Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1002/2024
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Maria Angela Seeber del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Mazza n. 2;
RICORRENTE contro
C.F. , con sede legale in Parma, Via La Spezia, n. 241/A, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Antonio Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, strada Mazzini n. 6
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato il giorno 16.10.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_2
partecipazione al giudizio;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
occorrendo, entrando nel merito delle ragioni del licenziamento de quo;
vista in ogni caso l'art. 18 L. 300/70 così come modificato dalla L. 92/12;
- dichiarare nullo ex art. 18 S.L. comma 4 (e se del caso anche comma 1) il licenziamento intimato da alla sig.ra con lettera datata CP_1 Parte_1
21.03.2024 in quanto privo di giustificato motivo oggettivo e giusta causa e per l'effetto condannare la prima a reintegrare in servizio la ricorrente ed a risarcirle i danni patiti e patendi, in applicazione del già richiamato art. 18 S.L. comma 4 (se del caso anche commi 1 e 2) in misura pari alla retribuzione percipienda fino al momento della reintegrazione (salvo quanto diversamente stabilito a norma di legge), per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, retribuzione globale pari ad un importo non inferiore ad € 3.438,00 mensili) ovvero assumere le minori determinazioni che fossero del caso, ai sensi dello stesso art. 18 S.L.; condannare, inoltre, la resistente a CP_3 regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente. Riservando la ricorrente l'esercizio della opzione di cui all'art. 18 S.L., co. 3.
In via gradata: dichiarare nullo in quanto disposto sia in contrasto con norma imperativa di legge che del CCNL di categoria, il licenziamento intimato da CP_1
alla sig.ra con lettera datata 21.03.2024 e per l'effetto condannare la Parte_1
prima a reintegrare in servizio la ricorrente ed a risarcirle i danni patiti e patendi, in applicazione dell'art. 18, commi 1 e 2 S.L., in misura pari alla retribuzione percipienda fino al momento della reintegrazione, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, retribuzione globale pari ad un importo non inferiore ad € 3.438,00 mensili) ovvero assumere le minori determinazioni che fossero del caso, ai sensi dello stesso art. 18
S.L.; condannare, inoltre, la società resistente a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente. Riservando il ricorrente l'esercizio della opzione di cui all'art. 18 S.L., co. 3.
In subordine: dichiarata la detta nullità del licenziamento ovvero la sua inefficacia, condannare a riammettere in servizio la sig.ra ed a risarcirgli CP_1 Parte_1
i danni patiti e patendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi.
In ulteriore subordine: dichiarare l'invalidità o come meglio, del licenziamento per cui è causa non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, e condannare a pagare a un'indennità economica CP_1 Parte_1
compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione globale pari ad un importo non inferiore ad € 3.438,00 mensili) nelle somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
In ulteriore ulteriore subordine: dichiarare l'invalidità o come meglio, del licenziamento per cui è causa, per vizi formali e procedurali e condannare CP_1
a pagare a un'indennità economica compresa tra un minimo di 6 ed un Parte_1 massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione globale pari ad un importo non inferiore ad € 3.438,00 mensili) nelle somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
In ulteriore ulteriore ulteriore subordine: dichiarata l'invalidità del licenziamento per cui è causa, condannare a riammettere in servizio la sig.ra CP_1 Parte_1
ovvero, anche a scelta del lavoratore, a pagargli un indennizzo compreso tra il minimo di 2,5 ed il massimo di 14 mensilità tenuto conto dell'anzianità lavorativa del ricorrente (o quantomeno 6 mensilità) della retribuzione globale di fatto tenuto conto del lavoratore (retribuzione globale pari ad un importo non inferiore ad € 3.438,00 mensili), oltre alla indennità sostitutiva del preavviso ed alla sua incidenza sul TFR, nelle somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
in estremo subordine: dichiarare il licenziamento de quo non sorretto da giusta causa, ma solo da giustificato motivo, e così condannare la convenuta a pagare alla sig.ra l'indennità sostitutiva del preavviso, con relativa incidenza sul TFR, per Parte_1
le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
- Richiamate le riserve tutte ut supra formulate.
- Con vittoria delle spese del presente procedimento, più rimborso forfettario, C.P.A ed I.V.A. Sentenza immediatamente esecutiva”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo l'integrale CP_1
reiezione del ricorso;
- che all'udienza del 23.01.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
24.01.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva. Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).