte_4 coinvolta la ricorrente con il coordinatore servizi infermieristici, il Sig. , presso Persona_3 la RSA di Roveredo allorquando veniva vista, verso la metà di settembre 2023, avere un'accesa discussione con quest'ultimo (cfr. pag. 5 punto 14 comparsa :”In tale contesto si colloca la conversazione tra la ricorrente e il direttore di alcuni giorni più tardi in cui Per_2 da un lato la ricorrente riferiva al di non sentirsela di riconsegnare il pc a Roveredo Per_2 chiedendo di poterlo consegnare all'amministrativa, dall'altro il proprio facendo Per_2 riferimento all'accesa discussione avuta con il , “suggeriva” alla ricorrente, che non stava Per_3 ancora bene, di farsi un'altra settimana di malattia perché a Roveredo la situazione non si era placata (c.f.r. doc. 18 di controparte); intendendo che non vi fosse la necessità di accelerare i tempi di guarigione visto anche il fatto che presso la RSA di Roveredo il clima era “ancora caldo” dopo la discussione avuta con il Vasile.),
- che essendo la e la DE IA S.p.a., imprese concorrenti aventi – entrambe - quale oggetto sociale (tra l'altro), la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, nonché la produzione di servizi in generale a favore di Enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale, sia all'interno di istituti e strutture di accoglienza (RSA,
Case di Cura, Ospedali) (doc. 3, 4 comparsa) e, gareggiando – entrambe - abitualmente nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali presso RSA,
8 Case di Cura e Strutture ospedaliere, la conoscenza da parte della società della coesistenza di altro rapporto di lavoro della lavoratrice con la società concorrente, ha fatto venir meno, irrimediabilmente, il vincolo fiduciario attesa la conclamata violazione dell'art. 2105 c.c., dell'art.
2.2.2 dello Statuto societario, nonché la violazione dell'art. 42 CCNL di categoria,
- che, pertanto, doveva ritenersi legittima e proporzionata sia la sanzione dell'irrogato licenziamento che della delibera di esclusione della stessa come socia della cooperativa atteso il chiaro divieto di svolgere attività di concorrenza e di partecipazione in altre società concorrenti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali da altro giudice il quale fissava udienza di discussione orale concedendo termine per note conclusive.
Successivamente al rinvio per discussione e decisione è mutato il giudice persona fisica assegnatario del fascicolo.
***
1. Questioni preliminari. Sulla tempestività e correttezza formale della contestazione disciplinare.
La ricorrente ha affermato: “nessuna sanzione disciplinare seguiva nell'obbligatorio termine di dieci giorni di cui all'art. 42 (quinto comma) del CCNL Cooperative (cfr. estratto del CCNL: sommario e art.
42, doc. 21). Giungeva invece, solamente in data 23.11.2023, una seconda lettera di contestazione disciplinare (?), dal contenuto sostanzialmente identico, seppur di forma un po' diversa, doc. 22, nella quale infatti si contestava di nuovo l'esistenza del rapporto in aspettativa con la società DE, rilevando in tal condotta la violazione dell'art.
2.2.2 dello Statuto. Alla dipendente non restava che rispondere richiamando la precedente risposta del 7 novembre e ribadendo le difese già svolte (cfr. lettera del 28.11.2023 (doc. 23). Le giustificazioni rese non venivano accolte e seguivano quindi le lettere di licenziamento ed esclusione doc.ti 1 e 2.” deducendo, così, da un lato, la tardività della contestazione disciplinare del 23/11/2023 (c.f.r. doc. 22 di parte ricorrente) atteso il valore di contestazione disciplinare che la ricorrente accorda alla lettera precedente del 31/10/2023 (cfr. doc.
19 di parte ricorrente).
Dall'altro, eccependo alla controparte di aver inviato, per lo stesso fatto, due contestazioni : una con lettera mail del 31 ottobre 2023 (doc. 19) ed, un'altra, dal contenuto asseritamente identico, con lettera del 23 novembre2023, di cui al doc. 22 del ricorso.
Tale censura non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Ed invero, per valutare il rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, occorre avere riguardo sia al momento in cui si sono verificati i fatti integranti gli estremi dell'illecito disciplinare che al momento in cui tutti gli elementi di fatto dello stesso sono pervenuti nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro,
9 Nel caso di specie, è emerso in istruttoria testimoniale che i vertici societari hanno avuto contezza formale dei fatti integranti gli estremi dell'illecito solo in data 7.11.2023 quando, il direttore della filiale, dott. avendo appreso - da voci di corridoio – la circostanza, ne riferiva alla società Per_2 datoriale che decideva di attivare, dapprima, una formale richiesta di chiarimenti con la diretta interessata e, successivamente, avutane la conferma, confezionava la prima e unica lettera di contestazione datata 23.11.2023. CO Infatti, risulta documentalmente agli atti che la ha spedito alla lavoratrice una prima lettera mail del 31 ottobre 2023 (doc. 19 ricorso) con oggetto: comunicazione, nella quale la società rappresentava alla lavoratrice di essere venuti a conoscenza, che la stessa avrebbe avuto in corso altro rapporto lavorativo con la DE, ancorché sospeso, circostanza rispetto alla quale chiedevano chiarimenti, concedendo termine di 5 giorni per difese e riservandosi ogni successiva iniziativa e, solo dopo aver ricevuto conferma di un tanto, direttamente attraverso le difese che la dipendente spiegava con lettera del 7 novembre 2023 (doc 20 ricorso), i vertici procedevano, in data in data 23 novembre2023, ad inoltrare la contestazione disciplinare di cui al (doc 22) cui seguivano poi - in data 28.11.25 – le formali giustificazioni della ricorrente anche sotto il profilo della eccepita
“…strumentalità della procedura disciplinare volta a sanzionarla per ragioni discriminatorie e ritorsive..”.
Ciò posto, è da detta data – 28.11.2025 – che deve essere individuato il dies a quo per computare la decorrenza del termine di 10 giorni, previsto dall'art. 42, comma V, CCNL di categoria, entro cui la società datoriale, deve decidere se ritenere valide le giustificazioni rese dalla lavoratrice oppure irrogare i provvedimenti disciplinari relativi e ciò, onde evitare che maturi una condotta di acquiescenza da parte del datore di lavoro rispetto ai fatti contestati.
Il termine risulta rispettato, atteso che l'irrogazione del licenziamento disciplinare è poi avvenuto nel termine di 9 giorni dalle giustificazioni rese dalla lavoratrice, ovvero in data 7.12.23 come documentato dalla stessa ricorrente con il doc. 1 allegato al ricorso.
Pertanto, la contestazione disciplinare formulata deve essere ritenuta formalmente corretta oltre che tempestiva.
2. Nel merito
Il Tribunale ritiene di dover confermare l'apprezzamento di sussistenza e di gravità dei fatti contestati alla lavoratrice, come formulato da parte datoriale, con conseguente declaratoria di legittimità e congruità della sanzione disciplinare inflitta.
2.1 Il primo motivo di impugnazione dell'irrogato licenziamento riguarda la natura discriminatoria e ritorsiva dello stesso atteso che la ricorrente asserisce che le ragioni addotte nella contestazione disciplinare irrogata risultino meramente apparenti in quanto : …. volto a nascondere il vero motivo determinante (i contrasti e dissidi con la PO EA), esso (il licenziamento) deve ritenersi un pretesto
10 usato a scopo di ritorsione verso la dipendente per avere la stessa osato contestare (pur senza alcuna insubordinazione) la sua PO EA, intralciando in qualche modo il suo operato (secondo la visione della stessa), o avendo segnalato al suo superiore gerarchico il perseguimento di un obiettivo contra legem.” (Cfr pag 11 ricorso).
Il licenziamento per ritorsione è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma
2, artt. 1345 e 1324 c.c. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto occasione di affermare che "il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè
l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo" (rif. Cass. n. 6282/2011).
È noto che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. n. 24648/2015; Cass. n. 17087/2011; Cass. n. 6282/2011) e che tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Senonché nel caso di specie è indubitabile che la ricorrente, non abbia fornito detta prova, neppure in via presuntiva.
È circostanza pacifica e non contestata da controparte che vi siano state delle divergenze tra la ricorrente e la capo area in ordine alla gestione organizzativa del personale, ma non è Parte_6 stato dimostrato, invece, che siffatta circostanza, per altro verificatasi nel giugno 2023 (6 mesi prima dell'irrogato licenziamento), possa aver indotto i vertici della società ad irrogare la sanzione disciplinare massima oggi impugnata.
È emerso, invece, nel corso dell'istruttoria testimoniale e per come riferito dal testimone Per_2 direttore della filiale per il nord est della , sentito all'udienza del 26.11.25, che: COroparte_2
- i vertici della società non erano a conoscenza – fino all'ottobre 2023 - che la CP_2 ricorrente avesse pendente un rapporto di lavoro, in aspettativa non retribuita, con la Società denominata DE (società concorrente);
- detta circostanza veniva appresa dal dott. nel settembre/ottobre 2023 “io ho appreso Per_2 personalmente che la ricorrente aveva pendente un rapporto di lavoro con la DE in aspettativa non retribuita soltanto nel settembre – ottobre del 2023.”
- che tale notizia veniva trasferita, dal medesimo alla società datoriale solo nell'ottobre 2023, tanto che in data 31.10.2023 veniva attivata una preliminare verifica della circostanza con inoltro di una prima mail con richieste di chiarimento alla lavoratrice e, successivamente, avutane conferma dalla ricorrente, la società attivava il procedimento disciplinare;
11 I testimoni e introdotti da parte ricorrente, sentiti alla medesima Parte_3 Parte_6 udienza del 26.11.2024, riscontravano quanto riferito dal in ordine al dato temporale della Per_2 conoscenza da parte della società del fatto integrante la contestazione disciplinare solo a partire dall'ottobre 202. E infatti:
- il sig. all'epoca PO EA della Cooperativa, essendo indicato dalla lavoratrice come Per_1 colui il quale ha provveduto ad effettuare il colloquio con la stessa, ha confermato di non aver informato i vertici della circostanza – appresa in quella sede direttamente dalla ricorrente - che la lavoratrice avesse pendente altro rapporto di lavoro con la riporta COroparte_4 testualmente la risposta al capitolo:Io all'epoca non ho riferito tale particolare al mio superiore dott. che all'epoca era il direttore di area e nemmeno ne ho parlato con Per_4
l'ufficio del personale. Non sono in grado di riferire quando l'azienda abbia appreso del rapporto di lavoro pendente presso DE da parte dell'odierna ricorrente, atteso che un mese dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro della ricorrente sono stato impegnato in un lavoro presso la sede di Udine cambiando mansione ma rimanendo sempre alle strette dipendenze della convenuta come capo servizio”
- la sig. , ha riferito di aver appreso della circostanza, oggetto di contestazione Parte_4 disciplinare, alla lavoratrice solo nel settembre 2023, da un rappresentante sindacale : “ho appreso nel settembre del 2023 da un rappresentante sindacale a nome che la ricorrente CP_5 era dipendente della DE senza però avere informazione se si trattasse di aspettativa non Con retribuita. Preciso che a quell'epoca la ricorrente lavorava sempre come dipendente di presso la RSA di AC e Roveredo in Piano. Tale conversazione con il rappresentante sindacale
è avvenuta in un contesto esterno al di fuori dell'orario di lavoro.”
E evidente, quindi che, a fronte di una condotta della lavoratrice idonea a far venir meno il legame di fiducia che deve sempre caratterizzare il rapporto di lavoro, anche l'eventuale riscontro di un intento discriminatorio o ritorsivo (che comunque, nel caso di specie, non è stato provato) non basterebbe, in sé e per sé, ad escludere la legittimità del licenziamento, ben noto essendo che il carattere discriminatorio, ritorsivo, vessatorio, per poter da solo ambire a vero vizio di nullità del recesso, deve essere realmente l'unico e assolutamente determinante motivo che ha indotto il datore di lavoro a disporlo: ove lo stesso, pur sussistendo, concorra con altri motivi, ad esempio con l'accertamento del grave inadempimento da parte del lavoratore, tale da impedire la prosecuzione del rapporto, il ricorso andrebbe in ogni caso rigettato.
Pertanto, pare evidente che le asserite e incontestate divergenze lavorative tra la ricorrente e la capo area, , non potevano assurgere ad unico e determinate motivo del licenziamento Parte_6 essendo evidente la compresenza di altro grave motivo - costituito dalla violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., nonché della violazione dell'art.
2.2.2 dello Statuto della società, unitamente
12 al comma 5 dell'art. 42 CCNL – che ha determinato, come si vedrà appresso, l'irrimediabile venir meno del rapporto fiduciario tra dipendente e lavoratore.
2.2 Sussistenza del fatto contestato. Legittimità dell'irrogato licenziamento.
Orbene, esclusa la natura ritorsiva del licenziamento e avendo la lavoratrice invocato, in via gradata, la tutela prevista ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015, occorre chiedersi se il fatto contestato sussiste e se la sanzione irrogata risulta o meno proporzionata nel caso di specie muovendo, a questo punto, dal dato normativo, dell'art. 2105 c.c. il quale stabilisce che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Il dipendente che, in via individuale o insieme o per conto d'altri, tratta affari del medesimo genere di quelli trattati dal datore di lavoro, promuovendo o concorrendo ad avviare e/o portare avanti, nella stessa zona in cui opera l'azienda per la quale egli svolge la sua prestazione, un'attività concorrenziale (vale a dire idonea ad entrare in conflitto con quella dell'altra impresa, in termini di sviamento di clientela o anche solo di ostacolo rispetto alle potenzialità di espansione sul mercato), viola dunque certamente la disposizione di legge citata e si rende colpevole di una condotta che, anche a prescindere dal pregiudizio concretamente arrecato, nell'immediato, al datore di lavoro, trasgredisce in modo palese il dovere di fedeltà nei confronti di quest'ultimo.
Dovere che per giurisprudenza costante non si riduce al semplice divieto di concorrenza, né a quello di divulgazione di notizie atte a arrecare pregiudizio, ma si atteggia a declinazione particolare del più generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., ricomprendendo, nel suo alveo, condotte anche atipiche, ove idonee a ledere l'aspettativa del datore circa la correttezza del lavoratore.
Come sapientemente riferito da molteplici e consolidate pronunce della Cassazione, tra tutte, a titolo esemplificativo si riporta testualmente: Cass. civile, sez. lav., 05/04/1990, n. 2822: "Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli art. 2592,2593 e 2598 c.c." 1 La consistenza legale e il carattere fondamentale dell'obbligo di fedeltà dell'art. 2105 c.c., inoltre, comporta il necessario rigetto della domanda attorea spiegata al punto n. 2 delle conclusioni del ricorso, essendo rimasto pressoché insuperato e sempre confermato, pure l'orientamento con cui la
Suprema Corte, fin dalla pronuncia n. 18169/2009, ebbe ad osservare che “i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge n.
300/1970”.
Dopo tali enunciazioni, e venendo ora a fissare meglio le ragioni del giudizio, l'attenzione del
Tribunale non può non concentrarsi su tre circostanze che, in causa, sono assolutamente pacifiche, perchè comprovate in via documentale e per testi :
1- la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società KCS
Cargiver in data 22.9.2022 (lettera di assunzione doc 4 ricorso) con il ruolo di coordinatore infermieristico per le RSA AC pur essendo assunta - sebbene in aspettativa non retribuita presso altra società, denominata DE SP (doc 10 lettera assunzione doc 11 concessione aspettative)
2- in data 3.7.2023 - ovvero dopo 10 mesi dall'assunzione in KCS Cargiver con contratto a tempo indeterminato - ha chiesto alla società DE SP, con pec del 7.6.2023, la proroga del periodo di aspettativa non retribuita, che le veniva effettivamente concesso fino al
31.12.2024 (doc. 12 ricorso) CO
3- La e la DE IA S.p.a. sono imprese concorrenti ed hanno entrambe, quale oggetto sociale (tra l'altro), la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, nonché la produzione di servizi in generale a favore di Enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale, sia all'interno di istituti e strutture di accoglienza (RSA, Case di Cura, CO Ospedali) (doc. 3, 4). Inoltre, e DE IA S.p.a. gareggiano abitualmente nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali presso RSA, Case di
Cura e Strutture ospedaliere. Circostanza provata in quanto non espressamente contestata dal ricorrente oltre che confermata sia dal testimone su domanda del giudice: “Adr Per_1 Con giudice: la DE è una società concorrente della , sia dal testimone allorquando Per_2 nel riferire di aver appreso la notizia del rapporto che la ricorrente ancora intratteneva con
DE S.p.a., ha precisato anche: “nell'ambito di una conversazione riguardante la gara di appalto che in quel periodo si stava svolgendo per la gestione dei servizi presso la RSA di AC e
14 Roveredo in Piano a cui noi stavamo partecipando e che la ditta per la quale la ricorrente era in aspettativa sarebbe stata una potenziale concorrente di gara”.
Dette tre riportate circostanze evidenziano, ad avviso del Tribunale che, se è vero – in quanto pure un tanto è emerso pacificamente dall'espletata istruttoria - che la ricorrente, in sede di colloquio, aveva comunicato al dott. la contemporanea coesistenza di un contratto di assunzione (in aspettativa Per_1 non retribuita) con la società DE e aveva da questo ricevuto rassicurazioni circa l'assenza di CO ostatività della predetta situazione all'assunzione presso la è pur vero che lo stesso teste
( ha altresì precisato di aver comunque richiamato l'attenzione della ricorrente, in quella Per_1 sede, alla necessità di provvedere alla risoluzione del predetto e coesistente rapporto : io nell'occasione ho detto alla signora che non c'era nessun problema per impostare un contratto di lavoro, fermo restando il fatto che per stipulare un contratto a tempo indeterminato per la durata a 38 ore doveva provvedere a sistemare la questione non potendo sussistere contemporaneamente l'apertura di 2 posizioni. Siamo rimasti così al termine del colloquio e su tale tematica io non ci sono più ritornato
(verbale di udienza del 26.11.24)
Di fronte a detta raccomandazione, la lavoratrice non solo non si è mai premurata, nel corso CO dell'intero rapporto lavorativo con ( e per più di un anno dal primo colloquio considerando che il licenziamento è stato irrogato in data 7.12.23) e nonostante i suggerimenti del testimone di Per_1 regolarizzare i suoi rapporti lavorativi con la precedente società per cui lavorava chiedendone la risoluzione del rapporto di lavoro, ma abbia, invece (scientemente e colpevolmente) deciso di far perdurare la situazione di incompatibilità nella gestione dei due rapporti lavorativi avanzando, con
PEC del 7.6.2023, ulteriore istanza di proroga del periodo di aspettativa non retribuita presso la
DE (poi concessa fino al 31.12.24) senza neppure preoccuparsi di investire - in detta nuova occasione - della questione, la nuova compagine societaria presso la quale svolgeva attività lavorativa e che le stava dando fiducia.
Sebbene, quindi, non possa negarsi l'originaria buona fede della lavoratrice, la stessa deve ritenersi affievolita, se non del tutto venuta meno, alla luce della considerevole durata del rapporto lavorativo.
In un'ottica di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), il lasso di tempo intercorso avrebbe dovuto indurre la dipendente a una condotta improntata alla massima trasparenza. Invero la sua posizione è divenuta colpevolmente omissiva col trascorrere del tempo poiché la stabilità del rapporto lavorativo e, in particolare, la sopravvenienza di una nuova richiesta di proroga costituivano presupposti di fatto tali da imporre un rinnovato dovere di comunicazione. La mancata informazione circa la coesistenza dei due rapporti, in una fase di rinnovo delle richieste di proroga del rapporto in aspettativa, configura una violazione dell'obbligo
15 di diligenza e lealtà, venendo meno quel dovere di prudenza che avrebbe dovuto portare a chiarire nuovamente la propria posizione presso i vertici societari.
La circostanza della mancata conoscenza (fino all'ottobre 2023), da parte dei vertici societari, della situazione di incompatibilità della dipendente risulta pacificamente dal portato dichiarativo dei testimoni escussi, della cui attendibilità non si ritiene di dubitare atteso che essa non può essere inficiata dalle singole qualità di dipendente della società resistente. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale circostanza, di per sé, non determina automaticamente una condizione di sospetto, occorrendo verificare la coerenza interna delle dichiarazioni e la loro rispondenza agli altri elementi di prova. Nel caso di specie, ed in particolare con riferimento al testimone ha reso Per_1 dichiarazioni lineari e prive di contraddizioni, ammettendo persino aspetti che non giovano alla società, come la propria omissione nel riferire ai vertici la circostanza appresa in sede di colloquio.
Tale ammissione, lungi dal denotare parzialità, conferma la genuinità della deposizione.
Inoltre, le sue affermazioni trovano anche riscontro nelle altre dichiarazioni testimoniali di e Per_2 della . Infine, il teste non riveste ruoli decisionali né trae vantaggio diretto dall'esito Parte_4 Per_1 del giudizio, essendo stato coinvolto unicamente nella fase di colloquio pre-assuntivo. La sua posizione, quindi, non appare tale da compromettere l'imparzialità della testimonianza.
Cionostante, anche volendo riconoscere il beneficio del dubbio in ordine alla circostanza riferita del teste di aver comunque messo in guardia - in sede di colloquio - la dipendente circa la Per_1 necessita di “provvedere a sistemare la questione non potendo sussistere contemporaneamente
l'apertura di 2 posizioni”, risulta comunque non credibile e quindi, grave e inescusabile che nel corso di un intero anno lavorativo (settembre 2022 – dicembre 2023) non sia mai sorto nella lavoratrice il dubbio di dover regolarizzare la situazione di incompatibilità lavorativa con l'altra compagine CO societaria ovvero di rendere edotta la per cui lavorava della rinnovata richiesta di proroga.
Ritiene, il Giudice, che ciò sia pienamente sufficiente al fine di ritenere integrata, nel caso di specie, la violazione della disposizione dell'art. 2105 c.c. e dell'obbligo di fedeltà e dell'art 42 comma 5 CCNL con conseguente giudizio di sussistenza del fatto contestato.
Quanto all'adeguatezza della sanzione espulsiva, essa deve ritenersi pienamente proporzionata all'addebito contestato, attesa la gravità della condotta che, per le sue modalità concrete, ha determinato l'irrimediabile rottura del vincolo fiduciario, rendendo non più configurabile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto e precludendo l'irrogazione di qualsiasi altra sanzione conservativa leviore in ragione dell'inidoneità della lavoratrice di tutelare l'interesse aziendale a fronte di un inadempimento così qualificato e, ciò, anche a fronte di un innegabile – seppur non determinante – concorso di colpa del dipendente che con la sua condotta omissiva Per_1
(non ha tempestivamente comunicato ai vertici la circostanza, oggetto di causa, appresa dalla
16 neoassunta in sede di colloquio) ha contribuito all'instaurarsi della presente controversia.
Circostanza, questa che, tuttavia è sufficiente far valere in punto spese legali.
Posta in questi termini la questione giuridica, ne consegue il rigetto, a cascata e per le medesime motivazioni, anche delle domande spiegate dalla ricorrente in via subordinata e gradata, nei numeri
3 e 6 delle conclusioni.
2.3 Legittimità della delibera di esclusione per violazione statutaria e infondatezza della conseguente richiesta risarcitoria. CO La delibera di esclusione della Sig.ra dalla cooperativa risulta essere legittima in quanto la Pt_1 decisione trova giustificazione nella comprovata violazione dell'art.
2.2.2. dello Statuto sociale, rubricato "Divieto di concorrenza e di partecipazione in società concorrenti” laddove è espressamente
“fatto divieto, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, lavoratore autonomo o socio lavoratore a favore di terzi esercenti imprese aventi attività uguale o analoga a quella della cooperativa. Il socio cooperatore che intende aderire alla cooperativa e che presti attività lavorative o abbia interessenze di qualsiasi tipo e misura in altre cooperative ovvero in imprese o società che esercitino attività uguale o analoga a quella della cooperativa, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione deve presentare una dichiarazione di impegno a rimuovere le ragioni di incompatibilità al momento della accettazione della domanda di ammissione . . .” (c.f.r. doc. 26 di controparte). La ratio della norma è chiaramente tesa a voler scongiurare che il socio possa operare contemporaneamente per due cooperative o imprese concorrenti per evidenti profili di “incompatibilità” parlando espressamente di “interessenze di qualsiasi tipo e misura in altre cooperative ovvero in imprese o società che esercitino attività uguale o analoga a quella della cooperativa”.
Nello specifico, la condotta della ricorrente integra una grave inadempienza avendo la socia CO mantenuto simultaneamente due rapporti di lavoro con imprese concorrenti ( e DE IA
S.p.a.), operanti nel medesimo settore o in attività analoghe. Tale condotta è stata poi posta in essere senza il necessario e preventivo assenso espresso dell'organo amministrativo, requisito, invece, imprescindibile secondo il dettato statutario. Condotta violativa che si è ulteriormente aggravata a fronte del perdurante mantenimento della doppia situazione lavorativa e della mancata rimozione della predetta incompatibilità che, al contrario, ha nuovamente rinnovato con la richiesta di proroga alla società concorrente del contratto in aspettativa non retribuita.
Altrettando deve dirsi in ordine alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione della socia atteso che la riconosciuta legittimità della decisione espulsiva della società datoriale elide l'antigiuridicità del fatto aquiliano, escludendo in radice la responsabilità civile.
Inoltre, parte ricorrente, si è limitata a una generica richiesta di risarcimento senza assolvere all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. non avendo fornita prova, né documentale
17 né testimoniale, circa l'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero non patrimoniale, derivante dal subito recesso nè del relativo nesso causale tra la cessazione del rapporto e i danni asseritamente lamentati e non specificati.
Ne consegue che, anche dette richieste, per le motivazioni sopra esposte, dovranno essere integralmente rigettate.
3. La peculiarità della vicenda che è venuta a crearsi in ambito societario nei rapporti con la lavoratrice licenziata, anche alla luce del contegno serbato dal dipendente della società, Pt_3 che effettuato il colloquio pre - assuntivo omettendo di mettere, sin da subito, i vertici al
[...] corrente della coesistenza di un duplice rapporto lavorativo in capo alla neoassunta, con ciò contribuendo colposamente all'istaurarsi del presente procedimento - giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e respinta ogni contraria istanza:
- Rigetta integralmente il ricorso.
- Compensa le spese di causa tra le parti.
Così deciso, in Pordenone il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Brunetti
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr anche: Cassazione civile, sez. lav., 18/01/1997, n. 512; Cassazione civile sez. lav. 26 agosto 2003 n. 12489; Cassazione civile sez. lav. 02 febbraio 2004 n. 1878 ; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2006 n. 16377; Cassazione civile sez. lav. 28 aprile 2009 n. 9925" (Cass. civ. n. 2239/2017)” recente pronuncia di merito (cfr. Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, n. 186 del 10.11.2021),
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