Art. 14.
La tassa annua imposta ai notari per supplire alle spese dei Consigli notarili potra' essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge notarile e sara' ripartita fra tutti i notari del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno.
A tale effetto i Conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire ai rispettivi Consigli la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaro nell'anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.
La tassa annua imposta ai notari per supplire alle spese dei Consigli notarili potra' essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge notarile e sara' ripartita fra tutti i notari del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno.
A tale effetto i Conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire ai rispettivi Consigli la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaro nell'anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.