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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Domenico Pellegrini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BO) il 9/3/1976, residente in [...], con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Tommaso Tiseo e Corinna Grassano in Torino, Via
ED LI n. 52, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti
- attore-opponente - nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Genova, Via Lungomare di Pegli n. 61, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
OL MA NC AT in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 19/5, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
- convenuta-opposta -
Conclusioni di parte attrice-opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In via principale
- per i motivi di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 - in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che, alla data dell'ingiunzione, nulla era dovuto dal dott. alla dott.ssa e, per Parte_1 CP_1
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto e condannare la dott.ssa a provvedere alla restituzione dell'importo CP_1 precettato versato dal dott. in forza del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In subordine, anche in via riconvenzionale
- per tutti i motivi di cui in narrativa, nella del tutto denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare che la differenza a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori è dovuta solo dal settembre 2022, data in cui è cessata
l'assegnazione della casa coniugale alla dott.ssa al dicembre 2022 e ridurre, CP_1 quindi, l'importo ad € 1.209,08 (€ 302,27x4), per l'effetto revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, condannando la dott.ssa alla restituzione della differenza CP_1 percepita;
In ulteriore subordine, anche in via riconvenzionale
- per i motivi di cui in narrativa, nella del tutto denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di reiezione delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di parte convenuta opposta, condannandola al pagamento di un importo da determinarsi, anche in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., e ridurre, pertanto, l'importo portato dal decreto ingiuntivo della somma corrispondente, per l'effetto revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della differenza;
In estremo subordine, anche in via riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa, ridurre l'importo portato dal decreto ingiuntivo nella misura del giusto e del rigorosamente provato, per l'effetto revocando e/o annullando
e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della differenza;
In ogni caso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 per tutte le ragioni di cui in narrativa:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la dott.ssa alla restituzione dell'importo percepito in forza di atto CP_1 di precetto, oltre interessi di legge;
- condannare la dott.ssa al pagamento delle spese ed onorari di lite, CP_1 maggiorate ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre spese generali, spese non imponibili
(esborsi), oltre I.V.A, C.P.A., costi di CTP e CTU, imposte di registro ed ogni altro accessorio di Legge”.
Conclusioni di parte convenuta-opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previi i migliori accertamenti e declaratorie, per le ragioni e motivi tutti in atti,
• respingere siccome improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili e/o infondate e/o, comunque, non provate le domande tutte proposte dal Dott. Parte_1
, confermando in ogni sua parte l'emanato decreto ingiuntivo n°886/2023
[...] emesso dal Tribunale di Genova in data 10.03.2023 e depositato il 14.03.2023 ad esito del procedimento monitorio r.g. n°1178/2023;
• in subordine, per i titoli tutti fatti valere in giudizio, tenuto conto dello spontaneo pagamento disposto dal Dott. in favore della Dott.ssa Parte_1 [...] in data 31.03.2023 di quanto ingiunto col decreto n°886/2023 del Tribunale di CP_1
Genova del 10-14.03.2023 e contestuale atto di precetto notificati in data 29.03.2023, nel merito accertare e dichiarare comunque tenuto l'opponente a corrispondere alla
Dott.ssa la somma di euro 6.075,89 ovvero quell'altra somma maggiore CP_1
e/o minore meglio ritenuta e risultante in corso di causa, a saldo di quanto da costui dovuto a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento dei figli minori e Per_1
in ragione della differenza di importo stabilito dal Tribunale di Biella Controparte_2 con ordinanza 708 c.p.c. del 24-25.06.2021 e con la successiva sentenza n°433/2022 del
7-14.12.2022;
• con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., nonché in ogni caso al pagamento delle spese e del compenso professionale sia della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 fase monitoria che del giudizio di opposizione, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra (r.g.n. 1178/2023), il Tribunale CP_1 di Genova ha pronunciato il decreto ingiuntivo n. 886/2023, depositato in data
14/3/2023, immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con il quale ha condannato il
Sig. a corrisponderle la somma complessiva di euro Parte_1
6075,89, oltre agli interessi come richiesti con la domanda ed alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'iniziativa monitoria la ricorrente ha rappresentato che con sentenza n.
433/2022, depositata in data 15/12/2022, il Tribunale di Biella, nel definire il giudizio di separazione personale dalla medesima instaurato nei confronti del Sig. , ha Parte_1 posto a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento ordinario mensile dei due figli minori della coppia, pari a complessivi euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale.
Ad avviso della ricorrente tale statuizione dispiegherebbe efficacia retroattiva fin dalla data della pronuncia dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., depositata in data
26/6/2021, in virtù della quale era stato posto a carico del Sig. un contributo Parte_1 per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 740,00 (euro 370,00 per ciascun figlio), rectius a partire dal mese di luglio 2021 allorquando è effettivamente cessata la convivenza tra i coniugi.
Conseguentemente, con la domanda monitoria sopra richiamata, la Sig.ra ha CP_1 agito per conseguire il pagamento della differenza tra quanto pagato dal Sig. Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza presidenziale e quanto dal medesimo asseritamente dovuto sulla scorta dell'indicata applicazione retroattiva della statuizione relativa al mantenimento della prole contenuta nella sentenza definitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 29/3/2023.
In data 31/3/2023 il Sig. ha effettuato il pagamento, mediante bonifico Parte_1 bancario, dell'importo oggetto dell'atto di precetto;
il pagamento è stato ricevuto dalla
Sig.ra in data 3/4/2023. CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Con atto di citazione notificato in data 5/5/2023, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Con l'atto di opposizione il Sig. ha contestato il fondamento della pretesa Parte_1 avversaria sulla scorta dell'assunto in virtù del quale l'efficacia temporale della statuizione definitiva che ha rideterminato in aumento il contributo dal medesimo dovuto per il mantenimento della prole avrebbe efficacia solo ex nunc a partire dal deposito della medesima decisione.
In subordine, ha prospettato che la decorrenza della misura del mantenimento determinata in sentenza dovrebbe collocarsi nel mese di settembre 2022, a partire dal momento in cui è cessata l'abitazione della causa coniugale da parte della Sig.ra CP_1 in ragione del trasferimento della medesima a Genova unitamente alla prole.
La Sig.ra si è costituita in giudizio mediante il deposito di una comparsa di CP_1 risposta in data 19/9/2023 con la quale ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, invocandone, dunque, il rigetto.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e la causa è stata avviata alla fase decisoria all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2024, svoltasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'iniziativa monitoria della Sig.ra prende le mosse dalla invocata CP_1 applicazione retroattiva, sin dal mese di luglio 2021 (mese successivo a quello in cui è stata depositata, in data 26/6/2021, l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.), della statuizione sul mantenimento della prole contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio di separazione, depositata in data 15/12/2022.
Muovendo da tale presupposto, la Sig.ra ha dedotto di essere titolare di una CP_1 ragione di credito nei confronti del Sig. in misura pari alla differenza tra la Parte_1 somma mensile quantificata nell'ordinanza presidenziale (euro 740,00 per entrambi i figli), effettivamente pagata dall'opponente, e la maggiore somma mensile quantificata nella sentenza che ha definito il giudizio di separazione (euro 1.100,00 per entrambi i figli).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Il Sig. ha contrastato tale ricostruzione sul presupposto che il contributo Parte_1 determinato nella sentenza tiene conto della situazione esistente alla data della pronuncia, caratterizzata da una sopravvenienza rispetto allo stato di fatto in essere all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale (la nuova soluzione abitativa della
Sig.ra in Genova con conseguente perdita di efficacia dell'assegnazione della CP_1 casa coniugale); conseguentemente ha sostenuto che il contributo determinato in sentenza avrebbe efficacia solo pro futuro o, quantomeno, dal mese di settembre 2022, allorquando momento in cui la Sig.ra ha cessato di abitare nella casa coniugale. CP_1
2. - Tanto premesso, il Tribunale rileva preliminarmente che il Sig. ha Parte_1 spontaneamente ottemperato all'intimazione contenuta nell'atto di precetto, notificatogli unitamente al titolo esecutivo monitorio in data 29/3/2023, ed ha corrisposto la somma ivi indicata, complessivamente pari ad euro 7.186,48 (doc. 19 prodotto con l'atto di citazione in opposizione).
Ciò determina di per sé la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, peraltro, il
Tribunale esaminare nel merito la pretesa formulata dalla ricorrente al lume delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, in quanto, poiché l'adempimento è stato effettuato dal Sig. con espressa riserva di ripetizione e nel presente giudizio Parte_1 egli ha invocato l'accertamento dell'inesistenza dell'avversaria pretesa nonchè la ripetizione di quanto pagato, non sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti
(Cass. n. 4855/2021).
3. - Lo scrutinio nel merito della domanda giudiziale formulata dalla Sig.ra con CP_1 il ricorso monitorio postula una preliminare disamina dei provvedimenti, interinale e definitivo, adottati nel pregresso giudizio di separazione.
L'ordinanza ex art. 708 c.p.c. ha impartito una regolamentazione provvisoria delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori delle parti.
Quanto a quest'ultimo profilo, il provvedimento ha partitamente accertato sia il profilo dell'an sia il profilo del quantum del contributo al mantenimento della prole.
Sotto il profilo dell'an, il giudicante ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, in ragione della rilevata sproporzione reddituale tra i genitori: “da un lato non appare possibile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 ritenere equivalente la situazione economica dei due genitori (soprattutto stante la differenza reddituale tra gli stessi, posto che il reddito del marito è nettamente superiore
a quello della moglie), con la conseguenza che appare necessario determinare un contributo paterno al mantenimento dei figli, allo scopo di consentire agli stessi figli, per quanto possibile, di godere di un tenore di vita analogo a quello dei genitori”.
Sotto il profilo del quantum, il giudicante ha conferito rilievo sia al tempo che il padre avrebbe trascorso con i figli sia all'assegnazione della casa coniugale alla moglie:
“dall'altro lato la misura dell'assegno in questione deve essere determinato in misura nettamente inferiore a quanto richiesto dalla difesa materna (complessivamente euro
3000 mensili) in considerazione sia dell'ampio lasso di tempo che il padre trascorrerà con i figli sia dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi (elemento che rappresenta un benefit economicamente valutabile a vantaggio della moglie)”.
Su tali premesse il contributo a carico del padre è stato provvisoriamente determinato in complessivi euro 740,00 mensili.
La sentenza che ha definito il giudizio di separazione ha dato conto della situazione economico-patrimoniale delle parti sussistente all'epoca della decisione.
In particolare, ha accertato: (i) che i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore sono quasi paritari;
(ii) la sproporzione sussistente tra le parti in ordine ai redditi da lavoro dipendente;
(ii) le proprietà immobiliari delle parti;
(iii) le ulteriori entrate sulle quali possono fare affidamento (redditi da locazione, quanto al Sig. ; Parte_1 erogazioni da parte dei genitori, quanto alla Sig.ra ; (iv) le disponibilità liquide CP_1 delle parti in conto corrente, che evidenziano una sproporzione in favore del Sig.
, titolare altresì di prodotti azionari, obbligazionari ed assicurativi;
(v) che la Parte_1
Sig.ra non è più assegnataria della casa coniugale a partire dal mese di CP_1 settembre 2022 e conduce in locazione un immobile in Genova;
(vi) che la Sig.ra affronta le rate mensili relative ad un finanziamento contratto per l'acquisto di CP_1 un'automobile; (vii) che il Sig. conduce in locazione un immobile in Genova Parte_1 al fine di frequentare i figli nei periodi di sua spettanza ed è gravato dalla rata mensile relativa ad un mutuo contratto per l'acquisto di una abitazione in Roma.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale è addivenuto alla seguente conclusione: “Al fine di assicurare ai minori un uniforme tenore di vita nei periodi trascorsi con la madre e in quelli trascorsi con il padre, il Tribunale, considerata la significativa sproporzione patrimoniale e reddituale delle parti, dispone inoltre che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento ordinario mensile dell'ammontare di euro
1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente.”
Dalla disamina del plesso motivazionale emerge che l'accertamento in punto di
“significativa sproporzionale patrimoniale e reddituale delle parti” si radichi sulla valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria delle parti, a sua volta determinata avuto riguardo alle fonti di entrata in rapporto alle fonti di spesa.
A tal proposito, l'incremento della misura del mantenimento ordinario mensile della prole a carico del padre non è significativamente dipeso dalla differenza di redditi da lavoro dipendente delle parti, in quanto tale differenza era già sussistente all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale ed era stata esplicitamente valutata in quella sede.
Il profilo che, invece, ha assunto rilievo a tal fine è evidentemente costituito dai sopravvenuti maggiori esborsi che la madre è tenuta ad affrontare a titolo di canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive, a fronte del venir meno dell'assegnazione della casa familiare.
Ed invero, se la quantificazione del mantenimento a carico del padre era stata determinata nell'ordinanza presidenziale (anche) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre (definita come “elemento che rappresenta un benefit economicamente valutabile a vantaggio della moglie”), si comprende che, una volta venuta meno tale assegnazione, con conseguente aumento delle spese fisse mensili in considerazione del canone dovuto per la locazione dell'attuale abitazione, in modo coerente il Tribunale abbia deciso di incrementare la misura del mantenimento.
Ne consegue che, sebbene nella sentenza non sia esplicitamente indicato un termine di decorrenza della debenza del maggiore importo dovuto dal Sig. a titolo di Parte_1 mantenimento, in realtà un tale termine è univocamente desumibile dalla ratio che presiede all'accertamento in questione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Pertanto, non risulta condivisibile la prospettazione posta a fondamento della domanda formulata dalla Sig.ra in sede monitoria, secondo cui il maggiore importo CP_1 determinato in sentenza sarebbe dovuto retroattivamente a partire dal mese di luglio
2021 allorquando è cessata la convivenza.
I precedenti giurisprudenziali dalla stessa richiamati nei propri scritti difensivi, circa la decorrenza del mantenimento dalla proposizione della domanda, non si attagliano alla peculiarità della vicenda processuale in esame, caratterizzata da una sequenza di provvedimenti, di diversa natura, che hanno impartito una regolamentazione del mantenimento dei figli, parzialmente differenziata in ragione dell'evoluzione del quadro fattuale di riferimento.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “in tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c.
(Cass. 18538/2013; nello stesso senso Cass. 10788/2018); ciò in quanto nel procedimento di separazione personale dei coniugi il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art.
708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento (del coniuge o dei figli) fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento, che può derivare solo dal giudicato (Cass. 9728/1991, Cass. 3415/1994).” (v., in motivazione,
Cass. n. 19625/2023).
Posto quanto precede, una corretta declinazione del richiamato principio nel caso di specie, in armonia con la ratio decidendi della sentenza di separazione sopra richiamata, impone di ancorare la decorrenza della rideterminazione del mantenimento al mese di settembre 2022, a partire dal quale la Sig.ra ha cessato di abitare la casa CP_1 coniugale per essersi trasferita, unitamente ai figli, in Genova, in una abitazione condotta in locazione.
Pertanto, la domanda giudiziale formulata dalla Sig.ra in sede monitoria risulta CP_1 solo parzialmente fondata, in quanto la misura del mantenimento quantificata in sentenza trova applicazione a partire dal mese di settembre 2022.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Da ciò discende che il Sig. era effettivamente tenuto a corrispondere la Parte_1 differenza tra quanto effettivamente pagato in esecuzione dell'ordinanza presidenziale ed il maggior importo determinato in sentenza, riguardo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, complessivamente pari ad euro 1.209,08, sulla scorta di una quantificazione in sé non controversa tra le parti, oltre agli interessi come richiesti nella domanda monitoria.
Discende ulteriormente che la domanda di ripetizione, formulata dal Sig. in Parte_1 via subordinata, tesa a ripetere la differenza tra il maggiore importo oggetto dell'ingiunzione (euro 6.075,89) e quanto effettivamente dal medesimo dovuto (euro
1.209,08) risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Per tali ragioni la Sig.ra deve essere condannata a restituire al Sig. la CP_1 Parte_1 somma di euro 4.866,81, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dal 3/4/2023, data in cui si è perfezionato il pagamento effettuato da quest'ultimo della maggiore somma oggetto dell'originaria ingiunzione, fino al giorno dell'effettivo pagamento.
A tale ultimo proposto, la giurisprudenza di legittimità afferma, con enunciazioni di principio applicabili all'ipotesi dell'obbligo restitutorio scaturente dalla revoca del titolo monitorio in forza del quale è stato effettuato un pagamento, che “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”
(v., in parte motiva, Cass. n. 6621/2023).
4. - La domanda di condanna formulata dalla Sig.ra ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
1, c.p.c. è infondata in quanto, essendo l'opposizione risultata parzialmente fondata, deve logicamente escludersi che il Sig. abbia agito o resistito in giudizio con Parte_1 mala fede o colpa grave.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 5. - In ragione del complessivo esito del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite riguardo all'intero procedimento ex art. 92 c.p.c. (in termini, Cass. n 19120/2009).
Ne deriva che la Sig.ra deve essere condannata a restituire al Sig. la CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.110,59, percepita a titolo di spese della fase monitoria
(euro 145,50), compensi della fase monitoria nonché dell'atto di precetto
(567,00+236,00), relativi accessori (euro 120,45 per rimborso forfetario del 15% su complessivi euro 803,00; euro 36,94 per 4% c.n.p.a. su euro 923,45), spese di notifica del titolo esecutivo e del precetto (euro 4,70), dovendo tali esborsi restare a definitivo carico della stessa, in ragione della disposta compensazione integrale delle spese.
Sull'importo di euro 1.110,59 decorrono gli interessi legali dal 3/4/2023, data in cui la
Sig.ra ha percepito il relativo pagamento, in applicazione del principio sopra CP_1 richiamato.
6. - Le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sono infondate, non sussistendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass.
n. 19948/2023) per adottare una siffatta statuizione nei confronti di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
- revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 886/2023 emesso dal Tribunale di
Genova, depositato in data 14/3/2023, a definizione del procedimento monitorio r.g.n.
1178/2023;
- determina in euro 1.209,08 il diritto di credito oggetto della domanda monitoria formulata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , CP_1 Parte_1 oltre agli interessi come richiesti nella domanda monitoria;
- per l'effetto condanna la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. CP_1
, della somma di euro 4.866,81, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale decorrenti dal 3/4/2023 fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla Sig.ra nei confronti del CP_1
Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riferimento all'intero procedimento;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 - per l'effetto, condanna la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. CP_1
, della somma di euro 1.110,59, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale decorrenti dal 3/4/2023 fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- rigetta le domande ex art. 96, comma 3, c.p.c. che il Sig. e Parte_1 la Sig.ra hanno formulato in reciproco confronto. CP_1
Genova, 30/10/2025
Il Giudice dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Domenico Pellegrini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BO) il 9/3/1976, residente in [...], con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Tommaso Tiseo e Corinna Grassano in Torino, Via
ED LI n. 52, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti
- attore-opponente - nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Genova, Via Lungomare di Pegli n. 61, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
OL MA NC AT in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 19/5, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
- convenuta-opposta -
Conclusioni di parte attrice-opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In via principale
- per i motivi di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 - in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che, alla data dell'ingiunzione, nulla era dovuto dal dott. alla dott.ssa e, per Parte_1 CP_1
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto e condannare la dott.ssa a provvedere alla restituzione dell'importo CP_1 precettato versato dal dott. in forza del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In subordine, anche in via riconvenzionale
- per tutti i motivi di cui in narrativa, nella del tutto denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare che la differenza a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori è dovuta solo dal settembre 2022, data in cui è cessata
l'assegnazione della casa coniugale alla dott.ssa al dicembre 2022 e ridurre, CP_1 quindi, l'importo ad € 1.209,08 (€ 302,27x4), per l'effetto revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, condannando la dott.ssa alla restituzione della differenza CP_1 percepita;
In ulteriore subordine, anche in via riconvenzionale
- per i motivi di cui in narrativa, nella del tutto denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di reiezione delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di parte convenuta opposta, condannandola al pagamento di un importo da determinarsi, anche in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., e ridurre, pertanto, l'importo portato dal decreto ingiuntivo della somma corrispondente, per l'effetto revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della differenza;
In estremo subordine, anche in via riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa, ridurre l'importo portato dal decreto ingiuntivo nella misura del giusto e del rigorosamente provato, per l'effetto revocando e/o annullando
e/o dichiarando nullo e/o infondato e/o illegittimo /o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della differenza;
In ogni caso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 per tutte le ragioni di cui in narrativa:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la dott.ssa alla restituzione dell'importo percepito in forza di atto CP_1 di precetto, oltre interessi di legge;
- condannare la dott.ssa al pagamento delle spese ed onorari di lite, CP_1 maggiorate ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre spese generali, spese non imponibili
(esborsi), oltre I.V.A, C.P.A., costi di CTP e CTU, imposte di registro ed ogni altro accessorio di Legge”.
Conclusioni di parte convenuta-opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previi i migliori accertamenti e declaratorie, per le ragioni e motivi tutti in atti,
• respingere siccome improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili e/o infondate e/o, comunque, non provate le domande tutte proposte dal Dott. Parte_1
, confermando in ogni sua parte l'emanato decreto ingiuntivo n°886/2023
[...] emesso dal Tribunale di Genova in data 10.03.2023 e depositato il 14.03.2023 ad esito del procedimento monitorio r.g. n°1178/2023;
• in subordine, per i titoli tutti fatti valere in giudizio, tenuto conto dello spontaneo pagamento disposto dal Dott. in favore della Dott.ssa Parte_1 [...] in data 31.03.2023 di quanto ingiunto col decreto n°886/2023 del Tribunale di CP_1
Genova del 10-14.03.2023 e contestuale atto di precetto notificati in data 29.03.2023, nel merito accertare e dichiarare comunque tenuto l'opponente a corrispondere alla
Dott.ssa la somma di euro 6.075,89 ovvero quell'altra somma maggiore CP_1
e/o minore meglio ritenuta e risultante in corso di causa, a saldo di quanto da costui dovuto a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento dei figli minori e Per_1
in ragione della differenza di importo stabilito dal Tribunale di Biella Controparte_2 con ordinanza 708 c.p.c. del 24-25.06.2021 e con la successiva sentenza n°433/2022 del
7-14.12.2022;
• con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., nonché in ogni caso al pagamento delle spese e del compenso professionale sia della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 fase monitoria che del giudizio di opposizione, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra (r.g.n. 1178/2023), il Tribunale CP_1 di Genova ha pronunciato il decreto ingiuntivo n. 886/2023, depositato in data
14/3/2023, immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con il quale ha condannato il
Sig. a corrisponderle la somma complessiva di euro Parte_1
6075,89, oltre agli interessi come richiesti con la domanda ed alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'iniziativa monitoria la ricorrente ha rappresentato che con sentenza n.
433/2022, depositata in data 15/12/2022, il Tribunale di Biella, nel definire il giudizio di separazione personale dalla medesima instaurato nei confronti del Sig. , ha Parte_1 posto a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento ordinario mensile dei due figli minori della coppia, pari a complessivi euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale.
Ad avviso della ricorrente tale statuizione dispiegherebbe efficacia retroattiva fin dalla data della pronuncia dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., depositata in data
26/6/2021, in virtù della quale era stato posto a carico del Sig. un contributo Parte_1 per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 740,00 (euro 370,00 per ciascun figlio), rectius a partire dal mese di luglio 2021 allorquando è effettivamente cessata la convivenza tra i coniugi.
Conseguentemente, con la domanda monitoria sopra richiamata, la Sig.ra ha CP_1 agito per conseguire il pagamento della differenza tra quanto pagato dal Sig. Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza presidenziale e quanto dal medesimo asseritamente dovuto sulla scorta dell'indicata applicazione retroattiva della statuizione relativa al mantenimento della prole contenuta nella sentenza definitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 29/3/2023.
In data 31/3/2023 il Sig. ha effettuato il pagamento, mediante bonifico Parte_1 bancario, dell'importo oggetto dell'atto di precetto;
il pagamento è stato ricevuto dalla
Sig.ra in data 3/4/2023. CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Con atto di citazione notificato in data 5/5/2023, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Con l'atto di opposizione il Sig. ha contestato il fondamento della pretesa Parte_1 avversaria sulla scorta dell'assunto in virtù del quale l'efficacia temporale della statuizione definitiva che ha rideterminato in aumento il contributo dal medesimo dovuto per il mantenimento della prole avrebbe efficacia solo ex nunc a partire dal deposito della medesima decisione.
In subordine, ha prospettato che la decorrenza della misura del mantenimento determinata in sentenza dovrebbe collocarsi nel mese di settembre 2022, a partire dal momento in cui è cessata l'abitazione della causa coniugale da parte della Sig.ra CP_1 in ragione del trasferimento della medesima a Genova unitamente alla prole.
La Sig.ra si è costituita in giudizio mediante il deposito di una comparsa di CP_1 risposta in data 19/9/2023 con la quale ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, invocandone, dunque, il rigetto.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e la causa è stata avviata alla fase decisoria all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2024, svoltasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'iniziativa monitoria della Sig.ra prende le mosse dalla invocata CP_1 applicazione retroattiva, sin dal mese di luglio 2021 (mese successivo a quello in cui è stata depositata, in data 26/6/2021, l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.), della statuizione sul mantenimento della prole contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio di separazione, depositata in data 15/12/2022.
Muovendo da tale presupposto, la Sig.ra ha dedotto di essere titolare di una CP_1 ragione di credito nei confronti del Sig. in misura pari alla differenza tra la Parte_1 somma mensile quantificata nell'ordinanza presidenziale (euro 740,00 per entrambi i figli), effettivamente pagata dall'opponente, e la maggiore somma mensile quantificata nella sentenza che ha definito il giudizio di separazione (euro 1.100,00 per entrambi i figli).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Il Sig. ha contrastato tale ricostruzione sul presupposto che il contributo Parte_1 determinato nella sentenza tiene conto della situazione esistente alla data della pronuncia, caratterizzata da una sopravvenienza rispetto allo stato di fatto in essere all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale (la nuova soluzione abitativa della
Sig.ra in Genova con conseguente perdita di efficacia dell'assegnazione della CP_1 casa coniugale); conseguentemente ha sostenuto che il contributo determinato in sentenza avrebbe efficacia solo pro futuro o, quantomeno, dal mese di settembre 2022, allorquando momento in cui la Sig.ra ha cessato di abitare nella casa coniugale. CP_1
2. - Tanto premesso, il Tribunale rileva preliminarmente che il Sig. ha Parte_1 spontaneamente ottemperato all'intimazione contenuta nell'atto di precetto, notificatogli unitamente al titolo esecutivo monitorio in data 29/3/2023, ed ha corrisposto la somma ivi indicata, complessivamente pari ad euro 7.186,48 (doc. 19 prodotto con l'atto di citazione in opposizione).
Ciò determina di per sé la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, peraltro, il
Tribunale esaminare nel merito la pretesa formulata dalla ricorrente al lume delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, in quanto, poiché l'adempimento è stato effettuato dal Sig. con espressa riserva di ripetizione e nel presente giudizio Parte_1 egli ha invocato l'accertamento dell'inesistenza dell'avversaria pretesa nonchè la ripetizione di quanto pagato, non sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti
(Cass. n. 4855/2021).
3. - Lo scrutinio nel merito della domanda giudiziale formulata dalla Sig.ra con CP_1 il ricorso monitorio postula una preliminare disamina dei provvedimenti, interinale e definitivo, adottati nel pregresso giudizio di separazione.
L'ordinanza ex art. 708 c.p.c. ha impartito una regolamentazione provvisoria delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori delle parti.
Quanto a quest'ultimo profilo, il provvedimento ha partitamente accertato sia il profilo dell'an sia il profilo del quantum del contributo al mantenimento della prole.
Sotto il profilo dell'an, il giudicante ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, in ragione della rilevata sproporzione reddituale tra i genitori: “da un lato non appare possibile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 ritenere equivalente la situazione economica dei due genitori (soprattutto stante la differenza reddituale tra gli stessi, posto che il reddito del marito è nettamente superiore
a quello della moglie), con la conseguenza che appare necessario determinare un contributo paterno al mantenimento dei figli, allo scopo di consentire agli stessi figli, per quanto possibile, di godere di un tenore di vita analogo a quello dei genitori”.
Sotto il profilo del quantum, il giudicante ha conferito rilievo sia al tempo che il padre avrebbe trascorso con i figli sia all'assegnazione della casa coniugale alla moglie:
“dall'altro lato la misura dell'assegno in questione deve essere determinato in misura nettamente inferiore a quanto richiesto dalla difesa materna (complessivamente euro
3000 mensili) in considerazione sia dell'ampio lasso di tempo che il padre trascorrerà con i figli sia dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi (elemento che rappresenta un benefit economicamente valutabile a vantaggio della moglie)”.
Su tali premesse il contributo a carico del padre è stato provvisoriamente determinato in complessivi euro 740,00 mensili.
La sentenza che ha definito il giudizio di separazione ha dato conto della situazione economico-patrimoniale delle parti sussistente all'epoca della decisione.
In particolare, ha accertato: (i) che i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore sono quasi paritari;
(ii) la sproporzione sussistente tra le parti in ordine ai redditi da lavoro dipendente;
(ii) le proprietà immobiliari delle parti;
(iii) le ulteriori entrate sulle quali possono fare affidamento (redditi da locazione, quanto al Sig. ; Parte_1 erogazioni da parte dei genitori, quanto alla Sig.ra ; (iv) le disponibilità liquide CP_1 delle parti in conto corrente, che evidenziano una sproporzione in favore del Sig.
, titolare altresì di prodotti azionari, obbligazionari ed assicurativi;
(v) che la Parte_1
Sig.ra non è più assegnataria della casa coniugale a partire dal mese di CP_1 settembre 2022 e conduce in locazione un immobile in Genova;
(vi) che la Sig.ra affronta le rate mensili relative ad un finanziamento contratto per l'acquisto di CP_1 un'automobile; (vii) che il Sig. conduce in locazione un immobile in Genova Parte_1 al fine di frequentare i figli nei periodi di sua spettanza ed è gravato dalla rata mensile relativa ad un mutuo contratto per l'acquisto di una abitazione in Roma.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale è addivenuto alla seguente conclusione: “Al fine di assicurare ai minori un uniforme tenore di vita nei periodi trascorsi con la madre e in quelli trascorsi con il padre, il Tribunale, considerata la significativa sproporzione patrimoniale e reddituale delle parti, dispone inoltre che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento ordinario mensile dell'ammontare di euro
1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente.”
Dalla disamina del plesso motivazionale emerge che l'accertamento in punto di
“significativa sproporzionale patrimoniale e reddituale delle parti” si radichi sulla valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria delle parti, a sua volta determinata avuto riguardo alle fonti di entrata in rapporto alle fonti di spesa.
A tal proposito, l'incremento della misura del mantenimento ordinario mensile della prole a carico del padre non è significativamente dipeso dalla differenza di redditi da lavoro dipendente delle parti, in quanto tale differenza era già sussistente all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale ed era stata esplicitamente valutata in quella sede.
Il profilo che, invece, ha assunto rilievo a tal fine è evidentemente costituito dai sopravvenuti maggiori esborsi che la madre è tenuta ad affrontare a titolo di canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive, a fronte del venir meno dell'assegnazione della casa familiare.
Ed invero, se la quantificazione del mantenimento a carico del padre era stata determinata nell'ordinanza presidenziale (anche) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre (definita come “elemento che rappresenta un benefit economicamente valutabile a vantaggio della moglie”), si comprende che, una volta venuta meno tale assegnazione, con conseguente aumento delle spese fisse mensili in considerazione del canone dovuto per la locazione dell'attuale abitazione, in modo coerente il Tribunale abbia deciso di incrementare la misura del mantenimento.
Ne consegue che, sebbene nella sentenza non sia esplicitamente indicato un termine di decorrenza della debenza del maggiore importo dovuto dal Sig. a titolo di Parte_1 mantenimento, in realtà un tale termine è univocamente desumibile dalla ratio che presiede all'accertamento in questione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Pertanto, non risulta condivisibile la prospettazione posta a fondamento della domanda formulata dalla Sig.ra in sede monitoria, secondo cui il maggiore importo CP_1 determinato in sentenza sarebbe dovuto retroattivamente a partire dal mese di luglio
2021 allorquando è cessata la convivenza.
I precedenti giurisprudenziali dalla stessa richiamati nei propri scritti difensivi, circa la decorrenza del mantenimento dalla proposizione della domanda, non si attagliano alla peculiarità della vicenda processuale in esame, caratterizzata da una sequenza di provvedimenti, di diversa natura, che hanno impartito una regolamentazione del mantenimento dei figli, parzialmente differenziata in ragione dell'evoluzione del quadro fattuale di riferimento.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “in tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c.
(Cass. 18538/2013; nello stesso senso Cass. 10788/2018); ciò in quanto nel procedimento di separazione personale dei coniugi il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art.
708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento (del coniuge o dei figli) fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento, che può derivare solo dal giudicato (Cass. 9728/1991, Cass. 3415/1994).” (v., in motivazione,
Cass. n. 19625/2023).
Posto quanto precede, una corretta declinazione del richiamato principio nel caso di specie, in armonia con la ratio decidendi della sentenza di separazione sopra richiamata, impone di ancorare la decorrenza della rideterminazione del mantenimento al mese di settembre 2022, a partire dal quale la Sig.ra ha cessato di abitare la casa CP_1 coniugale per essersi trasferita, unitamente ai figli, in Genova, in una abitazione condotta in locazione.
Pertanto, la domanda giudiziale formulata dalla Sig.ra in sede monitoria risulta CP_1 solo parzialmente fondata, in quanto la misura del mantenimento quantificata in sentenza trova applicazione a partire dal mese di settembre 2022.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Da ciò discende che il Sig. era effettivamente tenuto a corrispondere la Parte_1 differenza tra quanto effettivamente pagato in esecuzione dell'ordinanza presidenziale ed il maggior importo determinato in sentenza, riguardo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, complessivamente pari ad euro 1.209,08, sulla scorta di una quantificazione in sé non controversa tra le parti, oltre agli interessi come richiesti nella domanda monitoria.
Discende ulteriormente che la domanda di ripetizione, formulata dal Sig. in Parte_1 via subordinata, tesa a ripetere la differenza tra il maggiore importo oggetto dell'ingiunzione (euro 6.075,89) e quanto effettivamente dal medesimo dovuto (euro
1.209,08) risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Per tali ragioni la Sig.ra deve essere condannata a restituire al Sig. la CP_1 Parte_1 somma di euro 4.866,81, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dal 3/4/2023, data in cui si è perfezionato il pagamento effettuato da quest'ultimo della maggiore somma oggetto dell'originaria ingiunzione, fino al giorno dell'effettivo pagamento.
A tale ultimo proposto, la giurisprudenza di legittimità afferma, con enunciazioni di principio applicabili all'ipotesi dell'obbligo restitutorio scaturente dalla revoca del titolo monitorio in forza del quale è stato effettuato un pagamento, che “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”
(v., in parte motiva, Cass. n. 6621/2023).
4. - La domanda di condanna formulata dalla Sig.ra ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
1, c.p.c. è infondata in quanto, essendo l'opposizione risultata parzialmente fondata, deve logicamente escludersi che il Sig. abbia agito o resistito in giudizio con Parte_1 mala fede o colpa grave.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 5. - In ragione del complessivo esito del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite riguardo all'intero procedimento ex art. 92 c.p.c. (in termini, Cass. n 19120/2009).
Ne deriva che la Sig.ra deve essere condannata a restituire al Sig. la CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.110,59, percepita a titolo di spese della fase monitoria
(euro 145,50), compensi della fase monitoria nonché dell'atto di precetto
(567,00+236,00), relativi accessori (euro 120,45 per rimborso forfetario del 15% su complessivi euro 803,00; euro 36,94 per 4% c.n.p.a. su euro 923,45), spese di notifica del titolo esecutivo e del precetto (euro 4,70), dovendo tali esborsi restare a definitivo carico della stessa, in ragione della disposta compensazione integrale delle spese.
Sull'importo di euro 1.110,59 decorrono gli interessi legali dal 3/4/2023, data in cui la
Sig.ra ha percepito il relativo pagamento, in applicazione del principio sopra CP_1 richiamato.
6. - Le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sono infondate, non sussistendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass.
n. 19948/2023) per adottare una siffatta statuizione nei confronti di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
- revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 886/2023 emesso dal Tribunale di
Genova, depositato in data 14/3/2023, a definizione del procedimento monitorio r.g.n.
1178/2023;
- determina in euro 1.209,08 il diritto di credito oggetto della domanda monitoria formulata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , CP_1 Parte_1 oltre agli interessi come richiesti nella domanda monitoria;
- per l'effetto condanna la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. CP_1
, della somma di euro 4.866,81, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale decorrenti dal 3/4/2023 fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla Sig.ra nei confronti del CP_1
Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riferimento all'intero procedimento;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 - per l'effetto, condanna la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. CP_1
, della somma di euro 1.110,59, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale decorrenti dal 3/4/2023 fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- rigetta le domande ex art. 96, comma 3, c.p.c. che il Sig. e Parte_1 la Sig.ra hanno formulato in reciproco confronto. CP_1
Genova, 30/10/2025
Il Giudice dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12